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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1251/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel.
SENTENZA nella causa civile n. 1251 /2024 R.G. promossa in sede di appello nell'interesse di
, elettivamente domiciliata in Verbania, Corso Goffredo Parte_1
Mameli n.47, presso lo studio dell'Avv. Gabriele PIPICELLI che lo rappresenta e difende in forza di procura agli atti;
Parte appellante nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Verbania, Via Montezeda Controparte_1
n. 2, presso lo studio degli Avv. Chiara Pepe e Patrich Rabaini. che lo rappresentano e difendendo in forza di procura agli atti;
Parte appellata avverso la sentenza n. 368/2024 del Tribunale di Verbania, sezione civile, pubblicata il 02.09.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 449/2021 R.G. di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dando atto che il P.G. ha dichiarato di non voler presentare conclusioni nella presente causa.
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino - previa ogni opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, nonché previa ammissione delle prove ed istanze istruttorie dedotte da parte resistente/appellante nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e non ammesse (che si riportano in calce al presente atto), con conseguente rimessione della causa in istruttoria per l'assunzione delle stesse - in riforma della sentenza n. 368/2024 R.G. Dep. Sent., emessa dal Tribunale di Verbania in data 16.08.2024 e pubblicata in data 02.09.2024, all'esito della causa civile per la separazione personale dei coniugi iscritta al n. 449/2021 R.G. Tribunale di Verbania
- porre in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL maggiorenne ma non autosufficiente nella misura di € 700,00 mensili annualmente rivalutabili secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non assistite dal SSN, scolastiche, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese unitamente all'intera quota di assegni familiari percepiti per la medesima;
- porre in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €
[...]
400,00 da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, da aumentarsi ad € 700,00 nel momento in cui non dovrà più essere dal ricorrente corrisposto il contributo per il mantenimento della GL. Con favore di spese e competenze dei due gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito, quanto a tutti i motivi di gravame invocati, l'appello proposto dalla GN
avverso la sentenza n. 368/2024 R.G. emessa dal Tribunale di Parte_1
Verbania in data 16.08.2024 e pubblicata in data 02.09.2024 all'esito della causa civile per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 449/2021 R.G. nonché avverso l'ordinanza istruttoria a data 04.01.2023 pronunciata dal G.I. e, dunque,
-Respingere la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento stabilito in misura pari ad €. 300 a favore della GL di cui si chiede la revoca per le Per_1 motivazioni di cui in premessa;
-Respingere la domanda di assegno di contributo al mantenimento formulata dalla GN in misura pari ad €. 400 da aumentarsi ad €. 700 Parte_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica di per le motivazioni di cui Per_1 in premessa;
In subordine, ridurre il predetto assegno stabilito in sede di separazione a favore della GL sino all'importo pari ad €. 150 o ad altra somma ritenuta Per_1 congrua e opportuna dalla Corte di Appello autorizzando il signor al CP_1 versamento diretto del mantenimento a favore della GL . In ogni caso, Per_1 condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Procuratore Generale: non intende presentare le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio concordatario nel Parte_2 comune di Verbania in data 04.07.1999, adottando il regime di comunione dei beni. L'atto di matrimonio è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Verbania Atto n. 37 Serie A Parte II Anno 1999.
Dall'unione nasceva , nata a [...] il [...], Persona_2 maggiorenne.
I coniugi si separavano con separazione consensuale rubricata al 882/2008 RG, omologata con decreto reso in data 07.6.2008 n. cron. 4430/2008. Tale decreto prevedeva a carico del padre un assegno di contributo al mantenimento di Per_1 di euro 300,00 mensili e inoltre disponeva a carico del padre il pagamento del 50
% delle spese straordinarie. Nulla prevedeva a favore della moglie.
Con ricorso depositato il 26.03.2021, il signor chiedeva pronunciarsi CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed eliminarsi l'assegno di mantenimento a favore della GL o in subordine ridursi il predetto a euro 150,00 o altra somma ritenuta congrua mensile. Si costituiva in giudizio la GN , aderendo alla richiesta di cessare Parte_1 gli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo altresì di mantenere il contributo a favore della GL nella somma di euro 700,00 mensili, oltre al 50 % delle Per_1 spese straordinarie, nonché chiedendo di porre a carico del signor la CP_1 somma di euro 400,00 a suo favore, da aumentarsi ad euro 700,00 nel momento allorché fosse il dovere di contributo a favore della GL. Con sentenza non definitiva n. 238/22 pubblicata in data 25.5.2022 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Il Tribunale di Verbania con sentenza definitiva n.368/2024, oggetto del presente appello, pronunciava in punto contributo al mantenimento della GL maggiorenne e della GN , revocando l'obbligo posto a carico del Parte_1 signor di contribuire al mantenimento della GL e rigettando CP_1 Per_1 la domanda di assegno divorzile. In punto spese il Tribunale condannava la RA
al pagamento delle spese di lite del primo grado. Parte_1
In punto contributo di mantenimento a favore della GL , il Primo Giudice Per_1 evidenziava che la ragazza aveva ventidue anni, che aveva abbandonato la scuola superiore e che non lavorava per propria scelta e responsabilità, nonostante avesse l'età e le condizioni adatte per poter svolgere perfettamente un'attività lavorativa che le consentisse di mantenersi. La GN non aveva Parte_1 prodotto prove che dimostrassero che la situazione fosse diversa;
pertanto, il diritto al contributo doveva essere revocato. Il Giudicante aggiungeva inoltre che anche qualora fosse stata vera la circostanza per la quale la ragazza versava in una situazione psicologica gravemente compromessa, caratterizzata da fenomeni di autolesionismo e manifestazioni di intenti suicidari causati dall'abbandono paterno in tenera età, circostanza comunque non provata nel corso del primo grado, la medesima non aveva diritto all'assegno di mantenimento, ma piuttosto aveva il titolo per chiedere un assegno alimentare a carico della famiglia qualora ci fossero stati i presupposti. In punto diritto all'assegno divorzile a carico della GN , il Parte_1
Tribunale di Verbania evidenziava che non vi fossero i presupposti per la concessione, in quanto la richiedente si era limitata ad addurre unicamente la disparità reddituale delle parti, non provando eventualmente che tale squilibrio fosse causato dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate per il bene della famiglia.
Veniva interposto tempestivamente appello da parte della RA
[...]
, la quale chiedeva in riforma della sentenza appellata di porre a capo Parte_1 dell'appellato l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL maggiorenne ma non autosufficiente nella misura di 700,00 euro mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
chiedeva, inoltre, di porre in capo al ricorrente l'obbligo di corrispondere a suo favore a titolo di assegno divorzile la somma di euro 400 mensili, da aumentarsi a 700,00 euro nel momento della cessazione dell' obbligo di contributo nei confronti della GL.
L'appellante censurava la motivazione della sentenza, chiedendo in primo luogo la rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove dedotte da parte resistente e non ammesse dal primo giudice. Riteneva la motivazione contraddittoria nel punto in cui a fronte di una corposa offerta probatoria il primo giudice aveva solamente ammesso due capi di prova e due testimoni, salvo poi ritenere non provate le circostanze dedotte dalla parte.
In ogni caso riteneva che dal testimoniale assunto fosse emerso modo chiaro che il trauma riportato da in conseguenza dell'abbandono paterno era la Per_1 causa del mancato completamento del percorso scolastico e dell'inerzia nel reperimento di un'attività lavorativa.Deduceva , poi, di avere offerto la prova dell'insorgenza dei problemi psicologici e dei propositi autolesionistici di , Per_1 del disinteresse del padre nei confronti della GL.
Con il secondo motivo di appello l'appellante si doleva del mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. Precisava, infatti, che alla pag. 5 della memoria difensiva depositata il 26.5.2021 (per errore materiale datata 25.5.2020) e non contestata da controparte si dava atto che “la moglie ha sempre dedicato la sua vita alla famiglia ed alla GL, per scelta comune dei coniugi, non svolge senza sua colpa alcuna attività lavorativa ed il suo impegno per la famiglia ha consentito al marito di svolgere attività lavorativa ed anche dopo la separazione si è dovuta occupare della GL e delle sue problematicità ”, circostanze emergente da altre istanze istruttorie non ritenute ammissibili dal Giudice di primo grado.
Ribadiva che ella viveva grazie al contributo di alcuni famigliari, e cio' non per scarsa volontà o volontà o negligenza, ma al contrario perché aveva dedicato tempo ed energie alla cura dei figli e della famiglia, condizione protrattasi per anni. Ben diverse erano le condizioni economiche dell'ex marito, il quale godeva di una florida situazione reddituale ( circa 3000 CHF mensili). Si costituiva il signor chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile CP_1
e comunque rigettarlo nel merito.
Preliminarmente parte appellata rilevava l'inammissibilità dell'atto di appello, in quanto non aveva evidenziato né ricostruito specificatamente e compiutamente le censure alla ricostruzione dei fatti posta in essere dal primo Giudice.
Nel merito, evidenziava che entrambe le domande erano destituite di fondamento ed erano carenti dei presupposti per la corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o di contributo alimentare.
In ordine al contributo a favore della GL, il sig. rappresentava che CP_1 la ragazza aveva ventidue anni compiuti e risultava non studiare -da ormai sei anni- e non lavorare per propria scelta e responsabilità. La grave compromissione delle condizioni psicologiche e psichiche di causate secondo la madre delle Per_1 condotte paterne non era stata provata in alcun modo in primo grado.
Quanto alla domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della GN , richiamava il recente orientamento della Corte Parte_1 di Cassazione (sentenza n. 8747/2023) a tenore della quale veniva escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge che non aveva avanzato in sede di separazione domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento.
All'udienza del 21.02.2025 la Corte tratteneva a decisione assegnando termine di giorni 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
* * *
In primo luogo deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame avanzata da parte appellata: l'appellante, infatti, con l'atto di impugnazione censura singoli punti della motivazione.
Il primo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione di alcune prove fondamentali – a parere della parte – deve essere rigettato, in Parte_1 quanto infondato. Bene ha operato il primo giudice non ammettendo le ulteriori prove richieste in quanto irrilevanti.
Con il secondo motivo di appello la RA si duole della revoca del Parte_1 contributo di mantenimento alla GL . Per_1
Tale motivo di appello merita accoglimento. Occorre in proposito considerare che due sono i profili di nesso causale che vengono in essere e in parte trovano spazio nella gravata sentenza:
• il primo attiene al comportamento tenuto dal padre rispetto allo stato di malessere che – proprio in conseguenza del trauma infantile - avrebbe tuttora la GL;
Per_1
• il secondo afferisce al rapporto tra lo stato di malattia o depressione in cui verserebbe e la sua capacità di lavorare. Per_1
Nel caso che ci riguarda il primo profilo eziologico –sul quale a lungo si diffonde la parte appellante e che ritiene di avere provato con le deposizioni dei parenti- non rileva in questa sede, volta a stabilire la sussistenza o meno di un diritto al mantenimento del figlio. Il secondo aspetto concerne l'eziologia tra lo stato di presunta malattia o depressione di e la sua conseguente abilità al lavoro. Per_1
La parte appellante ha rappresentato le condizioni psicologiche e psichiche di come gravemente compromesse , tratteggiandone il ritratto di una ragazza Per_1 in preda a fenomeni di autolesionismo e addirittura intenti suicidari. Il padre ha recisamente contestato lo stato di malattia della GL, precisando anche che la stessa avrebbe abbandonato gli studi per sua mancanza di volontà. La Corte rileva che ben avrebbe potuto la parte appellante avvalersi di documentazione medica attestante l'asserito stato di depressione o altra invalidità concernente la GL . Per_1
Tuttavia si ritiene che il contributo al mantenimento di non possa essere Per_1 revocato. In tema di contributo al mantenimento dei figli, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, estremamente complessa e variegata, non potendosi procedere a valutazioni standardizzate. La recente sentenza n. 24391 del 11 settembre 2024 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema cruciale nel diritto di famiglia rappresentato dall'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni. La questione si inserisce in un contesto in cui è sempre più rilevante comprendere come l'autoresponsabilità dei figli e il loro impegno formativo influenzino il diritto al mantenimento. Non puo' pertanto – osserva la Suprema Corte – presumersi la autosufficienza economica di un figlio, nonostante la mancanza di prove concrete sulla sua loro capacità di sostentarsi. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice deve valutare caso per caso, considerando le circostanze personali dei figli. Richiamando i principi contenuti negli articoli 337 ter e 337 septies c.c. ai quali si deve fare riferimento per determinare l'obbligo di mantenimento, la Corte ha sottolineato che l'onere della prova circa l'indipendenza economica dei figli grava sul genitore che richiede la revoca del mantenimento. Per le ragioni suesposte – stante la mancata prova della autosufficienza economica di - la sentenza impugnata deve essere riformata, prevedendo Per_1 la continuità del contributo di mantenimento a favore della stessa da parte del sig. sino al raggiungimento della autonomia economica da parte della CP_1 ragazza. Per quanto concerne il quantum il Collegio ritiene congrua la somma disposta in sede separativa pari a 300 € mensili , diversamente da quanto richiesto da parte appellante (700 € mensili) e, in subordine, dalla stessa parte appellata ( 150 € mensili).
La domanda di assegno divorzile – oggetto del terzo motivo di appello - deve, invece, essere rigettata convalidando la decisione del primo giudice. In primo luogo si rileva – come correttamente osservato dal Tribunale di Verbania
– che la Corte di Cassazione (sentenza n. 8747/2023) esclude il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge che non abbia avanzato in sede di separazione domanda di riconoscimento di assegno di mantenimento. Vi è agli atti il verbale ex art. 711 c.p.c. in data 19.5.2009 nel quale la RA
( punto E) espressamente “ rinuncia ad ogni assegno di mantenimento Parte_1
o' fintanto che potrà rimanere nella casa coniugale”. Dalla predetta rinuncia si desume de facto la sussistenza di mezzi per il proprio mantenimento perdurata per oltre sedici anni;
né la RA ha dedotto Parte_1 un peggioramento delle proprie condizioni reddituali. L'insussistenza dei presupposti per concedere l'assegno divorzile poggia, altresi', su un secondo profilo. Le Sezioni Unite ( cfr. sent. n.18287/2018) hanno confermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Tuttavia , proprio sull'impulso della suddetta sentenza delle Sezioni Unite, è stato affermato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e de figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione de parametri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970
– essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. La Suprema Corte con l'Ordinanza n. 17144/2023 pubblicata in data 15 giugno 2023 ha confermato il principio secondo il quale la ex moglie che in giudizio non dimostra a quali occasioni professionali ha rinunciato negli anni per dedicarsi alla famiglia non ha diritto all'assegno divorzile. Nel caso che ci occupa la RA , richiedente l'assegno divorzile, non ha Parte_1 indicato specificatamente e dimostrato in giudizio la rinuncia a realistiche e significative occasioni professionali-reddituali. In particolare, la GN non aveva goduto dell'assegno di mantenimento per 16 anni durante i quali era evidentemente indipendente sebbene priva di alcuna contribuzione da parte del marito. Inoltre, la medesima aveva un'età e presentava condizioni tali da permetterle di svolgere perfettamente un'attività lavorativa che le consentisse di provvedere al proprio mantenimento.
L'esito complessivo della lite, tenuto conto della parziale soccombenza delle parti, impone la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata come specificato ut supra; per il resto deve essere confermata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia e Minorenni,
definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sull'appello avverso la sentenza emessa in data in data 16.8.24 dal Tribunale Ordinario di Verbania, proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
in parziale accoglimento dell'appello proposto,
- rigetta la richiesta di revoca in capo al sig. di un contributo al CP_1 mantenimento della GL , disponendo che egli sia tenuto a versare alla Per_1 stessa il contributo nella misura di € 300,00 mensili, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo di Verbania sino al raggiungimento della sua autonomia economica;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- conferma nel resto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello