Decreto decisorio 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 04/06/2021, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2021
N. 01031/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2019, proposto da
MA NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio in Verona, Via Luigi Da Porto 4;
contro
Azienda ULSS 9 Scaligera, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
MA ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Giacomazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
nei limiti dell'interesse del ricorrente, della delibera del Direttore Generale di Azienda ULSS 9 Scaligera n. 370 del 20 giugno 2019, con cui è stato approvato il verbale del 28 maggio 2019 della Commissione dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di Dirigente Medico disciplina di geriatria, Direttore dell'U.O.C. Geriatria dell'Ospedale “ Mater Salutis ” di Legnago, del verbale stesso della Commissione 28 maggio 2019, nonché degli atti presupposti quali l'avviso del conferimento dell'incarico del 27 novembre 2018, prot. 195254 e la determinazione dirigenziale n. 597 del 5 aprile 2019 di ammissione dei candidati, e di quelli conseguenti e tra questi in particolare l'atto di conferimento dell'incarico di Dirigente Medico alla Dott.ssa MA ZZ, disposto con delibera del Direttore Generale n. 476 del 12 agosto 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 84 e 35, co. 1, lett. c ), cod. proc. amm ;
Rilevato che, con atto depositato in giudizio in data 2 marzo 2021, il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di voler rinunciare al presente ricorso.
Considerato che tale atto non risulta sottoscritto personalmente dalla parte, ma dal solo difensore, né risulta corredato da mandato speciale a quest’ultimo a rinunciare al ricorso, come richiesto dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.;
Considerato peraltro che detto atto può essere ritenuto argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. sul punto, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2011, n. 6484; Sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940);
Ritenuto altresì - valutate le circostanze connotanti la presente controversia - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 1 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO