Decreto decisorio 24 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, decreto decisorio 24/06/2021, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2021
N. 12539/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 12539 del 2015, proposto da
Soc Clinica Siligato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Calderai, Simona Morettini, con domicilio eletto presso lo studio Tiziana EO in Roma, via dell'Aquila Reale, 23/E;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Barone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Commissario Ad Acta per L'Emergenza Sanitaria Nella Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Asl Rm F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Acunti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie, 9;
per l'annullamento
del decreto del commissario ad acta n. u00332 del 13.7.15 avente ad oggetto "definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere con onere a carico del ssr - rettifica e integrazione dca n.310/2013 - apa aggiuntivi" - risarcimento danni -
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, e 82, co. 1, c.p.a.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 29/10/2015;
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alle parti costituite l’avviso di cui all’art. 82, co. 1, c.p.a. in data 04/11/2020 e che lo stesso è stato ricevuto dalle parti in pari data (come da schema del sistema informativo della Giustizia amministrativa);
Rilevato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82 co. 1 c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione;
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 85, co. 2, c.p.a..
Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO