Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14488/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
Volontaria Giurisdizione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14488/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Peron Luisa Controparte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Peron Luisa CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica, scambiandosi reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento d'identificazione valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in Massanzago (PD) in Via Cavinazzo n. 41, in piena proprietà della sig.ra
, rimarrà alla stessa che continuerà a viverci col figlio. CP_1
3. I ricorrenti hanno elaborato un accordo, che tiene conto del primario interesse del figlio minore, con particolare riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alle previsioni pagina 1 di 4
4. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale e pertanto ogni decisione di maggior interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
5. Quando il padre avrà un immobile adeguato ad ospitare il figlio, quest'ultimo si recherà a fine settimana alternati dal padre dal sabato pomeriggio alla domenica sera, secondo la sua discrezionalità e i suoi impegni scolastici ed extrascolastici. Durante la settimana il minore starà col padre, sempre secondo la sua discrezionalità e compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, una volta alla settimana (con possibilità di pernotto quando il padre avrà un immobile in grado di ospitarlo), salvo diversa volontà del minore. Il figlio trascorrerà i giorni di Natale e
Pasqua presso un genitore per il pranzo e presso l'altro per la cena, alternativamente di anno in anno, mentre il 31 dicembre ed il Capodanno lo passerà alternativamente, di anno in anno, con un genitore o con l'altro. Le vacanze di Natale e Pasquali seguiranno il calendario ordinario, salva diverso accordo tra i genitori con congruo anticipo e compatibilmente con eventuali ferie lavorative. Durante le vacanze estive, il padre terrà il figlio per 15 giorni anche non continuativi in un periodo da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di giugno di ogni anno.
6. Il sig. verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio, fino al CP_2 perfezionamento degli studi, anche universitari, di quest'ultimo, o comunque fino al conseguimento dell'autonomia economica, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note.
7. Le spese straordinarie di mantenimento, previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Padova, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite al 60 % a carico del padre e il 40 % a carico della madre. Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordare, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via Whats App (o email) dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta via Whats App (o email) entro 15 giorni equivarrà ad approvazione. Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa pagina 2 di 4 straordinaria di un genitore anticipata dall'altro genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro il 20 del mese corrente alla comunicazione e, ove possibile, alla documentazione della relativa spesa.
8. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.
9. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale.
10. I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello dei minori o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 6.12.2024, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] CP_2
documentando le rispettive situazioni economiche e lavorative e allegando:
- di aver contratto matrimonio concordatario il 26.7.2003 in Massanzago (PD) e trascritto nel relativo registro parte II n.12, serie A, anno 2003:
- che dal matrimonio il 18.10.2009 è nato un figlio, Per_1
- che il rapporto tra i coniugi non è più felice essendo venuta meno tra loro ogni affectio coniugalis;
- che i coniugi vivono separati oramai da qualche mese, poiché si è trasferito presso CP_2
l'abitazione della madre (di cui è proprietario per la quota di 1/6), ove sposterà la propria residenza entro un mese dal deposito del ricorso.
La parti con note depositate per l'udienza del 14.1.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio minorenne in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata.
pagina 3 di 4 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Controparte_1 CP_2
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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