Sentenza 6 marzo 2006
Massime • 1
Poichè la delega del Presidente dell'I.N.P.D.A.P. ad un direttore di sede periferica, per agire in giudizio, attiene al momento genetico del processo e alla valida instaurazione del contraddittorio, la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l'I.N.P.D.A.P., senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega, determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio semprechè, sulla specifica questione, non si sia formato il giudicato interno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2006, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OB ZI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DI CRISTINA FEDELE, con studio in 98123 - MESSINA, Via G. Grillo n. 61 Is. 214/b, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1593/2000 del Giudice di pace di MESSINA, emessa il 30/11/2000, depositata il 29/12/2000, R.G. 5276/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/11/2005 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 4 aprile 2000 il giudice di pace di Messina ingiungeva all'INPDAP di pagare all'avvocato Fabrizio MO, con le spese del procedimento, la somma di L. 263,725, che il ricorrente per ingiunzione aveva reclamato a titolo di interessi corrispettivi a seguito della tardiva corresponsione delle spese processuali, liquidate a suo favore quale difensore antistatario in sentenze del pretore di Messina, giudice del lavoro.
Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione l'INPDAP, che deduceva l'incompetenza del giudice adito, la prescrizione del credito e l'inammissibilità del decreto monitorio per difetto d'interesse del ricorrente;
in via riconvenzionale domandava la condanna dell'opposto per lite temeraria.
Si costituiva il creditore opposto, il quale contrastava l'opposizione ad ingiunzione, assumendo che la citazione in opposizione era nulla per difetto di capacità processuale dell'opponente, per l'inesistenza dell'incarico al momento della proposizione dell'opposizione e per la nullità della citazione medesima.
L'adito giudice di pace, con sentenza pubblicata il 29 dicembre 2000, dichiarava la sua incompetenza per materia e rimetteva le parti innanzi al tribunale di Messina quale giudice del lavoro. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso MO Fabrizio, che ha affidato l'impugnazione a due motivi. Non ha svolto difese l'intimato INPDAP.
Il ricorrente ha presentato memoria.
La trattazione della causa si è svolta col rito camerale sulla richiesta del P.M., che, pur avendo concluso per la manifesta infondatezza dell'impugnazione in evidente errore materiale rispetto alle osservazioni svolte, in motivazione ha espressamente considerato che la impugnazione deve ritenersi manifestamente fondata per la sussistenza del vizio di carattere pregiudiziale ed assorbente della nullità del giudizio per l'invalida instaurazione del contraddittorio ad istanza di soggetto privo del potere di rappresentanza dell'Istituto opponente a decreto ingiuntivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui all'art. 182 cod. proc. civ., comma 3, art. 75 c.p.c., art. 125 c.p.c., comma 2, art. 164 c.p.c., comma 1, e art. 132 c.p.c., comma 4, art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 4793, comma 3 - il ricorrente lamenta che il giudice di merito, ancor prima di dichiarare la sua incompetenza per materia e giusta l'eccezione da esso istante espressamente e reiteratamente prospettata, avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'ingiunzione per difetto di capacità a stare in giudizio dell'Istituto opponente, dato che l'opposizione era stata proposta ad istanza del dirigente pro tempore della sede provinciale di Messina dell'INPDAP, soggetto privo del potere di rappresentare l'Istituto medesimo, del quale unico rappresentante legale è il presidente. Con il secondo mezzo di doglianza - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme regolanti la competenza per valore e per materia di cui agli artt. 7 e 444 cod. proc. civ. - il ricorrente censura la decisione impugnata assumendo che il giudice di pace avrebbe errato nel declinare la sua competenza funzionale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il primo motivo d'impugnazione è fondato.
L'opposizione all'ingiunzione è stata proposta ad istanza del direttore della sede periferica di Messina dell'INPDAP, il quale non ha dedotto di averne ricevuti i poteri rappresentativi in base a delega del presidente dell'Istituto, che è il depositario della rappresentanza legale dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 479 del 1994, art. 3, comma 3. La circostanza ha formato l'oggetto di specifica eccezione da parte del creditore opposto e, trattandosi di questione pregiudiziale ed assorbente, siccome riferita ad ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione ad ingiunzione (Cass., n. 15483/2002), in applicazione della regola per la quale la delega del presidente ad un direttore di sede periferica per agire in giudizio attiene al momento genetico del processo ed alla valida instaurazione del contraddittorio, per cui la procura da questi conferita al difensore dichiarando di agire per l'Istituto, senza neppure dedurre di averne ricevuto i poteri rappresentativi in base alla suddetta delega (art. 75 cod. proc. civ.), determina la nullità del giudizio, rilevabile d'ufficio, sempre che - siccome è nel caso in esame - sulla specifica questione non si sia formato il giudicato interno (Cass., n. 3102/1999; Cass., n. 4979/1997). Poiché non occorrono altri accertamenti in fatto al fine di definire la lite, questa Corte, accolto il primo mezzo di doglianza e cassata l'impugnata sentenza, può giudicare nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1) e dichiarare inammissibile l'opposizione ad ingiunzione.
La pronuncia assorbe l'esame del secondo motivo.
Le spese del presente giudizio di cassazione e quelle del giudizio di merito sono interamente compensate tra le parti sussistendone i giusti motivi (art. 92 c.p.c., comma 2).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'INPDAP; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2006