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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1517/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Olga Dattilo in virtù di mandato in calce all'atto di appello, nonché di delibera autorizzativa n. 102/2020 adottata dalla Giunta comunale in data 5-6-
2020 e di determinazione DSG n. 625/2020 del 9-6-2020 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Macchia in virtù di mandato CP_1
a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 13-11-2018
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di nei confronti CP_1 Pt_1
del di al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale Pt_1 Pt_1
subito dal veicolo di sua proprietà in seguito ad un incidente verificatosi a causa di un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 27-7-2018, alle ore 21,30 circa, il veicolo Renault targato EB669YW di sua proprietà, mentre percorreva la strada comunale Madonna di Viggiano in direzione Monte, giunto nei pressi della località San Michele, aveva impattato contro una grossa pietra del diametro di almeno 50 centimetri ed alta almeno 30
centimetri rinvenuta sulla sede stradale all'uscita di una curva;
- la pietra presente sulla sede stradale non era segnalata e neppure visibile, in quanto collocata in un tratto di strada privo di illuminazione;
- il sinistro si era verificato su una strada di competenza del Comune di;
Pt_1
- in seguito all'incidente il veicolo di sua proprietà aveva riportato danni materiali
2 alle ruote, all'assetto del mezzo, al paraurti anteriore, al passaruota ed agli scambiatori di calore per un importo complessivo di euro 2.090,00, oltre iva;
- sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri della Compagnia
Carabinieri di , i quali avevano redatto apposita relazione di servizio;
Pt_1
- la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva all'Ente
pubblico proprietario della strada;
- vani erano risultati i tentativi di dirimere in sede stragiudiziale la vertenza.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che il Parte_1
venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 2.090,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa misura ritenuta equa secondo giustizia, in ogni caso nei limiti di euro
2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-1-2019 si costituiva il
, che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, contestando la dinamica dell'incidente riferita dall'attore e deducendo la riconducibilità dell'evento dannoso in via esclusiva alla imprudente condotta di guida del conducente del veicolo danneggiato, che, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 141 terzo comma del Codice
della strada, non era risultata adeguata rispetto al contesto in cui il sinistro si era verificato, ovverosia in orario notturno, in zona montana non illuminata e con tutte le limitazioni imposte dalla segnaletica presente sul tratto stradale percorso.
CP_ In particolare, l convenuto allegava di provvedere quasi quotidianamente,
tramite gli operai del Progetto Rete, alla pulizia e manutenzione della strada teatro del sinistro e che, in quel tratto di strada, erano presenti svariati segnali di pericolo di caduta massi, di limitazione della velocità e di presenza di animali vaganti.
3 In seguito all'espletamento delle prove testimoniali, il Giudice di pace di pronunciava la sentenza n. 6/2020 emessa in data 11-2-2020, con la Pt_1
quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro
[...] CP_1
2.014,26, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo,
oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 17-6-2020 il proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo Parte_1
che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata l'insussistenza di
CP_ qualsivoglia responsabilità dell comunale nella causazione del sinistro per cui è causa e che venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta da , CP_1
con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c., nonché dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 141 del Codice della strada;
segnatamente, l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse fatto mal governo dei principi di diritto regolanti la materia e non avesse correttamente valutato le prove orali e documentali offerte dalle parti laddove aveva affermato che l'attore aveva correttamente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante e che, viceversa, l'Ente convenuto non aveva dimostrato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità né aveva dato prova di aver espletato con la diligenza dovuta, pur avendone la possibilità,
tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-1-2021 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, insistendo in via subordinata per l'ammissione delle prove
4 richieste nel giudizio di primo grado e, in particolare, della prova testimoniale a mezzo del teste Testimone_1
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 Ottobre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità dell'appello proposto dal sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5 5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010). Per tale ultima ragione la notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo del servizio postale in data 28-5-2020 presso la sede del Comune di (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia Pt_1
della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte dell'appellato) e, quindi,
alla parte personalmente non appare idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 17-6-2020 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, in difetto della notifica alla parte soccombente (nel caso che ci occupa presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado), decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è
avvenuta in data 11-2-2020.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da sotto il profilo della CP_1
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
6 articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi,
ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore e, viceversa, non ha ritenuto raggiunta la prova di eventuali fatti impeditivi della responsabilità
dell' , ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può CP_3
agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto dal deve ritenersi ammissibile e Parte_1
deve essere esaminato nel merito.
Innanzitutto occorre rilevare che, sebbene articolate come censure differenti, le violazioni delle norme richiamate dall'appellante possono essere esaminate come profili di un unico motivo di appello, avendo l'appellante sostanzialmente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure
7 avrebbe omesso di valutare o, comunque, avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio e, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi escussi e la relazione di servizio redatta dai Carabinieri
della Compagnia Carabinieri di intervenuti sul luogo del sinistro nella Pt_1
immediatezza del fatto dannoso.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal Parte_1
avverso la sentenza n. 6/2020 emessa in data 11-2-2020, con la quale il
[...]
Giudice di pace di , inquadrando la fattispecie concreta nel paradigma Pt_1
della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell'Ente comunale sul CP_1
presupposto che, da una parte, fosse stata dimostrata la riconducibilità causale del sinistro all'esistenza di un'anomalia sulla sede stradale a causa della presenza di una grossa pietra, priva di alcuna segnalazione, e, dall'altra, che il convenuto non avesse provato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità.
Prima di procedere all'esame delle doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui
8 all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di
9 cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
10 Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, occorre rilevare che, dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità
del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente
11 deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c.
prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è
gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
12 Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, ritiene questo Giudice che il
Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed abbia correttamente concluso che il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituto dalle deposizioni rese dai testi escussi, nonché dalla documentazione, anche fotografica, in atti - fosse idoneo a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dell'attore, essendo emerso che l'anomalia presente sulla sede stradale era costituita da un masso collocato sulla carreggiata del diametro di 50 cm ed altezza di 30 cm e che l'impatto del veicolo con la pietra era avvenuto in tarda serata all'uscita da una curva in un tratto di strada non illuminato (si vedano le fotografie prodotte nel fascicolo di parte dell'attore relativo al giudizio di primo grado prodotto nel fascicolo di parte dell'appellato e le deposizioni rese dai testimoni e Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
riportate nel verbale di udienza del 15-4-2019).
In particolare, i testi e , della cui attendibilità non vi Tes_2 Testimone_3
sono ragioni per dubitare in considerazione del fatto che erano entrambi presenti al momento dell'incidente, in qualità rispettivamente di conducente del veicolo di proprietà di e di terzo trasportato sul medesimo veicolo, hanno CP_1
confermato la dinamica del sinistro riferita dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio (si vedano le deposizioni rese dai testimoni e Tes_2 Tes_3
riportate nel verbale di udienza del 15-4-2019).
[...]
Soprattutto il teste , che ha dichiarato di essere intervenuto sul Testimone_4
luogo dell'incidente in qualità di vice brigadiere della Legione Carabinieri
Basilicata - Compagnia di , ha confermato il contenuto della relazione di Pt_1
servizio redatta e prodotta in atti, nella quale aveva dato atto di essere intervenuto in , lungo la strada Monte di Viggiano, nei pressi della località San Pt_1
Michele in seguito alla segnalazione di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il veicolo Renault Clio targato EB669YW di proprietà di e CP_1
13 condotto da e di aver constatato personalmente la presenza di una Tes_2
pietra del diametro di 50 centimetri ed alta 30 centimetri incastrata sotto l'autovettura al di sotto del veicolo al centro della carreggiata ed all'uscita di una curva (si vedano la relazione di servizio prodotta sub 4 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado depositato nel fascicolo di parte appellata e le dichiarazioni del teste riportate nel verbale di Testimone_4
udienza del 15-4-2019).
Quanto alla efficacia probatoria dei rapporti e verbali redatti dalla polizia giudiziaria, per giurisprudenza consolidata questi fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza,
riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se,
poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c.,
devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n. 100 del
1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria. Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non
14 attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 17106 del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del
2004).
Ne deriva che, se da una parte nessuna rilevanza, neanche indiziaria, può essere attribuita sul piano probatorio e men che meno efficacia di prova privilegiata alla parte del rapporto redatto dai Carabinieri di in cui i verbalizzanti hanno Pt_1
effettuato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, in quanto si tratta di giudizi valutativi attinenti a circostanze di fatto cui gli agenti non hanno assistito,
dall'altra, dal momento che i verbalizzanti hanno riportato nel verbale un fatto statico che ha costituito oggetto di percezione diretta (la presenza nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dall'attore di una pietra al centro della carreggiata e collocata al di sotto dell'autovettura di proprietà di ), deve ritenersi che CP_1
la relativa attestazione faccia piena prova di tale dato di fatto.
D'altra parte, occorre anche rilevare che alcun elemento utile ad escludere la responsabilità del è evincibile dalla documentazione fotografica allegata Pt_1
al fascicolo di parte dell'attuale appellante relativo al giudizio di primo grado e prodotto in giudizio in allegato all'atto di appello, in quanto le fotografie prodotte mostrano una segnaletica stradale che, tuttavia, non è stata identificata e riconosciuta dai testi escussi come quella effettivamente presente nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro.
Del tutto irrilevante si appalesa anche la circostanza riferita dal vice brigadiere relativa alla mancata estensione della propria indagine circa la presenza Tes_4
di segnaletica anche al tratto di strada precedente a quello dove si è verificato il sinistro, dal momento che, anche laddove il pericolo fosse stato adeguatamente
15 segnalato, comunque l'ostacolo rappresentato dalla pietra sulla sede stradale non sarebbe stato visibile e, dunque, evitabile in quanto collocato all'uscita di una curva e in un tratto di strada privo di illuminazione.
Alla luce dei suddetti dati fattuali ed in difetto della prova della riconducibilità in via esclusiva alla negligenza ed imprudenza del danneggiato della causa del danno, il verificarsi dell'evento dannoso (l'impatto del veicolo di proprietà di contro una pietra collocata sulla sede stradale) appare riconducibile sul CP_1
piano causale all'anomalia presente sulla sede stradale che il conducente del veicolo danneggiato, anche in considerazione delle condizioni di tempo ed ambientali (il fatto si è verificato di sera su un tratto di strada in curva privo di illuminazione), non avrebbe potuto evitare neppure laddove fosse stato adeguatamente segnalato.
Quanto, poi, alla dedotta riconducibilità del fatto dannoso a caso fortuito sub
specie di intervento nella serie causale di un fattore esterno, non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, premesso che il caso fortuito, inteso come causa esterna idonea ad interrompere il nesso causale fra la cosa e il danno - la cui prova deve essere fornita dal custode in ragione degli obblighi di vigilanza e di controllo che gli impongono di adottare tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni e in considerazione dell'operatività del principio della vicinanza della prova
(in tal senso Corte di cassazione n. 8811 del 2020 Corte di cassazione n. 11802
del 2016 e Corte di cassazione n. 13222 del 2016) - può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia assunto efficienza causale esclusiva (in tal senso Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 9315 del 2019), nel regime di responsabilità oggettiva disciplinato dall'articolo 2051 c.c., applicabile per le suesposte ragioni nel caso di insidia stradale, il danneggiato ha l'onere di dimostrare soltanto il rapporto di custodia e il rapporto di causalità fra la cosa e il danno, mentre spetta al custode
16 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, che in base al principio della regolarità o adeguatezza causale esclude il nesso eziologico fra la cosa e il danno: pertanto, una volta fornita dal danneggiato la prova del rapporto di causalità fra la presenza della pietra sulla carreggiata e il danno lamentato, il avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria Parte_1
dell'allegata repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa,
dimostrando che la pietra contro la quale ha impattato il veicolo di proprietà
dell'attore in primo grado era caduta poco tempo prima dell'arrivo del mezzo e che l'impatto fra il veicolo e l'ostacolo si era verificato prima che il suo personale potesse intervenire, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, per rimuovere la situazione di pericolo determinata dal un evento estraneo alla sua sfera di controllo (si vedano in proposito Corte di cassazione n. 11096 del 2020,
Corte di cassazione n. 8466 del 2020, Corte di cassazione n. 8935 del 2013 e
Corte di cassazione n. 6101 del 2013), ma nessuna dimostrazione è stata fornita sul punto dall CP_3
Pertanto, avendo il Giudice di pace correttamente ritenuto dimostrato il rapporto di causalità fra l'evento dannoso e la presenza della pietra sulla sede stradale ed escluso che l'Ente proprietario della strada avesse provato fatti impeditivi della sua responsabilità, l'appello proposto dal deve essere Parte_1
rigettato.
Ferma la statuizione sulle spese processuali relative al giudizio di primo grado il cui capo non ha costituito autonomo motivo di impugnazione, quanto alla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante,
devono essere attribuite all'avv. Massimo Macchia per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività
effettivamente svolta e applicando il valore minimo per la fase di trattazione e
17 istruttoria (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e del valore medio per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o
18 improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 17-6-2020, dal Parte_1
avverso la sentenza n. 6/2020 emessa dal Giudice di pace di in
[...] Pt_1
data 11-2-2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Massimo Macchia per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 9-1-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1517/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Olga Dattilo in virtù di mandato in calce all'atto di appello, nonché di delibera autorizzativa n. 102/2020 adottata dalla Giunta comunale in data 5-6-
2020 e di determinazione DSG n. 625/2020 del 9-6-2020 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Macchia in virtù di mandato CP_1
a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 13-11-2018
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di nei confronti CP_1 Pt_1
del di al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale Pt_1 Pt_1
subito dal veicolo di sua proprietà in seguito ad un incidente verificatosi a causa di un'anomalia della sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 27-7-2018, alle ore 21,30 circa, il veicolo Renault targato EB669YW di sua proprietà, mentre percorreva la strada comunale Madonna di Viggiano in direzione Monte, giunto nei pressi della località San Michele, aveva impattato contro una grossa pietra del diametro di almeno 50 centimetri ed alta almeno 30
centimetri rinvenuta sulla sede stradale all'uscita di una curva;
- la pietra presente sulla sede stradale non era segnalata e neppure visibile, in quanto collocata in un tratto di strada privo di illuminazione;
- il sinistro si era verificato su una strada di competenza del Comune di;
Pt_1
- in seguito all'incidente il veicolo di sua proprietà aveva riportato danni materiali
2 alle ruote, all'assetto del mezzo, al paraurti anteriore, al passaruota ed agli scambiatori di calore per un importo complessivo di euro 2.090,00, oltre iva;
- sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri della Compagnia
Carabinieri di , i quali avevano redatto apposita relazione di servizio;
Pt_1
- la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva all'Ente
pubblico proprietario della strada;
- vani erano risultati i tentativi di dirimere in sede stragiudiziale la vertenza.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che il Parte_1
venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 2.090,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella diversa misura ritenuta equa secondo giustizia, in ogni caso nei limiti di euro
2.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7-1-2019 si costituiva il
, che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di Parte_1
citazione per genericità ed indeterminatezza della domanda;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria, contestando la dinamica dell'incidente riferita dall'attore e deducendo la riconducibilità dell'evento dannoso in via esclusiva alla imprudente condotta di guida del conducente del veicolo danneggiato, che, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 141 terzo comma del Codice
della strada, non era risultata adeguata rispetto al contesto in cui il sinistro si era verificato, ovverosia in orario notturno, in zona montana non illuminata e con tutte le limitazioni imposte dalla segnaletica presente sul tratto stradale percorso.
CP_ In particolare, l convenuto allegava di provvedere quasi quotidianamente,
tramite gli operai del Progetto Rete, alla pulizia e manutenzione della strada teatro del sinistro e che, in quel tratto di strada, erano presenti svariati segnali di pericolo di caduta massi, di limitazione della velocità e di presenza di animali vaganti.
3 In seguito all'espletamento delle prove testimoniali, il Giudice di pace di pronunciava la sentenza n. 6/2020 emessa in data 11-2-2020, con la Pt_1
quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava il Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro
[...] CP_1
2.014,26, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo,
oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 17-6-2020 il proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo Parte_1
che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata l'insussistenza di
CP_ qualsivoglia responsabilità dell comunale nella causazione del sinistro per cui è causa e che venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta da , CP_1
con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c., nonché dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 141 del Codice della strada;
segnatamente, l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse fatto mal governo dei principi di diritto regolanti la materia e non avesse correttamente valutato le prove orali e documentali offerte dalle parti laddove aveva affermato che l'attore aveva correttamente adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante e che, viceversa, l'Ente convenuto non aveva dimostrato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità né aveva dato prova di aver espletato con la diligenza dovuta, pur avendone la possibilità,
tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-1-2021 si costituiva in giudizio , il quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, insistendo in via subordinata per l'ammissione delle prove
4 richieste nel giudizio di primo grado e, in particolare, della prova testimoniale a mezzo del teste Testimone_1
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 Ottobre
2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità dell'appello proposto dal sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5 5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010). Per tale ultima ragione la notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo del servizio postale in data 28-5-2020 presso la sede del Comune di (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia Pt_1
della sentenza impugnata prodotta nel fascicolo di parte dell'appellato) e, quindi,
alla parte personalmente non appare idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo, dal momento che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 17-6-2020 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, in difetto della notifica alla parte soccombente (nel caso che ci occupa presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado), decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è
avvenuta in data 11-2-2020.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da sotto il profilo della CP_1
violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli
6 articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi,
ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore e, viceversa, non ha ritenuto raggiunta la prova di eventuali fatti impeditivi della responsabilità
dell' , ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può CP_3
agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello proposto dal deve ritenersi ammissibile e Parte_1
deve essere esaminato nel merito.
Innanzitutto occorre rilevare che, sebbene articolate come censure differenti, le violazioni delle norme richiamate dall'appellante possono essere esaminate come profili di un unico motivo di appello, avendo l'appellante sostanzialmente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure
7 avrebbe omesso di valutare o, comunque, avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio e, in particolare, le dichiarazioni rese dai testi escussi e la relazione di servizio redatta dai Carabinieri
della Compagnia Carabinieri di intervenuti sul luogo del sinistro nella Pt_1
immediatezza del fatto dannoso.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal Parte_1
avverso la sentenza n. 6/2020 emessa in data 11-2-2020, con la quale il
[...]
Giudice di pace di , inquadrando la fattispecie concreta nel paradigma Pt_1
della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell'Ente comunale sul CP_1
presupposto che, da una parte, fosse stata dimostrata la riconducibilità causale del sinistro all'esistenza di un'anomalia sulla sede stradale a causa della presenza di una grossa pietra, priva di alcuna segnalazione, e, dall'altra, che il convenuto non avesse provato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità.
Prima di procedere all'esame delle doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui
8 all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso),
non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del
neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179
del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze,
indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di
9 cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore)
che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile,
inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
10 Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, occorre rilevare che, dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità
del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è
necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente
11 deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345
del 2019).
In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c.
prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è
gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
12 Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, ritiene questo Giudice che il
Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed abbia correttamente concluso che il materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituto dalle deposizioni rese dai testi escussi, nonché dalla documentazione, anche fotografica, in atti - fosse idoneo a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dell'attore, essendo emerso che l'anomalia presente sulla sede stradale era costituita da un masso collocato sulla carreggiata del diametro di 50 cm ed altezza di 30 cm e che l'impatto del veicolo con la pietra era avvenuto in tarda serata all'uscita da una curva in un tratto di strada non illuminato (si vedano le fotografie prodotte nel fascicolo di parte dell'attore relativo al giudizio di primo grado prodotto nel fascicolo di parte dell'appellato e le deposizioni rese dai testimoni e Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
riportate nel verbale di udienza del 15-4-2019).
In particolare, i testi e , della cui attendibilità non vi Tes_2 Testimone_3
sono ragioni per dubitare in considerazione del fatto che erano entrambi presenti al momento dell'incidente, in qualità rispettivamente di conducente del veicolo di proprietà di e di terzo trasportato sul medesimo veicolo, hanno CP_1
confermato la dinamica del sinistro riferita dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio (si vedano le deposizioni rese dai testimoni e Tes_2 Tes_3
riportate nel verbale di udienza del 15-4-2019).
[...]
Soprattutto il teste , che ha dichiarato di essere intervenuto sul Testimone_4
luogo dell'incidente in qualità di vice brigadiere della Legione Carabinieri
Basilicata - Compagnia di , ha confermato il contenuto della relazione di Pt_1
servizio redatta e prodotta in atti, nella quale aveva dato atto di essere intervenuto in , lungo la strada Monte di Viggiano, nei pressi della località San Pt_1
Michele in seguito alla segnalazione di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il veicolo Renault Clio targato EB669YW di proprietà di e CP_1
13 condotto da e di aver constatato personalmente la presenza di una Tes_2
pietra del diametro di 50 centimetri ed alta 30 centimetri incastrata sotto l'autovettura al di sotto del veicolo al centro della carreggiata ed all'uscita di una curva (si vedano la relazione di servizio prodotta sub 4 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado depositato nel fascicolo di parte appellata e le dichiarazioni del teste riportate nel verbale di Testimone_4
udienza del 15-4-2019).
Quanto alla efficacia probatoria dei rapporti e verbali redatti dalla polizia giudiziaria, per giurisprudenza consolidata questi fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza,
riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse (Corte di cassazione n. 1384 del 1997). Se,
poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c.,
devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n. 100 del
1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria. Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non
14 attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 17106 del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del
2004).
Ne deriva che, se da una parte nessuna rilevanza, neanche indiziaria, può essere attribuita sul piano probatorio e men che meno efficacia di prova privilegiata alla parte del rapporto redatto dai Carabinieri di in cui i verbalizzanti hanno Pt_1
effettuato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, in quanto si tratta di giudizi valutativi attinenti a circostanze di fatto cui gli agenti non hanno assistito,
dall'altra, dal momento che i verbalizzanti hanno riportato nel verbale un fatto statico che ha costituito oggetto di percezione diretta (la presenza nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dall'attore di una pietra al centro della carreggiata e collocata al di sotto dell'autovettura di proprietà di ), deve ritenersi che CP_1
la relativa attestazione faccia piena prova di tale dato di fatto.
D'altra parte, occorre anche rilevare che alcun elemento utile ad escludere la responsabilità del è evincibile dalla documentazione fotografica allegata Pt_1
al fascicolo di parte dell'attuale appellante relativo al giudizio di primo grado e prodotto in giudizio in allegato all'atto di appello, in quanto le fotografie prodotte mostrano una segnaletica stradale che, tuttavia, non è stata identificata e riconosciuta dai testi escussi come quella effettivamente presente nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro.
Del tutto irrilevante si appalesa anche la circostanza riferita dal vice brigadiere relativa alla mancata estensione della propria indagine circa la presenza Tes_4
di segnaletica anche al tratto di strada precedente a quello dove si è verificato il sinistro, dal momento che, anche laddove il pericolo fosse stato adeguatamente
15 segnalato, comunque l'ostacolo rappresentato dalla pietra sulla sede stradale non sarebbe stato visibile e, dunque, evitabile in quanto collocato all'uscita di una curva e in un tratto di strada privo di illuminazione.
Alla luce dei suddetti dati fattuali ed in difetto della prova della riconducibilità in via esclusiva alla negligenza ed imprudenza del danneggiato della causa del danno, il verificarsi dell'evento dannoso (l'impatto del veicolo di proprietà di contro una pietra collocata sulla sede stradale) appare riconducibile sul CP_1
piano causale all'anomalia presente sulla sede stradale che il conducente del veicolo danneggiato, anche in considerazione delle condizioni di tempo ed ambientali (il fatto si è verificato di sera su un tratto di strada in curva privo di illuminazione), non avrebbe potuto evitare neppure laddove fosse stato adeguatamente segnalato.
Quanto, poi, alla dedotta riconducibilità del fatto dannoso a caso fortuito sub
specie di intervento nella serie causale di un fattore esterno, non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, premesso che il caso fortuito, inteso come causa esterna idonea ad interrompere il nesso causale fra la cosa e il danno - la cui prova deve essere fornita dal custode in ragione degli obblighi di vigilanza e di controllo che gli impongono di adottare tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni e in considerazione dell'operatività del principio della vicinanza della prova
(in tal senso Corte di cassazione n. 8811 del 2020 Corte di cassazione n. 11802
del 2016 e Corte di cassazione n. 13222 del 2016) - può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia assunto efficienza causale esclusiva (in tal senso Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 9315 del 2019), nel regime di responsabilità oggettiva disciplinato dall'articolo 2051 c.c., applicabile per le suesposte ragioni nel caso di insidia stradale, il danneggiato ha l'onere di dimostrare soltanto il rapporto di custodia e il rapporto di causalità fra la cosa e il danno, mentre spetta al custode
16 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore esterno, che in base al principio della regolarità o adeguatezza causale esclude il nesso eziologico fra la cosa e il danno: pertanto, una volta fornita dal danneggiato la prova del rapporto di causalità fra la presenza della pietra sulla carreggiata e il danno lamentato, il avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria Parte_1
dell'allegata repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa,
dimostrando che la pietra contro la quale ha impattato il veicolo di proprietà
dell'attore in primo grado era caduta poco tempo prima dell'arrivo del mezzo e che l'impatto fra il veicolo e l'ostacolo si era verificato prima che il suo personale potesse intervenire, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, per rimuovere la situazione di pericolo determinata dal un evento estraneo alla sua sfera di controllo (si vedano in proposito Corte di cassazione n. 11096 del 2020,
Corte di cassazione n. 8466 del 2020, Corte di cassazione n. 8935 del 2013 e
Corte di cassazione n. 6101 del 2013), ma nessuna dimostrazione è stata fornita sul punto dall CP_3
Pertanto, avendo il Giudice di pace correttamente ritenuto dimostrato il rapporto di causalità fra l'evento dannoso e la presenza della pietra sulla sede stradale ed escluso che l'Ente proprietario della strada avesse provato fatti impeditivi della sua responsabilità, l'appello proposto dal deve essere Parte_1
rigettato.
Ferma la statuizione sulle spese processuali relative al giudizio di primo grado il cui capo non ha costituito autonomo motivo di impugnazione, quanto alla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante,
devono essere attribuite all'avv. Massimo Macchia per dichiarato anticipo e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività
effettivamente svolta e applicando il valore minimo per la fase di trattazione e
17 istruttoria (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e del valore medio per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Al rigetto dell'appello consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o
18 improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 17-6-2020, dal Parte_1
avverso la sentenza n. 6/2020 emessa dal Giudice di pace di in
[...] Pt_1
data 11-2-2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Massimo Macchia per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui di cui all'articolo 13 comma 1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
Potenza, 9-1-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).