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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 430 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.CAVALIERI CARLO SILVANO Parte_1
RICORRENTE
NP , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2023 00175631 50 000 formato il
24 novembre 2023 e notificato il 30 gennaio 2024 di euro 3.412,68 per contribuzione dovuta nella
Gestione Commercianti dell'NP anno 2022 in quanto socia e amministratrice unica della società
STELLANT srl.
Sostiene la ricorrente di non aver mai effettuato attività di tipo amministrativo e commerciale a favore della società di cui è socia e amministratrice dal 28.1.2022, essendo la gestione sempre affidata Parte_2 allo studio dei Dottori Commercialisti associati Cozzi.
Si è costituito PS contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La società STELLANT srl ha come oggetto sociale "la gestione delle partecipazioni, finanziamenti e coordinamenti delle societa' alle quali partecipa" ed ha denunciato come codice ATECO 68.20.01 "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto).
L'iscrizione all'NP è prevista per i soci che svolgono attività sociale con abitualità e prevalenza.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'obbligo contributivo è collegato all'esistenza di una situazione di fatto che lo determina e non può scattare esclusivamente sulla base del solo ruolo assunto all'interno della società, occorrendo in concreto i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti ai fini dell'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali. In particolare la partecipazione al lavoro aziendale non può essere presunta nel socio che sia anche amministratore ma è un quid pluris che deve aggiungersi all'attività di amministratore. Con sentenza n. 23439/2016 la Corte di Cassazione ha precisato che i requisiti di cui all'art. 1 comma 203 della L. 662/96 ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti NP seppur riferita a società di persone devono tutti coesistere, che, che è onere dell'NP provare i fatti costituitivi dell'obbligo contributivo.
In altre parole, lo status giuridico di socio non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione NP commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'NP.
Nella fattispecie in esame l'istituto non ha assolto all'onere della prova che sul medesimo incombeva. Nel caso di specie, inoltre, è stato documentato, come la società LL sia società che non svolge attività commerciale ma si occupa di gestione di immobili (puro godimento) e di mera gestione delle partecipazioni.
Per le ragioni sopra esposte la pretesa creditoria di PS non è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara non fondata la pretesa dell'NP di esigere il pagamento della somma di € 3.412,68, di cui all'avviso di addebito impugnato (n. 368 2023 00175631 50 000 emesso dall'NP sede di Legnano)
Condanna PS al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1500 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 10/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 430 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.CAVALIERI CARLO SILVANO Parte_1
RICORRENTE
NP , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2023 00175631 50 000 formato il
24 novembre 2023 e notificato il 30 gennaio 2024 di euro 3.412,68 per contribuzione dovuta nella
Gestione Commercianti dell'NP anno 2022 in quanto socia e amministratrice unica della società
STELLANT srl.
Sostiene la ricorrente di non aver mai effettuato attività di tipo amministrativo e commerciale a favore della società di cui è socia e amministratrice dal 28.1.2022, essendo la gestione sempre affidata Parte_2 allo studio dei Dottori Commercialisti associati Cozzi.
Si è costituito PS contestando le deduzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La società STELLANT srl ha come oggetto sociale "la gestione delle partecipazioni, finanziamenti e coordinamenti delle societa' alle quali partecipa" ed ha denunciato come codice ATECO 68.20.01 "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto).
L'iscrizione all'NP è prevista per i soci che svolgono attività sociale con abitualità e prevalenza.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che l'obbligo contributivo è collegato all'esistenza di una situazione di fatto che lo determina e non può scattare esclusivamente sulla base del solo ruolo assunto all'interno della società, occorrendo in concreto i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti ai fini dell'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali. In particolare la partecipazione al lavoro aziendale non può essere presunta nel socio che sia anche amministratore ma è un quid pluris che deve aggiungersi all'attività di amministratore. Con sentenza n. 23439/2016 la Corte di Cassazione ha precisato che i requisiti di cui all'art. 1 comma 203 della L. 662/96 ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti NP seppur riferita a società di persone devono tutti coesistere, che, che è onere dell'NP provare i fatti costituitivi dell'obbligo contributivo.
In altre parole, lo status giuridico di socio non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione NP commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'NP.
Nella fattispecie in esame l'istituto non ha assolto all'onere della prova che sul medesimo incombeva. Nel caso di specie, inoltre, è stato documentato, come la società LL sia società che non svolge attività commerciale ma si occupa di gestione di immobili (puro godimento) e di mera gestione delle partecipazioni.
Per le ragioni sopra esposte la pretesa creditoria di PS non è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara non fondata la pretesa dell'NP di esigere il pagamento della somma di € 3.412,68, di cui all'avviso di addebito impugnato (n. 368 2023 00175631 50 000 emesso dall'NP sede di Legnano)
Condanna PS al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1500 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 10/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari