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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/06/2024, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 31.01.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 796/2022 R.G. e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del Presidente pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Starvaggi (C.F.: Parte_2
), giusta deliberazione del C.E. n. 25 del 06.05.2021, pec: C.F._1
per procura in atti. Email_1
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], ed ivi residente in C.da Felci n. 4, cod. Controparte_1
fisc. , elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Fabrizi n. 87, presso CodiceFiscale_2
e nello studio dell'Avv. Francesco Velardi (cod. fisc. n. ) Tele/Fax C.F._3
090.6406504 e/o indirizzo PEC: che lo rappresenta e difende, Email_2
per procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 02.03.2022, conveniva Parte_1 in giudizio esponendo che: Controparte_1
- Con D.I. N. 194/2014, emesso dal Tribunale di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 57.779,78, oltre oneri CP_1
sociali ed Irap, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese e compensi del procedimento monitorio,
- Contro il suddetto decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione.
- In pendenza del giudizio di opposizione, in forza del suindicato D.I. n. 194/14
provvisoriamente esecutivo, effettuava pignoramento presso terzi ed otteneva CP_1
l'assegnazione delle somme portate dal titolo pari ad € 81.059,60 oltre interessi legali, con il conseguente dell'importo complessivo di € 83.489,96, comprensivo di spese ed accessori.
- Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 194/2014 si concludeva con sentenza n.
136/2020 del 05.02.2020 passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese processuali.
- Nelle more del predetto giudizio, riconosceva a la complessiva somma di € CP_1
20.843,46, a titolo di arretrati in applicazione della D.D. n. 260 del 23.10.2018 e sulla base dei limiti di spesa previsti dall'art. 67 della L.R. n.8/18.
Tanto premesso, l' in ragione della predetta sentenza n. 136/2020, chiedeva Parte_1
la restituzione della maggiore somma incassata da in esecuzione del decreto ingiuntivo CP_1
opposto, pari ad € 58.304,69, data dalla differenza tra l'importo incassato e la somma riconosciuta al dipendente a titolo di arretrati in applicazione della D.D. n. 260 del 23.10.2018.
si costituiva in giudizio con memoria del 27.05.2022, eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità dell'atto introduttivo per violazione del termine a comparire, nonché
l'inammissibilità del ricorso per incompatibilità del rito ex art. 702 bis c.p.c. con l'oggetto della domanda.
Nel merito rilevava l'illegittimità e la fondatezza della richiesta di restituzione di somme avanzata dall' rilevando che la dichiarazione di cessata materia del contendere, nel Parte_1
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, derivava dal venir meno dei motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, in conseguenza dell'intervenuta normativa contenuta nell'art. 67, L.r. n. 8 dell'08.05.2018, che riconosceva al personale del comparto "ex comandato", già transitato nei ruoli organici dell' l'applicazione delle disposizioni di cui ai decreti del Parte_1
Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, 22 giugno 2001, n. 9 e n. 10, alla quale l'ente si era già adeguato con l'adozione della D.D. N. 260 del 23.10.2018. In ragione di ciò, riteneva di dover ripetere, a seguito della revoca del D.I. opposto solo le somme incassate a titolo di spese e compensi liquidate nel procedimento monitorio, pari a € 1.921,45, comprensivi di accessori, delle quali offriva il pagamento, banco judicis.
Contestava, nel quantum le somme riconosciute dall' a titolo di anzianità di Parte_1
servizio maturata e di pagamento della relativa retribuzione e, in via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ed il pagamento della relativa retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre quanto già riconosciuto entro i limiti della copertura finanziaria.
In ragione della superiore domanda riconvenzionale, rilevava di avere lavorato dall'1.02.1981 al
01.01.2001 alle dipendenze del con la qualifica di Istruttore Direttivo, area Parte_3
tecnica, categoria D, e successivamente di essere transitato dal 2.01.2001, in posizione di comando, presso l' nel quale dall'1.04.2006, è stato assunto nei ruoli organici con la Parte_1
categoria D, posizione economica D6, con profilo professionale di funzionario tecnico, fino al
30.06.2011.
Sosteneva, dunque, di avere diritto, dal momento dell'assunzione presso l' a Parte_1
mantenere il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti nell'amministrazione di provenienza ed in base a tale status a percepire la relativa retribuzione.
Rilevava ancora che l'Ente, in applicazione del DPRS n. 9/2001 e del DPRS n. 10 del 2001 e dell'art. 30 del vigente regolamento del personale e dei servizi, giusta precedente determinazione direttoriale n. 453 del 12 luglio 2010, con determinazione n. 694 del 09.12.2010, ha effettuato la ricostruzione della carriera, provveduto al suo inquadramento economico, a titolo definitivo, a far data dal 1° aprile 2006”, con la categoria D, posizione economica D6, riconoscendogli il quantum dovuto, e in ottemperanza della predetta determinazione l' Controparte_2
aveva provveduto ad adeguare il trattamento economico, quantificando gli arretrati stipendiali spettanti in € 57.779,78 oltre oneri sociali ed irap, dando atto che la predetta somma è stata accantonata ed aveva trovato copertura finanziaria ai cap. 10106 –10108 –10109 RR.PP. 2007/2008 del bilancio 2011.
Sosteneva pertanto che le somme già incassate in forza del D.i. corrispondano alla differenza retributiva dovuta in relazione alla citata ricostruzione di carriera, in relazione all'inquadramento effettuato dall' a far data dal 2006. Parte_1
Sosteneva ancora che l' alla luce di quanto disposto all'art. 67 L.R. n. Parte_1
8/2018, con Determina Direttoriale n. 260 del 23.10.2018, aveva effettuato di nuovo la sua ricostruzione di carriera, dalla quale era emerso un reddito differenziale di anzianità pari a € 837,09 mensile, con un incremento rispetto a quello determinato nel 2010 e già incassato pari a € 43,74 mensili.
Pertanto, in forza di quanto stabilito con D.D. n. 260 del 23.10.2018, chiedeva il pagamento dell'ulteriore somma pari a €. 2.974,32, ovvero €. 43,74 x 68 mesi, dall'1.04.2006 al 30.06.2011.
Tutto ciò premesso, chiedeva in via principale il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale di accertare il suo diritto ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera, con il riconoscimento dell'inquadramento e del servizio prestato nell'ente di appartenenza, nonché dell'anzianità di servizio maturata, oltre tutte le successive variazioni retributive dovute sino alla data di pensionamento avvenuta il 30.06.2011. Conseguentemente chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento in suio favore della somma di € 57.779,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al soddisfo, già incassata, nonchè di accertare il suo diritto al pagamento, della maggiore somma di euro 43,74 mensili a far data dall'1.04.2006 al 30.06.2011, e alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in ragione delle maggiori somme dovute e percepite a titolo retributivo, condannando l'Ente Parco a predisporre ogni opportuno e consequenziale atto da inviare all'Ente previdenziale.
Indi, l'istruzione si svolgeva a mezzo di CTU contabile.
Ritenuta matura la causa per la decisione, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L con il presente giudizio chiede la restituzione da parte del resistente della Parte_1 complessiva somma di € 58.304,69, quale differenza non dovuta, sulla maggiore somma incassata, a titolo di differenze retributive, determinate con D.D. N.694 del 9.12.2010, per il suo corretto inquadramento giuridico – economico.
Tale maggiore somma è stata incassata dal resistente in virtù del pignoramento presso terzi, azionato sulla base del decreto ingiuntivo n. 194/2014, che è stato, successivamente, revocato con sentenza n. 136/2020 che ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'applicazione al caso della L.R. n. 8/2018.
Di contro, sostiene che tali somme, già incassate in virtù dell'esecuzione del D.I. CP_1
194/2014, gli sono dovute in virtù della ricostruzione di carriera effettuata dall'ente ricorrente e pertanto in via riconvenzionale chiede il riconoscimento dell'inquadramento e del servizio prestato nell'ente di appartenenza, nonché dell'anzianità di servizio maturata, oltre tutte le successive variazioni retributive dovute sino alla data di pensionamento avvenuta il 30.06.2011 e conseguentemente di accertare il suo diritto ad ottenere dall' il pagamento Parte_1 della somma di € 57.779,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al soddisfo, già incassata. Chiede, altresì, di accertare il suo diritto al pagamento, della maggiore somma di euro 43,74 mensili a far data dall'1.04.2006 al 30.06.2011, e alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in ragione delle maggiori somme dovute e percepite a titolo retributivo.
Tanto premesso, occorre rammentare che l'art. 67, L.R. 8 maggio 2018 n. 8, chiarendo definitivamente la questione relativa al corretto inquadramento giuridico – economico del personale dell' ha testualmente previsto, che “Al personale del comparto ex Parte_1 comandato, già transitato nei ruoli organici dell' in conformità al Parte_1
trattamento giuridico ed economico già applicato agli altri , si applicano indistintamente CP_3
le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Regione 20 gennaio 1995 n. 11, 22 giugno 2001
n. 9 e n. 10”.
E, nel caso in esame, è pacifico che l'Ente, con determinazione n. 260 del 23/10/2018 del Direttore dell' dando attuazione alla predetta disposizione, abbia ricostruito Parte_1
l'inquadramento giuridico di Immorlica in base alle disposizioni di cui ai DD.PP.Reg. n. 9 e n. 10 del 2001 e del D.P.R.S. n. 11/95, a seguito della quale è emerso che la previsione mensile del
Reddito Differenziale di Anzianità risulta pari a euro 837,09 (annua di €. 10.477,08), dovuta in aggiunta rispetto a quanto era stato già quantificato con la D.D. n. 694/2010, posta a base del D.I. n.
194/14.
Va, dunque, rilevato che la domanda formulata in via riconvenzionale dal resistente appare meritevole di accoglimento atteso che il diritto da lui vantato è già stato riconosciuto con legge
Regionale n.8/18, e che l'Ente resistente, con l'adozione del predetto provvedimento amministrativo, si è adeguato alla predetta legge regionale.
A fronte di tale ricostruzione fattuale e normativa, l'odierno giudizio ha ad oggetto la quantificazione delle somme effettivamente spettanti a a titolo di arretrati in forza di CP_1
quanto previsto dal D.D. n. 260 del 23.10.2018 ed in applicazione dell'art. 67, L.R. n. 8/2018, e l'eventuale maggiore differenza dallo stesso incassata in forza del D.i. n. 194/14 provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato.
Pertanto, rispetto alle somme effettivamente dovute a sulla base dei calcoli effettuati dal CP_1
CTU, in applicazione della normativa prevista, anche a seguito delle osservazioni delle parti, è stato accertato che la somma complessivamente dovuta dall' è quantificata in Parte_1 complessivi € 56.256,56 al netto di quanto già corrisposto dall'Ente ricorrente.
Ciò posto, rispetto alla domanda dell' avente ad oggetto la restituzione Parte_1
delle maggiori somme non dovute ed incassate da in virtù della procedura esecutiva CP_1
presso terzi, si può fare riferimento alle conclusioni delCTU, al quale era stato affidato il compito di accertare l'ammontare degli arretrati spettanti a , in forza di quanto previsto dal D.D. n. Controparte_1 260 del 23.10.2018 ed in applicazione dell'art.67 della L.R. n.8/2018, nonché di verificate se, in ragione delle somme già pagate dall'ente ricorrente, siano state versate o meno delle somme in eccesso rispetto all'effettivo ammontare delle somme spettanti.
Sulla base di tali parametri, il CTU, sulla base di calcoli coerenti e condivisibili, ha accertato che a in ragione del predetto adeguamento alle disposizioni di legge, spettavano somme arretrate pari a CP_1 complessivi € 56.256,56, sicché, tenuto conto della maggiore somma di € 81.137,37, incassata dal resistente in forza della procedura di pignoramento presso terzi n. 2015-037494 RGE, residua l'importo non dovuto di € 25.397,23, al cui pagamento in favore dell' deve Parte_1
essere condannato oltre interessi legali dalla scadenza e sino all'effettivo soddisfo. CP_1
Avuto riguardo all'esito del giudizio ricorrono le condizioni per compensare il 50% delle spese di lite, pertanto il resistente deve essere condannato a pagare il restante 50% delle Controparte_1
spese di lite in favore dell'Ente ricorrente, che, tenuto conto del valore della controversia, si liquidano ex DM 147/22, in complessivi € 3.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento delle domande proposte dall' così provvede: Parte_1
- Accerta il diritto di a percepire la complessiva somma di € 56.256,56, Controparte_1
dovuta per le causali meglio indicate in motivazione.
- Condanna a restituire all' la complessiva somma di € Controparte_1 Parte_1
25.397,23, per le causali di cui in parte motiva.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Compensa il 50% delle spese del giudizio e condanna a pagare in favore Controparte_1 dell' il restante 50% delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
3.400,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
- Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Patti, 10.6.2024.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata