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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in camera di consiglio,
ha emesso la seguente,
SENTENZA
nella causa n. r.g. 397/2025 avente ad oggetto: sentenza n. 696/2024 emessa dal
Tribunale di Grosseto in data 16.7.2024,
promossa da
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PINTO LUCIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. DE LUCIA CARMELA ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLATI
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.5.2025 sulle seguenti, CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia pronunciare la parziale riforma della sentenza n. 696/2024
- R.G. 1831/2017 – Camera di Consiglio 16 luglio 2024, non notificata, pubblicata in data 6 agosto 2024, e specificamente:
1- DISPORRE: che il sig. , Controparte_1 ricorrente in primo grado/resistente in secondo grado, versi entro il 5 di ogni mese a
quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro Parte_1
716,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
la madre tratterrà per sé la somma di euro 400,00 e, entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento, provvederà ad accreditare la restante quota di euro 316,00 direttamente ad , CP_2 fermi gli ulteriori punti relativi al pagamento e/o rimborso delle spese straordinarie. 2-
DISPORRE: che il sig. , ricorrente in primo grado/resistente in Controparte_1 secondo grado, versi entro il 5 di ogni mese a a titolo di assegno Parte_1 divorzile compensativo, la somma di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. – Nella denegata ipotesi di rigetto del secondo motivo di appello:
3- DISPORRE: che il sig. , ricorrente in primo Controparte_1 grado/resistente in secondo grado, versi entro il 5 di ogni mese a a Parte_1 titolo di assegno divorzile assistenziale, la somma di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
4- PORRE: le spese di CTU a definitivo carico di parte ricorrente in primo grado . Con condanna dei resistenti Controparte_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati: “rigettare l'appello proposto da , in quanto Parte_1 inammissibile e infondato tanto in fatto quanto in diritto;
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 696/2024-R.G. 1831/2017 emessa in data 16
Luglio 2024 e pubblicata in data 06 agosto 2024; - condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore dei resistenti, con attribuzione al procuratore antistatario, tenuto conto degli artt. 91 e 96
c.p.c.”
P.G.: “visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 696/2024 del 16.7.2024, il Tribunale di GROSSETO, dando atto che era già stata pronunciata in data 20.7.2023 sentenza parziale di cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio tra i coniugi e e che Parte_1 Controparte_1 il figlio , nato il [...], aveva ormai raggiunto la maggiore età (non CP_2 dovendo dunque provvedersi in merito al suo affido), ha così provveduto:
“dispone che il ricorrente versi entro il 5 di ogni mese a quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 716,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
la madre tratterrà per sé la somma di euro
400,00 e, entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento, provvederà ad accreditare la restante quota di euro 316,00 direttamente ad . Ciò sino al 30 giugno 2025; CP_2 successivamente a tale data, il contributo al mantenimento sarà versato integralmente in diretto favore di;
CP_2
- dispone che le spese straordinarie del figlio , da individuarsi e concordarsi CP_2 secondo il Protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, siglato dalla Presidenza del
Tribunale di Grosseto, dal locale COA e dalle Associazioni di categoria siano poste a carico del padre per la quota del 65% e a carico della madre per la restante quota del
35 %; dispone che il ricorrente versi entro il 5 di ogni mese a a titolo di Parte_1 assegno divorzile, la somma di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integramente compensate le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a definitivo carico solidale di parte ricorrente e di parte resistente.”
Quanto al mantenimento del figlio , il Tribunale ha dato atto che le parti CP_2 avevano entrambe aderito alla proposta del giudice in punto di debenza e quantificazione del contributo al mantenimento da prevedersi in capo al padre e ha valutato che “stante l'età del ragazzo - dotato di piena capacità d'agire ed evidentemente tenuto ad improntare il suo comportamento al principio di autoresponsabilità, tenendo anche conto della funzione educativa del mantenimento disposto in suo favore (pena l'estinzione del proprio diritto) – non vi sarebbero ragioni per non disporre che il contributo fosse, nella sua interezza, versato direttamente in suo favore. Il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impone però di modulare la previsione secondo le richieste conclusivamente rassegnate dal ricorrente e dall'interventore, stabilendo così in conformità al contenuto della proposta conciliativa formulata all'udienza del 22 novembre 2023”.
Quanto all'assegno divorzile, riteneva evidente la disparità economica tra le parti. Si legge al riguardo nella sentenza impugnata: , pur lamentando sin Controparte_1
3 dagli atti iniziali del giudizio una situazione di profonda riduzione dell'attività libero professionale e di persistente difficoltà economica, tale da non permettergli di sostenere il mantenimento previsto in favore di moglie e figlio, ha versato in atti (in vero solo a fronte dell'ordine del giudice) i modelli dei “redditi persone fisiche” del 2023 (periodo di imposto 2022), del 2022 (periodo di imposta 2021) e del 2021 (periodo di imposta 2020), da cui emerge che: - nell'anno 2020 ha (…) goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 38.755,00, per una media mensile di euro 3.230,00 circa;
- nell'anno 2021 ha (…) goduto di un reddito complessivo netto pari a euro
52.852,60, per una media mensile di euro 4.404,00 circa;
- nell'anno 2022 ha (…) goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro
47.1000,00, per una media mensile di euro 3.925,00 circa.
Al contrario, dalle dichiarazioni dei redditi di emerge Parte_1 che la stessa ha percepito redditi per euro 6.171,00 nel 2022 (di cui
6.000,00 quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente in quanto a titolo di assegno di mantenimento), nel 2021 soltanto euro 6.000,00, tutti a titolo di assegno di mantenimento, nel 2020 euro 13.106,00 (di cui
6.000,00 a titolo di assegno di mantenimento), nel 2019 euro 10.696 (di cui
6.000,00 a titolo di assegno di mantenimento). È poi documentato con certificato rilasciato da medico di struttura pubblica (vds. doc. 6 di parte resistente) che la sia affetta da “Diabete di tipo 1 in trattamento combinato e complicato da Parte_1 neuropatia somatica”, (…) circostanza dalla quale può desumersi una minorata capacità lavorativa generica della resistente.
Ha evidenziato, però, “che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi (avviatasi con il matrimonio nel 1997) ha avuto una durata di circa 10 anni, certamente interrompendosi sin dal 2007 (anno in cui risulta essere stato introdotto il giudizio di separazione). Al momento del matrimonio la aveva circa 31 anni e, al Parte_1 momento dell'interruzione del sodalizio coniugale, circa 41. Dalle allegazioni dispiegate nel presente giudizio non emerge in alcun modo che la stessa avesse svolto attività lavorativa o avesse avviato percorsi di studi professionalizzanti prima delle nozze, né che abbia rinunciato ad una qualche attività lavorativa o formativa a fronte dell'avvio della vita matrimoniale, in adesione ad una specifica scelta comune dei coniugi. La resistente neppure ha allegato di aver fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare o di quello personale del marito. In ragione di quanto precede deve escludersi che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di
4 natura compensativa o perequativa (…) Ancora, poi, occorre rilevare che è rimasto incontestato tra le parti che l'immobile in cui i coniugi avevano stabilito la vita familiare
è stato acquistato con provvista integralmente riferibile al ricorrente e che, dalla vendita di tale immobile, caduto in comunione de residuo, la ha ritratto metà del Parte_1 prezzo di vendita, così, di fatto, vedendosi in ogni caso attribuita una posta compensativa del ruolo assunto durante la vita matrimoniale”
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto sussistere “i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di natura esclusivamente assistenziale e ciò in ragione della attuale età della resistente, della mancanza in capo alla stessa di titoli professionali tali da poterle assicurare maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, nonché delle problematiche di salute di cui si è detto innanzi e, invero, anche della implicita rinuncia del ricorrente alla domanda di revoca del contributo al mantenimento, dallo stesso non ribadita nella precisazione delle conclusioni rassegnate dopo il tentativo di conciliazione dell'udienza del 22. 11.2023. Alla luce di quanto sopra, appare equo quantificare
l'assegno divorzile nell'importo mensile di Euro 200,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat.”
Quanto alle spese di lite, ha argomentato che “ La natura e l'oggetto del giudizio, introdotto nell'interesse comune delle parti per quanto riguarda la domanda sullo status
e quelle attinenti al figlio , in uno al suo complessivo esito - da valutarsi in CP_2 ragione delle domande originariamente formulate - giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e ciò anche con riferimento alle questioni inerenti il contributo al mantenimento di , decise in maniera non conforme Controparte_2
(quantomeno con riferimento alle spese straordinarie) rispetto a quanto prospettato nella proposta conciliativa formalizzata all'udienza del 22.11.2023. Per le stesse ragioni le spese di CTU debbono essere poste a definitivo carico solidale di parte ricorrente e di parte resistente.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, per i seguenti motivi:
I) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 septies c.c. in relazione alla liquidazione dell'intero contributo al mantenimento da parte di direttamente al figlio Controparte_1 CP_2
a decorrere dal 1° luglio 2025.
[...]
La parte appellante ha dedotto che, essendo priva di redditi, non potrebbe far fronte, neppure parzialmente, al mantenimento del figlio a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto, peraltro, che il Tribunale ha liquidato in suo favore la sola somma di € 200,00 a
5 titolo di assegno divorzile;
infatti, non essendo al momento occupata, la Parte_1 provvede al mantenimento del figlio solo ed esclusivamente con le risorse messe a disposizione dal padre.
Il Tribunale avrebbe dovuto confermare la liquidazione e il versamento dell'intero importo del contributo al mantenimento del figlio in favore della stabilendo Parte_1 che, quantomeno sino al conseguimento della laurea, la stessa provvedesse a versargli l'importo mensile di € 316,00, tenendo conto che , studente Controparte_2 universitario, torna a casa almeno due/tre giorni alla settimana, oltre alle feste comandate e al periodo da giugno a settembre, facendo base presso il domicilio della madre, la quale provvede a tutte le sue esigenze. La madre, inoltre, deve provvedere pro quota (sia pure ora in misura minoritaria rispetto al padre) alle spese straordinarie relative al figlio, che consistono nel pagamento del canone di locazione dell'appartamento ove alloggia a Siena, tasse universitarie e libri di testo, CP_2 palestra e quant'altro. Peraltro, il figlio non sarebbe in regola con gli esami universitari e si sarebbe dimenticato di presentare la domanda per usufruire della borsa di studio collegata all'ISEE, a dimostrazione del fatto che il medesimo non ha ancora raggiunto la maturità necessaria per gestire con oculatezza l'intero importo di mantenimento a carico del padre.
II) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 L. 898/70 e succ. mod. e 2697 e 2729 c.c. per non avere il Tribunale dato il giusto rilievo agli elementi emersi in corso di causa in relazione alla liquidazione dell'assegno divorzile di natura compensativa.
Ha dedotto la appellante che, se non vi è dubbio che il matrimonio abbia avuto la durata indicata dal Tribunale, si sarebbe dovuto valorizzato il periodo di fidanzamento antecedente al matrimonio, durato 13 anni. È bensì vero che la non abbia Parte_1 contribuito, al pari del , alla formazione di un patrimonio comune, ma nei fatti CP_1 un patrimonio comune non si è formato, se non relativamente all'unico immobile di proprietà dei coniugi, assegnato alla in sede di separazione e poi venduto a Parte_1 causa del reiterato inadempimento del al pagamento del mutuo. È anche vero CP_1 che la non ha proseguito negli studi universitari, né prima né dopo il Parte_1 matrimonio, non perché il marito glielo abbia impedito, bensì prima per le imposizioni familiari e dopo per essersi, per scelta comune dei coniugi, completamente dedicata ai compiti di accudimento del figlio e del marito e alle incombenze domestiche, in tal modo consentendo al marito non soltanto di insegnare, ma anche di dedicarsi alla libera professione.
6 Quanto alla ex casa coniugale, esso era in comproprietà tra le parti in ragione del regime patrimoniale tra i coniugi, per cui, quand'anche il avesse messo a disposizione CP_1
i denari per l'acquisto dell'immobile, all'attribuzione di un mezzo del prezzo di vendita non avrebbe potuto attribuirsi alcuna valenza compensativa.
III) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 L. 898/70 e succ. mod. per non avere il Tribunale di Grosseto attribuito il giusto rilievo agli elementi emersi in corso di causa in relazione alla misura della liquidazione dell'assegno divorzile di natura assistenziale.
Ha dedotto la appellante che, viste le condivisibili premesse dalle quali muove il
Tribunale per pervenire al riconoscimento dell'assegno divorzile, esso avrebbe dovuto essere liquidato in misura tale da assicurare alla richiedente, ex coniuge debole, una esistenza dignitosa. Ha evidenziato le proprie condizioni di salute, in costante peggioramento, e ciononostante l'impegno profuso per la ricerca di un'occupazione, in particolare mediante l'inserimento nelle graduatorie MAD (Messa A Disposizione), le uniche cui la poteva accedere con il suo diploma magistrale, essendo ormai CP_1 richiesto anche per l'insegnamento nelle scuole primarie la laurea oltre che una specifica formazione sui nuovi strumenti didattici, anche informatici. Tuttavia, stante le sue condizioni di salute e la necessità di accudire anche gli anziani e malati genitori con i quali convive (il padre è venuto a mancare nel corso del giudizio mentre la madre è portatrice di una invalidità medio-grave), ha potuto accettare solo supplenze di breve durata, che si sono interrotte nel 2020, in concomitanza con il periodo pandemico, dopo di che è stata esclusa da ogni possibilità di ottenere degli incarichi, non avendo potuto accedere, in quanto non più in servizio, agli obbligatori corsi di formazione ed essendo non più attive le graduatorie MAD. Quanto alla scuola dell'infanzia, le sue condizioni di salute non le hanno consentito di accettare supplenze durante il periodo COVID, non essendo possibile il necessario, per lei soggetto fragile, distanziamento con i bambini, con la conseguenza di essere precipitata in fondo alle relative graduatorie. L'appellante ha anche depositato il Patto di Servizio Personalizzato aggiornato al 2025, per dimostrare come ella abbia fattivamente partecipato a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, nella speranza di potersi inserire nel mondo del lavoro.
In conclusione, l'appellante avrebbe ampiamente dimostrato di non essere economicamente autosufficiente e quindi di non disporre di mezzi adeguati o di non essere in grado di procurarseli per ragioni soggettive od oggettive, così come è pacifico che l'unica abitazione di cui dispone la è quella dei propri genitori, o meglio, Parte_1 della propria madre, con la quale convive e che assiste da sempre, dopo aver assistito
7 anche il padre recentemente deceduto. Non dovrebbe essere neppure trascurato che l'obbligo di mantenimento del figlio gravante sostanzialmente sul padre CP_2 cesserà non appena , presuntivamente entro i prossimi 4 anni, entrerà a CP_2 pieno titolo nel mondo del lavoro, con la naturale conseguenza che il non sarà CP_1 più gravato del versamento di € 716,00 mensili, ben potendo far fronte al pagamento di un assegno divorzile in favore della moglie nella medesima misura dell'assegno di mantenimento corrisposto fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
IV) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. in relazione alle spese di CTU, per carenza di motivazione e/o motivazione apparente, e per non avere il Tribunale correttamente valorizzato l'esito della CTU disposta su richiesta del ricorrente/odierno appellato
Secondo l'appellante, la compensazione delle spese di lite poteva ritenersi giustificata dall'esito complessivo della lite, ma non vi era ragione di porre le spese della CTU svolta per accertare l'asserita riduzione della capacità lavorativa del a carico solidale CP_1 delle parti, viste le conclusioni negative del CTU (analoghe a quelle emerse in un precedente giudizio), per cui la consulenza non poteva dirsi compiuta nell'interesse comune delle parti.
Si sono costituiti e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 conferma della sentenza appellata. Hanno dedotto, per quanto di rilievo, quanto segue:
- la situazione attuale di dimostra che lo stesso sa gestirsi, poiché CP_2 attualmente è in Spagna, grazie ad una borsa di studio Erasmus presso l'Università di Valencia, dove vive dalla fine di gennaio, essendosi organizzato autonomamente sia per quanto riguarda la partecipazione al bando sia per quanto necessario alla sua attuale permanenza all'estero; deve CP_2 sostenere per laurearsi circa sette esami, di cui quattro saranno sostenuti nel periodo di Erasmus, per cui egli prevede di laurerarsi a settembre/ottobre 2025, avendo già chiesto la tesi di laurea;
inoltre, si è iscritto all'Universidade De Nova di Lisbona per un master postuniversitario, rendendo ancor più necessario che la somma del suo mantenimento gli venga corrisposta direttamente, tanto più che la non è neppure puntuale nell'effettuare i versamenti che allo stato gli CP_1 sono dovuti;
non sarebbe neanche vero che la casa familiare, fino al suo trasferimento in Spagna, avesse costituito il principale punto di riferimento del figlio, poiché negli anni universitari egli ha diradato i suoi rientri a Grosseto, fino a tornare una volta ogni 30/40 giorni e comunque alternativamente dal padre e
8 dalla madre e inoltre, da ultimo, ha deciso di trascorrere la Pasqua con il padre dal 17 al 21 aprile;
- il matrimonio tra le parti è durato solo 9 anni;
il marito aveva intestato l'immobile acquistato per la metà alla moglie accollandosi interamente il mutuo e la ha ritratto, alla data della vendita dell'immobile, metà del prezzo dello Parte_1 stesso (€ 110.000,00 euro al netto della restante e intera quota del mutuo accollata al ); di certo la si preoccupava della crescita del CP_1 Parte_1 figlio ma unitamente al sia in costanza di matrimonio che in fase di CP_1 separazione e divorzio;
l'esigenza della di assistere i genitori, e ora la Parte_1 madre, non può essere posta a fondamento di difficoltà lavorative, visto che anche il ha subito la perdita del padre e ha la madre immobilizzata in CP_1 poltrona ma questo non lo esime dal suo lavoro, che, da oltre 35 anni, è quello di insegnante ma anche di libero professionista;
la deduce di non aver Parte_1 potuto proseguire gli studi a causa del padre patriarca ma è vero altresì che neanche durante il periodo matrimoniale prima della nascita del figlio ha cercato un lavoro anzi i lavori che il marito gli proponeva venivano puntualmente da lei rifiutati in quanto l'unico lavoro ammissibile per la era quello di Parte_1
“maestra”; peraltro, dalle informazioni assunte in corso di causa presso alcuni plessi scolastici di Grosseto sono emerse convocazioni rifiutate dalla Parte_1 per asseriti impegni precedenti o imprecisati motivi di salute;
l'appellante, inoltre, si è inserita in graduatorie in cui non può avere uno sbocco lavorativo non avendo i titoli di studio necessari e nel contempo non ha concorso per lavori, come quello di collaboratrice scolastica, dove pure la sua acclarata patologia (“diabete”) le avrebbe permesso corsie preferenziali per l'assunzione; inoltre, nonostante la copiosa documentazione medica proveniente dal medico curante della ricorrente che attesta l'aggravio della malattia e l'impossibilità ad effettuare lavori che impongono l'uso degli atti superiori, la guida regolarmente la propria Parte_1 auto;
nel corso del matrimonio, il non aveva impedito alla moglie di CP_1 seguire percorsi professionalizzanti anche a sue spese e comunque la stessa non avrebbe dovuto tralasciare opportunità lavorative diverse da quelle perseguite;
peraltro, se è vero che in futuro non dovrà più provvedere al Controparte_1 mantenimento del figlio , fra 4 anni il primo si vedrà posto in pensione CP_2 con uno stipendio che sarà inferiore alla metà di quello attualmente percepito, non potendo sostenere un assegno divorzile come quello richiesto dalla
. CP_1
9 All'udienza del 23.5.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'appello è parzialmente fondato.
I) Il primo motivo non appare meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'art. 337 septies c.c. prevede come ipotesi ordinaria il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che ne faccia richiesta (sulla necessità di una specifica domanda da parte del figlio, per tutte, cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021), “salvo diversa determinazione del giudice”. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che possa essere disposto il versamento dell'assegno periodico dovuto per il mantenimento del figlio al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne, rappresentando esso un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, a cui entrambi i genitori sono obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.; cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento che provvede alle esigenze materiali del figlio medesimo. Come hanno chiarito i più recenti arresti di legittimità, peraltro, ciò che va valutato non è tanto la prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso l'abitazione del genitore richiedente, quanto piuttosto se quest'ultimo costituisca un punto di riferimento per il corrente sostentamento del figlio (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 30179 del 2024), per cui il versamento diretto a quest'ultimo può essere escluso
“quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (cfr. Cass.
29977/2020).
Ciò premesso, ritiene la Corte che nella fattispecie manchino i presupposti per derogare al regime ordinario del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio
, previsto dal primo giudice a decorrere dal 1.7.2025. CP_2
Risulta infatti che il medesimo già da alcuni mesi si trova in Spagna, per un periodo di studio tramite il programma Erasmus, e che dopo la laurea, ormai prossima, egli ha in animo di frequentare un master post-universitario: non sembra al riguardo di rilievo che la domanda presentata presso l'Università di Lisbona sia stata respinta, come hanno
10 dichiarato le parti in udienza, essendo comunque evidente la volontà del figlio di proseguire il proprio percorso di formazione, necessariamente in una città diversa da quella dove vivono i genitori, cioè Grosseto, che non è sede universitaria;
né risulta che tale volontà sia contrastata dalle parti.
Deve dunque ritenersi comprovato che, già da alcuni mesi, l'ambiente materno non costituisca più la figura di riferimento del figlio né lo costituirà nell'immediato futuro.
Neppure è comprovato che la abbia continuato a provvedere alle esigenze Parte_1 materiali correnti del figlio, se non tramite il versamento di una quota del contributo di mantenimento posto a carico del padre, come previsto fino al 30.6.2025 dalla sentenza impugnata.
D'altra parte, al fine di decidere non può che essere valutata la situazione di fatto per come si prospetta all'attualità, ferma restando la definitività solo "rebus sic stantibus" dei provvedimenti oggetto di causa.
II) Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Occorre brevemente ricordare che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che si
è consolidato a partire dalla pronuncia n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice deve anzitutto procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive (parametrata ad un significativo squilibrio di dette condizioni economico-patrimoniali) deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso, alla durata del matrimonio e alle ragioni della decisione;
quindi, deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò premesso, si osserva come nella fattispecie correttamente il giudice abbia escluso che possa riconoscersi un assegno divorzile di natura perequativa o compensativa, considerata la durata relativamente breve del matrimonio (9/10 anni, non potendosi dare rilievo al periodo di fidanzamento, che non è allegato sia stato connotato da una
11 convivenza more uxorio) nonché il fatto che non risultano scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e alle quali si possano ricollegare sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale della poiché è pacifico che la medesima non sia stata ostacolata dal marito nella Parte_1 prosecuzione del suo percorso di studi o nella ricerca di un lavoro corrispondente alla sua formazione (diploma magistrale). La stessa appellante, inoltre, dà atto che durante il matrimonio non si è formato un patrimonio comune o personale del , salvo CP_1
l'acquisito della casa familiare, che è stata venduta con ripartizione del ricavato tra i coniugi.
III) Il terzo motivo risulta invece fondato, nei termini che seguono.
Va dato anzitutto atto che non ha proposto appello (incidentale) Controparte_1 avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto la spettanza in capo alla Parte_1 di un assegno divorzile di natura assistenziale, sia pure nella limitata misura di € 200,00 mensili.
Nella determinazione del quantum, ritiene la Corte di dover valutare che la Parte_1 non dispone all'attualità di alcuna entrata reddituale né di un autonomo alloggio
(dovendo contare sull'ospitalità dell'anziana madre), essendo dunque comprovata un'effettiva e concreta non autosufficienza economica della appellante, che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Non può ritenersi, come sostiene la parte appellata, che la non si sia impegnata nella ricerca di un'occupazione Parte_1 lavorativa, salvo quella di insegnante per la quale mancherebbe dei titoli necessari, avendo la medesima comprovato in corso di causa di aver avuto incarichi di supplenza sia come docente che come “ATA” (cfr verbale del 18.5.2022); né rileva che negli anni
2020/2021, coincidenti con l'emergenza pandemica, la medesima possa non aver accettato alcune supplenze per brevi periodi, dovendo considerarsi in proposito le documentate problematiche di salute della e la conseguente necessità di Parte_1 distanziamento, incompatibile con l'accettazione di incarichi di insegnante di sostegno o di scuola materna. La appellante, peraltro, ha depositato il “patto di servizio personalizzato” presso Arti – CPI di Grosseto, da cui risultano numerosi colloqui negli ultimi anni, con la manifestata disponibilità rispetto a profili quali commessa, segretaria o assistente familiare.
Dovendo dunque l'assegno divorzile riconosciuto alla essere determinato in Parte_1 un importo che sia quantomeno sufficiente a sostenere le sue basilari esigenze quotidiane, tenuto conto che la stessa non dispone allo stato di alcun reddito e che la sua capacità economica è data soltanto dalla quota di sua spettanza del ricavato della
12 vendita della casa familiare effettuata nel 2013 (somma destinata a inevitabile e rapida erosione, in mancanza di entrate), sembra equo alla Corte determinare l'assegno in questione nella misura di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione sulla base degli indici
Istat, importo che la controparte può senz'altro sostenere economicamente, visti i redditi del come documentati e indicati nella sentenza impugnata, tenuto CP_1 anche conto che, almeno allo stato, le problematiche di salute del medesimo non hanno incisto negativamente sulla sua capacità lavorativa specifica.
IV) Risulta infine fondato il quarto motivo.
Le spese della CTU svolta in primo grado al fine di accertare se effettivamente il peggioramento delle condizioni di salute avesse determinato una riduzione della capacità reddituale di si è resa necessaria per dare riscontro alle Controparte_1 difese in tal senso spiegate dal medesimo , risolvendosi con esito negativo. CP_1
Non vi è quindi motivo per ritenere che si sia trattato di un incombente istruttorio svolto nell'interesse di entrambe le parti, dovendo dunque le relative spese essere poste definitivamente a carico integrale del , che ne ha dato inutilmente causa. CP_1
Stante l'esito complessivo del giudizio, va confermata la compensazione delle spese di lite tra le parti statuita dal primo giudice così come va disposta analoga compensazione per il presente grado del giudizio.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
e , la Corte di Appello, definitivamente Controparte_1 Controparte_2 pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto appellata:
- dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat;
- pone definitivamente le spese della CTU svolta in primo grado a carico integrale di;
Controparte_1
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Firenze, 23/05/2025
La Cons. Est.
D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente
D.ssa Isabella Mariani
13 Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in camera di consiglio,
ha emesso la seguente,
SENTENZA
nella causa n. r.g. 397/2025 avente ad oggetto: sentenza n. 696/2024 emessa dal
Tribunale di Grosseto in data 16.7.2024,
promossa da
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PINTO LUCIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. DE LUCIA CARMELA ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLATI
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23.5.2025 sulle seguenti, CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia pronunciare la parziale riforma della sentenza n. 696/2024
- R.G. 1831/2017 – Camera di Consiglio 16 luglio 2024, non notificata, pubblicata in data 6 agosto 2024, e specificamente:
1- DISPORRE: che il sig. , Controparte_1 ricorrente in primo grado/resistente in secondo grado, versi entro il 5 di ogni mese a
quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro Parte_1
716,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
la madre tratterrà per sé la somma di euro 400,00 e, entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento, provvederà ad accreditare la restante quota di euro 316,00 direttamente ad , CP_2 fermi gli ulteriori punti relativi al pagamento e/o rimborso delle spese straordinarie. 2-
DISPORRE: che il sig. , ricorrente in primo grado/resistente in Controparte_1 secondo grado, versi entro il 5 di ogni mese a a titolo di assegno Parte_1 divorzile compensativo, la somma di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT. – Nella denegata ipotesi di rigetto del secondo motivo di appello:
3- DISPORRE: che il sig. , ricorrente in primo Controparte_1 grado/resistente in secondo grado, versi entro il 5 di ogni mese a a Parte_1 titolo di assegno divorzile assistenziale, la somma di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
4- PORRE: le spese di CTU a definitivo carico di parte ricorrente in primo grado . Con condanna dei resistenti Controparte_1 al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli appellati: “rigettare l'appello proposto da , in quanto Parte_1 inammissibile e infondato tanto in fatto quanto in diritto;
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 696/2024-R.G. 1831/2017 emessa in data 16
Luglio 2024 e pubblicata in data 06 agosto 2024; - condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore dei resistenti, con attribuzione al procuratore antistatario, tenuto conto degli artt. 91 e 96
c.p.c.”
P.G.: “visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 696/2024 del 16.7.2024, il Tribunale di GROSSETO, dando atto che era già stata pronunciata in data 20.7.2023 sentenza parziale di cessazione degli effetti
2 civili del matrimonio tra i coniugi e e che Parte_1 Controparte_1 il figlio , nato il [...], aveva ormai raggiunto la maggiore età (non CP_2 dovendo dunque provvedersi in merito al suo affido), ha così provveduto:
“dispone che il ricorrente versi entro il 5 di ogni mese a quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 716,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
la madre tratterrà per sé la somma di euro
400,00 e, entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento, provvederà ad accreditare la restante quota di euro 316,00 direttamente ad . Ciò sino al 30 giugno 2025; CP_2 successivamente a tale data, il contributo al mantenimento sarà versato integralmente in diretto favore di;
CP_2
- dispone che le spese straordinarie del figlio , da individuarsi e concordarsi CP_2 secondo il Protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, siglato dalla Presidenza del
Tribunale di Grosseto, dal locale COA e dalle Associazioni di categoria siano poste a carico del padre per la quota del 65% e a carico della madre per la restante quota del
35 %; dispone che il ricorrente versi entro il 5 di ogni mese a a titolo di Parte_1 assegno divorzile, la somma di euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
- dichiara integramente compensate le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU a definitivo carico solidale di parte ricorrente e di parte resistente.”
Quanto al mantenimento del figlio , il Tribunale ha dato atto che le parti CP_2 avevano entrambe aderito alla proposta del giudice in punto di debenza e quantificazione del contributo al mantenimento da prevedersi in capo al padre e ha valutato che “stante l'età del ragazzo - dotato di piena capacità d'agire ed evidentemente tenuto ad improntare il suo comportamento al principio di autoresponsabilità, tenendo anche conto della funzione educativa del mantenimento disposto in suo favore (pena l'estinzione del proprio diritto) – non vi sarebbero ragioni per non disporre che il contributo fosse, nella sua interezza, versato direttamente in suo favore. Il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato impone però di modulare la previsione secondo le richieste conclusivamente rassegnate dal ricorrente e dall'interventore, stabilendo così in conformità al contenuto della proposta conciliativa formulata all'udienza del 22 novembre 2023”.
Quanto all'assegno divorzile, riteneva evidente la disparità economica tra le parti. Si legge al riguardo nella sentenza impugnata: , pur lamentando sin Controparte_1
3 dagli atti iniziali del giudizio una situazione di profonda riduzione dell'attività libero professionale e di persistente difficoltà economica, tale da non permettergli di sostenere il mantenimento previsto in favore di moglie e figlio, ha versato in atti (in vero solo a fronte dell'ordine del giudice) i modelli dei “redditi persone fisiche” del 2023 (periodo di imposto 2022), del 2022 (periodo di imposta 2021) e del 2021 (periodo di imposta 2020), da cui emerge che: - nell'anno 2020 ha (…) goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 38.755,00, per una media mensile di euro 3.230,00 circa;
- nell'anno 2021 ha (…) goduto di un reddito complessivo netto pari a euro
52.852,60, per una media mensile di euro 4.404,00 circa;
- nell'anno 2022 ha (…) goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro
47.1000,00, per una media mensile di euro 3.925,00 circa.
Al contrario, dalle dichiarazioni dei redditi di emerge Parte_1 che la stessa ha percepito redditi per euro 6.171,00 nel 2022 (di cui
6.000,00 quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente in quanto a titolo di assegno di mantenimento), nel 2021 soltanto euro 6.000,00, tutti a titolo di assegno di mantenimento, nel 2020 euro 13.106,00 (di cui
6.000,00 a titolo di assegno di mantenimento), nel 2019 euro 10.696 (di cui
6.000,00 a titolo di assegno di mantenimento). È poi documentato con certificato rilasciato da medico di struttura pubblica (vds. doc. 6 di parte resistente) che la sia affetta da “Diabete di tipo 1 in trattamento combinato e complicato da Parte_1 neuropatia somatica”, (…) circostanza dalla quale può desumersi una minorata capacità lavorativa generica della resistente.
Ha evidenziato, però, “che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi (avviatasi con il matrimonio nel 1997) ha avuto una durata di circa 10 anni, certamente interrompendosi sin dal 2007 (anno in cui risulta essere stato introdotto il giudizio di separazione). Al momento del matrimonio la aveva circa 31 anni e, al Parte_1 momento dell'interruzione del sodalizio coniugale, circa 41. Dalle allegazioni dispiegate nel presente giudizio non emerge in alcun modo che la stessa avesse svolto attività lavorativa o avesse avviato percorsi di studi professionalizzanti prima delle nozze, né che abbia rinunciato ad una qualche attività lavorativa o formativa a fronte dell'avvio della vita matrimoniale, in adesione ad una specifica scelta comune dei coniugi. La resistente neppure ha allegato di aver fornito un contributo alla formazione del patrimonio familiare o di quello personale del marito. In ragione di quanto precede deve escludersi che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di
4 natura compensativa o perequativa (…) Ancora, poi, occorre rilevare che è rimasto incontestato tra le parti che l'immobile in cui i coniugi avevano stabilito la vita familiare
è stato acquistato con provvista integralmente riferibile al ricorrente e che, dalla vendita di tale immobile, caduto in comunione de residuo, la ha ritratto metà del Parte_1 prezzo di vendita, così, di fatto, vedendosi in ogni caso attribuita una posta compensativa del ruolo assunto durante la vita matrimoniale”
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto sussistere “i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile di natura esclusivamente assistenziale e ciò in ragione della attuale età della resistente, della mancanza in capo alla stessa di titoli professionali tali da poterle assicurare maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, nonché delle problematiche di salute di cui si è detto innanzi e, invero, anche della implicita rinuncia del ricorrente alla domanda di revoca del contributo al mantenimento, dallo stesso non ribadita nella precisazione delle conclusioni rassegnate dopo il tentativo di conciliazione dell'udienza del 22. 11.2023. Alla luce di quanto sopra, appare equo quantificare
l'assegno divorzile nell'importo mensile di Euro 200,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat.”
Quanto alle spese di lite, ha argomentato che “ La natura e l'oggetto del giudizio, introdotto nell'interesse comune delle parti per quanto riguarda la domanda sullo status
e quelle attinenti al figlio , in uno al suo complessivo esito - da valutarsi in CP_2 ragione delle domande originariamente formulate - giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e ciò anche con riferimento alle questioni inerenti il contributo al mantenimento di , decise in maniera non conforme Controparte_2
(quantomeno con riferimento alle spese straordinarie) rispetto a quanto prospettato nella proposta conciliativa formalizzata all'udienza del 22.11.2023. Per le stesse ragioni le spese di CTU debbono essere poste a definitivo carico solidale di parte ricorrente e di parte resistente.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, per i seguenti motivi:
I) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337 septies c.c. in relazione alla liquidazione dell'intero contributo al mantenimento da parte di direttamente al figlio Controparte_1 CP_2
a decorrere dal 1° luglio 2025.
[...]
La parte appellante ha dedotto che, essendo priva di redditi, non potrebbe far fronte, neppure parzialmente, al mantenimento del figlio a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto, peraltro, che il Tribunale ha liquidato in suo favore la sola somma di € 200,00 a
5 titolo di assegno divorzile;
infatti, non essendo al momento occupata, la Parte_1 provvede al mantenimento del figlio solo ed esclusivamente con le risorse messe a disposizione dal padre.
Il Tribunale avrebbe dovuto confermare la liquidazione e il versamento dell'intero importo del contributo al mantenimento del figlio in favore della stabilendo Parte_1 che, quantomeno sino al conseguimento della laurea, la stessa provvedesse a versargli l'importo mensile di € 316,00, tenendo conto che , studente Controparte_2 universitario, torna a casa almeno due/tre giorni alla settimana, oltre alle feste comandate e al periodo da giugno a settembre, facendo base presso il domicilio della madre, la quale provvede a tutte le sue esigenze. La madre, inoltre, deve provvedere pro quota (sia pure ora in misura minoritaria rispetto al padre) alle spese straordinarie relative al figlio, che consistono nel pagamento del canone di locazione dell'appartamento ove alloggia a Siena, tasse universitarie e libri di testo, CP_2 palestra e quant'altro. Peraltro, il figlio non sarebbe in regola con gli esami universitari e si sarebbe dimenticato di presentare la domanda per usufruire della borsa di studio collegata all'ISEE, a dimostrazione del fatto che il medesimo non ha ancora raggiunto la maturità necessaria per gestire con oculatezza l'intero importo di mantenimento a carico del padre.
II) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 L. 898/70 e succ. mod. e 2697 e 2729 c.c. per non avere il Tribunale dato il giusto rilievo agli elementi emersi in corso di causa in relazione alla liquidazione dell'assegno divorzile di natura compensativa.
Ha dedotto la appellante che, se non vi è dubbio che il matrimonio abbia avuto la durata indicata dal Tribunale, si sarebbe dovuto valorizzato il periodo di fidanzamento antecedente al matrimonio, durato 13 anni. È bensì vero che la non abbia Parte_1 contribuito, al pari del , alla formazione di un patrimonio comune, ma nei fatti CP_1 un patrimonio comune non si è formato, se non relativamente all'unico immobile di proprietà dei coniugi, assegnato alla in sede di separazione e poi venduto a Parte_1 causa del reiterato inadempimento del al pagamento del mutuo. È anche vero CP_1 che la non ha proseguito negli studi universitari, né prima né dopo il Parte_1 matrimonio, non perché il marito glielo abbia impedito, bensì prima per le imposizioni familiari e dopo per essersi, per scelta comune dei coniugi, completamente dedicata ai compiti di accudimento del figlio e del marito e alle incombenze domestiche, in tal modo consentendo al marito non soltanto di insegnare, ma anche di dedicarsi alla libera professione.
6 Quanto alla ex casa coniugale, esso era in comproprietà tra le parti in ragione del regime patrimoniale tra i coniugi, per cui, quand'anche il avesse messo a disposizione CP_1
i denari per l'acquisto dell'immobile, all'attribuzione di un mezzo del prezzo di vendita non avrebbe potuto attribuirsi alcuna valenza compensativa.
III) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 L. 898/70 e succ. mod. per non avere il Tribunale di Grosseto attribuito il giusto rilievo agli elementi emersi in corso di causa in relazione alla misura della liquidazione dell'assegno divorzile di natura assistenziale.
Ha dedotto la appellante che, viste le condivisibili premesse dalle quali muove il
Tribunale per pervenire al riconoscimento dell'assegno divorzile, esso avrebbe dovuto essere liquidato in misura tale da assicurare alla richiedente, ex coniuge debole, una esistenza dignitosa. Ha evidenziato le proprie condizioni di salute, in costante peggioramento, e ciononostante l'impegno profuso per la ricerca di un'occupazione, in particolare mediante l'inserimento nelle graduatorie MAD (Messa A Disposizione), le uniche cui la poteva accedere con il suo diploma magistrale, essendo ormai CP_1 richiesto anche per l'insegnamento nelle scuole primarie la laurea oltre che una specifica formazione sui nuovi strumenti didattici, anche informatici. Tuttavia, stante le sue condizioni di salute e la necessità di accudire anche gli anziani e malati genitori con i quali convive (il padre è venuto a mancare nel corso del giudizio mentre la madre è portatrice di una invalidità medio-grave), ha potuto accettare solo supplenze di breve durata, che si sono interrotte nel 2020, in concomitanza con il periodo pandemico, dopo di che è stata esclusa da ogni possibilità di ottenere degli incarichi, non avendo potuto accedere, in quanto non più in servizio, agli obbligatori corsi di formazione ed essendo non più attive le graduatorie MAD. Quanto alla scuola dell'infanzia, le sue condizioni di salute non le hanno consentito di accettare supplenze durante il periodo COVID, non essendo possibile il necessario, per lei soggetto fragile, distanziamento con i bambini, con la conseguenza di essere precipitata in fondo alle relative graduatorie. L'appellante ha anche depositato il Patto di Servizio Personalizzato aggiornato al 2025, per dimostrare come ella abbia fattivamente partecipato a tutte le iniziative poste in essere dall'Ente, nella speranza di potersi inserire nel mondo del lavoro.
In conclusione, l'appellante avrebbe ampiamente dimostrato di non essere economicamente autosufficiente e quindi di non disporre di mezzi adeguati o di non essere in grado di procurarseli per ragioni soggettive od oggettive, così come è pacifico che l'unica abitazione di cui dispone la è quella dei propri genitori, o meglio, Parte_1 della propria madre, con la quale convive e che assiste da sempre, dopo aver assistito
7 anche il padre recentemente deceduto. Non dovrebbe essere neppure trascurato che l'obbligo di mantenimento del figlio gravante sostanzialmente sul padre CP_2 cesserà non appena , presuntivamente entro i prossimi 4 anni, entrerà a CP_2 pieno titolo nel mondo del lavoro, con la naturale conseguenza che il non sarà CP_1 più gravato del versamento di € 716,00 mensili, ben potendo far fronte al pagamento di un assegno divorzile in favore della moglie nella medesima misura dell'assegno di mantenimento corrisposto fino alla pubblicazione della sentenza di divorzio.
IV) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. in relazione alle spese di CTU, per carenza di motivazione e/o motivazione apparente, e per non avere il Tribunale correttamente valorizzato l'esito della CTU disposta su richiesta del ricorrente/odierno appellato
Secondo l'appellante, la compensazione delle spese di lite poteva ritenersi giustificata dall'esito complessivo della lite, ma non vi era ragione di porre le spese della CTU svolta per accertare l'asserita riduzione della capacità lavorativa del a carico solidale CP_1 delle parti, viste le conclusioni negative del CTU (analoghe a quelle emerse in un precedente giudizio), per cui la consulenza non poteva dirsi compiuta nell'interesse comune delle parti.
Si sono costituiti e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 conferma della sentenza appellata. Hanno dedotto, per quanto di rilievo, quanto segue:
- la situazione attuale di dimostra che lo stesso sa gestirsi, poiché CP_2 attualmente è in Spagna, grazie ad una borsa di studio Erasmus presso l'Università di Valencia, dove vive dalla fine di gennaio, essendosi organizzato autonomamente sia per quanto riguarda la partecipazione al bando sia per quanto necessario alla sua attuale permanenza all'estero; deve CP_2 sostenere per laurearsi circa sette esami, di cui quattro saranno sostenuti nel periodo di Erasmus, per cui egli prevede di laurerarsi a settembre/ottobre 2025, avendo già chiesto la tesi di laurea;
inoltre, si è iscritto all'Universidade De Nova di Lisbona per un master postuniversitario, rendendo ancor più necessario che la somma del suo mantenimento gli venga corrisposta direttamente, tanto più che la non è neppure puntuale nell'effettuare i versamenti che allo stato gli CP_1 sono dovuti;
non sarebbe neanche vero che la casa familiare, fino al suo trasferimento in Spagna, avesse costituito il principale punto di riferimento del figlio, poiché negli anni universitari egli ha diradato i suoi rientri a Grosseto, fino a tornare una volta ogni 30/40 giorni e comunque alternativamente dal padre e
8 dalla madre e inoltre, da ultimo, ha deciso di trascorrere la Pasqua con il padre dal 17 al 21 aprile;
- il matrimonio tra le parti è durato solo 9 anni;
il marito aveva intestato l'immobile acquistato per la metà alla moglie accollandosi interamente il mutuo e la ha ritratto, alla data della vendita dell'immobile, metà del prezzo dello Parte_1 stesso (€ 110.000,00 euro al netto della restante e intera quota del mutuo accollata al ); di certo la si preoccupava della crescita del CP_1 Parte_1 figlio ma unitamente al sia in costanza di matrimonio che in fase di CP_1 separazione e divorzio;
l'esigenza della di assistere i genitori, e ora la Parte_1 madre, non può essere posta a fondamento di difficoltà lavorative, visto che anche il ha subito la perdita del padre e ha la madre immobilizzata in CP_1 poltrona ma questo non lo esime dal suo lavoro, che, da oltre 35 anni, è quello di insegnante ma anche di libero professionista;
la deduce di non aver Parte_1 potuto proseguire gli studi a causa del padre patriarca ma è vero altresì che neanche durante il periodo matrimoniale prima della nascita del figlio ha cercato un lavoro anzi i lavori che il marito gli proponeva venivano puntualmente da lei rifiutati in quanto l'unico lavoro ammissibile per la era quello di Parte_1
“maestra”; peraltro, dalle informazioni assunte in corso di causa presso alcuni plessi scolastici di Grosseto sono emerse convocazioni rifiutate dalla Parte_1 per asseriti impegni precedenti o imprecisati motivi di salute;
l'appellante, inoltre, si è inserita in graduatorie in cui non può avere uno sbocco lavorativo non avendo i titoli di studio necessari e nel contempo non ha concorso per lavori, come quello di collaboratrice scolastica, dove pure la sua acclarata patologia (“diabete”) le avrebbe permesso corsie preferenziali per l'assunzione; inoltre, nonostante la copiosa documentazione medica proveniente dal medico curante della ricorrente che attesta l'aggravio della malattia e l'impossibilità ad effettuare lavori che impongono l'uso degli atti superiori, la guida regolarmente la propria Parte_1 auto;
nel corso del matrimonio, il non aveva impedito alla moglie di CP_1 seguire percorsi professionalizzanti anche a sue spese e comunque la stessa non avrebbe dovuto tralasciare opportunità lavorative diverse da quelle perseguite;
peraltro, se è vero che in futuro non dovrà più provvedere al Controparte_1 mantenimento del figlio , fra 4 anni il primo si vedrà posto in pensione CP_2 con uno stipendio che sarà inferiore alla metà di quello attualmente percepito, non potendo sostenere un assegno divorzile come quello richiesto dalla
. CP_1
9 All'udienza del 23.5.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'appello è parzialmente fondato.
I) Il primo motivo non appare meritevole di accoglimento.
Come è noto, l'art. 337 septies c.c. prevede come ipotesi ordinaria il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che ne faccia richiesta (sulla necessità di una specifica domanda da parte del figlio, per tutte, cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021), “salvo diversa determinazione del giudice”. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che possa essere disposto il versamento dell'assegno periodico dovuto per il mantenimento del figlio al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne, rappresentando esso un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, a cui entrambi i genitori sono obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.; cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento che provvede alle esigenze materiali del figlio medesimo. Come hanno chiarito i più recenti arresti di legittimità, peraltro, ciò che va valutato non è tanto la prevalenza temporale dell'effettiva presenza del figlio presso l'abitazione del genitore richiedente, quanto piuttosto se quest'ultimo costituisca un punto di riferimento per il corrente sostentamento del figlio (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 30179 del 2024), per cui il versamento diretto a quest'ultimo può essere escluso
“quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio” (cfr. Cass.
29977/2020).
Ciò premesso, ritiene la Corte che nella fattispecie manchino i presupposti per derogare al regime ordinario del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio
, previsto dal primo giudice a decorrere dal 1.7.2025. CP_2
Risulta infatti che il medesimo già da alcuni mesi si trova in Spagna, per un periodo di studio tramite il programma Erasmus, e che dopo la laurea, ormai prossima, egli ha in animo di frequentare un master post-universitario: non sembra al riguardo di rilievo che la domanda presentata presso l'Università di Lisbona sia stata respinta, come hanno
10 dichiarato le parti in udienza, essendo comunque evidente la volontà del figlio di proseguire il proprio percorso di formazione, necessariamente in una città diversa da quella dove vivono i genitori, cioè Grosseto, che non è sede universitaria;
né risulta che tale volontà sia contrastata dalle parti.
Deve dunque ritenersi comprovato che, già da alcuni mesi, l'ambiente materno non costituisca più la figura di riferimento del figlio né lo costituirà nell'immediato futuro.
Neppure è comprovato che la abbia continuato a provvedere alle esigenze Parte_1 materiali correnti del figlio, se non tramite il versamento di una quota del contributo di mantenimento posto a carico del padre, come previsto fino al 30.6.2025 dalla sentenza impugnata.
D'altra parte, al fine di decidere non può che essere valutata la situazione di fatto per come si prospetta all'attualità, ferma restando la definitività solo "rebus sic stantibus" dei provvedimenti oggetto di causa.
II) Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Occorre brevemente ricordare che, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale che si
è consolidato a partire dalla pronuncia n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice deve anzitutto procedere alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive (parametrata ad un significativo squilibrio di dette condizioni economico-patrimoniali) deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso, alla durata del matrimonio e alle ragioni della decisione;
quindi, deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Ciò premesso, si osserva come nella fattispecie correttamente il giudice abbia escluso che possa riconoscersi un assegno divorzile di natura perequativa o compensativa, considerata la durata relativamente breve del matrimonio (9/10 anni, non potendosi dare rilievo al periodo di fidanzamento, che non è allegato sia stato connotato da una
11 convivenza more uxorio) nonché il fatto che non risultano scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e alle quali si possano ricollegare sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale della poiché è pacifico che la medesima non sia stata ostacolata dal marito nella Parte_1 prosecuzione del suo percorso di studi o nella ricerca di un lavoro corrispondente alla sua formazione (diploma magistrale). La stessa appellante, inoltre, dà atto che durante il matrimonio non si è formato un patrimonio comune o personale del , salvo CP_1
l'acquisito della casa familiare, che è stata venduta con ripartizione del ricavato tra i coniugi.
III) Il terzo motivo risulta invece fondato, nei termini che seguono.
Va dato anzitutto atto che non ha proposto appello (incidentale) Controparte_1 avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto la spettanza in capo alla Parte_1 di un assegno divorzile di natura assistenziale, sia pure nella limitata misura di € 200,00 mensili.
Nella determinazione del quantum, ritiene la Corte di dover valutare che la Parte_1 non dispone all'attualità di alcuna entrata reddituale né di un autonomo alloggio
(dovendo contare sull'ospitalità dell'anziana madre), essendo dunque comprovata un'effettiva e concreta non autosufficienza economica della appellante, che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Non può ritenersi, come sostiene la parte appellata, che la non si sia impegnata nella ricerca di un'occupazione Parte_1 lavorativa, salvo quella di insegnante per la quale mancherebbe dei titoli necessari, avendo la medesima comprovato in corso di causa di aver avuto incarichi di supplenza sia come docente che come “ATA” (cfr verbale del 18.5.2022); né rileva che negli anni
2020/2021, coincidenti con l'emergenza pandemica, la medesima possa non aver accettato alcune supplenze per brevi periodi, dovendo considerarsi in proposito le documentate problematiche di salute della e la conseguente necessità di Parte_1 distanziamento, incompatibile con l'accettazione di incarichi di insegnante di sostegno o di scuola materna. La appellante, peraltro, ha depositato il “patto di servizio personalizzato” presso Arti – CPI di Grosseto, da cui risultano numerosi colloqui negli ultimi anni, con la manifestata disponibilità rispetto a profili quali commessa, segretaria o assistente familiare.
Dovendo dunque l'assegno divorzile riconosciuto alla essere determinato in Parte_1 un importo che sia quantomeno sufficiente a sostenere le sue basilari esigenze quotidiane, tenuto conto che la stessa non dispone allo stato di alcun reddito e che la sua capacità economica è data soltanto dalla quota di sua spettanza del ricavato della
12 vendita della casa familiare effettuata nel 2013 (somma destinata a inevitabile e rapida erosione, in mancanza di entrate), sembra equo alla Corte determinare l'assegno in questione nella misura di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione sulla base degli indici
Istat, importo che la controparte può senz'altro sostenere economicamente, visti i redditi del come documentati e indicati nella sentenza impugnata, tenuto CP_1 anche conto che, almeno allo stato, le problematiche di salute del medesimo non hanno incisto negativamente sulla sua capacità lavorativa specifica.
IV) Risulta infine fondato il quarto motivo.
Le spese della CTU svolta in primo grado al fine di accertare se effettivamente il peggioramento delle condizioni di salute avesse determinato una riduzione della capacità reddituale di si è resa necessaria per dare riscontro alle Controparte_1 difese in tal senso spiegate dal medesimo , risolvendosi con esito negativo. CP_1
Non vi è quindi motivo per ritenere che si sia trattato di un incombente istruttorio svolto nell'interesse di entrambe le parti, dovendo dunque le relative spese essere poste definitivamente a carico integrale del , che ne ha dato inutilmente causa. CP_1
Stante l'esito complessivo del giudizio, va confermata la compensazione delle spese di lite tra le parti statuita dal primo giudice così come va disposta analoga compensazione per il presente grado del giudizio.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
e , la Corte di Appello, definitivamente Controparte_1 Controparte_2 pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto appellata:
- dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat;
- pone definitivamente le spese della CTU svolta in primo grado a carico integrale di;
Controparte_1
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Firenze, 23/05/2025
La Cons. Est.
D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente
D.ssa Isabella Mariani
13 Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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