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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1270/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1270/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi AR C.F._1 residente in [...] (avv. Sabrina Santandrea)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(RA), Via Martiri Ungheresi n. 6 (avv. Sabrina Santandrea)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Bertinoro (FC) il 17 ottobre
2020, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.11, Parte II, serie A, anno 2020;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bertinoro (FC) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e AR Parte_2 disinteressandosi reciprocamente delle rispettive abitudini di vita.
2) La casa di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di ½ ciascuno meglio in premessa descritta posta in Faenza, via Martiri Ungheresi n. 6, rimarrà nella esclusiva disponibilità del signor AR
, mentre la signora trasferirà la propria residenza altrove portando con sé i suoi effetti
[...] Pt_2 personali.
3) La signora a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a trasferire Parte_2 al signor che si obbliga ad acquistare, la quota di un mezzo di sua proprietà AR dell'immobile e relative pertinenze, posto in Faenza (RA), Via Martiri Ungheresi n. 6, distinto al
Catasto Fabbricati di Faenza al foglio 147 part.la 568 sub 11, via Martiri Ungheresi n. 6, p. T-1-2,
Cat. A/7, cl. 2, vani 6,5, superficie totale mq. 161, totale escluse aree scoperte mq. 158; part.la 568 sub 12, via Martiri Ungheresi n. 6, p. T, Cat. C/2, cl. 5, consistenza mq. 33, totale mq. 39; part.la 568 sub 6, via Martiri Ungheresi n. 6, p. T, Cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 21, totale mq. 25;
Le parti dichiarano che il fabbricato sopra descritto è stato edificato in data anteriore al 01.09.1967
e dichiarano, inoltre, che per opere eseguite nel fabbricato medesimo è stata rilasciata dal Comune di Faenza la concessione in sanatoria n. 184 in data 18 marzo 1987, protocollo n. 3130/111, cui ha fatto seguito il rilascio dell'abitabilità/usabilità del 29 aprile 1987 n. 184; dichiara altresì che nel fabbricato medesimo sono state eseguite opere edilizie in base ad autorizzazione edilizia n. 98, protocollo generale n. 77, protocollo edilizio n. 238 del 4 marzo 1997 rilasciata dal Comune di
Faenza in data 5 aprile 1997; a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) presentata al
Comune di Faenza il 18 ottobre 2011, protocollo generale n. 38911; dichiarano infine che nel fabbricato medesimo sono state eseguite opere edilizie in base a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) prot. n. 28083 presentata al in data 7.4.2021. Controparte_1
Le parti dichiarano di avvalersi del disposto di cui all'art. 19 Legge 06/03/1987, n. 74 e successive modifiche, per il trasferimento della quota dell'immobile sito a Faenza (RA), Via Martiri Ungheresi,
6, sopra descritto.
Dette agevolazioni non sono soggette ad abrogazione ex art. 10 D. Lgs. n. 23/2011 così come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate in data 21/02/2014 n. 2/E e successive.
Le parti dichiarano, tenuto conto anche di quanto in premessa specificato, che il prezzo concordato per il trasferimento immobiliare della quota di ½ della unità immobiliare sopra descritta, da Pt_2
e è di € 160.000,00, che sarà corrisposta da alla signora
[...] AR AR
contestualmente al rogito notarile da effettuarsi entro il 30.10.2025, salvo ritardi non Parte_2 dipendenti dai ricorrenti.
La promessa di vendita comprende ogni diritto, accessorio, accessione, pertinenza e servitù attive e passive dell'immobile in oggetto, quali risultano dalla legge e dai titoli di provenienza.
La parte promittente venditrice garantisce fin da ora che gli immobili sopra descritti per la quota sopra specificata sono liberi da pesi, iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli.
Detto trasferimento immobiliare verrà formalizzato sulla base del presente ricorso e delle condizioni nello stesso contenute, con apposito atto innanzi al Notaio prescelto da con spese AR
a suo carico.
Le parti dichiarano che il fabbricato ad uso abitazione è già stato dotato di Attestato di prestazione energetica.
4) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarando, entrambi e reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
5) I ricorrenti dichiarano e danno atto, pertanto che ogni rapporto economico è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 3.
6) Le spese del presente atto saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1270/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi AR C.F._1 residente in [...] (avv. Sabrina Santandrea)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(RA), Via Martiri Ungheresi n. 6 (avv. Sabrina Santandrea)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
24/03/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Bertinoro (FC) il 17 ottobre
2020, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.11, Parte II, serie A, anno 2020;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Bertinoro (FC) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi e vivranno separati, portandosi reciproco rispetto e AR Parte_2 disinteressandosi reciprocamente delle rispettive abitudini di vita.
2) La casa di proprietà di entrambi i coniugi in ragione di ½ ciascuno meglio in premessa descritta posta in Faenza, via Martiri Ungheresi n. 6, rimarrà nella esclusiva disponibilità del signor AR
, mentre la signora trasferirà la propria residenza altrove portando con sé i suoi effetti
[...] Pt_2 personali.
3) La signora a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a trasferire Parte_2 al signor che si obbliga ad acquistare, la quota di un mezzo di sua proprietà AR dell'immobile e relative pertinenze, posto in Faenza (RA), Via Martiri Ungheresi n. 6, distinto al
Catasto Fabbricati di Faenza al foglio 147 part.la 568 sub 11, via Martiri Ungheresi n. 6, p. T-1-2,
Cat. A/7, cl. 2, vani 6,5, superficie totale mq. 161, totale escluse aree scoperte mq. 158; part.la 568 sub 12, via Martiri Ungheresi n. 6, p. T, Cat. C/2, cl. 5, consistenza mq. 33, totale mq. 39; part.la 568 sub 6, via Martiri Ungheresi n. 6, p. T, Cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 21, totale mq. 25;
Le parti dichiarano che il fabbricato sopra descritto è stato edificato in data anteriore al 01.09.1967
e dichiarano, inoltre, che per opere eseguite nel fabbricato medesimo è stata rilasciata dal Comune di Faenza la concessione in sanatoria n. 184 in data 18 marzo 1987, protocollo n. 3130/111, cui ha fatto seguito il rilascio dell'abitabilità/usabilità del 29 aprile 1987 n. 184; dichiara altresì che nel fabbricato medesimo sono state eseguite opere edilizie in base ad autorizzazione edilizia n. 98, protocollo generale n. 77, protocollo edilizio n. 238 del 4 marzo 1997 rilasciata dal Comune di
Faenza in data 5 aprile 1997; a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) presentata al
Comune di Faenza il 18 ottobre 2011, protocollo generale n. 38911; dichiarano infine che nel fabbricato medesimo sono state eseguite opere edilizie in base a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) prot. n. 28083 presentata al in data 7.4.2021. Controparte_1
Le parti dichiarano di avvalersi del disposto di cui all'art. 19 Legge 06/03/1987, n. 74 e successive modifiche, per il trasferimento della quota dell'immobile sito a Faenza (RA), Via Martiri Ungheresi,
6, sopra descritto.
Dette agevolazioni non sono soggette ad abrogazione ex art. 10 D. Lgs. n. 23/2011 così come chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate in data 21/02/2014 n. 2/E e successive.
Le parti dichiarano, tenuto conto anche di quanto in premessa specificato, che il prezzo concordato per il trasferimento immobiliare della quota di ½ della unità immobiliare sopra descritta, da Pt_2
e è di € 160.000,00, che sarà corrisposta da alla signora
[...] AR AR
contestualmente al rogito notarile da effettuarsi entro il 30.10.2025, salvo ritardi non Parte_2 dipendenti dai ricorrenti.
La promessa di vendita comprende ogni diritto, accessorio, accessione, pertinenza e servitù attive e passive dell'immobile in oggetto, quali risultano dalla legge e dai titoli di provenienza.
La parte promittente venditrice garantisce fin da ora che gli immobili sopra descritti per la quota sopra specificata sono liberi da pesi, iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli.
Detto trasferimento immobiliare verrà formalizzato sulla base del presente ricorso e delle condizioni nello stesso contenute, con apposito atto innanzi al Notaio prescelto da con spese AR
a suo carico.
Le parti dichiarano che il fabbricato ad uso abitazione è già stato dotato di Attestato di prestazione energetica.
4) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarando, entrambi e reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
5) I ricorrenti dichiarano e danno atto, pertanto che ogni rapporto economico è stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatta eccezione per quanto previsto al precedente punto 3.
6) Le spese del presente atto saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè