Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/10/2025, n. 17189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17189 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00510/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 510 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. IE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – È controversa, nel presente giudizio, la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- che ha rigettato la richiesta di cittadinanza proposta ex art. 9, comma 1, lettera f), L. 5/2/1992, n. 91 dal ricorrente, essendo emersi sul suo conto, come ivi indicato, un “ procedimento di sospensione della patente di guida del -OMISSIS- per guida in stato di ebbrezza [e un] procedimento di sospensione della patente di giuda del -OMISSIS- per l’art 179 comma 13 del cds ” e, inoltre, non risultando soddisfatto il requisito della residenza anagrafica almeno decennale nel territorio della Repubblica, essendo risultato l’istante “ irreperibile dal -OMISSIS- al -OMISSIS- ”.
2. – A parere del ricorrente, al di là del “ macroscopico abbaglio del Ministero che confonde procedimenti penali con procedure meramente amministrative ”, l’impugnato decreto sarebbe affetto da deficit motivazionale, avendo la P.A. basato il giudizio sul suo grado di inserimento sociale “ sull’astratta tipologia del reato – la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope – e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto ” (ricorso, p.2); la valutazione del Ministro sarebbe carente, ancora, posto che “ non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di un fatto risalente, per quanto sanzionato penalmente (come nel caso di specie non è), senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta […]”) (ricorso, p. 3).
2.1. – Quanto alla irreperibilità per il periodo -OMISSIS-- -OMISSIS-, premesso che la norma (art. 9 comma 1 lett. f), L. 91/92), secondo quanto dedotto, “ non dispone che la residenza debba essere obbligatoriamente ininterrotta ”, in ogni caso – osserva il ricorrente – “ nel periodo indicato […] svolgeva regolare attività lavorativa e […] l’eventuale cancellazione della residenza è dovuta alla farraginosa procedura cui il soggetto è sottoposto quando richiede il trasferimento di residenza da una abitazione all’altra ” (ricorso, p. 5).
3. – Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza.
4. – All’udienza straordinaria del 26 settembre 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è privo di fondamento e va pertanto respinto.
6. – A seguito delle verifiche effettuate, il ricorrente è risultato non in regola con il requisito della residenza legale decennale nel territorio dello Stato, attestata dalla regolare e ininterrotta iscrizione anagrafica prescritto dall'art. 9, comma 1, legge n. 91/1992 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d. P. R. n. 572/1993; di quanto sopra veniva fornita comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. mediante nota datata -OMISSIS- (di cui il ricorrente non ha negato la ricezione).
6.1. – Ciò è sufficiente – anche a prescindere dalle sanzioni amministrative menzionate nel decreto impugnato – a delineare l'esistenza di un insuperabile fattore ostativo alla concessione della cittadinanza, tale da configurare come vincolata l'attività dell'Amministrazione (si v., di recente, T.A.R. Roma, sez. V, n. 15515/2025) sulla quale non può ritenersi gravare alcun ulteriore onere istruttorio ai fini del prosieguo del procedimento, essendo inequivocabilmente emersa la discontinuità delle iscrizioni anagrafiche, predisposte sia nell'interesse pubblico alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, sia nell'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, n. 6134/2011).
6.2. – In tale prospettiva la Sezione, dopo aver ricordato che la circolare ministeriale del 5 gennaio 2007, in ragione delle mutate condizioni di vita dell'era contemporanea, ha precisato che non sono pregiudizievoli ai fini della concessione dello status civitatis eventuali limitate assenze temporanee dello straniero dal territorio nazionale, ha ribadito espressamente che l'aspirante cittadino deve aver “ comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale) ”, il che conferma, in armonia con il dato normativo sopra indicato, che “ l'iscrizione anagrafica ininterrotta rappresenta un requisito ineludibile ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza ” (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 13815/2023, cfr. Consiglio di Stato n. 6143/2011), atteso che “ il rispetto delle regole formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale e l'assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini del nostro Paese ” (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 13815/2023 e 7167/2023, con richiamo a T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 4843/2020).
6.3. – Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, inoltre, il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda di cittadinanza e il tenore delle norme (art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992 e 1, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 572/1993) esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la residenza legale ultradecennale, ossia il mantenimento di un'ininterrotta situazione fattuale accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe (si v. T.A.R. Roma, sez. V, n. 18691/2024).
7. – Ne consegue che nessun addebito può essere mosso all'operato del Ministero per aver con il decreto impugnato respinto l'istanza di naturalizzazione presentata dal ricorrente, per difetto del requisito della residenza della durata a tal fine prescritta – che costituisce la condizione minima legittimante la presentazione della richiesta – fondandosi sulle risultanze anagrafiche, come riportate nei registri del Comune, non avendo peraltro alcun potere di disattenderle.
7.1. – Né, come evidente, può attribuirsi rilevanza alla evocata “ farraginosa procedura cui il soggetto è sottoposto quando richiede il trasferimento di residenza ” , che non ha alcuna incidenza sul dato obiettivo della discontinuità nella residenza del ricorrente né, a monte, configura una condotta imputabile al Ministero dell’Interno o un vizio di legittimità dell’atto in questa sede gravato, essendo di contro specifico onere del richiedente verificare la regolarità delle iscrizioni anagrafiche, attestanti il possesso dei requisiti prescritti per chiedere la nazionalizzazione e chiederne la regolarizzazione prima di presentare la relativa istanza.
8. – In conclusione il provvedimento di diniego impugnato appare correttamente adottato sul presupposto dell’acclarata interruzione delle iscrizioni anagrafiche del ricorrente per una parte del periodo decennale prescritto dall’art. 9 della legge n. 91/1992.
9. – Per quanto precede il ricorso va respinto.
10. – Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NR MA, Presidente FF
IE NT, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NT | NR MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.