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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 58 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cristaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa CP_1 C.F._1
Pintus presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliato giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta e contro
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Sassari presso lo studio dell'Avv. Valentina Pinna che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
- appellati -
in punto a: pagamento somme.
1 Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, - in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente sia nel merito che in punto di condanna di spese di lite di primo grado, per i motivi esposti, la sentenza n.764/2022 emessa dal Tribunale di Sassari, pubblicata il 13.7.2022, resa nella causa R.G. 1476/2017;
- con vittoria di spese e competenze di secondo grado di giudizio.”
Il Procuratore dell'appellato chiede e conclude: CP_1
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - rigettare l'appello proposto dalla società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- conseguentemente confermare la
[...]
sentenza n. 764/2022 pubblicata il 13/07/2022 (proc. RG 1476/2017) emessa dal Tribunale ordinario di Sassari – seconda sezione civile dott.ssa Gambardella;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e competenze come per legge.
Il Procuratore della società appellata chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello 1) rigettare l'appello proposto siccome infondato;
2) con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc proprietario di un immobile in Alghero, ha esposto di CP_1
aver stipulato il 13.10.2014 con la soc. un contratto avente ad oggetto le opere di Parte_1
ampliamento del fabbricato per un corrispettivo di € 45.365,00 + IVA.
Ha dedotto come durante i lavori (iniziati nel settembre 2015) nella notte del 25.11.2015, a causa di intense precipitazioni, si fossero verificate copiose infiltrazioni che avevano cagionato danni al controsoffitto sottostante il lastrico solare, all'impianto elettrico, agli stipiti del portone di ingresso nonché alle pareti.
Ha aggiunto che 1) 1i lavori di ripristino da parte della erano durati circa due mesi e non Parte_1
erano stati eseguiti a regola d'arte; 2) in data 5.2.2016 l'impresa appaltatrice aveva sospeso i lavori e abbandonato il cantiere senza alcuna comunicazione ufficiale, neppure al D.L; 3) al momento della
2 consegna dell'immobile, avvenuta il 20.2.2016, l'opera presentava evidenti vizi, oltre ad ulteriori infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza “degli infissi dell'ampliamento, tra le soglie e i
telati installati in maniera imperfetta, nonché delle vetrate fisse, installate a una quota inferiore a quella del progetto”; 4) nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2016, a causa di nuove piogge,
l'appartamento aveva subito altri ingenti danni che avevano reso necessario l'intervento dei Vigili del
Fuoco.
Ha rilevato come a causa dell'inadempimento contrattuale in data 11.03.2016 era stata comunicata la
risoluzione del contratto e che, in proseguo, aveva promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo in esito al quale erano stati accertati danni e lavorazioni da eseguire nell'immobile per € 22.595,36 + IVA.
Ha chiesto al Tribunale di Sassari – premesso di aver già corrisposto alla appaltatrice la somma di €
38.000,00 - condannarsi la stessa al pagamento dell'importo stimato dal C.T.U., al risarcimento dei danni per mancato utilizzo dell'immobile e alle spese del giudizio per A.T.P.
All'atto della sua costituzione in giudizio la ha contestato ogni avversa istanza, Parte_1
ripercorrendo le vicende che avevano caratterizzato la conclusione dell'accordo tra le parti e, dunque,
la ricezione di un primo progetto e computo metrico sulla cui base era stato formulato il preventivo inviato il 16.12.2014; di un secondo progetto del 13.03.2015, cui era seguita un'offerta integrativa;
del terzo e del quarto progetto, dopo il quale era stata inoltrata alla fabbrica produttrice la richiesta di procedere alla costruzione delle pareti in legno ed erano stati inviati, il 12.08.2015, al committente e al D.L. la rappresentazione grafica del progetto definitivo.
Ha dedotto che il 24.08.2015 era stata trasmessa un'ulteriore modifica diretta all'eliminazione di una finestra e che il 31.08.2015 erano stati inviati i prezzi degli infissi definitivi della sopraelevazione nonché quello del finestrone scorrevole del piano sottostante con la rassicurazione sia del che CP_1
del D.L. che sarebbe stata presentata la relativa variante in corso d'opera: solo successivamente aveva appreso che alcuni lavori non erano più in previsione a causa della mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Fatte queste premesse, ha esposto che 1) contrariamente a quanto asserito dal i lavori da CP_1
eseguirsi avevano riguardato, oltre alla sopraelevazione sul terrazzo dell'edificio, le varianti in corso d'opera nonché gli interventi di ristrutturazione e restauro dell'appartamento sottostante;
2) si era
3 sempre attenuta alle direttive ricevute, cui si era adeguata senza alcun margine di autonomia,
nonostante in più occasioni avesse sconsigliato alcune soluzioni tecniche.
Ha, indi, indicato analiticamente le opere realizzate, come richieste e con tutti i cambiamenti apportati, nonché ribadito di aver effettuato i lavori di ripristino che si erano resi necessari a causa delle precipitazioni, senza alcuna doglianza - né da parte del né da parte del D.L. -, fino alla CP_1
missiva del 18/03/2016.
Ha comunicato che le ulteriori opere volute dal committente avevano determinato il ristagno delle acque piovane, ma ha evidenziato che, nonostante tutto, terminati i lavori e ri-guainato il terrazzo,
eseguite le prove di allagamento, non erano risultate infiltrazioni: le stesse si erano nuovamente presentate solo dopo l'intervento (non autorizzato) dei lattonieri, a seguito del quale aveva riscontrato il sollevamento della guaina catramata e il posizionamento al suo interno di un corrugato, causa delle ulteriori infiltrazioni, cui, nonostante le stesse non fossero dipese dalla sua attività, aveva posto rimedio.
Ha chiarito come i primi problemi tra le parti erano nati solo in sede di saldo delle opere, posto che il complessivo costo dei lavori realizzati assommava ad € 71.579,70 (€ 45.365,00 previsti in contratto,
€ 9.910,78 per la ristrutturazione dell'appartamento, € 15.175,68 per lavori extra capitolato e €
1.128,24 per ulteriore materiale ordinato dalla committenza e a lei addebitato) a fronte dei soli €
38.000,00 corrisposti dal CP_1
Infine, quanto alla CTU resa in sede di istruzione preventiva ne ha eccepito la nullità posto che l'Ausiliare incaricato, dopo aver ricevuto le osservazioni dei CTP, aveva depositato un elaborato privo delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte con conseguente pregiudizio del contraddittorio tecnico.
Proprio sulla scorta della CTU - che aveva riscontrato vizi inerenti prevalentemente agli infissi e alla loro posa, di cui si era occupata la subappaltatrice – ha chiesto autorizzarsi la chiamata in CP_2
causa del terzo al fine di esserne manlevata in caso di soccombenza.
Ha concluso per il rigetto della domanda del ricorrente e, in via riconvenzionale, ha chiesto condannarsi lo stesso al pagamento dell'importo di € 23.076,00.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la ha replicato che 1) aveva curato CP_2
esclusivamente il montaggio dei serramenti acquistati dalla convenuta;
2) segnatamente, aveva
4 montato due scorrevoli alzanti di dimensioni notevoli, una vetrata fissa e una finestra traslante, infissi di cui aveva evidenziato la scarsa qualità.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con produzioni documentali e escussione testi.
All'esito, il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 764/2022, ha 1) condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 6340,00+ IVA, rivalutazione monetaria e interessi compensativi;
2) rigettato la domanda di risarcimento danni in assenza di prova del concreto pregiudizio subito;
3) accolto la domanda di manleva a carico della nei limiti dell'importo di CP_2
€ 3000,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi;
4) condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore; 5) nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, disposto la compensazione, per la misura di ¾ delle spese di lite, con condanna della alla rifusione del CP_2
residuo ¼ in favore della convenuta;
4) posto a carico della convenuta, nella misura di ¾, le spese della C.T.U. e a carico della terza chiamata la residua parte pari a ¼.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che l'errata posa degli infissi costituiva la principale causa delle infiltrazioni (anche per gli infissi ubicati in prossimità del vano scala, questi fuori quota tanto da non rendere possibile neppure una corretta pavimentazione); che la l'accertamento peritale (di cui ha escluso ogni nullità) aveva consentito, altresì, di rilevare vizi a carico dello scarico delle acque meteoriche (che non consentivano il corretto scolo), l'assenza di idonee vernici di protezione della guaina impermeabilizzante, la mancanza di corrette pendenze della pavimentazione e l'omessa sigillatura della braga di scarico dei reflui posta all'esterno del fabbricato.
Ha evidenziato che il costo delle opere necessarie per il ripristino dell'immobile era stato quantificato dall'Ausiliare in € 22.595,36 + IVA, importo dal quale era necessario detrarre la spesa pari al costo degli infissi (stimato in € 3000,00), così giungendo ad un importo di € 19.595,36.
Acclarato che il CTU aveva quantificato il valore delle opere realizzate dalla convenuta in € 51.254,97
+ IVA (e ritenuto che la missiva 1.3.2016 poteva essere qualificata come recesso unilaterale dal contratto dal quale derivava, pur sempre, il diritto dell'appaltatore al pagamento delle opere realizzate) ha ritenuto sussistere un credito in favore del committente di € 6340,39 + IVA (oltre accessori) “pari alla differenza tra l'importo delle opere eseguite (€ 51.254,97) e quanto già versato
5 dal committente (€ 38.000,00) al netto della somma di € 19.595,97 (decurtata del costo degli infissi) necessaria per l'eliminazione dei vizi.”
Ha, poi, accolto la domanda di manleva della convenuta per la somma di € 3000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
Ha, da ultimo, sostanzialmente escluso ogni rilevanza causale alle condotte del committente e del
D.L. e ciò avuto riguardo al fatto che “l'appaltatore era tenuto a controllare nei limiti delle proprie competenze la rispondenza a regola d'arte del progetto o delle istruzioni ricevute: tanto gli impone(va) di segnalare espressamente l'inidoneità delle soluzioni tecniche pretese e solo
l'adempimento di tale dovere di informazione poteva ritenersi idoneo ad esonerarlo da responsabilità”, situazione di cui non vi era riscontro formale (e documentale) in atti.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la soc. con Parte_1
cui ha lamentato che:
I) il Giudice di primo grado, “facendo riferimento alla perizia di cui all'ATP, non si era limitato a
riferire quanto dedotto dal perito, ovvero che la causa delle infiltrazioni era da ricondurre alla
cattiva posa degli infissi [..] ma, andando oltre, aveva determinato come vizi anche quelli che il CTU
aveva individuato come punti potenzialmente fragili (dai quali infatti non venivano dimostrate infiltrazioni) riconducibili semplicemente alla mancata ultimazione dei lavori”, quest'ultima resa impossibile in esito al recesso unilaterale del committente.
Ha argomentato che il Tribunale “avrebbe dovuto riconoscere come unica causa delle infiltrazioni –
perché unica ad essere dimostrata – la cattiva posa degli infissi, riconoscere come responsabile la
[…] e condannare detta società al pagamento in favore del della somma corrispondente CP_2 CP_1
ad eliminare il vizio – stimato in € 3000,00 -, (nonché) condannare il al pagamento dell'ancora CP_1
dovuto alla società per i lavori e tenere indenne da qualsiasi responsabilità la … non Parte_1
risultando accertato alcun rapporto causale tra il verificarsi delle infiltrazioni e le opere non ultimate”.
II) la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva individuato il costo degli infissi in € 3000,00 e non anche in € 4857,00 (pari alla differenza tra € 7857,00 e € 3000,00 a titolo di costo per le opere relative alla manodopera): per l'effetto, le (contestate e non dovute) somme dovute dall'appellante avrebbero dovuto quantificarsi in € 4483,39 e non anche in € 6340,39;
6 III) la erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto di quantificare il valore delle opere extra contratto in riferimento esclusivo alle risultanze della CTU non dando credito alle argomentazioni del CTP, pure precise;
IV) la erroneità della sentenza laddove veniva condannata l'appellante al pagamento di € 6340,39, oltre IVA, rivalutazione e interessi, statuizione da sostituirsi “con l'addebito esclusivo di € 3000,00 per cattiva installazione degli infissi direttamente alla terza chiamata ”; CP_2
V) l'errato governo delle spese di lite e delle spese della CTU del giudizio per A.T.P.
Ha concluso come in epigrafe.
Il ha resistito all'appello e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Ha, del pari, resistito all'appello la società concludendo come sopra. CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
I
È infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto I) dovendo escludersi che l'Ausiliare nominato nel giudizio per A.T.P. abbia individuato nell'errata posa degli infissi la causa esclusiva delle riscontrate infiltrazioni.
Ed invero, il CTU – premesso che i lavori presso l'abitazione del risultavano eseguiti in modo CP_1
parziale cosicché era possibile risalire alle cause che avevano determinato le infiltrazioni – ha proceduto anzitutto “alla esposizione degli infissi ad un getto di acqua costante che ha prodotto una serie di evidenti macchie di umido in diversi punti interni alla struttura”.
Ha, pertanto, affermato che la causa principale dell'allagamento della sala, era rappresentata proprio dalle infiltrazioni provenienti dagli infissi (v. pagg. 4 e 5).
Ha ulteriormente evidenziato una errata posa degli infissi in prossimità del vano scale, posizionati fuori quota, tali da non permettere (neppure) la corretta pavimentazione (v. pag.6).
Nondimeno ha, altresì, chiarito che “la mancata ultimazione dei lavori aveva comportato inevitabilmente altri punti potenzialmente fragili” quali, 1) lo scarico delle acque meteoriche posto nel terrazzo della sopraelevazione che non permette(va) lo scorrere delle stesse;
2) la mancanza delle opportune vernici a protezione della guaina impermeabilizzante nonché la errata realizzazione delle
7 pendenze e delle pavimentazioni che non permettevano il defluire delle acque;
3) la mancata sigillatura della braga di scarico dei reflui posta all'esterno del fabbricato.
Ha, infine, concluso che “in fase di sopralluogo aveva potuto accertare come la parziale esecuzione
delle opere, oltre ad alcuni vizi e difformità, potevano aver creato un danno alla struttura e alle opere da realizzare, con ripercussioni al piano inferiore”: ha, indi, ribadito che i vizi riguardano prevalentemente gli infissi e la loro posa.
Quanto sopra esposto consente di escludere – come pure preteso - che l'unica dimostrata causa delle infiltrazioni dovesse (e potesse) individuarsi nella sola cattiva posa degli infissi.
Del resto, la rilevanza causale degli ulteriori fattori individuati dal CTU trova certo riscontro anche nelle deduzioni del CTP, geom. il quale – proprio in riferimento alla individuazione dei Persona_1
c.d. punti potenzialmente fragili operata dal CTU – afferma di nulla avere da eccepire in riferimento allo “scarico delle acque meteoriche” (che non consentita il corretto deflusso) e neppure in riferimento alla esecuzione della “pavimentazione esterna in gres porcellanato nel terrazzo circostante la sopraelevazione”.
Vieppiù, per quanto riguarda il rifacimento della guaina impermeabilizzante e la demolizione del massetto ubicato sopra la parte condominiale, il CTP ha espressamente affermato che proprio “la
demolizione di tale parte di massetto ha modificato il deflusso delle acque e creato i problemi che ancora esistono” (e analogamente ha riferito per quanto riguarda le quote degli infissi).
Tanto basta a ritenere la infondatezza degli assunti dell'appellante.
Quanto, poi, alle ragioni della mancata ultimazione delle opere vale replicare che le stesse devono in primis essere individuate nell'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice, odierna appellante, alla quale, solo più tardi, è seguito il recesso del committente.
È appena, poi, il caso di rilevare che mai il Tribunale avrebbe potuto condannare la (subappaltatrice)
al pagamento diretto in favore del della somma corrispondente a quanto necessario per CP_2 CP_1
eliminare il vizio, posto che detta società è stata evocata in giudizio (e non poteva essere diversamente) al (solo) fine di manlevare la delle eventuali conseguenze connesse Parte_1
all'accoglimento delle domande proposte a suo carico dal committente CP_1
II
È, invece, fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto II.
8 Ed invero, posto che l'Ausiliare nella individuazione delle opere di messa in sicurezza (v. doc.18 di parte ha quantificato in € 7857,00 i compensi per “fornitura e installazione infissi in Parte_1
PVC” e posto che il Tribunale ha stimato (senza che alcuno abbia contestato e/o lamentato alcunché) in € 3000,00 il costo per le opere relative alla manodopera necessaria per gli infissi, deve correlativamente ritenersi che la somma da detrarre dagli oneri individuati dal CTU (22.595,36 +
IVA) debba essere pari a € 4857,00 e non già a € 3000,00.
Correlativamente, pertanto, le somme oggetto di corresponsione in favore del committente CP_1
ammontano a € 4.483,39 + IVA (ovvero € 51.254,97 - € 17.738,36 – € 38.000,00).
Deve, pertanto, a modifica in parte qua della sentenza oggetto di gravame, pronunciarsi in conformità.
III
È, per contro, infondato il motivo di appello di cui al superiore punto III posto che, all'evidenza, non può valere a dimostrare l'esecuzione di lavorazioni ulteriori, rispetto a quelle già individuate e quantificate dal CTU, il solo deposito delle tabelle docc. 191, 195 e 196 da parte della difesa della stante il difetto di ogni e qualsiasi riscontro circa la effettiva realizzazione delle ivi Parte_1
elencate lavorazioni.
Né vale, poi, a integrare detta lacuna probatoria la già richiamata relazione del C.T.P. geom. Per_1
evidenziandosi che essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico,
[...]
priva di autonomo valore probatorio (e ciò, si ripete, stante l'omessa dimostrazione delle lavorazione di cui è menzione).
È del pari infondato il motivo di cui al superiore punto IV) ribadendosi che la è stata chiamata CP_2
in manleva dalla circostanza che impedisce che possa adottarsi una pronuncia che Parte_1
statuisca “l'addebito esclusivo di € 3000,00 per cattiva installazione degli infissi direttamente alla terza chiamata ”. CP_2
In definitiva, pertanto, l'appello deve essere accolto nei termini sopra esposti e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
9 processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021) e, pertanto, avuto riguardo all'esito globale del processo e non anche ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato: portato di quanto precede è che occorre liquidare le spese non con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
In altri termini, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: la parte soccombente va, pertanto, individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento della decisione, tra la appellante e l'appellato le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi CP_1
compensate nella misura di ¼ con condanna della alla rifusione in favore del dei Parte_1 Pt_2
residui ¾ come liquidati in dispositivo (dove la liquidazione dei compensi professionali viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale).
Per contro, tra la appellante e l'appellata le spese del procedimento di entrambi i gradi del CP_2
giudizio devono intendersi compensate nella misura di ½ con condanna della alla rifusione in CP_2
favore della del residuo ½ come liquidato in dispositivo (v. sopra). Parte_1
Sono, infine, poste a carico della e della , nella misura di ½ ciascuno, le spese della Parte_1 CP_2
CTU resa in sede di istruzione preventiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari
n.764/2022, pubblicata il 13.7.2022, che si conferma per la restante parte,
- condanna la al pagamento in favore di della somma di € 4.483,39 Parte_1 CP_1
+ IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi con la decorrenza individuata nella sentenza di primo grado;
10 - dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla rifusione dei residui ¾ in favore di Parte_1
che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 207,68 per spese e € 5712,00 per CP_1
compensi professionali e per il presente grado in € 3747,35 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla rifusione del residuo ½ in favore della CP_2 [...]
che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 191,25 per spese e € 3808,00 per Parte_1
compensi professionali e per il presente grado in € 2498,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone le spese della CTU resa nel giudizio per A.T.P. a carico della e della Parte_1 CP_2
nella misura di ½ ciascuna.
[...]
Così deciso in Sassari in data 20.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 58 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cristaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa CP_1 C.F._1
Pintus presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliato giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di risposta e contro
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in CP_2 P.IVA_2
Sassari presso lo studio dell'Avv. Valentina Pinna che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
- appellati -
in punto a: pagamento somme.
1 Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, - in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente sia nel merito che in punto di condanna di spese di lite di primo grado, per i motivi esposti, la sentenza n.764/2022 emessa dal Tribunale di Sassari, pubblicata il 13.7.2022, resa nella causa R.G. 1476/2017;
- con vittoria di spese e competenze di secondo grado di giudizio.”
Il Procuratore dell'appellato chiede e conclude: CP_1
“L'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - rigettare l'appello proposto dalla società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- conseguentemente confermare la
[...]
sentenza n. 764/2022 pubblicata il 13/07/2022 (proc. RG 1476/2017) emessa dal Tribunale ordinario di Sassari – seconda sezione civile dott.ssa Gambardella;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e competenze come per legge.
Il Procuratore della società appellata chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello 1) rigettare l'appello proposto siccome infondato;
2) con vittoria di spese e compensi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc proprietario di un immobile in Alghero, ha esposto di CP_1
aver stipulato il 13.10.2014 con la soc. un contratto avente ad oggetto le opere di Parte_1
ampliamento del fabbricato per un corrispettivo di € 45.365,00 + IVA.
Ha dedotto come durante i lavori (iniziati nel settembre 2015) nella notte del 25.11.2015, a causa di intense precipitazioni, si fossero verificate copiose infiltrazioni che avevano cagionato danni al controsoffitto sottostante il lastrico solare, all'impianto elettrico, agli stipiti del portone di ingresso nonché alle pareti.
Ha aggiunto che 1) 1i lavori di ripristino da parte della erano durati circa due mesi e non Parte_1
erano stati eseguiti a regola d'arte; 2) in data 5.2.2016 l'impresa appaltatrice aveva sospeso i lavori e abbandonato il cantiere senza alcuna comunicazione ufficiale, neppure al D.L; 3) al momento della
2 consegna dell'immobile, avvenuta il 20.2.2016, l'opera presentava evidenti vizi, oltre ad ulteriori infiltrazioni di acque meteoriche in corrispondenza “degli infissi dell'ampliamento, tra le soglie e i
telati installati in maniera imperfetta, nonché delle vetrate fisse, installate a una quota inferiore a quella del progetto”; 4) nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2016, a causa di nuove piogge,
l'appartamento aveva subito altri ingenti danni che avevano reso necessario l'intervento dei Vigili del
Fuoco.
Ha rilevato come a causa dell'inadempimento contrattuale in data 11.03.2016 era stata comunicata la
risoluzione del contratto e che, in proseguo, aveva promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo in esito al quale erano stati accertati danni e lavorazioni da eseguire nell'immobile per € 22.595,36 + IVA.
Ha chiesto al Tribunale di Sassari – premesso di aver già corrisposto alla appaltatrice la somma di €
38.000,00 - condannarsi la stessa al pagamento dell'importo stimato dal C.T.U., al risarcimento dei danni per mancato utilizzo dell'immobile e alle spese del giudizio per A.T.P.
All'atto della sua costituzione in giudizio la ha contestato ogni avversa istanza, Parte_1
ripercorrendo le vicende che avevano caratterizzato la conclusione dell'accordo tra le parti e, dunque,
la ricezione di un primo progetto e computo metrico sulla cui base era stato formulato il preventivo inviato il 16.12.2014; di un secondo progetto del 13.03.2015, cui era seguita un'offerta integrativa;
del terzo e del quarto progetto, dopo il quale era stata inoltrata alla fabbrica produttrice la richiesta di procedere alla costruzione delle pareti in legno ed erano stati inviati, il 12.08.2015, al committente e al D.L. la rappresentazione grafica del progetto definitivo.
Ha dedotto che il 24.08.2015 era stata trasmessa un'ulteriore modifica diretta all'eliminazione di una finestra e che il 31.08.2015 erano stati inviati i prezzi degli infissi definitivi della sopraelevazione nonché quello del finestrone scorrevole del piano sottostante con la rassicurazione sia del che CP_1
del D.L. che sarebbe stata presentata la relativa variante in corso d'opera: solo successivamente aveva appreso che alcuni lavori non erano più in previsione a causa della mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Fatte queste premesse, ha esposto che 1) contrariamente a quanto asserito dal i lavori da CP_1
eseguirsi avevano riguardato, oltre alla sopraelevazione sul terrazzo dell'edificio, le varianti in corso d'opera nonché gli interventi di ristrutturazione e restauro dell'appartamento sottostante;
2) si era
3 sempre attenuta alle direttive ricevute, cui si era adeguata senza alcun margine di autonomia,
nonostante in più occasioni avesse sconsigliato alcune soluzioni tecniche.
Ha, indi, indicato analiticamente le opere realizzate, come richieste e con tutti i cambiamenti apportati, nonché ribadito di aver effettuato i lavori di ripristino che si erano resi necessari a causa delle precipitazioni, senza alcuna doglianza - né da parte del né da parte del D.L. -, fino alla CP_1
missiva del 18/03/2016.
Ha comunicato che le ulteriori opere volute dal committente avevano determinato il ristagno delle acque piovane, ma ha evidenziato che, nonostante tutto, terminati i lavori e ri-guainato il terrazzo,
eseguite le prove di allagamento, non erano risultate infiltrazioni: le stesse si erano nuovamente presentate solo dopo l'intervento (non autorizzato) dei lattonieri, a seguito del quale aveva riscontrato il sollevamento della guaina catramata e il posizionamento al suo interno di un corrugato, causa delle ulteriori infiltrazioni, cui, nonostante le stesse non fossero dipese dalla sua attività, aveva posto rimedio.
Ha chiarito come i primi problemi tra le parti erano nati solo in sede di saldo delle opere, posto che il complessivo costo dei lavori realizzati assommava ad € 71.579,70 (€ 45.365,00 previsti in contratto,
€ 9.910,78 per la ristrutturazione dell'appartamento, € 15.175,68 per lavori extra capitolato e €
1.128,24 per ulteriore materiale ordinato dalla committenza e a lei addebitato) a fronte dei soli €
38.000,00 corrisposti dal CP_1
Infine, quanto alla CTU resa in sede di istruzione preventiva ne ha eccepito la nullità posto che l'Ausiliare incaricato, dopo aver ricevuto le osservazioni dei CTP, aveva depositato un elaborato privo delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte con conseguente pregiudizio del contraddittorio tecnico.
Proprio sulla scorta della CTU - che aveva riscontrato vizi inerenti prevalentemente agli infissi e alla loro posa, di cui si era occupata la subappaltatrice – ha chiesto autorizzarsi la chiamata in CP_2
causa del terzo al fine di esserne manlevata in caso di soccombenza.
Ha concluso per il rigetto della domanda del ricorrente e, in via riconvenzionale, ha chiesto condannarsi lo stesso al pagamento dell'importo di € 23.076,00.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la ha replicato che 1) aveva curato CP_2
esclusivamente il montaggio dei serramenti acquistati dalla convenuta;
2) segnatamente, aveva
4 montato due scorrevoli alzanti di dimensioni notevoli, una vetrata fissa e una finestra traslante, infissi di cui aveva evidenziato la scarsa qualità.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita con produzioni documentali e escussione testi.
All'esito, il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 764/2022, ha 1) condannato la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 6340,00+ IVA, rivalutazione monetaria e interessi compensativi;
2) rigettato la domanda di risarcimento danni in assenza di prova del concreto pregiudizio subito;
3) accolto la domanda di manleva a carico della nei limiti dell'importo di CP_2
€ 3000,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi;
4) condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore; 5) nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata, disposto la compensazione, per la misura di ¾ delle spese di lite, con condanna della alla rifusione del CP_2
residuo ¼ in favore della convenuta;
4) posto a carico della convenuta, nella misura di ¾, le spese della C.T.U. e a carico della terza chiamata la residua parte pari a ¼.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che l'errata posa degli infissi costituiva la principale causa delle infiltrazioni (anche per gli infissi ubicati in prossimità del vano scala, questi fuori quota tanto da non rendere possibile neppure una corretta pavimentazione); che la l'accertamento peritale (di cui ha escluso ogni nullità) aveva consentito, altresì, di rilevare vizi a carico dello scarico delle acque meteoriche (che non consentivano il corretto scolo), l'assenza di idonee vernici di protezione della guaina impermeabilizzante, la mancanza di corrette pendenze della pavimentazione e l'omessa sigillatura della braga di scarico dei reflui posta all'esterno del fabbricato.
Ha evidenziato che il costo delle opere necessarie per il ripristino dell'immobile era stato quantificato dall'Ausiliare in € 22.595,36 + IVA, importo dal quale era necessario detrarre la spesa pari al costo degli infissi (stimato in € 3000,00), così giungendo ad un importo di € 19.595,36.
Acclarato che il CTU aveva quantificato il valore delle opere realizzate dalla convenuta in € 51.254,97
+ IVA (e ritenuto che la missiva 1.3.2016 poteva essere qualificata come recesso unilaterale dal contratto dal quale derivava, pur sempre, il diritto dell'appaltatore al pagamento delle opere realizzate) ha ritenuto sussistere un credito in favore del committente di € 6340,39 + IVA (oltre accessori) “pari alla differenza tra l'importo delle opere eseguite (€ 51.254,97) e quanto già versato
5 dal committente (€ 38.000,00) al netto della somma di € 19.595,97 (decurtata del costo degli infissi) necessaria per l'eliminazione dei vizi.”
Ha, poi, accolto la domanda di manleva della convenuta per la somma di € 3000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
Ha, da ultimo, sostanzialmente escluso ogni rilevanza causale alle condotte del committente e del
D.L. e ciò avuto riguardo al fatto che “l'appaltatore era tenuto a controllare nei limiti delle proprie competenze la rispondenza a regola d'arte del progetto o delle istruzioni ricevute: tanto gli impone(va) di segnalare espressamente l'inidoneità delle soluzioni tecniche pretese e solo
l'adempimento di tale dovere di informazione poteva ritenersi idoneo ad esonerarlo da responsabilità”, situazione di cui non vi era riscontro formale (e documentale) in atti.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la soc. con Parte_1
cui ha lamentato che:
I) il Giudice di primo grado, “facendo riferimento alla perizia di cui all'ATP, non si era limitato a
riferire quanto dedotto dal perito, ovvero che la causa delle infiltrazioni era da ricondurre alla
cattiva posa degli infissi [..] ma, andando oltre, aveva determinato come vizi anche quelli che il CTU
aveva individuato come punti potenzialmente fragili (dai quali infatti non venivano dimostrate infiltrazioni) riconducibili semplicemente alla mancata ultimazione dei lavori”, quest'ultima resa impossibile in esito al recesso unilaterale del committente.
Ha argomentato che il Tribunale “avrebbe dovuto riconoscere come unica causa delle infiltrazioni –
perché unica ad essere dimostrata – la cattiva posa degli infissi, riconoscere come responsabile la
[…] e condannare detta società al pagamento in favore del della somma corrispondente CP_2 CP_1
ad eliminare il vizio – stimato in € 3000,00 -, (nonché) condannare il al pagamento dell'ancora CP_1
dovuto alla società per i lavori e tenere indenne da qualsiasi responsabilità la … non Parte_1
risultando accertato alcun rapporto causale tra il verificarsi delle infiltrazioni e le opere non ultimate”.
II) la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva individuato il costo degli infissi in € 3000,00 e non anche in € 4857,00 (pari alla differenza tra € 7857,00 e € 3000,00 a titolo di costo per le opere relative alla manodopera): per l'effetto, le (contestate e non dovute) somme dovute dall'appellante avrebbero dovuto quantificarsi in € 4483,39 e non anche in € 6340,39;
6 III) la erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto di quantificare il valore delle opere extra contratto in riferimento esclusivo alle risultanze della CTU non dando credito alle argomentazioni del CTP, pure precise;
IV) la erroneità della sentenza laddove veniva condannata l'appellante al pagamento di € 6340,39, oltre IVA, rivalutazione e interessi, statuizione da sostituirsi “con l'addebito esclusivo di € 3000,00 per cattiva installazione degli infissi direttamente alla terza chiamata ”; CP_2
V) l'errato governo delle spese di lite e delle spese della CTU del giudizio per A.T.P.
Ha concluso come in epigrafe.
Il ha resistito all'appello e ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Ha, del pari, resistito all'appello la società concludendo come sopra. CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
I
È infondato il motivo di gravame di cui al superiore punto I) dovendo escludersi che l'Ausiliare nominato nel giudizio per A.T.P. abbia individuato nell'errata posa degli infissi la causa esclusiva delle riscontrate infiltrazioni.
Ed invero, il CTU – premesso che i lavori presso l'abitazione del risultavano eseguiti in modo CP_1
parziale cosicché era possibile risalire alle cause che avevano determinato le infiltrazioni – ha proceduto anzitutto “alla esposizione degli infissi ad un getto di acqua costante che ha prodotto una serie di evidenti macchie di umido in diversi punti interni alla struttura”.
Ha, pertanto, affermato che la causa principale dell'allagamento della sala, era rappresentata proprio dalle infiltrazioni provenienti dagli infissi (v. pagg. 4 e 5).
Ha ulteriormente evidenziato una errata posa degli infissi in prossimità del vano scale, posizionati fuori quota, tali da non permettere (neppure) la corretta pavimentazione (v. pag.6).
Nondimeno ha, altresì, chiarito che “la mancata ultimazione dei lavori aveva comportato inevitabilmente altri punti potenzialmente fragili” quali, 1) lo scarico delle acque meteoriche posto nel terrazzo della sopraelevazione che non permette(va) lo scorrere delle stesse;
2) la mancanza delle opportune vernici a protezione della guaina impermeabilizzante nonché la errata realizzazione delle
7 pendenze e delle pavimentazioni che non permettevano il defluire delle acque;
3) la mancata sigillatura della braga di scarico dei reflui posta all'esterno del fabbricato.
Ha, infine, concluso che “in fase di sopralluogo aveva potuto accertare come la parziale esecuzione
delle opere, oltre ad alcuni vizi e difformità, potevano aver creato un danno alla struttura e alle opere da realizzare, con ripercussioni al piano inferiore”: ha, indi, ribadito che i vizi riguardano prevalentemente gli infissi e la loro posa.
Quanto sopra esposto consente di escludere – come pure preteso - che l'unica dimostrata causa delle infiltrazioni dovesse (e potesse) individuarsi nella sola cattiva posa degli infissi.
Del resto, la rilevanza causale degli ulteriori fattori individuati dal CTU trova certo riscontro anche nelle deduzioni del CTP, geom. il quale – proprio in riferimento alla individuazione dei Persona_1
c.d. punti potenzialmente fragili operata dal CTU – afferma di nulla avere da eccepire in riferimento allo “scarico delle acque meteoriche” (che non consentita il corretto deflusso) e neppure in riferimento alla esecuzione della “pavimentazione esterna in gres porcellanato nel terrazzo circostante la sopraelevazione”.
Vieppiù, per quanto riguarda il rifacimento della guaina impermeabilizzante e la demolizione del massetto ubicato sopra la parte condominiale, il CTP ha espressamente affermato che proprio “la
demolizione di tale parte di massetto ha modificato il deflusso delle acque e creato i problemi che ancora esistono” (e analogamente ha riferito per quanto riguarda le quote degli infissi).
Tanto basta a ritenere la infondatezza degli assunti dell'appellante.
Quanto, poi, alle ragioni della mancata ultimazione delle opere vale replicare che le stesse devono in primis essere individuate nell'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice, odierna appellante, alla quale, solo più tardi, è seguito il recesso del committente.
È appena, poi, il caso di rilevare che mai il Tribunale avrebbe potuto condannare la (subappaltatrice)
al pagamento diretto in favore del della somma corrispondente a quanto necessario per CP_2 CP_1
eliminare il vizio, posto che detta società è stata evocata in giudizio (e non poteva essere diversamente) al (solo) fine di manlevare la delle eventuali conseguenze connesse Parte_1
all'accoglimento delle domande proposte a suo carico dal committente CP_1
II
È, invece, fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto II.
8 Ed invero, posto che l'Ausiliare nella individuazione delle opere di messa in sicurezza (v. doc.18 di parte ha quantificato in € 7857,00 i compensi per “fornitura e installazione infissi in Parte_1
PVC” e posto che il Tribunale ha stimato (senza che alcuno abbia contestato e/o lamentato alcunché) in € 3000,00 il costo per le opere relative alla manodopera necessaria per gli infissi, deve correlativamente ritenersi che la somma da detrarre dagli oneri individuati dal CTU (22.595,36 +
IVA) debba essere pari a € 4857,00 e non già a € 3000,00.
Correlativamente, pertanto, le somme oggetto di corresponsione in favore del committente CP_1
ammontano a € 4.483,39 + IVA (ovvero € 51.254,97 - € 17.738,36 – € 38.000,00).
Deve, pertanto, a modifica in parte qua della sentenza oggetto di gravame, pronunciarsi in conformità.
III
È, per contro, infondato il motivo di appello di cui al superiore punto III posto che, all'evidenza, non può valere a dimostrare l'esecuzione di lavorazioni ulteriori, rispetto a quelle già individuate e quantificate dal CTU, il solo deposito delle tabelle docc. 191, 195 e 196 da parte della difesa della stante il difetto di ogni e qualsiasi riscontro circa la effettiva realizzazione delle ivi Parte_1
elencate lavorazioni.
Né vale, poi, a integrare detta lacuna probatoria la già richiamata relazione del C.T.P. geom. Per_1
evidenziandosi che essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico,
[...]
priva di autonomo valore probatorio (e ciò, si ripete, stante l'omessa dimostrazione delle lavorazione di cui è menzione).
È del pari infondato il motivo di cui al superiore punto IV) ribadendosi che la è stata chiamata CP_2
in manleva dalla circostanza che impedisce che possa adottarsi una pronuncia che Parte_1
statuisca “l'addebito esclusivo di € 3000,00 per cattiva installazione degli infissi direttamente alla terza chiamata ”. CP_2
In definitiva, pertanto, l'appello deve essere accolto nei termini sopra esposti e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
9 processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021) e, pertanto, avuto riguardo all'esito globale del processo e non anche ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato: portato di quanto precede è che occorre liquidare le spese non con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
In altri termini, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: la parte soccombente va, pertanto, individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento della decisione, tra la appellante e l'appellato le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi CP_1
compensate nella misura di ¼ con condanna della alla rifusione in favore del dei Parte_1 Pt_2
residui ¾ come liquidati in dispositivo (dove la liquidazione dei compensi professionali viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. vigente ratione temporis in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale).
Per contro, tra la appellante e l'appellata le spese del procedimento di entrambi i gradi del CP_2
giudizio devono intendersi compensate nella misura di ½ con condanna della alla rifusione in CP_2
favore della del residuo ½ come liquidato in dispositivo (v. sopra). Parte_1
Sono, infine, poste a carico della e della , nella misura di ½ ciascuno, le spese della Parte_1 CP_2
CTU resa in sede di istruzione preventiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari
n.764/2022, pubblicata il 13.7.2022, che si conferma per la restante parte,
- condanna la al pagamento in favore di della somma di € 4.483,39 Parte_1 CP_1
+ IVA, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi con la decorrenza individuata nella sentenza di primo grado;
10 - dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ¼ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla rifusione dei residui ¾ in favore di Parte_1
che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 207,68 per spese e € 5712,00 per CP_1
compensi professionali e per il presente grado in € 3747,35 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la alla rifusione del residuo ½ in favore della CP_2 [...]
che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 191,25 per spese e € 3808,00 per Parte_1
compensi professionali e per il presente grado in € 2498,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone le spese della CTU resa nel giudizio per A.T.P. a carico della e della Parte_1 CP_2
nella misura di ½ ciascuna.
[...]
Così deciso in Sassari in data 20.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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