Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
NR. 7963 /2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di TORRE ANNUNZIATA, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Emanuele Rocco;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta da Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv. VECCHIONE FILOMENA CONTRO
[...] CP_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti nel termine assegnato;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Persona_1 Prestazione di riferimento: assegno mensile di assistenza ex lege 118/71; esito: positivo (84%); decorrenza: 16 aprile 2023 (epoca di insorgenza del requisito sanitario);
C O N D A N N A l' a pagare all'istante la metà delle spese della procedura, che liquida, in tale ridotta CP_1 misura, in complessivi € 600,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, compensando tra le parti la restante metà, tenuto conto che il riconoscimento delle prestazioni richieste decorre da epoca successiva alla domanda amministrativa, ma precedente al deposito del ricorso giurisdizionale (cfr. Cass. n. 16821/05; Cass. n.19343/04; Cass. n. 7716/03; Cass. 10013/07; Cassazione civile sez. lav., 16 aprile 2009 n. 9081), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato con separato CP_1 decreto. Si comunichi a cura della cancelleria. Torre Annunziata, 12/02/2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele Rocco