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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 6673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n. r. g. 6673/2024 avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata in [...] il [...]; Parte_1
2) , nato in [...] il [...]; Controparte_1
3) nato in [...] il [...]; Controparte_2
4) nata in [...] il [...]; Controparte_3
5) nata in [...] il [...]; Controparte_4
6) nata in [...] il [...]; Controparte_5
7) nato in [...] il [...]; CP_6 CP_5
8) nata in [...] il [...]; Persona_1
9) nato, in Uruguay il 09.09.2006, minore legalmente Persona_2 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre Controparte_3
, precedentemente qualificata, e dal padre titolare
[...] Persona_3 della carta d'identità uruguaiana numero . NumeroDi_1
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Diego Sottili, del Foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Verona, Stradone Scipione Maffei 4 – 37121.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 08-09-2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_7 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore nato il Persona_4
21.01.1850 nel comune di Magliano Vetere (Sa) (cfr. doc. 001), emigrato in Uruguay.
A tal fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti, attraverso le certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'Avo italiano non si naturalizzava come cittadino uruguayano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (cfr. doc. 002).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, come da notifica versata in atti, non si è costituito. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate in data 15 settembre 2025, l'Avvocato di parte ricorrente rappresentava quanto segue: "Si rappresenta altresì che originariamente non erano stati inclusi tre minori –
[...]
, e , figli del richiedente Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
– i quali risultano espressamente indicati nella procura alle liti (in spagnolo) depositata CP_2 unitamente al ricorso introduttivo. Si richiede pertanto l'integrazione del ricorso, mediante
l'inclusione dei predetti minori, i cui certificati anagrafici si allegano alla presente istanza."
2. Preliminarmente, va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione, poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tanto chiarito, per quanto attiene all'istanza contenuta nelle note depositate in data 15 settembre 2025 occorre verificare, in via preliminare, se essa possa configurare o meno un valido intervento volontario nel procedimento giurisdizionale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis già proposto con ricorso in data 08.09.2024.
Il procedimento in esame è disciplinato dall'art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, che stabilisce che "le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione". Anche nei procedimenti speciali valgono i principi generali del processo civile relativamente ai requisiti formali degli atti processuali.
L'art. 105 del Codice di procedura civile disciplina l'intervento volontario stabilendo che "ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo" ovvero
"per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intervento volontario, sia nella forma principale che in quella adesiva, deve rispettare i requisiti generali previsti per gli atti introduttivi del giudizio, quale l'identificazione del petitum e della causa petendi ex 414 del Codice di procedura civile;
“ai fini della qualificazione dell'intervento volontario del terzo, il giudice di merito deve procedere alla valutazione del complessivo contenuto dell'atto di intervento, accertando che l'interveniente abbia effettivamente inteso far valere un diritto proprio o altrui con richieste specifiche e formalmente strutturate.” (cfr.
Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 17693 del 30 giugno 2025- Cassazione civile Sez. I con ordinanza n. 10491 del 18 aprile 2024).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'atto di intervento deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni giuridiche a sostegno della legittimazione dell'interveniente e dei titoli giuridici che fondano la sua pretesa" (cfr. Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 9161 del 3 aprile 2023).
La giurisprudenza ha chiarito che l'intervento volontario deve distinguersi nettamente dalle mere comunicazioni processuali o dalle istanze di carattere procedurale, "l'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti" (cfr. Cassazione civile Sez. II con sentenza n. 22972 del 22 luglio 2022).
Le mere comunicazioni processuali non possono supplire alla mancanza di un atto formale di intervento, non potendo le comunicazioni accessorie integrare i requisiti sostanziali richiesti dalla legge per la valida proposizione dell'intervento. Nel caso di specie, la comunicazione contenuta nelle note scritte del 15 settembre 2025 presenta le seguenti carenze strutturali che ne impediscono la qualificazione quale intervento volontario:
a) carenza assoluta di petitum. La comunicazione non contiene alcuna richiesta specifica rivolta a codesto Tribunale relativamente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per i minori , e . La mera Persona_5 Persona_6 Persona_7 rappresentazione che tali soggetti "risultano espressamente indicati nella procura alle liti" e la generica richiesta di "integrazione del ricorso" non costituiscono una domanda giudiziale formalmente strutturata con l'indicazione di ciò che concretamente si chiede al Giudice;
b) carenza assoluta di causa petendi. Non vengono esposti i fatti costitutivi del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis per i predetti minori, né viene documentata la loro specifica discendenza dall'avo italiano, né vengono allegati i documenti necessari a comprovare la linea di trasmissione dello status civitatis secondo i requisiti richiesti dall'art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011. La mera allegazione di "certificati anagrafici" non supplisce alla mancanza di una compiuta esposizione dei fatti costitutivi del diritto;
c) assenza dei requisiti formali dell'atto introduttivo. La comunicazione non presenta la struttura formale richiesta per un atto introduttivo del giudizio, mancando dell'indicazione specifica delle conclusioni, dell'esposizione articolata dei fatti e del diritto, della produzione documentale organizzata secondo i criteri processuali;
d) indeterminatezza della natura dell'intervento. Non viene specificato se si tratti di intervento principale o adesivo, né vengono individuate le parti nei cui confronti l'intervento dovrebbe essere diretto.
La richiesta di "integrazione del ricorso" formulata nelle note scritte del 15 settembre 2025 non può produrre l'effetto di estendere l'oggetto del giudizio ai minori indicati, in quanto difetta dei requisiti formali e sostanziali richiesti dall'ordinamento processuale.
Lo status di cittadino italiano ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, ma il suo riconoscimento giudiziale richiede, comunque, il rispetto delle forme processuali previste dall'ordinamento, non potendo le mere comunicazioni processuali supplire alla mancanza di una domanda formale.
Pertanto, la comunicazione del 15 settembre 2025 si configura come una mera annotazione processuale di carattere informativo, priva di qualsiasi efficacia sostanziale ai fini dell'instaurazione di un rapporto processuale nei confronti dei minori indicati. Tale comunicazione non presenta alcun carattere di innovatività rispetto al processo già pendente, limitandosi a una rappresentazione di carattere meramente informativo circa la presenza di soggetti nella procura alle liti originariamente depositata, senza formulare alcuna richiesta specifica né esporre i presupposti giuridici per il riconoscimento della cittadinanza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “quando l'atto non contiene gli elementi essenziali per la configurazione di un intervento volontario, deve essere dichiarata l'inammissibilità per carenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge” (cfr. Cassazione civile Sez. I con ordinanza n. 5442 del 29 febbraio 2024).
In conclusione, la mancata indicazione di petitum e causa petendi determina l'inammissibilità dell'atto, non potendo il Giudice supplire d'ufficio a tali carenze strutturali.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande proposte per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dai ricorrenti:
a) , nata in [...] il [...]; Parte_1
b) , nato in [...] il [...]; Controparte_1
c) , nato in [...] il [...]; Controparte_2
d) , nata in [...] il [...]; Controparte_3
e) nata in [...] il [...]; Controparte_4
f) nata in [...] il [...]; Controparte_5
g) nato in [...] il [...]; Parte_2
h) nata in [...] il [...]; Persona_1
i) nato, in Uruguay il 09.09.2006; Persona_2 sono fondate e devono essere accolte.
Dall'esame dei documenti depositati in atti, infatti, si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata” (atteso che il Decreto-Legge 28 marzo 2025 n. 36, contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, non trova applicazione per le domande proposte entro il 27 marzo
2025 “Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del presente decreto”), dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né può desumersi una rinuncia tacita.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito» ( cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'Avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Diversamente, va dichiarata l'inammissibilità della pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per i minori , e Persona_5 Persona_6 Persona_7
, in quanto la comunicazione contenuta nelle note del 15 settembre 2025 non può configurare
[...] un valido intervento volontario.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del;
Controparte_7
• ACCOGLIE il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, discendenti diretti dell'avo
[...]
, nato il [...] nel comune di Magliano Vetere (Sa): Persona_4
a) , nata in [...] il [...]; Parte_1
b) , nato in [...] il [...]; Controparte_1
c) , nato in [...] il [...]; Controparte_2
d) , nata in [...] il [...]; Controparte_3 e) nata in [...] il [...]; Controparte_4
f) nata in [...] il [...]; Controparte_5
g) nato in [...] il [...]; Parte_2
h) nata in [...] il [...]; Persona_1
i) nato, in Uruguay il 09.09.2006; Persona_2 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• DICHIARA inammissibile la pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei minori , e , per Persona_5 Persona_6 Persona_7 mancanza dei presupposti sostanziali di legge;
• COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n. r. g. 6673/2024 avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nata in [...] il [...]; Parte_1
2) , nato in [...] il [...]; Controparte_1
3) nato in [...] il [...]; Controparte_2
4) nata in [...] il [...]; Controparte_3
5) nata in [...] il [...]; Controparte_4
6) nata in [...] il [...]; Controparte_5
7) nato in [...] il [...]; CP_6 CP_5
8) nata in [...] il [...]; Persona_1
9) nato, in Uruguay il 09.09.2006, minore legalmente Persona_2 rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dalla madre Controparte_3
, precedentemente qualificata, e dal padre titolare
[...] Persona_3 della carta d'identità uruguaiana numero . NumeroDi_1
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Diego Sottili, del Foro di Verona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Verona, Stradone Scipione Maffei 4 – 37121.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 08-09-2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_7 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore nato il Persona_4
21.01.1850 nel comune di Magliano Vetere (Sa) (cfr. doc. 001), emigrato in Uruguay.
A tal fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti, attraverso le certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'Avo italiano non si naturalizzava come cittadino uruguayano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (cfr. doc. 002).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_7 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, come da notifica versata in atti, non si è costituito. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate in data 15 settembre 2025, l'Avvocato di parte ricorrente rappresentava quanto segue: "Si rappresenta altresì che originariamente non erano stati inclusi tre minori –
[...]
, e , figli del richiedente Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
– i quali risultano espressamente indicati nella procura alle liti (in spagnolo) depositata CP_2 unitamente al ricorso introduttivo. Si richiede pertanto l'integrazione del ricorso, mediante
l'inclusione dei predetti minori, i cui certificati anagrafici si allegano alla presente istanza."
2. Preliminarmente, va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché va dichiarata la contumacia della parte resistente.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione, poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tanto chiarito, per quanto attiene all'istanza contenuta nelle note depositate in data 15 settembre 2025 occorre verificare, in via preliminare, se essa possa configurare o meno un valido intervento volontario nel procedimento giurisdizionale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis già proposto con ricorso in data 08.09.2024.
Il procedimento in esame è disciplinato dall'art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011, che stabilisce che "le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione". Anche nei procedimenti speciali valgono i principi generali del processo civile relativamente ai requisiti formali degli atti processuali.
L'art. 105 del Codice di procedura civile disciplina l'intervento volontario stabilendo che "ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo" ovvero
"per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intervento volontario, sia nella forma principale che in quella adesiva, deve rispettare i requisiti generali previsti per gli atti introduttivi del giudizio, quale l'identificazione del petitum e della causa petendi ex 414 del Codice di procedura civile;
“ai fini della qualificazione dell'intervento volontario del terzo, il giudice di merito deve procedere alla valutazione del complessivo contenuto dell'atto di intervento, accertando che l'interveniente abbia effettivamente inteso far valere un diritto proprio o altrui con richieste specifiche e formalmente strutturate.” (cfr.
Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 17693 del 30 giugno 2025- Cassazione civile Sez. I con ordinanza n. 10491 del 18 aprile 2024).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'atto di intervento deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni giuridiche a sostegno della legittimazione dell'interveniente e dei titoli giuridici che fondano la sua pretesa" (cfr. Cassazione civile Sez. III con ordinanza n. 9161 del 3 aprile 2023).
La giurisprudenza ha chiarito che l'intervento volontario deve distinguersi nettamente dalle mere comunicazioni processuali o dalle istanze di carattere procedurale, "l'intervento volontario in causa si qualifica come principale quando faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti" (cfr. Cassazione civile Sez. II con sentenza n. 22972 del 22 luglio 2022).
Le mere comunicazioni processuali non possono supplire alla mancanza di un atto formale di intervento, non potendo le comunicazioni accessorie integrare i requisiti sostanziali richiesti dalla legge per la valida proposizione dell'intervento. Nel caso di specie, la comunicazione contenuta nelle note scritte del 15 settembre 2025 presenta le seguenti carenze strutturali che ne impediscono la qualificazione quale intervento volontario:
a) carenza assoluta di petitum. La comunicazione non contiene alcuna richiesta specifica rivolta a codesto Tribunale relativamente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per i minori , e . La mera Persona_5 Persona_6 Persona_7 rappresentazione che tali soggetti "risultano espressamente indicati nella procura alle liti" e la generica richiesta di "integrazione del ricorso" non costituiscono una domanda giudiziale formalmente strutturata con l'indicazione di ciò che concretamente si chiede al Giudice;
b) carenza assoluta di causa petendi. Non vengono esposti i fatti costitutivi del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis per i predetti minori, né viene documentata la loro specifica discendenza dall'avo italiano, né vengono allegati i documenti necessari a comprovare la linea di trasmissione dello status civitatis secondo i requisiti richiesti dall'art. 19-bis del decreto legislativo n. 150 del 2011. La mera allegazione di "certificati anagrafici" non supplisce alla mancanza di una compiuta esposizione dei fatti costitutivi del diritto;
c) assenza dei requisiti formali dell'atto introduttivo. La comunicazione non presenta la struttura formale richiesta per un atto introduttivo del giudizio, mancando dell'indicazione specifica delle conclusioni, dell'esposizione articolata dei fatti e del diritto, della produzione documentale organizzata secondo i criteri processuali;
d) indeterminatezza della natura dell'intervento. Non viene specificato se si tratti di intervento principale o adesivo, né vengono individuate le parti nei cui confronti l'intervento dovrebbe essere diretto.
La richiesta di "integrazione del ricorso" formulata nelle note scritte del 15 settembre 2025 non può produrre l'effetto di estendere l'oggetto del giudizio ai minori indicati, in quanto difetta dei requisiti formali e sostanziali richiesti dall'ordinamento processuale.
Lo status di cittadino italiano ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, ma il suo riconoscimento giudiziale richiede, comunque, il rispetto delle forme processuali previste dall'ordinamento, non potendo le mere comunicazioni processuali supplire alla mancanza di una domanda formale.
Pertanto, la comunicazione del 15 settembre 2025 si configura come una mera annotazione processuale di carattere informativo, priva di qualsiasi efficacia sostanziale ai fini dell'instaurazione di un rapporto processuale nei confronti dei minori indicati. Tale comunicazione non presenta alcun carattere di innovatività rispetto al processo già pendente, limitandosi a una rappresentazione di carattere meramente informativo circa la presenza di soggetti nella procura alle liti originariamente depositata, senza formulare alcuna richiesta specifica né esporre i presupposti giuridici per il riconoscimento della cittadinanza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “quando l'atto non contiene gli elementi essenziali per la configurazione di un intervento volontario, deve essere dichiarata l'inammissibilità per carenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge” (cfr. Cassazione civile Sez. I con ordinanza n. 5442 del 29 febbraio 2024).
In conclusione, la mancata indicazione di petitum e causa petendi determina l'inammissibilità dell'atto, non potendo il Giudice supplire d'ufficio a tali carenze strutturali.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande proposte per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dai ricorrenti:
a) , nata in [...] il [...]; Parte_1
b) , nato in [...] il [...]; Controparte_1
c) , nato in [...] il [...]; Controparte_2
d) , nata in [...] il [...]; Controparte_3
e) nata in [...] il [...]; Controparte_4
f) nata in [...] il [...]; Controparte_5
g) nato in [...] il [...]; Parte_2
h) nata in [...] il [...]; Persona_1
i) nato, in Uruguay il 09.09.2006; Persona_2 sono fondate e devono essere accolte.
Dall'esame dei documenti depositati in atti, infatti, si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata” (atteso che il Decreto-Legge 28 marzo 2025 n. 36, contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, non trova applicazione per le domande proposte entro il 27 marzo
2025 “Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del presente decreto”), dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né può desumersi una rinuncia tacita.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito» ( cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'Avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Diversamente, va dichiarata l'inammissibilità della pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per i minori , e Persona_5 Persona_6 Persona_7
, in quanto la comunicazione contenuta nelle note del 15 settembre 2025 non può configurare
[...] un valido intervento volontario.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• DICHIARA la contumacia del;
Controparte_7
• ACCOGLIE il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, discendenti diretti dell'avo
[...]
, nato il [...] nel comune di Magliano Vetere (Sa): Persona_4
a) , nata in [...] il [...]; Parte_1
b) , nato in [...] il [...]; Controparte_1
c) , nato in [...] il [...]; Controparte_2
d) , nata in [...] il [...]; Controparte_3 e) nata in [...] il [...]; Controparte_4
f) nata in [...] il [...]; Controparte_5
g) nato in [...] il [...]; Parte_2
h) nata in [...] il [...]; Persona_1
i) nato, in Uruguay il 09.09.2006; Persona_2 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• DICHIARA inammissibile la pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei minori , e , per Persona_5 Persona_6 Persona_7 mancanza dei presupposti sostanziali di legge;
• COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 06.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino