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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 13342/2025 R.G. 6671/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. AN AN Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. AL Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Donatella Sportiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 15/6/1968 cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]18 con l'Avv. Donatella Sportiello presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bellusco il 27.7.2002 (anno 2002 atto n. 3 parte II serie C)
□ separati consensualmente con verbale in data 7 gennaio 2016 pagina 1 di 4 omologato con decreto del 16 febbraio 2016
con i seguenti figli: , data 3 dicembre 2003 e cittadinanza Italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. il signor avrà l'assegnazione della casa coniugale sita in Cambiago, in via Antonio Pt_2
Gramsci, 8/18 sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente;
Pt_3
2. le parti concorreranno di comune accordo al mantenimento del figlio in via diretta e Pt_3 proporzionalmente alle loro capacità economiche.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bellusco il 27 luglio 2002 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellusco perché provveda alle annotazioni pagina 2 di 4 e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cambiago dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. AL Di Peppe Dott. AN AN
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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