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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1569/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. RG 1569/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Brazzini Controparte_1 Parte_1
Renato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
attrice; nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giordano Stefano del Controparte_2
Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuto; con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_3
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Tito Boscarolli del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
chiamata in causa;
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 29/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel merito:
pagina 1 di 10 a) accertare e dichiarare che il convenuto, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 03.05.2022 e negli altri atti difensivi dell'attrice, ha causato l'incendio e la distruzione dell'autocaravan dell'attrice , targato EH010AL, nonché dei beni di Parte_2 proprietà dell'attrice indicati in narrativa;
b) di conseguenza, condannare il sig. a risarcire alla sig.ra Controparte_2 Parte_3
tutti i danni da questa subiti nell'ammontare di € 48.991,31 o di quella diversa somma,
[...]
maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
c) rigettare tutte le domande della chiamata in causa, svolte sia in via principale che in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 03.05.2022 nonché negli altri atti difensivi dell'attrice;
d) con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalle controparti in sede di precisazione delle conclusioni”; del procuratore del convenuto:
“Nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte, dell'attorea domanda, condannare in ragione del rapporto asscurativo in essere, polizza nr. 400292625, la chiamata
a rifondere – tenere manlevato il convenuto/contraente da ogni Controparte_3 Controparte_2 somma dovesse essere condannato a pagare nei confronti dell'attrice per i titoli di cui è causa e così per capitale, interessi e spese, anche di giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario spese generali come da tariffa, iva e c.a. come per legge”; del procuratore della chiamata in causa:
“Voglia il TRIBUNALE CIVILE di Bolzano Ill.mo,
- nel merito, in via principale: respingere le domande proposte nei confronti del convenuto Sig.
perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
Controparte_2
conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dal convenuto Sig. Controparte_2
nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso per Controparte_3 esclusione dell'operatività della polizza assicurativa;
il tutto con vittoria delle pese di lite a carico della parte e/o delle parti soccombenti;
- nel merito, in subordine: per il denegato caso in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità del Sig. e dovesse essere, quindi, accolta, in tutto o in parte, qualsiasi Controparte_2
domanda proposta nei confronti del Sig. respingere, in ogni caso, la domanda di Controparte_2
pagina 2 di 10 manleva proposta dal convenuto Sig. nei confronti dell'assicurazione Controparte_2 Controparte_3
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, per esclusione dell'operatività
[...]
della polizza assicurativa.
Con vittoria delle spese di lite a carico della parte e/o delle parti soccombenti;
- nel merito, in via di ulteriore subordine: per il denegato caso di reiezione dell'eccezione di
[...]
rispetto alla domanda di manleva avanzata dal Sig. accertare e dichiarare che CP_3 CP_2
è tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti di polizza tutti, vuoi per limiti Controparte_3 di massimale, vuoi per l'esistenza di franchigie e/o scoperti di polizza;
spese di lite all'esito.
Chiede la spedizione della causa a sentenza e l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 3.5.2022 la sig.ra conveniva in Parte_3
giudizio il sig. per chiederne la condanna al risarcimento di tutti danni conseguenti Controparte_2 all'incendio dell'autocaravan Volkswagen, modello California T5 e targato EH010AL di sua proprietà avvenuto il giorno 05.06.2021 nel comune di Noci (BA) in Contrada Pasquarosa, mentre si trovava parcheggiato su un terreno di proprietà del convenuto.
La richiesta risarcitoria veniva quantificata in complessivi € 48.991,31, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione di data 12.9.2022 si costituiva in giudizio il sig. non Controparte_2 contestando le circostanze di fatto esposte dall'attrice in punto an debeatur, mettendo unicamente in discussione la pretesa nel quantum e chiedendo la chiamata in giudizio in manleva della propria compagnia assicurativa in forza della polizza assicurativa n. 400292625. Controparte_3
La compagnia si costituiva in giudizio con comparsa di data 4.1.2023, con la quale Controparte_3
chiedeva il rigetto delle domande attore, nonché della domanda di manleva per esclusione dell'operatività della polizza.
Successivamente al deposito delle memorie delle parti ex art. 183 comma VI c.p.c., il Giudice, formulava una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva un risarcimento in favore dell'attrice di € 43.000 omnia, la manleva da parte dell'assicurazione in favore del convenuto, oltre ad un contributo spese al convenuto a carico di pari ad € 3.000,00, oltre accessori di legge e CP_3
rimborso forfettario delle spese.
La proposta veniva accettata unicamente dalla parte attrice e dal convenuto, mentre veniva rifiutata da
Controparte_3
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU estimativa del valore del veicolo, nonché mediante l'audizione dei testi offerti dalle parti e l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto.
Con ordinanza di data 29.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. All'esito del giudizio l'attrice ha provato che l'autocaravan modello Volkswagen California T5 e targato EH010AL di sua proprietà, in data 05.06.2021 si trovava temporaneamente parcheggiato nel comune di Noci (BA) in Contrada Pasquarosa, su un terreno di proprietà del convenuto presso CP_2
il quale era ospitata in qualità di sua compagna, allorquando si è sviluppato un incendio che ha raggiunto il veicolo, distruggendolo.
L'incendio ha avuto origine da un rogo appiccato dal convenuto con l'intenzione di bruciare alcune sterpaglie. Il sig. nella convinzione di avere spento il fuoco, ha lasciato la proprietà unitamente CP_2 all'attrice per recarsi altrove. Tuttavia, verosimilmente a causa del calore dei tizzoni, non completamente spenti, si è innescato un nuovo incendio che ha travolto il veicolo.
La dinamica ora esposta è stata confermata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché in occasione del suo interrogatorio formale nel corso del quale, oltre a confermare tutti i capitoli di prova formulati dall'attrice attinenti alla sequenza e alle cause dell'incendio, ha altresì dichiarato: “Ho deciso di bruciare le sterpaglie per eliminare un accumulo di foglie che mio papà aveva spazzato. Era un piccolo fuocherello. L'ho spento con il badile e credevo fosse spento del tutto.
Il caravan era parcheggiato da 4 giorni. Era tutto secco e abbiamo proprio visto la traccia dell'incendio fino al camper”.
Il teste , vicino di casa del convenuto, ha dichiarato di averlo visto bruciare delle Testimone_1
sterpaglie sul proprio terreno e, successivamente, spegnere il fuoco. Il teste ha altresì confermato che poco dopo, sua moglie (sig.ra ), accortasi del fatto che era divampato un incendio, ha Parte_4
contattato telefonicamente il signor che ha fatto poi rientro assieme all'attrice. Il testimone ha CP_2
infine confermato che sul terreno era possibile vedere il percorso delle fiamme fino al caravan di proprietà della signora La circostanza da ultimo riferita trova altresì riscontro nella Pt_3
documentazione video-fotografica prodotta dall'attrice sub doc. 7 e 8 e nella dichiarazione testimoniale del sig. Capo Reparto dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Putignano (BA), Tes_2
intervenuto in loco per spegnere l'incendio.
Risulta dagli atti di causa che quest'ultimo avesse precedentemente rilasciato una dichiarazione di avvenuto intervento prodotta (doc. 5 di parte chiamata), nella quale aveva indicato quale possibile causa dell'incendio, un cortocircuito del vano motore del veicolo.
pagina 4 di 10 Successivamente, egli ha rilasciato ulteriore dichiarazione informale su carta semplice, tuttavia sottoscritta (doc. 9 di parte attrice) in cui ha evidenziato che in seguito, si era appurato che la causa dell'incendio fosse da ricondurre al mancato spegnimento del rogo di sterpaglie appiccato in precedenza dall'odierno convenuto.
Nel corso della sua audizione testimoniale ha chiarito: Il fatto che l'incendio sia partito da una sterpaglia è molto verosimile. La sterpaglia era molto bassa, l'auto era ferma da parecchi giorni e, andando ad esclusione, si potevano ipotizzare due cause scatenanti: un cortocircuito del veicolo o un incendio di sterpaglia. Di primo acchito ho dedotto, anche i base alla mia esperienza, che l'incendio fosse partito dalla sterpaglia e che poi si fosse propagato. Avevo verbalizzato inizialmente delle possibili cause elettriche, che però ho poi cambiato, non trovando tracce di rame perlinato che sono tipiche di un surriscaldamento che poi porta alla combustione.
Ho cambiato la mia versione dei fatti a seguito dell'incontro con l'attrice nei giorni successivi al sinistro e da cui ho desunto che, in effetti, vi fossero elementi idonei a far supporre che il sinistro abbia avuto origine da delle sterpaglie.
Le tracce di rame perlinato sono visibili solitamente, nel caso in esame, non erano presenti tali tracce.
Pur apparendomi improbabile la causa elettrice, inizialmente ho verbalizzato tale ipotesi perché
l'attrice escludeva a priori che l'incendio potesse essersi originato dalle foglie. Poi, una volta calmatasi, ha compreso la reale dinamica e, a quel punto, ho esternato la mia prima impressione, ovvero l'origine dell'incendio dalle sterpaglie... Non ho riscontrato la presenza di alcun liquido accelerante”.
Nonostante il discutibile modus procedendi del sig. in fase di verbalizzazione dell'intervento e Tes_2
della successiva rettifica, che ha di certo contribuito ad ingenerare una certa confusione nella ricostruzione effettiva delle cause del rogo, non vi è motivo di dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni, in quanto supportate dalle ulteriori risultanze raccolte nella fase istruttoria.
Non essendo emersi in corso di causa elementi idonei a stabilire una causa alternativa dell'origine dell'incendio, la responsabilità del sinistro va ascritta integralmente al convenuto ex art. 2051 c.c. in qualità di proprietario e custode del fondo su cui era parcheggiato il veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III,
11.01.2024 n. 1262; v. anche Cass. civ., Sez. III, 25.09.1997 n. 9404; Cass. civ., Sez. III, 07.02.2011 n.
2962: “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato”.
pagina 5 di 10 Per mera completezza, si osserva che lo stato dei luoghi come raffigurato nelle fotografie prodotte sub doc. 6 dalla compagnia assicurativa risulta mutato rispetto a quello esistente nel momento immediatamente successivo all'estinzione delle fiamme. In corso di causa, infatti, si è appurato che le fotografie sono state scattate dal perito assicurativo a distanza di circa 13 giorni dall'evento e dopo che il terreno era stato arato, cancellando le tracce dell'incendio, nel tentativo di ridurre il cattivo odore di bruciato presente in loco e di cui i vicini si erano lamentati (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_1
3. Appurata la sussistenza della responsabilità esclusiva del convenuto in ordine ai danni subiti dall'attrice e in relazione alla cui quantificazione meglio si dirà infra, va ora esaminata la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa svolta dal sig. e, in particolare, l'eccezione CP_2
di inoperatività della polizza da quest'ultima sollevata.
Tale eccezione si fonda sul punto 2.1.2 delle “Condizioni Specifiche in Amicizia: Responsabilità civile della Vita Privata” della polizza “Immagina Adesso” nr. 400292625 stipulata dal convenuto e da questi azionata (All. 7 di parte chiamata). La clausola in parola prevede che la garanzia operi per danni causati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio, escludendo, però, i danni a cose che il contraente ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo.
Contrariamente a quanto eccepito dalla terza chiamata non vi è alcun riscontro della circostanza che il convenuto avesse la detenzione o la custodia del veicolo di proprietà dell'attrice, né che lo avesse ricevuto in consegna.
Il sig. non aveva alcuna disponibilità materiale del veicolo che si trovava parcheggiato a titolo CP_2
di cortesia sul terreno di sua proprietà unicamente in forza del rapporto sentimentale che lo legava all'attrice.
Non risulta che quest'ultima le abbia consegnato le chiavi del mezzo, né che il disponesse di CP_2
una copia delle stesse, come invece capziosamente ipotizzato dalla compagnia assicurativa.
L'eccezione è dunque infondata e la domanda di manleva svolta dal convenuto va accolta.
Per le ragioni esposte, dovrà tenere indenne e manlevare il convenuto assicurato in Controparte_3
relazione a quanto egli sarà chiamato a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'incendio per cui è causa.
4. In ordine alla quantificazione del danno, in corso di causa è stata espletata una CTU avente ad oggetto il valore ante sinistro del veicolo di proprietà dell'attrice.
Sulla base delle conclusioni cui è giunto il CTU, che vengono in questa sede fatte proprie e condivise integralmente dal Tribunale, in quanto prive di contraddizioni logiche e adeguatamente motivate, il van di proprietà dell'attrice aveva un valore di € 40.900,00.
pagina 6 di 10 Il valore quantificato appare congruo anche in considerazione del fatto che l'autocaravan era stato acquistato nuovo dall'attrice per il prezzo di € 54.150,00 dalla concessionaria di Bolzano Parte_2
Auto Brenner in data 13.07.2011 (doc. 1 attrice) e che al momento del sinistro si presentava in ottime condizioni, essendo sempre stato oggetto di regolare manutenzione e tagliandi eseguiti dall' CP_4
Vallazza di Appiano (BZ), (docc. 4 – 5 attrice;
teste Vallazza: “il veicolo era in ottime condizioni.
Aveva pochi chilometri e la carrozzeria era in ottimo stato. L'ultimo intervento era stato eseguito il
27/05/2019 quando il veicolo ave-va 62.000 (Km. – n.d.r.). Abbiamo eseguito il tagliando e la sostituzione dei filtri. Non mi risulta che abbia mai avuto problemi all'impianto elettrico o alla centralina”).
Il CT di parte attrice ha correttamente rilevato che l'attrice ha sostenuto le seguenti spese in conseguenza della demolizione del veicolo, non conteggiate dal CTU, che devono essere tuttavia rimborsate alla sig.ra nello specifico: Pt_3
- smaltimento del veicolo € 400,00;
- radiazione del veicolo presso il PRA € 125,00;
- passaggio di proprietà per un veicolo similare € 500,00
Il CTU ha ritenuto congruo con i prezzi di mercato l'ammontare di tali spese accessorie (v. pag. 11 della relazione); tuttavia, non essendo tale valutazione inserita nel quesito, ha demandato la decisione al
Giudice.
La richiesta è fondata e va accolta.
Le spese accessorie conseguenti alla demolizione di un veicolo spettano al proprietario e, in caso di evento lesivo derivante da responsabilità extracontrattuale, vengono poste a carico del danneggiante:
“in caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato” (Cass. civ.,
19958/2024).
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che la specificazione delle voci di danno nell'atto introduttivo del giudizio ha unicamente un valore indicativo, ma non ostativo, all'accertamento in corso di causa di danni ulteriori, purché causalmente collegati all'evento lesivo. In particolare, “a fronte di un danno accertato, l'opzione del Giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per
pagina 7 di 10 essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato” (Cass. civ., n. 10686/2023).
L'attrice ha altresì allegato di avere subito un ulteriore danno a seguito della distruzione degli accessori del caravan, nonché di alcuni oggetti personali in esso contenuti (doc. 11 di parte attrice); nel dettaglio:
- set di stoviglie ed accessori: € 70,00;
- coprisedili anteriori marca Brandrup Utility: € 172,00;
- coprisedile posteriore marca Auto Brenner Outdoor: € 279,00;
- utility armadio sul retro Auto Brenner Outdoor: € 88,50;
- tappetino in velluto per vano passeggeri marca Brandrup: € 159,00;
- tappetino in velluto per vano guidatore: € 67,99;
- protezione dal sole vetro anteriore: € 60,00;
- protezione antizanzare marca Brandrup: € 390,00;
- 2 sacchi a pelo invernali marca North Face e Inyx: € 268,00;
- un orologio Baume & Mercier: € 1.300,00;
- una giacca a vento marca North Face: € 180,00;
- un binocolo marca Nero Terra ED 10 x 32: € 419,00;
- un asciugacapelli marca Rowenta – pocket da viaggio: € 23,00;
- un'amaca gigante a rete messicana: € 99,00.
Sul punto, la teste , esaminata la lista degli oggetti dell'attrice prodotta in giudizio, ha Tes_3
dichiarato: “posso dire che anche io sono camperista da una vita ed era un camper completo. Gli accessori indicati solitamente erano presenti, non so dire circa la presenza dell'orologio dell'attrice.
Suppongo che la macchina fotografica fosse presente perché di solito la portava con sé, così come anche il binocolo. La marca dei copri sedili è un'ottima marca e costosa. Solitamente erano oggetti presenti con le precisazioni di cui sopra”.
Il teste ha dichiarato: “conosco il mezzo dell'attrice e sono a conoscenza dell'allestimento. Tes_4
Posso confermare a grandi linee la presenza degli accessori, quali i copri sedili, tappetini, la protezione sole, protezione zanzare, set di stoviglie e accessori, altro non saprei precisare di preciso.
Di solito portava sempre in vacanza la macchina fotografica e il binocolo. ADR. Il veicolo era in ottime condizioni, sia esterne che interne”.
In considerazione di quanto dichiarato dai testi, dell'assenza di prova circa la presenza di tutti gli oggetti indicati nella lista prodotta, nonché potendosi ragionevolmente presumere che i beni in questione fossero quantomeno in parte usurati, si ritiene equo riconoscere all'attrice in via equitativa una somma complessiva di € 2.000 corrispondente a poco più della metà del valore indicato.
pagina 8 di 10 A tali importi deve essere aggiunto il costo dell'autovettura noleggiata a Gioia del Colle (TA) dalla sig.ra per il ritorno a Bolzano, e pari ad € 415,82 (doc. 12 di parte attrice). Parte_3
Il danno complessivamente subito ammonta dunque ad € 44.340,82.
Tale importo ha natura di debito di valore e va maggiorato della rivalutazione annua oltre che degli interessi di legge sulle singole somme rivalutate di anno in anno, dalla data dell'evento sino ad oggi per totali 55.940,98.
Su tale somma andranno calcolati gli interessi di legge dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
5. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il convenuto dovrà rifondere all'attrice le spese sostenute nel presente giudizio.
Nulla potrà essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese per l'intervento del CTP attoreo in assenza di documentazione a supporto di tale voce di spesa.
La terza chiamata dovrà manlevare il convenuto in relazione a quanto egli sarà chiamato a corrispondere all'attrice a titolo di spese legali, oltre a rimborsargli ex art. 1917 c.c. le spese sostenute per resistere in giudizio.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per i procedimenti di cognizione avanti al Tribunale con valore da 52.001,00
a € 260.000,00.
Le spese di parte attrice vengono tuttavia liquidate nei limiti richiesti dal procuratore con la propria nota spese depositata in data 22/04/2025 (cfr. Cass., civ. n. 30087/2021 in parte motiva: “…In ogni caso, la nota spese ex art.75 disp. att. cod. proc. civ. funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass., Sez. 6^-3, 14 maggio
2013, n. 11522; Cass., Sez. 6"- 1, 5 marzo 2020, n. 6345)”.
Le spese di CTU vengono infine poste definitivamente a carico della terza chiamata, con obbligo di restituire all'attrice e al convenuto ogni somma da questi eventualmente corrisposta al CTU.
P.Q.M
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
pagina 9 di 10 1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto in relazione Controparte_2 all'incendio subito dal veicolo Volkswagen, modello California T5 e targato EH010AL di proprietà dell'attrice;
2) condanna a rifondere all'attrice i danni subiti quantificati in € 55.940,98, oltre Controparte_2
interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento che Controparte_2 liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, € 873,39 per anticipazioni, oltre accessori come per legge, spese successive occorrende e spese forfettarie nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
4) condanna a tenere indenne e manlevare il convenuto in Controparte_3 Controparte_2 relazione a quanto sarà chiamato a corrispondere all'attrice in forza dei punti 1), 2) e 3) del presente dispositivo;
5) condanna a rifondere al convenuto le spese sostenute per Controparte_3 Controparte_2
resistere in giudizio nel presente procedimento che liquida in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge, spese successive occorrende e spese forfettarie nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di con sua condanna a restituire Controparte_3 all'attrice e al convenuto ogni eventuale somma già corrisposta al CTU.
Così deciso in Bolzano il 20/05/2025.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. RG 1569/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Brazzini Controparte_1 Parte_1
Renato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
attrice; nei confronti di
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giordano Stefano del Controparte_2
Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuto; con la chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_3
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Tito Boscarolli del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
chiamata in causa;
Oggetto: risarcimento del danno ex art. 2051.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 29/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, nel merito:
pagina 1 di 10 a) accertare e dichiarare che il convenuto, per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 03.05.2022 e negli altri atti difensivi dell'attrice, ha causato l'incendio e la distruzione dell'autocaravan dell'attrice , targato EH010AL, nonché dei beni di Parte_2 proprietà dell'attrice indicati in narrativa;
b) di conseguenza, condannare il sig. a risarcire alla sig.ra Controparte_2 Parte_3
tutti i danni da questa subiti nell'ammontare di € 48.991,31 o di quella diversa somma,
[...]
maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al giorno dell'effettivo pagamento;
c) rigettare tutte le domande della chiamata in causa, svolte sia in via principale che in via subordinata, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione di data 03.05.2022 nonché negli altri atti difensivi dell'attrice;
d) con vittoria di spese e compenso professionale di causa, rifusione di Cap ed Iva.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalle controparti in sede di precisazione delle conclusioni”; del procuratore del convenuto:
“Nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte, dell'attorea domanda, condannare in ragione del rapporto asscurativo in essere, polizza nr. 400292625, la chiamata
a rifondere – tenere manlevato il convenuto/contraente da ogni Controparte_3 Controparte_2 somma dovesse essere condannato a pagare nei confronti dell'attrice per i titoli di cui è causa e così per capitale, interessi e spese, anche di giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfettario spese generali come da tariffa, iva e c.a. come per legge”; del procuratore della chiamata in causa:
“Voglia il TRIBUNALE CIVILE di Bolzano Ill.mo,
- nel merito, in via principale: respingere le domande proposte nei confronti del convenuto Sig.
perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
Controparte_2
conseguentemente, respingere la domanda di manleva proposta dal convenuto Sig. Controparte_2
nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso per Controparte_3 esclusione dell'operatività della polizza assicurativa;
il tutto con vittoria delle pese di lite a carico della parte e/o delle parti soccombenti;
- nel merito, in subordine: per il denegato caso in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità del Sig. e dovesse essere, quindi, accolta, in tutto o in parte, qualsiasi Controparte_2
domanda proposta nei confronti del Sig. respingere, in ogni caso, la domanda di Controparte_2
pagina 2 di 10 manleva proposta dal convenuto Sig. nei confronti dell'assicurazione Controparte_2 Controparte_3
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché, in ogni caso, per esclusione dell'operatività
[...]
della polizza assicurativa.
Con vittoria delle spese di lite a carico della parte e/o delle parti soccombenti;
- nel merito, in via di ulteriore subordine: per il denegato caso di reiezione dell'eccezione di
[...]
rispetto alla domanda di manleva avanzata dal Sig. accertare e dichiarare che CP_3 CP_2
è tenuta a manlevare il proprio assicurato nei limiti di polizza tutti, vuoi per limiti Controparte_3 di massimale, vuoi per l'esistenza di franchigie e/o scoperti di polizza;
spese di lite all'esito.
Chiede la spedizione della causa a sentenza e l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 3.5.2022 la sig.ra conveniva in Parte_3
giudizio il sig. per chiederne la condanna al risarcimento di tutti danni conseguenti Controparte_2 all'incendio dell'autocaravan Volkswagen, modello California T5 e targato EH010AL di sua proprietà avvenuto il giorno 05.06.2021 nel comune di Noci (BA) in Contrada Pasquarosa, mentre si trovava parcheggiato su un terreno di proprietà del convenuto.
La richiesta risarcitoria veniva quantificata in complessivi € 48.991,31, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione di data 12.9.2022 si costituiva in giudizio il sig. non Controparte_2 contestando le circostanze di fatto esposte dall'attrice in punto an debeatur, mettendo unicamente in discussione la pretesa nel quantum e chiedendo la chiamata in giudizio in manleva della propria compagnia assicurativa in forza della polizza assicurativa n. 400292625. Controparte_3
La compagnia si costituiva in giudizio con comparsa di data 4.1.2023, con la quale Controparte_3
chiedeva il rigetto delle domande attore, nonché della domanda di manleva per esclusione dell'operatività della polizza.
Successivamente al deposito delle memorie delle parti ex art. 183 comma VI c.p.c., il Giudice, formulava una proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva un risarcimento in favore dell'attrice di € 43.000 omnia, la manleva da parte dell'assicurazione in favore del convenuto, oltre ad un contributo spese al convenuto a carico di pari ad € 3.000,00, oltre accessori di legge e CP_3
rimborso forfettario delle spese.
La proposta veniva accettata unicamente dalla parte attrice e dal convenuto, mentre veniva rifiutata da
Controparte_3
pagina 3 di 10 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU estimativa del valore del veicolo, nonché mediante l'audizione dei testi offerti dalle parti e l'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto.
Con ordinanza di data 29.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. All'esito del giudizio l'attrice ha provato che l'autocaravan modello Volkswagen California T5 e targato EH010AL di sua proprietà, in data 05.06.2021 si trovava temporaneamente parcheggiato nel comune di Noci (BA) in Contrada Pasquarosa, su un terreno di proprietà del convenuto presso CP_2
il quale era ospitata in qualità di sua compagna, allorquando si è sviluppato un incendio che ha raggiunto il veicolo, distruggendolo.
L'incendio ha avuto origine da un rogo appiccato dal convenuto con l'intenzione di bruciare alcune sterpaglie. Il sig. nella convinzione di avere spento il fuoco, ha lasciato la proprietà unitamente CP_2 all'attrice per recarsi altrove. Tuttavia, verosimilmente a causa del calore dei tizzoni, non completamente spenti, si è innescato un nuovo incendio che ha travolto il veicolo.
La dinamica ora esposta è stata confermata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché in occasione del suo interrogatorio formale nel corso del quale, oltre a confermare tutti i capitoli di prova formulati dall'attrice attinenti alla sequenza e alle cause dell'incendio, ha altresì dichiarato: “Ho deciso di bruciare le sterpaglie per eliminare un accumulo di foglie che mio papà aveva spazzato. Era un piccolo fuocherello. L'ho spento con il badile e credevo fosse spento del tutto.
Il caravan era parcheggiato da 4 giorni. Era tutto secco e abbiamo proprio visto la traccia dell'incendio fino al camper”.
Il teste , vicino di casa del convenuto, ha dichiarato di averlo visto bruciare delle Testimone_1
sterpaglie sul proprio terreno e, successivamente, spegnere il fuoco. Il teste ha altresì confermato che poco dopo, sua moglie (sig.ra ), accortasi del fatto che era divampato un incendio, ha Parte_4
contattato telefonicamente il signor che ha fatto poi rientro assieme all'attrice. Il testimone ha CP_2
infine confermato che sul terreno era possibile vedere il percorso delle fiamme fino al caravan di proprietà della signora La circostanza da ultimo riferita trova altresì riscontro nella Pt_3
documentazione video-fotografica prodotta dall'attrice sub doc. 7 e 8 e nella dichiarazione testimoniale del sig. Capo Reparto dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Putignano (BA), Tes_2
intervenuto in loco per spegnere l'incendio.
Risulta dagli atti di causa che quest'ultimo avesse precedentemente rilasciato una dichiarazione di avvenuto intervento prodotta (doc. 5 di parte chiamata), nella quale aveva indicato quale possibile causa dell'incendio, un cortocircuito del vano motore del veicolo.
pagina 4 di 10 Successivamente, egli ha rilasciato ulteriore dichiarazione informale su carta semplice, tuttavia sottoscritta (doc. 9 di parte attrice) in cui ha evidenziato che in seguito, si era appurato che la causa dell'incendio fosse da ricondurre al mancato spegnimento del rogo di sterpaglie appiccato in precedenza dall'odierno convenuto.
Nel corso della sua audizione testimoniale ha chiarito: Il fatto che l'incendio sia partito da una sterpaglia è molto verosimile. La sterpaglia era molto bassa, l'auto era ferma da parecchi giorni e, andando ad esclusione, si potevano ipotizzare due cause scatenanti: un cortocircuito del veicolo o un incendio di sterpaglia. Di primo acchito ho dedotto, anche i base alla mia esperienza, che l'incendio fosse partito dalla sterpaglia e che poi si fosse propagato. Avevo verbalizzato inizialmente delle possibili cause elettriche, che però ho poi cambiato, non trovando tracce di rame perlinato che sono tipiche di un surriscaldamento che poi porta alla combustione.
Ho cambiato la mia versione dei fatti a seguito dell'incontro con l'attrice nei giorni successivi al sinistro e da cui ho desunto che, in effetti, vi fossero elementi idonei a far supporre che il sinistro abbia avuto origine da delle sterpaglie.
Le tracce di rame perlinato sono visibili solitamente, nel caso in esame, non erano presenti tali tracce.
Pur apparendomi improbabile la causa elettrice, inizialmente ho verbalizzato tale ipotesi perché
l'attrice escludeva a priori che l'incendio potesse essersi originato dalle foglie. Poi, una volta calmatasi, ha compreso la reale dinamica e, a quel punto, ho esternato la mia prima impressione, ovvero l'origine dell'incendio dalle sterpaglie... Non ho riscontrato la presenza di alcun liquido accelerante”.
Nonostante il discutibile modus procedendi del sig. in fase di verbalizzazione dell'intervento e Tes_2
della successiva rettifica, che ha di certo contribuito ad ingenerare una certa confusione nella ricostruzione effettiva delle cause del rogo, non vi è motivo di dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni, in quanto supportate dalle ulteriori risultanze raccolte nella fase istruttoria.
Non essendo emersi in corso di causa elementi idonei a stabilire una causa alternativa dell'origine dell'incendio, la responsabilità del sinistro va ascritta integralmente al convenuto ex art. 2051 c.c. in qualità di proprietario e custode del fondo su cui era parcheggiato il veicolo (cfr. Cass. civ., Sez. III,
11.01.2024 n. 1262; v. anche Cass. civ., Sez. III, 25.09.1997 n. 9404; Cass. civ., Sez. III, 07.02.2011 n.
2962: “in tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il proprietario del fondo dal quale si sia propagato un incendio è responsabile dei danni causati ad altro fondo, senza che sia necessaria una indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato”.
pagina 5 di 10 Per mera completezza, si osserva che lo stato dei luoghi come raffigurato nelle fotografie prodotte sub doc. 6 dalla compagnia assicurativa risulta mutato rispetto a quello esistente nel momento immediatamente successivo all'estinzione delle fiamme. In corso di causa, infatti, si è appurato che le fotografie sono state scattate dal perito assicurativo a distanza di circa 13 giorni dall'evento e dopo che il terreno era stato arato, cancellando le tracce dell'incendio, nel tentativo di ridurre il cattivo odore di bruciato presente in loco e di cui i vicini si erano lamentati (cfr. dichiarazioni teste ). Tes_1
3. Appurata la sussistenza della responsabilità esclusiva del convenuto in ordine ai danni subiti dall'attrice e in relazione alla cui quantificazione meglio si dirà infra, va ora esaminata la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa svolta dal sig. e, in particolare, l'eccezione CP_2
di inoperatività della polizza da quest'ultima sollevata.
Tale eccezione si fonda sul punto 2.1.2 delle “Condizioni Specifiche in Amicizia: Responsabilità civile della Vita Privata” della polizza “Immagina Adesso” nr. 400292625 stipulata dal convenuto e da questi azionata (All. 7 di parte chiamata). La clausola in parola prevede che la garanzia operi per danni causati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio, escludendo, però, i danni a cose che il contraente ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo.
Contrariamente a quanto eccepito dalla terza chiamata non vi è alcun riscontro della circostanza che il convenuto avesse la detenzione o la custodia del veicolo di proprietà dell'attrice, né che lo avesse ricevuto in consegna.
Il sig. non aveva alcuna disponibilità materiale del veicolo che si trovava parcheggiato a titolo CP_2
di cortesia sul terreno di sua proprietà unicamente in forza del rapporto sentimentale che lo legava all'attrice.
Non risulta che quest'ultima le abbia consegnato le chiavi del mezzo, né che il disponesse di CP_2
una copia delle stesse, come invece capziosamente ipotizzato dalla compagnia assicurativa.
L'eccezione è dunque infondata e la domanda di manleva svolta dal convenuto va accolta.
Per le ragioni esposte, dovrà tenere indenne e manlevare il convenuto assicurato in Controparte_3
relazione a quanto egli sarà chiamato a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'incendio per cui è causa.
4. In ordine alla quantificazione del danno, in corso di causa è stata espletata una CTU avente ad oggetto il valore ante sinistro del veicolo di proprietà dell'attrice.
Sulla base delle conclusioni cui è giunto il CTU, che vengono in questa sede fatte proprie e condivise integralmente dal Tribunale, in quanto prive di contraddizioni logiche e adeguatamente motivate, il van di proprietà dell'attrice aveva un valore di € 40.900,00.
pagina 6 di 10 Il valore quantificato appare congruo anche in considerazione del fatto che l'autocaravan era stato acquistato nuovo dall'attrice per il prezzo di € 54.150,00 dalla concessionaria di Bolzano Parte_2
Auto Brenner in data 13.07.2011 (doc. 1 attrice) e che al momento del sinistro si presentava in ottime condizioni, essendo sempre stato oggetto di regolare manutenzione e tagliandi eseguiti dall' CP_4
Vallazza di Appiano (BZ), (docc. 4 – 5 attrice;
teste Vallazza: “il veicolo era in ottime condizioni.
Aveva pochi chilometri e la carrozzeria era in ottimo stato. L'ultimo intervento era stato eseguito il
27/05/2019 quando il veicolo ave-va 62.000 (Km. – n.d.r.). Abbiamo eseguito il tagliando e la sostituzione dei filtri. Non mi risulta che abbia mai avuto problemi all'impianto elettrico o alla centralina”).
Il CT di parte attrice ha correttamente rilevato che l'attrice ha sostenuto le seguenti spese in conseguenza della demolizione del veicolo, non conteggiate dal CTU, che devono essere tuttavia rimborsate alla sig.ra nello specifico: Pt_3
- smaltimento del veicolo € 400,00;
- radiazione del veicolo presso il PRA € 125,00;
- passaggio di proprietà per un veicolo similare € 500,00
Il CTU ha ritenuto congruo con i prezzi di mercato l'ammontare di tali spese accessorie (v. pag. 11 della relazione); tuttavia, non essendo tale valutazione inserita nel quesito, ha demandato la decisione al
Giudice.
La richiesta è fondata e va accolta.
Le spese accessorie conseguenti alla demolizione di un veicolo spettano al proprietario e, in caso di evento lesivo derivante da responsabilità extracontrattuale, vengono poste a carico del danneggiante:
“in caso di rottamazione del mezzo, in ogni caso, il responsabile civile è tenuto al pagamento delle seguenti voci di danno: spesa di demolizione del relitto;
spesa di immatricolazione del nuovo veicolo o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un usato;
eventuali spese per fermo tecnico e noleggio dell'auto sostitutiva;
spese di soccorso, traino, recupero e custodia del mezzo incidentato” (Cass. civ.,
19958/2024).
La Suprema Corte ha inoltre stabilito che la specificazione delle voci di danno nell'atto introduttivo del giudizio ha unicamente un valore indicativo, ma non ostativo, all'accertamento in corso di causa di danni ulteriori, purché causalmente collegati all'evento lesivo. In particolare, “a fronte di un danno accertato, l'opzione del Giudice in favore del criterio liquidativo per equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi, anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per
pagina 7 di 10 essere tale, deve comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del veicolo danneggiato” (Cass. civ., n. 10686/2023).
L'attrice ha altresì allegato di avere subito un ulteriore danno a seguito della distruzione degli accessori del caravan, nonché di alcuni oggetti personali in esso contenuti (doc. 11 di parte attrice); nel dettaglio:
- set di stoviglie ed accessori: € 70,00;
- coprisedili anteriori marca Brandrup Utility: € 172,00;
- coprisedile posteriore marca Auto Brenner Outdoor: € 279,00;
- utility armadio sul retro Auto Brenner Outdoor: € 88,50;
- tappetino in velluto per vano passeggeri marca Brandrup: € 159,00;
- tappetino in velluto per vano guidatore: € 67,99;
- protezione dal sole vetro anteriore: € 60,00;
- protezione antizanzare marca Brandrup: € 390,00;
- 2 sacchi a pelo invernali marca North Face e Inyx: € 268,00;
- un orologio Baume & Mercier: € 1.300,00;
- una giacca a vento marca North Face: € 180,00;
- un binocolo marca Nero Terra ED 10 x 32: € 419,00;
- un asciugacapelli marca Rowenta – pocket da viaggio: € 23,00;
- un'amaca gigante a rete messicana: € 99,00.
Sul punto, la teste , esaminata la lista degli oggetti dell'attrice prodotta in giudizio, ha Tes_3
dichiarato: “posso dire che anche io sono camperista da una vita ed era un camper completo. Gli accessori indicati solitamente erano presenti, non so dire circa la presenza dell'orologio dell'attrice.
Suppongo che la macchina fotografica fosse presente perché di solito la portava con sé, così come anche il binocolo. La marca dei copri sedili è un'ottima marca e costosa. Solitamente erano oggetti presenti con le precisazioni di cui sopra”.
Il teste ha dichiarato: “conosco il mezzo dell'attrice e sono a conoscenza dell'allestimento. Tes_4
Posso confermare a grandi linee la presenza degli accessori, quali i copri sedili, tappetini, la protezione sole, protezione zanzare, set di stoviglie e accessori, altro non saprei precisare di preciso.
Di solito portava sempre in vacanza la macchina fotografica e il binocolo. ADR. Il veicolo era in ottime condizioni, sia esterne che interne”.
In considerazione di quanto dichiarato dai testi, dell'assenza di prova circa la presenza di tutti gli oggetti indicati nella lista prodotta, nonché potendosi ragionevolmente presumere che i beni in questione fossero quantomeno in parte usurati, si ritiene equo riconoscere all'attrice in via equitativa una somma complessiva di € 2.000 corrispondente a poco più della metà del valore indicato.
pagina 8 di 10 A tali importi deve essere aggiunto il costo dell'autovettura noleggiata a Gioia del Colle (TA) dalla sig.ra per il ritorno a Bolzano, e pari ad € 415,82 (doc. 12 di parte attrice). Parte_3
Il danno complessivamente subito ammonta dunque ad € 44.340,82.
Tale importo ha natura di debito di valore e va maggiorato della rivalutazione annua oltre che degli interessi di legge sulle singole somme rivalutate di anno in anno, dalla data dell'evento sino ad oggi per totali 55.940,98.
Su tale somma andranno calcolati gli interessi di legge dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
5. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il convenuto dovrà rifondere all'attrice le spese sostenute nel presente giudizio.
Nulla potrà essere riconosciuto a titolo di rimborso delle spese per l'intervento del CTP attoreo in assenza di documentazione a supporto di tale voce di spesa.
La terza chiamata dovrà manlevare il convenuto in relazione a quanto egli sarà chiamato a corrispondere all'attrice a titolo di spese legali, oltre a rimborsargli ex art. 1917 c.c. le spese sostenute per resistere in giudizio.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per i procedimenti di cognizione avanti al Tribunale con valore da 52.001,00
a € 260.000,00.
Le spese di parte attrice vengono tuttavia liquidate nei limiti richiesti dal procuratore con la propria nota spese depositata in data 22/04/2025 (cfr. Cass., civ. n. 30087/2021 in parte motiva: “…In ogni caso, la nota spese ex art.75 disp. att. cod. proc. civ. funge anche da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore (Cass., Sez. 6^-3, 14 maggio
2013, n. 11522; Cass., Sez. 6"- 1, 5 marzo 2020, n. 6345)”.
Le spese di CTU vengono infine poste definitivamente a carico della terza chiamata, con obbligo di restituire all'attrice e al convenuto ogni somma da questi eventualmente corrisposta al CTU.
P.Q.M
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
pagina 9 di 10 1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto in relazione Controparte_2 all'incendio subito dal veicolo Volkswagen, modello California T5 e targato EH010AL di proprietà dell'attrice;
2) condanna a rifondere all'attrice i danni subiti quantificati in € 55.940,98, oltre Controparte_2
interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere all'attrice le spese del presente procedimento che Controparte_2 liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, € 873,39 per anticipazioni, oltre accessori come per legge, spese successive occorrende e spese forfettarie nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
4) condanna a tenere indenne e manlevare il convenuto in Controparte_3 Controparte_2 relazione a quanto sarà chiamato a corrispondere all'attrice in forza dei punti 1), 2) e 3) del presente dispositivo;
5) condanna a rifondere al convenuto le spese sostenute per Controparte_3 Controparte_2
resistere in giudizio nel presente procedimento che liquida in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge, spese successive occorrende e spese forfettarie nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico di con sua condanna a restituire Controparte_3 all'attrice e al convenuto ogni eventuale somma già corrisposta al CTU.
Così deciso in Bolzano il 20/05/2025.
Il Giudice
Morris Recla
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