Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1978, n. 2055
CASS
Sentenza 3 maggio 1978

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La consulenza tecnica non e utilizzabile per surrogare attivita probatorie che la parte ha l'Onere di compiere, ne puo essere disposta a fini puramente esplorativi per ricercare elementi di giudizio che le parti potrebbero fornire altrimenti: tuttavia, essa non puo essere negata quando venga richiesta per accertare elementi rispetto ai quali essa si presenta come lo strumento piu funzionale ed efficiente di indagine e il giudice la ritenga necessaria per integrare le sue cognizioni tecniche, nel qual caso il provvedimento che ne dispone l'ammissione non e soggetto a Sindacato in Sede di legittimita. (nella specie la consulenza tecnica era stata disposta per accertare il valore di mercato di un immobile, alienato dai falliti, tornati in bonis, e oggetto di Azione revocatoria a seguito della risoluzione del concordato e della riapertura del fallimento). ( Conf 2074/76, mass n 380895).*

Il risultato utile dell'Azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell'art 66 legge fallimentare giova indistintamente a tutti i creditori ammessi al passivo, compresi quelli il cui credito sia sorto posteriormente all'atto revocato, senza che, riguardo a questi ultimi, il curatore sia tenuto a dimostrare la dolosa preordinazione di cui alla seconda parte dell'art 2901, n 2, cod civ.*

Lo "staggitario", cioe il fiduciario del tribunale che nella prassi giudiziaria ha il compito di curare, sotto la sorveglianza del curatore, l'attuazione del concordato fallimentare, non e un assuntore al quale le attivita vengano cedute in proprieta, ma solo un mandatario al quale esse vengono solo affidate perche esegua la liquidazione dei beni, destinando il ricavato al soddisfacimento dei creditori. Pertanto, le alienazioni compiute con l'intervento dello "staggitario", configurandosi come Atti di disposizione dei falliti, tornati in bonis, possono essere oggetto delle azioni revocatorie proposte dal curatore del fallimento, riapertosi per la risoluzione del concordato, e lo stesso "staggitario" non e incapace di testimoniare a termini dell'art 246 cod proc civ nel relativo giudizio, non avendo un interesse che gli consenta di parteciparvi.*

Gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice del merito nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art 287 cod proc civ, possono solo costituire motivo di revocazione e non di ricorso per Cassazione. ( Conf 2320/73, mass n 365637).*

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1978, n. 2055
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2055
Data del deposito : 3 maggio 1978

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