Articolo 2264 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2209 quaterArticolo 2204
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9 ottobre 2010
Art. 2264. Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 1. Al personale militare si applica l' articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 , convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 .
Note all'art. 2264:
- Il testo dell' art. 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2009, n. 95, e' il seguente:
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010