Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/04/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10092/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
SEDE LEGALE CP_1
alle ore 9:00 sono presenti gli avv.ti CANTO LEONARDO e GIRANDOLI
GAETANO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:38, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10092 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti GIRANDOLI GAETANO e Parte_1
CANTO LEONARDO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. MOSTACCHI SILVANA
- resistente - oggetto: assegno sociale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/04/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che il diritto di al percepimento dell'assegno Parte_1
sociale cat. AS n. 078-550004054047 nella misura di legge, per l'effetto condannando l' al pagamento in favore della stessa dei ratei di CP_1
assegno maturati e maturandi dal mese di gennaio 2024, oltre interessi legali sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA,
[...] disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/07/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di essere stata titolare della prestazione cat. AS n. 078- 550004054047 ex articolo 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, giusta sentenza n.
2276/2023 del 21.06.2023;
-che successivamente alla definizione del giudizio, l' liquidava CP_1
l'assegno sociale nella misura di € 203,51, per l'anno 2023, perché decurtato in ragione dei redditi prodotti dal marito;
Parte_2
-che contestualmente alla liquidazione, l' revocava la prestazione CP
per l'anno 2024, supponendo il superamento del limite reddituale da parte del nucleo familiare per il percepimento della prestazione;
-che viceversa tale limite non era stato superato,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di liquidazione emanato dall' in Controparte_2
data 2/01/2024 a mezzo del quale è stata revocata per l'anno 2024 la prestazione cat. AS n. 078-550004054047, per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto - Dichiarare che la sig.ra ha Parte_1
il diritto di percepire l'assegno sociale cat. AS n. 078-550004054047 nella misura che verrà determinata a seguito delle operazioni contabili dell'espletanda CTU o, comunque, nella misura di legge o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia da questo On . le Giudice del lavoro;
- Condannare l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Sig. ra dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto Parte_1
dal mese di gennaio 2024 o altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che la revoca era effettivamente stata effettuata per il superamento della soglia, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va quindi rilevato che l' resistente informa il processo che: “Il Sig. CP
, coniuge della ricorrente, percepisce mensilmente l'importo Parte_2
lordo di €. 978,40 (cfr. cedolino gennaio 2024), a cui va aggiunta la quattordicesima percepita a luglio 2024 per l'importo lordo di €. 1482,40 cfr. cedolino luglio), l'importo di €. 1287,40 percepito ad agosto (cfr. cedolino agosto) e ovviamente gli importi in erogazione a dicembre comprensivi di tredicesima. Il che comporta, con tutta evidenza, il superamento del limite annuale di €. 13.894,66 a cui l'art.3 co. 6 della
L.335/95 subordina l'erogazione della prestazione”.
Poi rappresentando che: “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile (art. 3 comma 6 cit.)”.
Infine precisando che: “I redditi infatti vanno considerati al lordo e, come si evince dalla documentazione in atti, sono tali da comportare il superamento del limite reddituale per l'anno 2024. Il che ha comportato la sospensione della prestazione che non è stata revocata, come afferma erroneamente controparte, ma sospesa”.
Occorre quindi osservare che l'art. 3 comma 6° della L. n. 335 del 8.8.1995 sancisce che: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
I redditi percepiti dal coniuge della ricorrente al netto dell'imposizione fiscale ammontano a € 13.293,25, come correttamente quantificato e provato dalla parte ricorrente, inferiori al limite reddituale, posto per l'anno
2024 in € 13.894,66.
Il ricorso va quindi accolto come in domanda.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini