Art. 6.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale insegnante, ausiliario e di economato, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, e quello appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge. 28 agosto 1931, n. 1227, che si trovino in servizio alla data della legge stessa sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta utile ai fini della progressione di carriera.
Limitatamente all'economo ed agli ausiliari l'inquadramento e' subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale insegnante, ausiliario e di economato, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, e quello appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge. 28 agosto 1931, n. 1227, che si trovino in servizio alla data della legge stessa sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianita' di servizio maturata nel predetto ruolo che e' ritenuta utile ai fini della progressione di carriera.
Limitatamente all'economo ed agli ausiliari l'inquadramento e' subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.