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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/05/2024, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2021 promossa da: nata a [...], il [...], ( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio De Francesco, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. Piero Luca Macaluso, CP_1 C.F._2 dall'avv. Luca Mastellaro e dall'avv. Matteo Macaluso, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
Nonché contro nato a [...] il [...] ( CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di Parte_1
costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. posto in essere da CP_2
pagina 1 di 10 e in data 1.06.2019 con atto per notar dr. CP_2 CP_1 Persona_1
di Ladispoli (RM) del 27/06/2019, rep. 140210/13137, trascritto nei RR.II. di
Roma, reg. gen. 32933, reg. part. 22984 del 01/07/2019, nel quale facevano confluire tutti i beni immobili di loro proprietà: - unità negoziale n. 1, immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino (RM), via Trincea delle
Frasche n. 334, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub.10, in piena proprietà al sig. - unità negoziale n. 2, immobile con natura di CP_2
negozio e bottega, sito in Fiumicino (RM), via Trincea delle Frasche n. 336,
censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub. 506, in nuda proprietà al sig.
- unità negoziale n. 3, immobile con natura di abitazione civile, CP_2
sito in Fiumicino (RM), Via Eugenio Casagrande di Villaviera n. 29, censito in catasto al foglio 1064, part. 617, sub. 501, in piena proprietà alla sig.ra
[...]
- unità negoziale n. 3, immobile con natura di magazzino e locale di CP_1
deposito, sito in Fiumicino (RM), Via Eugenio Casagrande di Villaviera n. 27,
censito in Catasto al foglio 1064, part. 617, sub.2, in piena proprietà alla sig.ra
CP_1
Deduceva inoltre l'attrice che, al fine di pregiudicare ulteriormente la garanzia patrimoniale della medesima, in data 06/08/2019 il sig. , con atto CP_2
per notar dr. di Ladispoli (RM), rep. 140347/13208, trascritto Persona_1
nei RR.II. di Roma, reg. gen. 42007, reg. part. 29590 del 08/08/2019, cedeva a titolo gratuito alla moglie in adempimento di un supposto CP_1
accordo di separazione personale, la proprietà di tutti i propri beni personali, già
confluiti peraltro nel predetto fondo patrimoniale, ed in particolare: - unità
negoziale n. 1, immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino
(RM), via Trincea delle Frasche n. 334, censito in Catasto al foglio 1063, part.
pagina 2 di 10 2115, sub.10, in piena proprietà al sig. - unità negoziale n. 2, CP_2
immobile con natura di negozio e bottega, sito in Fiumicino (RM), via Trincea
delle Frasche n. 336, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub. 506, in nuda proprietà al sig. L'attrice chiedeva pertanto dichiararsi CP_2
l'inefficacia anche di detto atto di disposizione nei propri confronti.
Vantando un credito nei confronti dei convenuti, per la somma di € 65.000 in virtù dei decreti ingiuntivi depositati in atti, l'attrice ha sostenuto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e l'atto di trasferimento dei beni in adempimento degli accordi separativi sarebbero stati posti in essere dai debitori al solo scopo di sottrarre gli immobili di loro proprietà alla garanzia patrimoniale.
Si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza della CP_1
domanda. La convenuta disconosceva la propria firma apposta sull'atto di ricognizione di debito posta a fondamento dei decreti ingiuntivi emessi in favore dell'attrice.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente evocato, per cui CP_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuta in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del 16.01.2024 era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
In proposito giova premettere che “l'atto di costituzione di un fondo
patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce
un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del
pagina 3 di 10 creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1 c.c..” (Cass.
7.10.2008, n. 24757).
Con riferimento agli accordi separativi deve rilevarsi che gli accordi contenenti
reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili,
rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in
occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità
propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui
all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che
di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel
concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e
complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche
solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza
matrimoniale.(cfr. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 25 ottobre
2019, n. 27409).
Nel caso di specie, in assenza di specifica deduzione in tal senso di parte convenuta, deve ritenersi, considerato il complessivo assetto dei rapporti patrimoniali delle parti e la circostanza che gli immobili oggetto di causa prima di essere trasferiti dal convenuto alla coniuge erano stati conferiti nel fondo patrimoniale, che il trasferimento in esecuzione dei rapporti separativi abbia natura gratuita.
Medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale, istituito per fare fronte alle esigenze di vita dei disponenti. Da queste stesse deduzioni è dato evincere che si tratta di atti dispositivi privi di finalità solutorie o di altra natura corrispettiva, i quali non integrano, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo pagina 4 di 10 obbligatori per legge, ma configurano atti a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore del disponente.
Ciò posto, la domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.
La domanda va inquadrata nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. i cui presupposti sono: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e 3) la sussistenza in capo al debitore, nonché in capo al terzo se l'atto dispositivo è a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
della dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie.
Sotto quest'ultimo profilo, giova anzitutto precisare che nel caso di specie non occorre dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del credito, atteso che queste ultime sono sorte anteriormente all'atto stesso.
Infatti, è pacifico che la ragione di credito vantata dall'attrice sia sorta anteriormente agli atti dispositivi oggetto di revocatoria.
Privi di rilievo sono sotto questo profilo le deduzioni svolte dalla convenuta finalizzate a contestare la firma apposta sulla ricognizione di debito e sulle cambiali dalla medesima sottoscritte, considerato che il credito attoreo risulta cristallizzato nei decreti ingiuntivi in atti, divenuti definitivi in quanto non opposti dalla alla quale sono stati tempestivamente notificati. Peraltro, i CP_1
testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato la circostanza per cui la ricognizione di debito e le cambiali suddette sono state consegnate dai pagina 5 di 10 convenuti al marito dell'attrice, per cui non può dubitarsi della piena consapevolezza della dell'esposizione debitoria assunta dal marito. CP_1
Infine, la suprema Corte ha ripetutamente affermato: “L'azione revocatoria
ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e
non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in
relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del
fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti
in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai
sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito
soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo
oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia
damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del
creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale
momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia
anteriore o successivo al sorgere del credito” (Cass. civ. n. 3676 del
15/02/2011; si vedano anche nello stesso senso Cass. civ. n. 20376 del
09/10/2015 e n. 762 del 19/01/2016). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria in esame, è sufficiente la prova della scientia damni,
ossia della consapevolezza del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie. Sul punto, giova precisare che l'accertamento della sussistenza del requisito in esame prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata e delle sue caratteristiche e va effettuato senza che assuma rilevanza l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. civ. n. 5471/2004).
Inoltre, va ricordato che la prova della scientia damni può essere fornita con pagina 6 di 10 ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n.
14274/1999; Cass. n. 1054/1999, secondo cui "la scientia damni dell'alienante
e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e
concordanti"; Cass. n. 7452/2000, per la quale "in tema di azione revocatoria
ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito,
l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a
conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, trattandosi di atto a
titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale
atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui
apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di
legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici"; si v.
anche Cass. n. 13404/2008, che parla di "elementi indiziari").
Nel caso di specie, al momento della sottoscrizione degli atti oggetto di revocatoria per le considerazioni sopra svolte tutti i disponenti erano ben consapevoli della loro esposizione debitoria avendo sottoscritto l'atto di ricognizione di debito e le cambiali in favore dell'attrice.
La scientia damni si presume altresì dalla natura stessa del fondo patrimoniale volto a vincolare pressoché tutti i beni immobili dei disponenti alle esigenze familiari.
La costituzione del fondo e il trasferimento degli immobili da parte del convenuto è idonea a ledere le ragioni della creditrice poiché ha incontrovertibilmente ridotto la garanzia generale sul patrimonio dei costituenti.
A determinare l'eventus damni, inoltre, “…è sufficiente anche la mera
variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il
pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione
pagina 7 di 10 esecutiva…”, mentre quanto al profilo dell'elemento soggettivo “…è sufficiente
la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale…” [cfr.
Cass. 15310/2007].
La domanda giudiziale deve essere pertanto accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del
D.M. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore della controversia e le fasi del processo.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. deve essere ordinata l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti oggetto di revoca.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'inefficacia, nei confronti di dei seguenti atti: Parte_1
a) l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avvenuto con atto per notar dr. di Ladispoli (RM) del 27/06/2019, rep. 140210/13137, Persona_1
trascritto nei RR.II. di Roma in data 01/07/2019, reg. gen. 32933, reg. part. 22984 avente ad oggetto i seguenti immobili: - unità negoziale n. 1,
immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino (RM), via
Trincea delle Frasche n. 334, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115,
sub.10, in piena proprietà al sig. - unità negoziale n. 2, CP_2
immobile con natura di negozio e bottega, sito in Fiumicino (RM), via
Trincea delle Frasche n. 336, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115,
pagina 8 di 10 sub. 506, in nuda proprietà al sig. - unità negoziale n. 3, CP_2
immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino (RM), Via
Eugenio Casagrande di Villaviera n. 29, censito in catasto al foglio 1064,
part. 617, sub. 501, in piena proprietà alla sig.ra - unità CP_1
negoziale n. 3, immobile con natura di magazzino e locale di deposito, sito in Fiumicino (RM), Via Eugenio Casagrande di Villaviera n. 27, censito in
Catasto al foglio 1064, part. 617, sub.2, in piena proprietà alla sig.ra
[...]
CP_1
b) atto per notar dr. di Ladispoli (RM) del 06/08/2019, rep. Persona_1
140347/13208, trascritto nei RR.II. di Roma, reg. gen. 42007, reg. part. 29590 del 08/08/2019, con cui il sig. ha ceduto alla moglie CP_2
la proprietà di tutti i propri beni immobili personali ed in CP_1
particolare: - unità negoziale n. 1, immobile con natura di abitazione civile,
sito in Fiumicino (RM), via Trincea delle Frasche n. 334, censito in Catasto
al foglio 1063, part. 2115, sub.10, in piena proprietà al sig. - CP_2
unità negoziale n. 2, immobile con natura di negozio e bottega, sito in
Fiumicino (RM), via Trincea delle Frasche n. 336, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub. 506, in nuda proprietà al sig. CP_2
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare la presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti revocati, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice,
delle spese processuali, che si liquidano, complessivamente, in euro 7.052
pagina 9 di 10 per compensi professionali forensi, oltre spese vive, rimborso spese generali, I.V.A. e CPA come per legge.
Civitavecchia, 2 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2021 promossa da: nata a [...], il [...], ( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio De Francesco, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. Piero Luca Macaluso, CP_1 C.F._2 dall'avv. Luca Mastellaro e dall'avv. Matteo Macaluso, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
Nonché contro nato a [...] il [...] ( CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di Parte_1
costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. posto in essere da CP_2
pagina 1 di 10 e in data 1.06.2019 con atto per notar dr. CP_2 CP_1 Persona_1
di Ladispoli (RM) del 27/06/2019, rep. 140210/13137, trascritto nei RR.II. di
Roma, reg. gen. 32933, reg. part. 22984 del 01/07/2019, nel quale facevano confluire tutti i beni immobili di loro proprietà: - unità negoziale n. 1, immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino (RM), via Trincea delle
Frasche n. 334, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub.10, in piena proprietà al sig. - unità negoziale n. 2, immobile con natura di CP_2
negozio e bottega, sito in Fiumicino (RM), via Trincea delle Frasche n. 336,
censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub. 506, in nuda proprietà al sig.
- unità negoziale n. 3, immobile con natura di abitazione civile, CP_2
sito in Fiumicino (RM), Via Eugenio Casagrande di Villaviera n. 29, censito in catasto al foglio 1064, part. 617, sub. 501, in piena proprietà alla sig.ra
[...]
- unità negoziale n. 3, immobile con natura di magazzino e locale di CP_1
deposito, sito in Fiumicino (RM), Via Eugenio Casagrande di Villaviera n. 27,
censito in Catasto al foglio 1064, part. 617, sub.2, in piena proprietà alla sig.ra
CP_1
Deduceva inoltre l'attrice che, al fine di pregiudicare ulteriormente la garanzia patrimoniale della medesima, in data 06/08/2019 il sig. , con atto CP_2
per notar dr. di Ladispoli (RM), rep. 140347/13208, trascritto Persona_1
nei RR.II. di Roma, reg. gen. 42007, reg. part. 29590 del 08/08/2019, cedeva a titolo gratuito alla moglie in adempimento di un supposto CP_1
accordo di separazione personale, la proprietà di tutti i propri beni personali, già
confluiti peraltro nel predetto fondo patrimoniale, ed in particolare: - unità
negoziale n. 1, immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino
(RM), via Trincea delle Frasche n. 334, censito in Catasto al foglio 1063, part.
pagina 2 di 10 2115, sub.10, in piena proprietà al sig. - unità negoziale n. 2, CP_2
immobile con natura di negozio e bottega, sito in Fiumicino (RM), via Trincea
delle Frasche n. 336, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub. 506, in nuda proprietà al sig. L'attrice chiedeva pertanto dichiararsi CP_2
l'inefficacia anche di detto atto di disposizione nei propri confronti.
Vantando un credito nei confronti dei convenuti, per la somma di € 65.000 in virtù dei decreti ingiuntivi depositati in atti, l'attrice ha sostenuto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale e l'atto di trasferimento dei beni in adempimento degli accordi separativi sarebbero stati posti in essere dai debitori al solo scopo di sottrarre gli immobili di loro proprietà alla garanzia patrimoniale.
Si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza della CP_1
domanda. La convenuta disconosceva la propria firma apposta sull'atto di ricognizione di debito posta a fondamento dei decreti ingiuntivi emessi in favore dell'attrice.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente evocato, per cui CP_2
ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuta in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del 16.01.2024 era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
In proposito giova premettere che “l'atto di costituzione di un fondo
patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce
un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del
pagina 3 di 10 creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1 c.c..” (Cass.
7.10.2008, n. 24757).
Con riferimento agli accordi separativi deve rilevarsi che gli accordi contenenti
reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili,
rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in
occasione dell'evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità
propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui
all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che
di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel
concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e
complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche
solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza
matrimoniale.(cfr. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 25 ottobre
2019, n. 27409).
Nel caso di specie, in assenza di specifica deduzione in tal senso di parte convenuta, deve ritenersi, considerato il complessivo assetto dei rapporti patrimoniali delle parti e la circostanza che gli immobili oggetto di causa prima di essere trasferiti dal convenuto alla coniuge erano stati conferiti nel fondo patrimoniale, che il trasferimento in esecuzione dei rapporti separativi abbia natura gratuita.
Medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento alla costituzione del fondo patrimoniale, istituito per fare fronte alle esigenze di vita dei disponenti. Da queste stesse deduzioni è dato evincere che si tratta di atti dispositivi privi di finalità solutorie o di altra natura corrispettiva, i quali non integrano, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo pagina 4 di 10 obbligatori per legge, ma configurano atti a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore del disponente.
Ciò posto, la domanda attorea è fondata per i motivi che seguono.
La domanda va inquadrata nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. i cui presupposti sono: 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore e il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale derivata dall'atto traslativo posto in essere dal debitore e 3) la sussistenza in capo al debitore, nonché in capo al terzo se l'atto dispositivo è a titolo oneroso, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza della garanzia assicurata al creditore dal patrimonio del debitore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
della dolosa preordinazione al pregiudizio delle ragioni creditorie.
Sotto quest'ultimo profilo, giova anzitutto precisare che nel caso di specie non occorre dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto ad arrecare pregiudizio alle ragioni del credito, atteso che queste ultime sono sorte anteriormente all'atto stesso.
Infatti, è pacifico che la ragione di credito vantata dall'attrice sia sorta anteriormente agli atti dispositivi oggetto di revocatoria.
Privi di rilievo sono sotto questo profilo le deduzioni svolte dalla convenuta finalizzate a contestare la firma apposta sulla ricognizione di debito e sulle cambiali dalla medesima sottoscritte, considerato che il credito attoreo risulta cristallizzato nei decreti ingiuntivi in atti, divenuti definitivi in quanto non opposti dalla alla quale sono stati tempestivamente notificati. Peraltro, i CP_1
testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato la circostanza per cui la ricognizione di debito e le cambiali suddette sono state consegnate dai pagina 5 di 10 convenuti al marito dell'attrice, per cui non può dubitarsi della piena consapevolezza della dell'esposizione debitoria assunta dal marito. CP_1
Infine, la suprema Corte ha ripetutamente affermato: “L'azione revocatoria
ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e
non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in
relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del
fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti
in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai
sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito
soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo
oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia
damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del
creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale
momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia
anteriore o successivo al sorgere del credito” (Cass. civ. n. 3676 del
15/02/2011; si vedano anche nello stesso senso Cass. civ. n. 20376 del
09/10/2015 e n. 762 del 19/01/2016). Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di revocatoria in esame, è sufficiente la prova della scientia damni,
ossia della consapevolezza del pregiudizio che l'atto era idoneo ad arrecare alle ragioni creditorie. Sul punto, giova precisare che l'accertamento della sussistenza del requisito in esame prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata e delle sue caratteristiche e va effettuato senza che assuma rilevanza l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. civ. n. 5471/2004).
Inoltre, va ricordato che la prova della scientia damni può essere fornita con pagina 6 di 10 ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. ex multis Cass. n.
14274/1999; Cass. n. 1054/1999, secondo cui "la scientia damni dell'alienante
e del terzo può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e
concordanti"; Cass. n. 7452/2000, per la quale "in tema di azione revocatoria
ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito,
l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a
conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, trattandosi di atto a
titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale
atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui
apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di
legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici"; si v.
anche Cass. n. 13404/2008, che parla di "elementi indiziari").
Nel caso di specie, al momento della sottoscrizione degli atti oggetto di revocatoria per le considerazioni sopra svolte tutti i disponenti erano ben consapevoli della loro esposizione debitoria avendo sottoscritto l'atto di ricognizione di debito e le cambiali in favore dell'attrice.
La scientia damni si presume altresì dalla natura stessa del fondo patrimoniale volto a vincolare pressoché tutti i beni immobili dei disponenti alle esigenze familiari.
La costituzione del fondo e il trasferimento degli immobili da parte del convenuto è idonea a ledere le ragioni della creditrice poiché ha incontrovertibilmente ridotto la garanzia generale sul patrimonio dei costituenti.
A determinare l'eventus damni, inoltre, “…è sufficiente anche la mera
variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il
pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione
pagina 7 di 10 esecutiva…”, mentre quanto al profilo dell'elemento soggettivo “…è sufficiente
la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
("scientia damni"), ovvero la previsione di un mero danno potenziale…” [cfr.
Cass. 15310/2007].
La domanda giudiziale deve essere pertanto accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del
D.M. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore della controversia e le fasi del processo.
Ai sensi dell'art. 2655 c.c. deve essere ordinata l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti oggetto di revoca.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'inefficacia, nei confronti di dei seguenti atti: Parte_1
a) l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avvenuto con atto per notar dr. di Ladispoli (RM) del 27/06/2019, rep. 140210/13137, Persona_1
trascritto nei RR.II. di Roma in data 01/07/2019, reg. gen. 32933, reg. part. 22984 avente ad oggetto i seguenti immobili: - unità negoziale n. 1,
immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino (RM), via
Trincea delle Frasche n. 334, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115,
sub.10, in piena proprietà al sig. - unità negoziale n. 2, CP_2
immobile con natura di negozio e bottega, sito in Fiumicino (RM), via
Trincea delle Frasche n. 336, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115,
pagina 8 di 10 sub. 506, in nuda proprietà al sig. - unità negoziale n. 3, CP_2
immobile con natura di abitazione civile, sito in Fiumicino (RM), Via
Eugenio Casagrande di Villaviera n. 29, censito in catasto al foglio 1064,
part. 617, sub. 501, in piena proprietà alla sig.ra - unità CP_1
negoziale n. 3, immobile con natura di magazzino e locale di deposito, sito in Fiumicino (RM), Via Eugenio Casagrande di Villaviera n. 27, censito in
Catasto al foglio 1064, part. 617, sub.2, in piena proprietà alla sig.ra
[...]
CP_1
b) atto per notar dr. di Ladispoli (RM) del 06/08/2019, rep. Persona_1
140347/13208, trascritto nei RR.II. di Roma, reg. gen. 42007, reg. part. 29590 del 08/08/2019, con cui il sig. ha ceduto alla moglie CP_2
la proprietà di tutti i propri beni immobili personali ed in CP_1
particolare: - unità negoziale n. 1, immobile con natura di abitazione civile,
sito in Fiumicino (RM), via Trincea delle Frasche n. 334, censito in Catasto
al foglio 1063, part. 2115, sub.10, in piena proprietà al sig. - CP_2
unità negoziale n. 2, immobile con natura di negozio e bottega, sito in
Fiumicino (RM), via Trincea delle Frasche n. 336, censito in Catasto al foglio 1063, part. 2115, sub. 506, in nuda proprietà al sig. CP_2
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di annotare la presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti revocati, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice,
delle spese processuali, che si liquidano, complessivamente, in euro 7.052
pagina 9 di 10 per compensi professionali forensi, oltre spese vive, rimborso spese generali, I.V.A. e CPA come per legge.
Civitavecchia, 2 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 10 di 10