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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 29/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1178/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Cavarretta Parte_1 C.F._1
attrice
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Scalise Controparte_1 C.F._2
e Luigi Quintieri convenuto
(C.F. ) e (C.F. ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Rosario Bonofiglio convenute
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Graziella Costanzo C.F._6
convenuti
Il Giudice scaduto il termine del 28 maggio 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1178/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Cavarretta Parte_1 C.F._1
attrice
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Scalise Controparte_1 C.F._2
e Luigi Quintieri convenuto
(C.F. ) e (C.F. ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Rosario Bonofiglio convenute
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Graziella Costanzo C.F._6
convenuti
OGGETTO
Scioglimento comunione ereditaria – cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. Ciò posto e venendo alla presente controversia, l'attrice ha evocato in giudizio i convenuti per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione dei cespiti specificamente individuati in atti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti si sono costituiti con rispettive comparse.
Istruita con documentazione e nominato il ctu per dar corso alle operazioni divisionali, in sede di consulenza tecnica le parti raggiungevano un accordo transattivo e sottoscrivevano verbale di conciliazione.
La causa veniva, dunque, spedita a sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. L'accordo fra le parti verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio e depositato in pct in data
10.11.2024 integra un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti (arg. Cass n. 2212/2025).
Ed invero, con l'atto di transazione su richiamato le parti sono addivenute ad una bonaria composizione della lite mediante attribuzione dei beni oggetti di divisione ereditaria, a tacitazione di ogni lite insorta sulla questione de quo, venendo meno pertanto l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Com'è noto, "la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto" (cfr. Cass. n. 2567/07).
Nel caso di specie, la giurisprudenza reputa idonea a determinare la cessazione della materia del contendere l'intervenuta transazione tra le parti nel corso del giudizio, quando questa ha ad oggetto l'intero rapporto controverso;
infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4257 del 17.2.2017 ha stabilito che: "l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti".
4 La Suprema Corte in un passaggio motivazionale così argomenta: "si osserva che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950). In particolare, si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica
l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. L'una e
l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno
l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima".
Non vi è dubbio che il negozio di transazione intervenuto tra le parti abbia investito l'intero oggetto della domanda con effetto novativo del precedente rapporto.
Tale negozio è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Questa sopravvenuta circostanza ben può essere rappresentata dei difensori delle parti costituite, senza peraltro che sia necessario di munirsi di procura speciale;
ed invero, sul punto la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 8222 del 30.5.2003 ha stabilito: "In tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia".
Quanto al tipo di pronuncia che deve essere emessa a fronte della intervenuta transazione si osserva che la transazione, in quanto atto di disposizione del diritto in contesa, integra un mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
per tale ragione il giudizio nell'ambito del quale è intervenuta deve concludersi con le modalità ordinarie, e quindi con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere.
A tal proposito, si rammenta che la Corte di Cassazione sez. L. con la sentenza n. 2268 del 13.3.1999 ha chiarito che: "la cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento
5 della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere".
Per tali ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, considerata la comune volontà di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Per quanto concerne le spese della ctu finalizzata alla divisione, esse vanno poste a carico di tutte le parti pro quota, come liquidate con separato e contestuale decreto.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese;
- pone le spese di ctu in capo alle parti pro quota, come liquidate con separato e contestuale decreto.
Crotone, il 29 maggio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
6
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1178/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Cavarretta Parte_1 C.F._1
attrice
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Scalise Controparte_1 C.F._2
e Luigi Quintieri convenuto
(C.F. ) e (C.F. ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Rosario Bonofiglio convenute
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Graziella Costanzo C.F._6
convenuti
Il Giudice scaduto il termine del 28 maggio 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note scritte depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 29 maggio 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1178/2022 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Cavarretta Parte_1 C.F._1
attrice
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittoria Scalise Controparte_1 C.F._2
e Luigi Quintieri convenuto
(C.F. ) e (C.F. ), CP_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Rosario Bonofiglio convenute
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Graziella Costanzo C.F._6
convenuti
OGGETTO
Scioglimento comunione ereditaria – cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga (ipotesi non verificatasi nel caso di specie).
1.1. Va poi osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione.
3 Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
2. Ciò posto e venendo alla presente controversia, l'attrice ha evocato in giudizio i convenuti per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione dei cespiti specificamente individuati in atti.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, i convenuti si sono costituiti con rispettive comparse.
Istruita con documentazione e nominato il ctu per dar corso alle operazioni divisionali, in sede di consulenza tecnica le parti raggiungevano un accordo transattivo e sottoscrivevano verbale di conciliazione.
La causa veniva, dunque, spedita a sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive e note scritte.
3. L'accordo fra le parti verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio e depositato in pct in data
10.11.2024 integra un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti (arg. Cass n. 2212/2025).
Ed invero, con l'atto di transazione su richiamato le parti sono addivenute ad una bonaria composizione della lite mediante attribuzione dei beni oggetti di divisione ereditaria, a tacitazione di ogni lite insorta sulla questione de quo, venendo meno pertanto l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Com'è noto, "la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto" (cfr. Cass. n. 2567/07).
Nel caso di specie, la giurisprudenza reputa idonea a determinare la cessazione della materia del contendere l'intervenuta transazione tra le parti nel corso del giudizio, quando questa ha ad oggetto l'intero rapporto controverso;
infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4257 del 17.2.2017 ha stabilito che: "l'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti".
4 La Suprema Corte in un passaggio motivazionale così argomenta: "si osserva che nella transazione intervenuta in corso di causa la giurisprudenza di questa Corte individua un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950). In particolare, si distingue la transazione novativa da quella semplice. Nella prima si verifica
l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva;
nella seconda rimangono fermi il precedente rapporto e la relativa fonte, ma si introducono mutamenti dell'assetto sostanziale dei diritti e degli obblighi che sul piano processuale si configurano come fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. L'una e
l'altra forma di transazione eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno
l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima".
Non vi è dubbio che il negozio di transazione intervenuto tra le parti abbia investito l'intero oggetto della domanda con effetto novativo del precedente rapporto.
Tale negozio è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
Questa sopravvenuta circostanza ben può essere rappresentata dei difensori delle parti costituite, senza peraltro che sia necessario di munirsi di procura speciale;
ed invero, sul punto la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 8222 del 30.5.2003 ha stabilito: "In tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia".
Quanto al tipo di pronuncia che deve essere emessa a fronte della intervenuta transazione si osserva che la transazione, in quanto atto di disposizione del diritto in contesa, integra un mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio;
per tale ragione il giudizio nell'ambito del quale è intervenuta deve concludersi con le modalità ordinarie, e quindi con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere.
A tal proposito, si rammenta che la Corte di Cassazione sez. L. con la sentenza n. 2268 del 13.3.1999 ha chiarito che: "la cosiddetta "cessazione della materia del contendere", disciplinata per il giudizio amministrativo dagli artt.23 - 27 della legge n. 1034 del 1971, per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione entro il termine di fissazione dell'udienza, è formula normalmente utilizzata nella prassi giurisprudenziale ma non integra un modo autonomo di definizione del processo civile. Essa, infatti, costituisce il mero riflesso processuale del mutamento
5 della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nella forme disciplinate dal codice di rito e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere".
Per tali ragioni deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, considerata la comune volontà di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
Per quanto concerne le spese della ctu finalizzata alla divisione, esse vanno poste a carico di tutte le parti pro quota, come liquidate con separato e contestuale decreto.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese;
- pone le spese di ctu in capo alle parti pro quota, come liquidate con separato e contestuale decreto.
Crotone, il 29 maggio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
6