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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2191/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. TA EG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2191/24 del ruolo generale, decisa alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c. precedentemente concessi vertente tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Latina, Piazza Mercato, n. 11, presso lo studio dei difensori avv.ti
CA IA SA e CE TA, per procura in atti,
-ricorrente-
e pagina 1 di 5 , (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
OGGETTO: risoluzione locazione
CONCLUSIONI: cfr. note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione per la convalida dello sfratto per morosità del resistente sopra indicato,
conveniva in giudizio , allegando il contratto di Parte_1 CP_1
locazione abitativa dell'immobile sito in Latina alla via Capraia n. 3, int. 25, censito al catasto del Comune al fg. 249, part. 1110 sub 25 cat. A\2. All'udienza del 21.05.2024 il giudice non convalidava lo sfratto per la inammissibilità dell'istaurazione del contraddittorio nella fase sommaria mediante la notifica ex art. 143 c.p.c., risultando l' odierno resistente irreperibile.
Dopo il vano esperimento della mediazione obbligatoria, la cancelleria ha provveduto alle notifiche di legge nei confronti del conduttore, quindi, accertata la regolarità del contraddittorio, la causa volgeva alla discussione ex art. 429 cpc in modalità cartolare all'udienza del 18.12.2025
2. Deve esser accolta la richiesta di risoluzione del contratto locatizio in atti, quale domanda inglobata nella domanda di convalida dello sfratto, stante la mancata corresponsione dei canoni dovuti dal novembre 2023 alla data della presente decisione., oltre alle spese delle utenze per contratto di spettanza del conduttore in considerazione della prova del valido rapporto negoziale tra le parti.
3. A tanto consegue la condanna al rilascio immediato dell'immobile da parte del resistente.
pagina 2 di 5 4. Quanto alla domanda di condanna di parte resistente al pagamento dei canoni successivamente maturati nel corso del giudizio, secondo una prima tesi questa appare inammissibile in quanto, pur costituendo, secondo un orientamento emendatio libelli
(consentita), e secondo altro orientamento mutatio libelli (non consentita), in ogni caso trattasi di pretesa ampliativa rispetto alla domanda contenuta nella fase sommaria di convalida dello sfratto, e in tanto può essere delibata in quanto veicolata nei termini perentori assegnati nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 5986/07). Cionondimeno
secondo diverso orientamento non viene in esame nel caso di specie né una emendatio né
una mutatio libelli, in quanto secondo la Corte di Cassazione: “ Come questa Corte ha già
avuto modo di affermare e di ribadire, la diversa quantificazione della pretesa, fermi i relativi
fatti costitutivi, non comporta infatti la prospettazione di una nuova causa petendi, in
aggiunta a quella dedotta in primo grado, e non da' pertanto luogo ad una domanda
nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c., sicché senz'altro
ammissibile è in materia di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 414
c.p.c., la domanda di pagamento dei canoni (e degli oneri accessori) maturati in corso di
causa come nella specie formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi
essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che,
mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo
all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il
mutamento) dell'originaria domanda (v. Cass., 30/11/2005, n. 26079; Cass., 19/5/2005, n.
10437; Cass., 11/2/2005, n. 2853; Cass., 1/9/2000, n. 11491; Cass., 25/6/2000, n. 8566; Cass.,
14/3/1991, n. 2693)”.
pagina 3 di 5 A quest'ultimo orientamento si deve prestare maggiore rilievo in quanto più consono alla ratio dell'istituto ex art. 658 c.p.c.
6. Va disposto il rilascio dell'immobile di causa nel termine di gg. 7 dalla presente decisione in considerazione del procrastinato inadempimento del conduttore progressivamente aggravatosi nel tempo.
7. Va disposta la condanna alle spese di lite del resistente dando atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 4 comma 8 d.m 55\14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- Dichiara risolto il contratto di locazione concluso tra le parti di causa per grave inadempimento del conduttore.
- Condanna il resistente al rilascio dell'immobile oggetto del suddetto contratto di locazione entro e non oltre giorni 7 dalla comunicazione della presente decisione.
- Condanna parte resistente al pagamento di euro 13.100 per canoni scaduti oltre interessi al saggio legale dalla scadenza delle singole rate alla presente decisione.
- Condanna parte resistente al pagamento di euro 1789,08 per spese di utenza ex art. 6 del contratto di locazione scadute, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza dei singoli pagamenti documentati alla presente decisione.
pagina 4 di 5 - Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che quantifica in complessivi euro 5.065,97 oltre accessori di legge.
-
Latina, 18.12.2025
Il Giudice
TA EG
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 18.12.2025
nella quale sono state depositate le note previste da Cass. SEZIONI Unite n. 17603 del
30/06/2025 (Rv. 675389 - 01):
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. TA EG, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2191/24 del ruolo generale, decisa alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c. precedentemente concessi vertente tra
, c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Latina, Piazza Mercato, n. 11, presso lo studio dei difensori avv.ti
CA IA SA e CE TA, per procura in atti,
-ricorrente-
e pagina 1 di 5 , (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
OGGETTO: risoluzione locazione
CONCLUSIONI: cfr. note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 18.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione per la convalida dello sfratto per morosità del resistente sopra indicato,
conveniva in giudizio , allegando il contratto di Parte_1 CP_1
locazione abitativa dell'immobile sito in Latina alla via Capraia n. 3, int. 25, censito al catasto del Comune al fg. 249, part. 1110 sub 25 cat. A\2. All'udienza del 21.05.2024 il giudice non convalidava lo sfratto per la inammissibilità dell'istaurazione del contraddittorio nella fase sommaria mediante la notifica ex art. 143 c.p.c., risultando l' odierno resistente irreperibile.
Dopo il vano esperimento della mediazione obbligatoria, la cancelleria ha provveduto alle notifiche di legge nei confronti del conduttore, quindi, accertata la regolarità del contraddittorio, la causa volgeva alla discussione ex art. 429 cpc in modalità cartolare all'udienza del 18.12.2025
2. Deve esser accolta la richiesta di risoluzione del contratto locatizio in atti, quale domanda inglobata nella domanda di convalida dello sfratto, stante la mancata corresponsione dei canoni dovuti dal novembre 2023 alla data della presente decisione., oltre alle spese delle utenze per contratto di spettanza del conduttore in considerazione della prova del valido rapporto negoziale tra le parti.
3. A tanto consegue la condanna al rilascio immediato dell'immobile da parte del resistente.
pagina 2 di 5 4. Quanto alla domanda di condanna di parte resistente al pagamento dei canoni successivamente maturati nel corso del giudizio, secondo una prima tesi questa appare inammissibile in quanto, pur costituendo, secondo un orientamento emendatio libelli
(consentita), e secondo altro orientamento mutatio libelli (non consentita), in ogni caso trattasi di pretesa ampliativa rispetto alla domanda contenuta nella fase sommaria di convalida dello sfratto, e in tanto può essere delibata in quanto veicolata nei termini perentori assegnati nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 5986/07). Cionondimeno
secondo diverso orientamento non viene in esame nel caso di specie né una emendatio né
una mutatio libelli, in quanto secondo la Corte di Cassazione: “ Come questa Corte ha già
avuto modo di affermare e di ribadire, la diversa quantificazione della pretesa, fermi i relativi
fatti costitutivi, non comporta infatti la prospettazione di una nuova causa petendi, in
aggiunta a quella dedotta in primo grado, e non da' pertanto luogo ad una domanda
nuova, inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c., sicché senz'altro
ammissibile è in materia di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 414
c.p.c., la domanda di pagamento dei canoni (e degli oneri accessori) maturati in corso di
causa come nella specie formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi
essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che,
mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo
all'entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il
mutamento) dell'originaria domanda (v. Cass., 30/11/2005, n. 26079; Cass., 19/5/2005, n.
10437; Cass., 11/2/2005, n. 2853; Cass., 1/9/2000, n. 11491; Cass., 25/6/2000, n. 8566; Cass.,
14/3/1991, n. 2693)”.
pagina 3 di 5 A quest'ultimo orientamento si deve prestare maggiore rilievo in quanto più consono alla ratio dell'istituto ex art. 658 c.p.c.
6. Va disposto il rilascio dell'immobile di causa nel termine di gg. 7 dalla presente decisione in considerazione del procrastinato inadempimento del conduttore progressivamente aggravatosi nel tempo.
7. Va disposta la condanna alle spese di lite del resistente dando atto della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 4 comma 8 d.m 55\14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- Dichiara risolto il contratto di locazione concluso tra le parti di causa per grave inadempimento del conduttore.
- Condanna il resistente al rilascio dell'immobile oggetto del suddetto contratto di locazione entro e non oltre giorni 7 dalla comunicazione della presente decisione.
- Condanna parte resistente al pagamento di euro 13.100 per canoni scaduti oltre interessi al saggio legale dalla scadenza delle singole rate alla presente decisione.
- Condanna parte resistente al pagamento di euro 1789,08 per spese di utenza ex art. 6 del contratto di locazione scadute, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza dei singoli pagamenti documentati alla presente decisione.
pagina 4 di 5 - Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che quantifica in complessivi euro 5.065,97 oltre accessori di legge.
-
Latina, 18.12.2025
Il Giudice
TA EG
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 18.12.2025
nella quale sono state depositate le note previste da Cass. SEZIONI Unite n. 17603 del
30/06/2025 (Rv. 675389 - 01):
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