TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SA, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 128/2018 R.G., avente ad oggetto “risoluzione rapporto di agenzia”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Ruggero Settimo n. 3, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De C.F._1
Vincenzo del Foro di Napoli, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Basiglio (MI), Milano 3, Via Francesco Sforza, Controparte_1
n. 15, Palazzo Meucci, C.F. , in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Neri del Foro di Roma, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2018 premettendo di essere stato agente Parte_1 della per oltre 26 anni - ricoprendo la qualifica manageriale di Controparte_1
Regional Private Banker e svolgendo la funzione apicale di coordinamento di tutta la rete degli agenti della preponente, per la gestione di un complessivo portafoglio di oltre € 500.000.000 che gli aveva fruttato, negli ultimi cinque anni di rapporto, provvigioni per una media annua di € 243.128,53 -, ha esposto di essere stato costretto, in data 07.06.2017, a recedere dal rapporto all'esito dell'arbitrario demansionamento, giusta comunicazione della preponente del 16.01.2017, a mero Family Banker - Senior Manager, con conseguente drastico peggioramento del proprio trattamento economico, forte ridimensionamento della propria figura professionale all'interno dell'azienda e completo venir meno di ogni prospettiva di carriera;
nella lettera di recesso aveva inoltre deplorato la scorretta, immotivata e illegittima assegnazione del consulente Persona_1 reclutato da esso ricorrente, e dell'apportato portafoglio di € 7.000.000.000 alla rete gestita da altro manager, con corrispondente perdita del relativo trattamento provvigionale. Tanto lamentato e dedotto, ha quindi chiesto volersi, in via principale, “previo ogni accertamento e declaratoria - ivi compresa la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente
e/o delle circostanze di recesso attribuibili al preponente, la violazione da parte della preponente di una o più tra le obbligazioni di cui agli artt. 1748, 1749, 1750, 1751 c.c., 2043, 2087, 2049, 2059
c.c. e/o degli obblighi di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza contrattuali, del Codice Etico della banca approvato con delibera del 21.6.16, condannare la resistente (…) al pagamento (…) delle seguenti somme: a) euro 243.128,53 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta dal Tribunale
a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; b) euro 131.199,77 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta, a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”, e in via subordinata “ai sensi degli artt. 12 ss. del Contratto Collettivo Nazionale per agenti e rappresentanti di commercio del 16.02.2009 e previo ogni accertamento e declaratoria, compresa la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente e/o delle circostanze di recesso attribuibili al preponente, la violazione da parte della preponente di una o più tra le obbligazioni di cui agli artt. 1748, 1749, 1750, 1751 c.c., 2043, 2087, 2049, 2059 c.c. e/o degli obblighi di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza contrattuali, del Codice Etico della banca approvato con delibera del 21.6.16, condannare la resistente al pagamento della somma di a) euro
120.026,74 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, b) euro 118.999,72 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta a titolo di indennità suppletiva di clientela, c) l'indennità meritocratica nella misura in cui sarà stabilita in base alle norme del contratto collettivo richiamato, d) euro 131.199,77 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, siccome infondate, contestando il genericamente ascrittole inadempimento contrattuale, difendendo l'assoluta correttezza del proprio comportamento, negando il peggioramento del trattamento provvigionale lamentato dal ricorrente all'esito del suo riposizionamento a family manager ed eccependo l'inammissibile genericità e infondatezza delle formulate rivendicazioni economiche, non supportate da elaborazione contabile alcuna, né dall'allegazione e documentazione della struttura provvigionale convenuta in seno al contratto di agenzia - nemmeno versato in atti - e l'incompatibilità dell'allegata giusta causa di recesso dal rapporto con il tardivo esercizio del medesimo.
Raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
Incontestato il rapporto di agenzia a tempo indeterminato intercorso tra le parti - evincibile, in difetto di produzione del contratto, dal tenore della corrispondenza versata in atti e dalla richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso rivendicata dalla preponente Controparte_1 a fronte del recesso comunicatole dall'agente ricorrente con lettera
[...] Parte_1 del 07.06.2017 -, l'odierno ricorrente si è determinato alla risoluzione del rapporto per due distinti ordini di ragioni, ovvero:
1- l'immotivato ridimensionamento del proprio ruolo aziendale da a - estromesso dalla ripartizione delle Controparte_3 Controparte_4 commissioni di investimento pagate dai clienti e dal sistema di incentivazione per obiettivi riservati ai - comunicatogli dalla preponente con lettera del 16.01.2017 (in atti), Controparte_3 con conseguente deterioramento del proprio status professionale ed economico e delle prospettive di carriera;
e 2- il mancato inserimento del reclutato collega nella rete di consulenti Persona_1 coordinata e gestita da esso ricorrente, con conseguente perdita degli annessi incrementi indennitari e provvigionali, in violazione dell'art. 2 del Codice Etico approvato dal C.d.A. di
[...] in data 21.06.2016. Allegatane l'ascrivibilità alla “violazione da parte Controparte_1 della preponente di una o più tra le obbligazioni di cui agli artt. 1748, 1749, 1750, 1751 c.c., 2043,
2087, 2049, 2059 c.c. e/o degli obblighi di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza contrattuali, del Codice Etico della banca approvato con delibera del 21.6.16”, ha quindi in via principale invocato la condanna della preponente al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. e dell'indennità di mancato preavviso di cui agli artt. 2118 e 2019 c.c., ambedue fondate sull'affermata giusta causa di recesso dal rapporto, posto che - quanto alla prima - a mente dell'art. 1751, comma secondo, c.c. “l'indennità non è dovuta (…) quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente”, e - quanto alla seconda - per l'art. 2119, comma primo, c.c. “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto (…) senza preavviso (…) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che: A) come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata” (cfr. ex plurimis CASS. n. 3595/2011; CASS. n. 422/2006) e “la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto” (cfr. CASS. n. 1376/2018); affinché possa ritenersi la ricorrenza di una giusta causa di recesso dell'agente occorre pertanto l'accertamento di un inadempimento della preponente di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
e B) conseguentemente, il recesso del non appare giustificato Pt_1 dal mancato inserimento del collega nella rete di consulenti coordinata e gestita da Persona_1 esso ricorrente, risalente a due anni addietro;
è infatti del 30.05.2015 la missiva indirizzata alla preponente (in atti) con la quale il ha lamentato l'inserimento del nuovo arrivato “nelle Pt_1 liste di un SPV di SA di ME , circostanza all'evidenza ritenuta non abbastanza grave Per_2 da precludere la prosecuzione del rapporto con la preponente.
Quanto al deplorato c.d. demansionamento da a Controparte_3 CP_4
va quindi osservato che il ricorrente ha dedotto l'inadempimento della preponente
[...] senza versare in atti lo stipulato contratto di agenzia, né chiarire a quale specifica obbligazione contrattuale od extracontrattuale (atteso l'indiscriminato richiamo delle disposizioni codicistiche relative alle obbligazioni informative e di pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi gravanti sulla preponente, di tutela delle condizioni di lavoro e di responsabilità civile per illecito aquiliano, non accompagnate da petitum risarcitorio alcuno) la sia venuta Controparte_1 meno nel comunicargli il mutamento di incarico, né offrire documentazione - nell'ampia contestazione della resistente - della deteriore struttura e consistenza del relativo trattamento economico rispetto al documentato trattamento provvigionale previsto in favore del
[...]
per contro, i testi e - dipendenti della Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2 resistente, il primo assegnato all'ufficio preposto alla remunerazione della rete di vendita e il secondo dirigente del settore aziendale occupatosi della riorganizzazione dei ruoli manageriali, rispettivamente sentiti alle udienze del 16.10.2019 e del 30.09.2020 - hanno dichiarato che la variazione per cui è causa è stata imposta dalla soppressione, a far data dall'01.01.2017, della figura di Regional Private Manager e che a ciascuno dei titolari della posizione è stato quindi assegnato nuovo equivalente incarico di staff, quale quello di nella specie assegnato al . Ancorché Pt_1
a fronte di modifiche della struttura provvigionale e del sistema incentivante del nuovo ruolo, inoltre, “nell'anno 2017 il ricorrente ha pure migliorato la propria remunerazione rispetto all'anno precedente;
tali dati sono stati costantemente verificati dal mio ufficio e rendicontati mensilmente. (…) il trattamento remunerativo del ricorrente dopo la variazione dell'incarico di cui ho detto, è stato complessivamente mantenuto ed anzi migliorato nell'anno 2017” (teste ). Tes_1 Va infine rilevato che giusta disposto dell'art. 3 dell'Accordo Economico Collettivo del 16.02.2009 versato in atti dal ricorrente “le Parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni”, le quali “si considerano: di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 e 5% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione (…); di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 e 20% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione (…); di sensibile entità quando comportano modifiche superiori al 20% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione (…)”, apprezzamenti che, in difetto di strumenti documentali di raffronto, appaiono preclusi, con conseguente impossibile individuazione del regime di efficacia (immediata o con preavviso, come da articolata previsione contrattuale) dell'esercitato ius variandi. Quanto alla condanna della preponente al pagamento delle indennità di derivazione pattizia (i.e. dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica di cui all'art. 13 del richiamato A.E.C.), invocata dal ricorrente in via di subordine, la domanda è parimenti infondata, le rivendicate indennità essendo previste quali componenti dell'indennità di fine rapporto dovute in ipotesi di recesso della preponente non giustificato da fatti imputabili all'agente (cfr. CASS. n. 25607/2011;
CASS. n. 12113/2024).
Attesane per quanto sopra l'infondatezza, il ricorso va interamente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 128/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi Controparte_1 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in SA il 5 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SA, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 128/2018 R.G., avente ad oggetto “risoluzione rapporto di agenzia”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Ruggero Settimo n. 3, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo De C.F._1
Vincenzo del Foro di Napoli, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
con sede in Basiglio (MI), Milano 3, Via Francesco Sforza, Controparte_1
n. 15, Palazzo Meucci, C.F. , in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Neri del Foro di Roma, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.01.2018 premettendo di essere stato agente Parte_1 della per oltre 26 anni - ricoprendo la qualifica manageriale di Controparte_1
Regional Private Banker e svolgendo la funzione apicale di coordinamento di tutta la rete degli agenti della preponente, per la gestione di un complessivo portafoglio di oltre € 500.000.000 che gli aveva fruttato, negli ultimi cinque anni di rapporto, provvigioni per una media annua di € 243.128,53 -, ha esposto di essere stato costretto, in data 07.06.2017, a recedere dal rapporto all'esito dell'arbitrario demansionamento, giusta comunicazione della preponente del 16.01.2017, a mero Family Banker - Senior Manager, con conseguente drastico peggioramento del proprio trattamento economico, forte ridimensionamento della propria figura professionale all'interno dell'azienda e completo venir meno di ogni prospettiva di carriera;
nella lettera di recesso aveva inoltre deplorato la scorretta, immotivata e illegittima assegnazione del consulente Persona_1 reclutato da esso ricorrente, e dell'apportato portafoglio di € 7.000.000.000 alla rete gestita da altro manager, con corrispondente perdita del relativo trattamento provvigionale. Tanto lamentato e dedotto, ha quindi chiesto volersi, in via principale, “previo ogni accertamento e declaratoria - ivi compresa la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente
e/o delle circostanze di recesso attribuibili al preponente, la violazione da parte della preponente di una o più tra le obbligazioni di cui agli artt. 1748, 1749, 1750, 1751 c.c., 2043, 2087, 2049, 2059
c.c. e/o degli obblighi di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza contrattuali, del Codice Etico della banca approvato con delibera del 21.6.16, condannare la resistente (…) al pagamento (…) delle seguenti somme: a) euro 243.128,53 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta dal Tribunale
a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.; b) euro 131.199,77 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta, a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”, e in via subordinata “ai sensi degli artt. 12 ss. del Contratto Collettivo Nazionale per agenti e rappresentanti di commercio del 16.02.2009 e previo ogni accertamento e declaratoria, compresa la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente e/o delle circostanze di recesso attribuibili al preponente, la violazione da parte della preponente di una o più tra le obbligazioni di cui agli artt. 1748, 1749, 1750, 1751 c.c., 2043, 2087, 2049, 2059 c.c. e/o degli obblighi di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza contrattuali, del Codice Etico della banca approvato con delibera del 21.6.16, condannare la resistente al pagamento della somma di a) euro
120.026,74 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta, a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, b) euro 118.999,72 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta a titolo di indennità suppletiva di clientela, c) l'indennità meritocratica nella misura in cui sarà stabilita in base alle norme del contratto collettivo richiamato, d) euro 131.199,77 o diversa somma che sarà ritenuta dovuta a titolo di indennità di mancato preavviso, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Costituitasi in lite, la ha invocato il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, siccome infondate, contestando il genericamente ascrittole inadempimento contrattuale, difendendo l'assoluta correttezza del proprio comportamento, negando il peggioramento del trattamento provvigionale lamentato dal ricorrente all'esito del suo riposizionamento a family manager ed eccependo l'inammissibile genericità e infondatezza delle formulate rivendicazioni economiche, non supportate da elaborazione contabile alcuna, né dall'allegazione e documentazione della struttura provvigionale convenuta in seno al contratto di agenzia - nemmeno versato in atti - e l'incompatibilità dell'allegata giusta causa di recesso dal rapporto con il tardivo esercizio del medesimo.
Raccolte le ammesse prove orali e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
Incontestato il rapporto di agenzia a tempo indeterminato intercorso tra le parti - evincibile, in difetto di produzione del contratto, dal tenore della corrispondenza versata in atti e dalla richiesta di pagamento dell'indennità di preavviso rivendicata dalla preponente Controparte_1 a fronte del recesso comunicatole dall'agente ricorrente con lettera
[...] Parte_1 del 07.06.2017 -, l'odierno ricorrente si è determinato alla risoluzione del rapporto per due distinti ordini di ragioni, ovvero:
1- l'immotivato ridimensionamento del proprio ruolo aziendale da a - estromesso dalla ripartizione delle Controparte_3 Controparte_4 commissioni di investimento pagate dai clienti e dal sistema di incentivazione per obiettivi riservati ai - comunicatogli dalla preponente con lettera del 16.01.2017 (in atti), Controparte_3 con conseguente deterioramento del proprio status professionale ed economico e delle prospettive di carriera;
e 2- il mancato inserimento del reclutato collega nella rete di consulenti Persona_1 coordinata e gestita da esso ricorrente, con conseguente perdita degli annessi incrementi indennitari e provvigionali, in violazione dell'art. 2 del Codice Etico approvato dal C.d.A. di
[...] in data 21.06.2016. Allegatane l'ascrivibilità alla “violazione da parte Controparte_1 della preponente di una o più tra le obbligazioni di cui agli artt. 1748, 1749, 1750, 1751 c.c., 2043,
2087, 2049, 2059 c.c. e/o degli obblighi di lealtà, buona fede, diligenza e correttezza contrattuali, del Codice Etico della banca approvato con delibera del 21.6.16”, ha quindi in via principale invocato la condanna della preponente al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c. e dell'indennità di mancato preavviso di cui agli artt. 2118 e 2019 c.c., ambedue fondate sull'affermata giusta causa di recesso dal rapporto, posto che - quanto alla prima - a mente dell'art. 1751, comma secondo, c.c. “l'indennità non è dovuta (…) quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente”, e - quanto alla seconda - per l'art. 2119, comma primo, c.c. “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto (…) senza preavviso (…) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che: A) come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata” (cfr. ex plurimis CASS. n. 3595/2011; CASS. n. 422/2006) e “la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto” (cfr. CASS. n. 1376/2018); affinché possa ritenersi la ricorrenza di una giusta causa di recesso dell'agente occorre pertanto l'accertamento di un inadempimento della preponente di gravità tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto;
e B) conseguentemente, il recesso del non appare giustificato Pt_1 dal mancato inserimento del collega nella rete di consulenti coordinata e gestita da Persona_1 esso ricorrente, risalente a due anni addietro;
è infatti del 30.05.2015 la missiva indirizzata alla preponente (in atti) con la quale il ha lamentato l'inserimento del nuovo arrivato “nelle Pt_1 liste di un SPV di SA di ME , circostanza all'evidenza ritenuta non abbastanza grave Per_2 da precludere la prosecuzione del rapporto con la preponente.
Quanto al deplorato c.d. demansionamento da a Controparte_3 CP_4
va quindi osservato che il ricorrente ha dedotto l'inadempimento della preponente
[...] senza versare in atti lo stipulato contratto di agenzia, né chiarire a quale specifica obbligazione contrattuale od extracontrattuale (atteso l'indiscriminato richiamo delle disposizioni codicistiche relative alle obbligazioni informative e di pagamento delle provvigioni sugli affari conclusi gravanti sulla preponente, di tutela delle condizioni di lavoro e di responsabilità civile per illecito aquiliano, non accompagnate da petitum risarcitorio alcuno) la sia venuta Controparte_1 meno nel comunicargli il mutamento di incarico, né offrire documentazione - nell'ampia contestazione della resistente - della deteriore struttura e consistenza del relativo trattamento economico rispetto al documentato trattamento provvigionale previsto in favore del
[...]
per contro, i testi e - dipendenti della Controparte_3 Testimone_1 Testimone_2 resistente, il primo assegnato all'ufficio preposto alla remunerazione della rete di vendita e il secondo dirigente del settore aziendale occupatosi della riorganizzazione dei ruoli manageriali, rispettivamente sentiti alle udienze del 16.10.2019 e del 30.09.2020 - hanno dichiarato che la variazione per cui è causa è stata imposta dalla soppressione, a far data dall'01.01.2017, della figura di Regional Private Manager e che a ciascuno dei titolari della posizione è stato quindi assegnato nuovo equivalente incarico di staff, quale quello di nella specie assegnato al . Ancorché Pt_1
a fronte di modifiche della struttura provvigionale e del sistema incentivante del nuovo ruolo, inoltre, “nell'anno 2017 il ricorrente ha pure migliorato la propria remunerazione rispetto all'anno precedente;
tali dati sono stati costantemente verificati dal mio ufficio e rendicontati mensilmente. (…) il trattamento remunerativo del ricorrente dopo la variazione dell'incarico di cui ho detto, è stato complessivamente mantenuto ed anzi migliorato nell'anno 2017” (teste ). Tes_1 Va infine rilevato che giusta disposto dell'art. 3 dell'Accordo Economico Collettivo del 16.02.2009 versato in atti dal ricorrente “le Parti concordano sull'opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni”, le quali “si considerano: di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 e 5% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione (…); di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 e 20% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione (…); di sensibile entità quando comportano modifiche superiori al 20% delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione (…)”, apprezzamenti che, in difetto di strumenti documentali di raffronto, appaiono preclusi, con conseguente impossibile individuazione del regime di efficacia (immediata o con preavviso, come da articolata previsione contrattuale) dell'esercitato ius variandi. Quanto alla condanna della preponente al pagamento delle indennità di derivazione pattizia (i.e. dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica di cui all'art. 13 del richiamato A.E.C.), invocata dal ricorrente in via di subordine, la domanda è parimenti infondata, le rivendicate indennità essendo previste quali componenti dell'indennità di fine rapporto dovute in ipotesi di recesso della preponente non giustificato da fatti imputabili all'agente (cfr. CASS. n. 25607/2011;
CASS. n. 12113/2024).
Attesane per quanto sopra l'infondatezza, il ricorso va interamente rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 128/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi Controparte_1 difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in SA il 5 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella