Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1838 / 2024
promossa da
, C.F. , n.q. di titolare della omonima ditta, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LO LEGGIO GIOVANNI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARINO MARINA, giusta procura in atti,
-resistente-
, Controparte_2
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90173486 30/000 90067719
00/000 pervenuta a mezzo pec il 21.5.2024, riferita a diversi avvisi di addebito meglio indicati in ricorso, per un importo complessivo di euro 272.051,2. Eccepiva, in particolare, di non
recluso presso la struttura penitenziaria di Monza;
l'incompetenza territoriale dell'ufficio di Milano ad emettere gli avvisi di addebito, il difetto di motivazione degli atti e la CP_2
prescrizione delle pretese. Infine, quanto all'intimazione impugnata, oltre a rilevarne il difetto di notifica, eccepiva che la stessa fosse stata effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' che eccepiva, preliminarmente, il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva a contraddire sugli avvisi di addebito impugnati;
nel merito, argomentava l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva anche l'ente previdenziale, eccependo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
L'intimazione oggetto di pagamento afferisce agli avvisi di addebito, per cui il giudicante è
competente per materia, di seguito riportati:
n. 36820112000002322000, n. 36820112001072832000, n. 36820120014327761000, n.
36820130013948666000, n. 36820140013438967000, n. 36820150000021878000, n.
36820150001287991000, n. 36820160001418275000, n. 36820160010608602000, n.
36820160014157861000, n. 36820160015623625000, n. 36820160026309527000, n.
36820170003343863000, n. 36820170005314756000, n. 36820170008545088000, n.
36820180004814155000, n. 36820180009101152000, n. 36820180019137266000, n.
36820180020629314000, n. 36820180028257435000, n. 36820190005943781000, n.
36820190016156502000, n. 36820190020133864000, n. 36820190020133965000, n.
36820190020134268000, n. 36820190029256255000, n. 36820210001679600000 e n.
36820210003498958000. Orbene, parte opponente ha preliminarmente eccepito l'inesistenza delle notifiche effettuate durante il suo periodo di detenzione.
Sul punto, giova premettere come, con l'ordinanza n.34484/2023, la Corte di Cassazione,
affrontando il tema della validità della notifica di un atto d'imposizione tributaria a un contribuente detenuto, ha stabilito che la notifica di tale atto riferito a un contribuente che si trovi in stato di detenzione può essere validamente effettuata presso l'abitazione a mani di un familiare che si dichiari convivente;
la motivazione risiede nel fatto che si presumi che tale atto giunga a conoscenza del detenuto.
Tuttavia, se ciò può valere con riferimento alle notifiche effettuate, appunto, presso l'abitazione, il Giudicante ritiene che tale principio non possa applicarsi per le notifiche effettuate mediante pec, essendo la casella di posta elettronica certificata nell'esclusiva disponibilità del suo possessore che, per ovvie ragione, se detenuto, non può farvi accesso.
Ciò posto, giova, preliminarmente, verificare la corretta notifica degli avvisi di addebito, di competenza dell'ente previdenziale e l'interruzione dei termini prescrizionali:
1) avviso n. 36820112000002322000, risulta notificato con raccomandata A/R n.
60953343993-1 in data 14/07/2011, per compiuta giacenza;
i termini di prescrizione sono stati poi interrotti con le notifiche degli atti di pignoramento effettuate a mani e con la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata tramite pec ma successivamente allo stato di detenzione (cfr. doc. nn. 25,26,27,8,8,10);
2) n. 36820112001072832000, raccomandata A/R n. 60956043148-3 in data 25/07/2011
presso il luogo di residenza;
i termini di prescrizione sono stati poi interrotti con le notifiche degli atti di pignoramento effettuate a mani e con la notifica dell'intimazione di pagamento effettuata tramite pec ma successivamente allo stato di detenzione (cfr. doc. nn. 25,26,27,8,8,10);
3) n. 36820120014327761000, raccomandata A/R n. 65009817699-8 in data 09/01/2013,
presso il luogo di residenza;
i termini di prescrizione sono stati interrotti con comunicazione preventiva n. 06876201500002949000 (in data 05.05.2015 – v. doc. 11)
ed intimazione di pagamento (doc. 8). Per gli avvisi di addebito n. 1), 2) 3) e 6) il ricorrente ha altresì proposto istanza di rateizzazione prot. n.352901 del 22.09.2015 (v. doc. 16) circostanza che interrompe i termini di prescrizione (cfr. Cass. ord. n. 27504/2024).
4) N. 36820140013438967000, notificato tramite raccomandata A/R n. 65031302166-7 in data 20/11/2014 presso il luogo di residenza.
Per l'avviso n. 3 e 4 il ricorrente avrebbe eseguito alcuni pagamenti, in particolare in data
24.12.2012, 24.11.2014 e 27.05.2015 (v. doc. 14). Inoltre, per il n. 4) ha proposto istanza di rateizzazione prot. n.333494 del 21.05.2015 (v. doc. 17), circostanza che interrompe i termini di prescrizione come sopra rilevato.
5) N. 36820130013948666000, notificato tramite raccomandata A/R n. 65017607336-2 in data 11/02/2014 presso il luogo di residenza;
i termini sono stati interrotti tramite notifica della comunicazione preventiva n. 06876201500002949000 (in data 05.05.2015
– v. doc. 11) e poi della intimazione di pagamento (cfr. doc. 8);
6) n. 36820150000021878000, non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito da parte dell' avendo l'ente depositato un file che non corrisponde alla busta CP_2
telematica;
7) n. 36820150001287991000, notifica dell'avviso di addebito in data 16/06/2015 tramite
PEC all'indirizzo (posta certificata) in periodo in cui era Email_1
sottoposto in stato di detenzione.
8) N. 36820160001418275000, non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito da parte dell' avendo l'ente depositato un file che non corrisponde alla busta CP_2
telematica;
9) n. 36820160010608602000, notifica dell'avviso di addebito in data 24/05/2016 tramite
PEC all'indirizzo (posta certificata), in periodo in cui era Email_1
sottoposto in stato di detenzione;
10) n. 36820160014157861000, notifica dell'avviso di addebito in data 13/09/2016 tramite
PEC all'indirizzo (posta certificata) in periodo in cui era Email_1
sottoposto in stato di detenzione;
11) n. 36820160015623625000, non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito da parte dell' avendo l'ente depositato un file che non corrisponde alla busta CP_2
telematica;
12) n. 36820160026309527000, non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito da parte dell' CP_2
13) n. 36820170003343863000, notifica dell'avviso di addebito in data 28/04/2017 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
14) n. 36820170005314756000, non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito da parte dell' CP_2
15) n. 36820170008545088000, notifica dell'avviso di addebito in data 25/09/2017 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
16) n. 36820180004814155000, notifica dell'avviso di addebito in data 17/06/2018 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
17) n. 36820180009101152000, notifica dell'avviso di addebito in data 05/07/2018 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
18) n. 36820180019137266000, notifica dell'avviso di addebito in data 30/10/2018 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
19) n. 36820180020629314000, notifica dell'avviso di addebito in data 04/12/2018 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
20) n. 36820180028257435000, notifica dell'avviso di addebito in data 11/01/2019 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
21) n. 36820190005943781000, notificato tramite pec il 13/06/2019. 22) n. 36820190016156502000, notifica dell'avviso di addebito in data 13/09/2019 tramite
PEC all'indirizzo in periodo in cui era sottoposto in stato di Email_1
detenzione;
23) n. 36820190020133864000, l' deduce di avere notificato l'avviso di addebito in CP_2
data 24/11/2019 tramite PEC ma non vi è prova.
24) n. 36820190020133965000, notificato tramite pec il 27.11.2019.
25) n. 36820190020134268000, notificato tramite pec il 27.11.2019.
26) n. 36820190029256255000 l' deduce di avere notificato l'avviso di addebito in CP_2
data 15/01/2020 tramite pec.
27) n. 36820210003498958000 l' deduce di avere notificato avviso di addebito in data CP_2
20/11/2021 tramite PEC.
Tuttavia, per il n. 26) e 27) ha presentato istanza di definizione agevolata in data
13.02.2023 prot. n. W2023021301822219 (v. doc. 15) e ha notificato Controparte_1
la comunicazione delle somme dovute n. 06890202301667891000 (v. doc. 15), risultano pertanto interrotti i termini di prescrizione;
28) n. 36820210001679600000 notificata in data 07/11/2021 tramite pec.
Stante quanto premesso, le notifiche degli avvisi di addebito eseguite dall'ente previdenziale nel periodo compreso tra il marzo 2014 ed il 21 ottobre 2019 (data di scarcerazione, cfr. all. n. 7 al ricorso) devono ritenersi nulle.
Pertanto, vanno annullati gli avvisi di addebito dal n. 7 al n. 22 per mancata rituale notifica degli stessi.
Vanno annullati gli avvisi d'addebito nn. 6 e 23 non essendo stata prodotta prova della notifica degli stessi da parte dell'ente previdenziale.
Vanno, invece, confermati gli avvisi di addebito dal n. 1 al 5 e dal 24 al 27 perché risultano essere stati correttamente notificati e interrotti i termini di prescrizione.
Per essi, le censure sia di tipo formale che sostanziale soggiacciono alla decadenza per tardività, non essendo stati impugnati nei termini previsti si 20 e 40 giorni;
pertanto, le eccezioni sollevate risultano assorbite. Quanto all'intimazione di pagamento, parte ricorrente ha eccepito la nullità delle predette notifiche per essere state inoltrate da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e,
pertanto, da non riferire con assoluta certezza all'ente di riscossione.
Sul punto, occorre rilevare che, sebbene ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 6 bis e 57 bis del d.lgs. n. 82//2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) la notificazione via pec deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC - REGINDE - IPA) di cui all'art. 16 ter
del D.l. n. 179 del 2012, la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la stessa non è
nulla quando consente comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 982/2023, ha ritenuto che “Una diversa conclusione
sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli
artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo
in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la
denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse
all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio
subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è
inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare
anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la
parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419
del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).”.
Alla luce di tali argomentazioni, che si ritiene di condividere, giova rilevare che la parte non ha mai evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica degli avvisi di addebito non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'agente, ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza.
Per le ragioni suesposte, l'opposizione va solo parzialmente accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Stante il parziale accoglimento della stessa, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo