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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1903/2020 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. POLITI FRANCESCO,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. PAGANI FRANCESCO.
*
Conclusioni per l'attore opponente:
“
1. DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633,634
c.p.c. e 40 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto, ritenuto
pagina 1 di 16 che non sono stati presentati gli estratti conto relativi al
rapporto, dall'apertura all'estinzione. REVOCARE il medesimo
D.I. con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto
corrente per gli interessi ultralegali applicati nel corso
dell'intero rapporto;
3. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimo
ricorso allo ius variandi ai fini della variazione
unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo
al contestato rapporto;
4. ACCERTARE E DICHIARARE la
violazione da parte della banca convenuta delle regole di
correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso
rapporto di conto corrente e per l'effetto DICHIARARE la non
debenza dell'interesse ultralegale delle provvigioni di
massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale,
dei giorni di valuta sulle commissioni applicate;
5. ACCERTARE
E DICHIARARE la nullità ed inefficacia per violazione degli
artt. 1283, 2697 e 1418-2° comma- C.C. della capitalizzazione
trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri
applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto
DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia
capitalizzazione di interessi;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la
nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.
1284,1346, 2697, 1175, 1375, e 1418 c.c., degli addebiti di
interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero
pagina 2 di 16 rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di
effettuazione delle singole operazioni e la data della
rispettiva valuta;
nonché in assenza di valida
giustificazione causale;
8. ACCERTARE E DICHIARARE, per
l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, dell'esatto
dare – avere tra le parti sulla base della classificazione
contabile sia dei rapporti attualmente valutati, sia di
quelli medio tempore girocontati per estinzione, in regime di
saggio legale di interesse, senza capitalizzazione di ogni
ulteriore competenza rilevata;
9. DETERMINARE il tasso
effettivo globale (T.E.G.) per lo specificato rapporto
bancario; 10. ACCERTARE E DICHIARARE previo accertamento del
tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e
qualsivoglia pretesa della convenuta opposta per interessi,
spese, commissioni e competenze, il tutto perché in spregio a
quanto tassativamente previsto dalla legge 7.3.1996 n. 108,
in quanto eccedente il c.d. tasso soglia sul periodo
trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli
artt. 1339 c.c. della applicazione del tasso legale senza
capitalizzazione; 11. ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto
della rideterminazione del saldo portato dall'impugnato
rapporto di c/c e della dichiarata nullità dei mutui, oggetto
del d.i., identificati dai n.ri 72552969 del 22.6.2015
pagina 3 di 16 aventi la medesima natura di quelli qui specificati , che
nulla è dovuto e/o rideterminare il saldo reale del medesimo
c/c, quindi CONDANNARE, giusta la DOMANDA RICONVENZIONALE
proposta, la banca alla restituzione di tutte le somme
indebitamente percepite per come quantificate dalla eseguenda
C.T.U. tecnico-contabile. ACCERTARE E DICHIARARE la
illegittimità della segnalazione alla centrale rischi
eseguita dalla opposta banca in danno del sig. Parte_1
, con riserva di agire in separata sede per il
[...]
risarcimento del danno patrimoniale da quantificare , e per
l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva
e CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimoniale in
via equitativa e con l'obbligo della pubblicazione della
cancellazione sui principali giornali locali;
13 CONDANNARE
la banca opposta al risarcimento dei danni sofferti
dall'opponente, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366
c.c., da stabilirsi in via equitativa;
14. CONDANNARE la
convenuta banca “ al risarcimento del Controparte_2
danno ex art. 96 c.p.c.; CONDANNARE l'opposta banca al
pagamento delle spese e competenze di giudizio, con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
Conclusioni per la convenuta opposta:
pagina 4 di 16 “Voglia l'On.le Tribunale, disattesa e respinta ogni
contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte
s'impugnano, In via preliminare, concedere la provvisoria
esecuzione del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande
proposte dal sig. con atto notificato in Parte_1
data 02.07.2020, perché prescritte, infondate in fatto ed in
diritto, ed in ogni caso sfornite di prova, con integrale
conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Il tutto con
vittoria di spese ed onorari, e con salvezza di ogni
diritto”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 1.7.2020, premettendo Parte_1
che:
− in data 26.5.2020 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n.397/2020 (proc. n. 946/2020 R.G.), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18.5.2020;
− il provvedimento monitorio lo condannava al pagamento in favore di di € 302.316,78, Parte_2
oltre interessi di mora e spese di procedura di ingiunzione;
pagina 5 di 16 − il credito vantato dalla ricorrente trovava titolo nella mancata integrale restituzione del capitale e degli interessi (contrattuali) mutuati:
o con il contratto di finanziamento n. 75252969 per
54.873,99 €;
o con il contratto di mutuo n. 75377261 per
189.475,79 €;
o per saldo debitore del rapporto di sconto commerciale per n. 41 effetti cambiari insoluti e protestati, portati in pagamento per 57.697,10 €;
− tali operazioni si appoggiavano tutte su un conto corrente n. 27/4404 aperto nel 1973 e chiuso in data
30.9.2019;
citava in giudizio eccependo: Controparte_2
- il collegamento negoziale tra i finanziamenti e il rapporto di conto corrente sul quale essi erano appoggiati, sicché l'accertamento del credito portato dai primi andava condotto in uno con il saldo portato dal conto corrente;
− l'illegittimo addebito, sul rapporto di conto corrente, di somme a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e ius variandi non pattuiti, nonché
di interessi ultralegali (applicati tra data operazione pagina 6 di 16 e data di valuta) e interessi usurari (id est nullità
delle rispettive clausole);
− l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale, la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate e il risarcimento del danno in via equitativa per illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca
d'Italia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_2
eccependo l'inammissibilità delle domande relative al C/C
0727/4404, non oggetto di ricorso monitorio, la genericità
dell'opposizione, e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
14.12.2020 e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per consentire l'esperimento della procedura di mediazione ed istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
pagina 7 di 16 *
Tanto premesso l'opposizione è infondata per i motivi che seguono
*
1. Collegamento contrattuale
In primo luogo va chiarito che l'istituto di credito ha limitato la propria domanda, introdotta in sede monitoria, a due rapporti di finanziamento, conclusi il 2.6.2015 e il
4.3.2016, oltre al rapporto di sconto su titoli di credito,
quest'ultimo rimasto primo di contestazioni.
È pacifico, poi, che i mutui siano stati regolati sul conto corrente n. 27/2204, senza che la banca, tuttavia, abbia chiesto l'accertamento del relativo saldo in questa sede.
Sulla questione l'opponente ha eccepito l'inscindibilità
dell'accertamento del credito portato dai rapporti di finanziamento rispetto al rapporto di conto corrente, sul quale denuncia siano state applicate clausole illegittime
(infra par. 3), attesa:
- la contabilizzazione dei finanziamenti sul detto conto corrente (oltre ad altri rapporti bancari non specificamente indicati);
- l'utilizzo dei finanziamenti per appianare le esposizioni debitorie pregresse portate dal conto stesso.
pagina 8 di 16 Sicché il pagamento dei finanziamenti oggetto del provvedimento monitorio implicherebbe l'accertamento complessivo del saldo portato dal rapporto di conto corrente sul quale essi erano contabilmente appoggiati.
La tesi è infondata.
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonchè dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi,
instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti,
siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Cass. 12567/2004).
Tanto chiarito, il finanziamento del 22.6.2015 veniva espressamente concesso al fine di consentire al correntista la “ristrutturazione dei locali in uso all'attività” (art. 1,
doc. 2 – Intesa), mentre il finanziamento del 4.3.2016 reca quale finalità la “ristrutturazione aziendale e finanziaria”
(art. 1, doc. 3 – Intesa).
pagina 9 di 16 Le clausole contrattuali evidenziano l'erogazione delle somme per finalità strumentali all'esercizio dell'attività
imprenditoriale del correntista, con conseguente estraneità
al rapporto di conto corrente, atteso che l'unico collegamento tra i rapporti va identificato nella regolazione contabile dei primi sul secondo, circostanza insufficiente a provare una connessione teleologica nel senso supra chiarito.
Ciò posto va opinato come l'opponente non abbia dimostrato, e per vero nemmeno allegato, alcun elemento da cui trarre la finalità meramente solutoria dei finanziamenti (peraltro perfettamente valida ed efficace;
sul punto la recentissima
S.U. 5841/2025), pretendendo di dedurre tale circostanza, del tutto apoditticamente, dall'assenza di progetti di ristrutturazione aziendale allegati ai finanziamenti.
In altri termini il correntista non ha allegato l'esistenza di alcun elemento sintomatico circa la finalità solutoria dei mutui in questione, quali la revoca degli affidamenti in epoca immediatamente precedente alla concessione dei finanziamenti, la chiusura di altri rapporti di conto corrente con saldo debitore ovvero il rilascio di garanzie reali contestualmente alla concessione dell'erogazione finanziaria (ed invero i mutui in questione risultano avere natura chirografaria).
pagina 10 di 16 Non ricorrono quindi sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo,
costituito dal comune intento pratico delle parti di volere,
non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Ne deriva che i rapporti azionati dalla banca sono suscettibili di autonomo accertamento in questa sede.
*
2. Prova del credito
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -,
dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U.
7448/1993).
pagina 11 di 16 Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto
(e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Tanto premesso, parte opposta ha fornito prova del credito ingiunto mediante la produzione:
− del contratto di finanziamento n. 75252969 del
22.6.2015, stipulato dall'odierno opponente con
BA di PO (banca del gruppo Controparte_1
), ove venivano specificamente indicati i
[...]
costi dell'operazione: tasso di interesse annuo
(TAN), pari al 4,52% e tasso annuo effettivo globale
(TAEG), pari al 6,00%, oltre agli interessi moratori, pari al 4,52 % annuo maggiorato di 0,90
punti percentuali (doc. 2 – Intesa);
pagina 12 di 16 − del contratto di mutuo n. 75377261 del 4.3.2016, stipulato dall'odierno opponente con BA di PO
(banca del gruppo , ove Controparte_1
venivano specificamente indicati i costi dell'operazione: tasso di interesse annuo (TAN),
pari al 4,20% e tasso annuo effettivo globale
(TAEG), pari al 5,21%, oltre agli interessi moratori, pari al 4,20 % annuo maggiorato di 0,50
punti percentuali (doc. 3 – Intesa);
− contratto quadro di fido bancario dell'11.12.2013, con n. 2 atti di integrazione contrattuale del
28.11.2014 e del 23.12.2016 (doc. 5 – ); CP_1
− certificazioni ex art. 50 T.U.B. relativi ai finanziamenti e al rapporto di sconto (doc. 1 –
); CP_1
− n. 41 effetti cambiari rimasti insoluti e protestati con relative distinte di presentazione e lettere raccomandate di intimazione di pagamento (doc. 5 a,
5b, 5c – ); CP_1
− serie completa degli estratti conto scalari relativi al rapporto di conto corrente sul quale erano regolati e finanziamenti e gli affidamenti, dal
31.12.2008, a debito del correntista 231.905,81 €,
sino al 28.2.2018 (doc. da 9 a 130 – ), con Pt_1
pagina 13 di 16 prova di accredito delle somme finanziate (doc. 11 –
). CP_1
A fronte della produzione documentale indicata, l'opponente non ha contestato specificamente l'effettiva erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito né la loro mancata integrale restituzione.
Sicché il credito deve ritenersi provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
*
3. Domanda riconvenzionale: interessi anatocistici,
commissione di massimo scoperto e ius variandi non
pattuiti, interessi ultralegali e interessi usurari
applicati al rapporto di conto corrente – illegittima
segnalazione alla Centrale Rischi
Da ultimo va rigetta la domanda di ripetizione di indebito,
avanzata in via riconvenzionale dall'opponente.
La difesa del ha fondato la domanda in analisi Pt_1
lamentando l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e dello ius variandi non pattuiti, oltre ad interessi usurari.
Orbene, le eccezioni sollevate non risultano precedute da alcuna specifica attività assertiva ma poggiano su assunti impliciti assolutamente ipotetici sì da postulare un'indagine pagina 14 di 16 esplorativa (Trib. Roma, 26.2.2013; Trib. Benevento, sez. II,
14.03.2016).
Ed invero l'attore/opponente non ha provveduto ad indicare né
le somme frutto dell'illegittima capitalizzazione né i trimestri di riferimento ove si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia.
Ha omesso altresì di indicare la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia ovvero se la doglianza attenga ad usura originaria ovvero frutto di un illegittimo ius variandi
né, tantomeno, vi è stata produzione dei decreti e delle rilevazioni aventi ad oggetto le rilevazioni del tasso soglia.
In altri termini le eccezioni sollevate dall'opponente risultano del tutto avulse dal concreto svolgimento del rapporto bancario, concretandosi in deduzioni del tutto generiche, sicché vanno ritenute inammissibili (Trib. Milano
24.9.2013).
La medesima sorte va opinata con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in via equitativa, non accompagnata da attività assertiva, ancor prima che probatoria.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione.
*
4. Spese di lite
pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore/opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 260.001,00 a 520.000,00 e parametri tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, e liquidazione ai valori minimi della fase istruttoria, che ha avuto natura meramente documentale.
P. Q. M.
il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione;
2. per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 397/2020 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 18.5.2020;
3. condanna a pagare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate Parte_2
in € 17.252,00 per compensi oltre IVA, CPA, come per legge.
Reggio Calabria, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
75377261 del 4.3.2016, nonché di tutti i mutui accesi ed
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1903/2020 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. POLITI FRANCESCO,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. PAGANI FRANCESCO.
*
Conclusioni per l'attore opponente:
“
1. DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633,634
c.p.c. e 40 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto, ritenuto
pagina 1 di 16 che non sono stati presentati gli estratti conto relativi al
rapporto, dall'apertura all'estinzione. REVOCARE il medesimo
D.I. con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE E
DICHIARARE la nullità ed inefficacia degli addebiti in conto
corrente per gli interessi ultralegali applicati nel corso
dell'intero rapporto;
3. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimo
ricorso allo ius variandi ai fini della variazione
unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo
al contestato rapporto;
4. ACCERTARE E DICHIARARE la
violazione da parte della banca convenuta delle regole di
correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso
rapporto di conto corrente e per l'effetto DICHIARARE la non
debenza dell'interesse ultralegale delle provvigioni di
massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale,
dei giorni di valuta sulle commissioni applicate;
5. ACCERTARE
E DICHIARARE la nullità ed inefficacia per violazione degli
artt. 1283, 2697 e 1418-2° comma- C.C. della capitalizzazione
trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri
applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto
DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia
capitalizzazione di interessi;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la
nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt.
1284,1346, 2697, 1175, 1375, e 1418 c.c., degli addebiti di
interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero
pagina 2 di 16 rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di
effettuazione delle singole operazioni e la data della
rispettiva valuta;
nonché in assenza di valida
giustificazione causale;
8. ACCERTARE E DICHIARARE, per
l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, dell'esatto
dare – avere tra le parti sulla base della classificazione
contabile sia dei rapporti attualmente valutati, sia di
quelli medio tempore girocontati per estinzione, in regime di
saggio legale di interesse, senza capitalizzazione di ogni
ulteriore competenza rilevata;
9. DETERMINARE il tasso
effettivo globale (T.E.G.) per lo specificato rapporto
bancario; 10. ACCERTARE E DICHIARARE previo accertamento del
tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e
qualsivoglia pretesa della convenuta opposta per interessi,
spese, commissioni e competenze, il tutto perché in spregio a
quanto tassativamente previsto dalla legge 7.3.1996 n. 108,
in quanto eccedente il c.d. tasso soglia sul periodo
trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli
artt. 1339 c.c. della applicazione del tasso legale senza
capitalizzazione; 11. ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto
della rideterminazione del saldo portato dall'impugnato
rapporto di c/c e della dichiarata nullità dei mutui, oggetto
del d.i., identificati dai n.ri 72552969 del 22.6.2015
pagina 3 di 16 aventi la medesima natura di quelli qui specificati , che
nulla è dovuto e/o rideterminare il saldo reale del medesimo
c/c, quindi CONDANNARE, giusta la DOMANDA RICONVENZIONALE
proposta, la banca alla restituzione di tutte le somme
indebitamente percepite per come quantificate dalla eseguenda
C.T.U. tecnico-contabile. ACCERTARE E DICHIARARE la
illegittimità della segnalazione alla centrale rischi
eseguita dalla opposta banca in danno del sig. Parte_1
, con riserva di agire in separata sede per il
[...]
risarcimento del danno patrimoniale da quantificare , e per
l'effetto ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva
e CONDANNARLA al risarcimento del danno non patrimoniale in
via equitativa e con l'obbligo della pubblicazione della
cancellazione sui principali giornali locali;
13 CONDANNARE
la banca opposta al risarcimento dei danni sofferti
dall'opponente, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366
c.c., da stabilirsi in via equitativa;
14. CONDANNARE la
convenuta banca “ al risarcimento del Controparte_2
danno ex art. 96 c.p.c.; CONDANNARE l'opposta banca al
pagamento delle spese e competenze di giudizio, con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore
antistatario”.
Conclusioni per la convenuta opposta:
pagina 4 di 16 “Voglia l'On.le Tribunale, disattesa e respinta ogni
contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte
s'impugnano, In via preliminare, concedere la provvisoria
esecuzione del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo e tutte le domande
proposte dal sig. con atto notificato in Parte_1
data 02.07.2020, perché prescritte, infondate in fatto ed in
diritto, ed in ogni caso sfornite di prova, con integrale
conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. Il tutto con
vittoria di spese ed onorari, e con salvezza di ogni
diritto”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 1.7.2020, premettendo Parte_1
che:
− in data 26.5.2020 gli veniva notificato il decreto ingiuntivo n.397/2020 (proc. n. 946/2020 R.G.), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18.5.2020;
− il provvedimento monitorio lo condannava al pagamento in favore di di € 302.316,78, Parte_2
oltre interessi di mora e spese di procedura di ingiunzione;
pagina 5 di 16 − il credito vantato dalla ricorrente trovava titolo nella mancata integrale restituzione del capitale e degli interessi (contrattuali) mutuati:
o con il contratto di finanziamento n. 75252969 per
54.873,99 €;
o con il contratto di mutuo n. 75377261 per
189.475,79 €;
o per saldo debitore del rapporto di sconto commerciale per n. 41 effetti cambiari insoluti e protestati, portati in pagamento per 57.697,10 €;
− tali operazioni si appoggiavano tutte su un conto corrente n. 27/4404 aperto nel 1973 e chiuso in data
30.9.2019;
citava in giudizio eccependo: Controparte_2
- il collegamento negoziale tra i finanziamenti e il rapporto di conto corrente sul quale essi erano appoggiati, sicché l'accertamento del credito portato dai primi andava condotto in uno con il saldo portato dal conto corrente;
− l'illegittimo addebito, sul rapporto di conto corrente, di somme a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e ius variandi non pattuiti, nonché
di interessi ultralegali (applicati tra data operazione pagina 6 di 16 e data di valuta) e interessi usurari (id est nullità
delle rispettive clausole);
− l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, e in via riconvenzionale, la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate e il risarcimento del danno in via equitativa per illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca
d'Italia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_2
eccependo l'inammissibilità delle domande relative al C/C
0727/4404, non oggetto di ricorso monitorio, la genericità
dell'opposizione, e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
14.12.2020 e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per consentire l'esperimento della procedura di mediazione ed istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
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Tanto premesso l'opposizione è infondata per i motivi che seguono
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1. Collegamento contrattuale
In primo luogo va chiarito che l'istituto di credito ha limitato la propria domanda, introdotta in sede monitoria, a due rapporti di finanziamento, conclusi il 2.6.2015 e il
4.3.2016, oltre al rapporto di sconto su titoli di credito,
quest'ultimo rimasto primo di contestazioni.
È pacifico, poi, che i mutui siano stati regolati sul conto corrente n. 27/2204, senza che la banca, tuttavia, abbia chiesto l'accertamento del relativo saldo in questa sede.
Sulla questione l'opponente ha eccepito l'inscindibilità
dell'accertamento del credito portato dai rapporti di finanziamento rispetto al rapporto di conto corrente, sul quale denuncia siano state applicate clausole illegittime
(infra par. 3), attesa:
- la contabilizzazione dei finanziamenti sul detto conto corrente (oltre ad altri rapporti bancari non specificamente indicati);
- l'utilizzo dei finanziamenti per appianare le esposizioni debitorie pregresse portate dal conto stesso.
pagina 8 di 16 Sicché il pagamento dei finanziamenti oggetto del provvedimento monitorio implicherebbe l'accertamento complessivo del saldo portato dal rapporto di conto corrente sul quale essi erano contabilmente appoggiati.
La tesi è infondata.
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonchè dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi,
instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti,
siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (Cass. 12567/2004).
Tanto chiarito, il finanziamento del 22.6.2015 veniva espressamente concesso al fine di consentire al correntista la “ristrutturazione dei locali in uso all'attività” (art. 1,
doc. 2 – Intesa), mentre il finanziamento del 4.3.2016 reca quale finalità la “ristrutturazione aziendale e finanziaria”
(art. 1, doc. 3 – Intesa).
pagina 9 di 16 Le clausole contrattuali evidenziano l'erogazione delle somme per finalità strumentali all'esercizio dell'attività
imprenditoriale del correntista, con conseguente estraneità
al rapporto di conto corrente, atteso che l'unico collegamento tra i rapporti va identificato nella regolazione contabile dei primi sul secondo, circostanza insufficiente a provare una connessione teleologica nel senso supra chiarito.
Ciò posto va opinato come l'opponente non abbia dimostrato, e per vero nemmeno allegato, alcun elemento da cui trarre la finalità meramente solutoria dei finanziamenti (peraltro perfettamente valida ed efficace;
sul punto la recentissima
S.U. 5841/2025), pretendendo di dedurre tale circostanza, del tutto apoditticamente, dall'assenza di progetti di ristrutturazione aziendale allegati ai finanziamenti.
In altri termini il correntista non ha allegato l'esistenza di alcun elemento sintomatico circa la finalità solutoria dei mutui in questione, quali la revoca degli affidamenti in epoca immediatamente precedente alla concessione dei finanziamenti, la chiusura di altri rapporti di conto corrente con saldo debitore ovvero il rilascio di garanzie reali contestualmente alla concessione dell'erogazione finanziaria (ed invero i mutui in questione risultano avere natura chirografaria).
pagina 10 di 16 Non ricorrono quindi sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia il requisito soggettivo,
costituito dal comune intento pratico delle parti di volere,
non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Ne deriva che i rapporti azionati dalla banca sono suscettibili di autonomo accertamento in questa sede.
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2. Prova del credito
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -,
dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U.
7448/1993).
pagina 11 di 16 Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto
(e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Tanto premesso, parte opposta ha fornito prova del credito ingiunto mediante la produzione:
− del contratto di finanziamento n. 75252969 del
22.6.2015, stipulato dall'odierno opponente con
BA di PO (banca del gruppo Controparte_1
), ove venivano specificamente indicati i
[...]
costi dell'operazione: tasso di interesse annuo
(TAN), pari al 4,52% e tasso annuo effettivo globale
(TAEG), pari al 6,00%, oltre agli interessi moratori, pari al 4,52 % annuo maggiorato di 0,90
punti percentuali (doc. 2 – Intesa);
pagina 12 di 16 − del contratto di mutuo n. 75377261 del 4.3.2016, stipulato dall'odierno opponente con BA di PO
(banca del gruppo , ove Controparte_1
venivano specificamente indicati i costi dell'operazione: tasso di interesse annuo (TAN),
pari al 4,20% e tasso annuo effettivo globale
(TAEG), pari al 5,21%, oltre agli interessi moratori, pari al 4,20 % annuo maggiorato di 0,50
punti percentuali (doc. 3 – Intesa);
− contratto quadro di fido bancario dell'11.12.2013, con n. 2 atti di integrazione contrattuale del
28.11.2014 e del 23.12.2016 (doc. 5 – ); CP_1
− certificazioni ex art. 50 T.U.B. relativi ai finanziamenti e al rapporto di sconto (doc. 1 –
); CP_1
− n. 41 effetti cambiari rimasti insoluti e protestati con relative distinte di presentazione e lettere raccomandate di intimazione di pagamento (doc. 5 a,
5b, 5c – ); CP_1
− serie completa degli estratti conto scalari relativi al rapporto di conto corrente sul quale erano regolati e finanziamenti e gli affidamenti, dal
31.12.2008, a debito del correntista 231.905,81 €,
sino al 28.2.2018 (doc. da 9 a 130 – ), con Pt_1
pagina 13 di 16 prova di accredito delle somme finanziate (doc. 11 –
). CP_1
A fronte della produzione documentale indicata, l'opponente non ha contestato specificamente l'effettiva erogazione delle somme da parte dell'istituto di credito né la loro mancata integrale restituzione.
Sicché il credito deve ritenersi provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
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3. Domanda riconvenzionale: interessi anatocistici,
commissione di massimo scoperto e ius variandi non
pattuiti, interessi ultralegali e interessi usurari
applicati al rapporto di conto corrente – illegittima
segnalazione alla Centrale Rischi
Da ultimo va rigetta la domanda di ripetizione di indebito,
avanzata in via riconvenzionale dall'opponente.
La difesa del ha fondato la domanda in analisi Pt_1
lamentando l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
di interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e dello ius variandi non pattuiti, oltre ad interessi usurari.
Orbene, le eccezioni sollevate non risultano precedute da alcuna specifica attività assertiva ma poggiano su assunti impliciti assolutamente ipotetici sì da postulare un'indagine pagina 14 di 16 esplorativa (Trib. Roma, 26.2.2013; Trib. Benevento, sez. II,
14.03.2016).
Ed invero l'attore/opponente non ha provveduto ad indicare né
le somme frutto dell'illegittima capitalizzazione né i trimestri di riferimento ove si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia.
Ha omesso altresì di indicare la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia ovvero se la doglianza attenga ad usura originaria ovvero frutto di un illegittimo ius variandi
né, tantomeno, vi è stata produzione dei decreti e delle rilevazioni aventi ad oggetto le rilevazioni del tasso soglia.
In altri termini le eccezioni sollevate dall'opponente risultano del tutto avulse dal concreto svolgimento del rapporto bancario, concretandosi in deduzioni del tutto generiche, sicché vanno ritenute inammissibili (Trib. Milano
24.9.2013).
La medesima sorte va opinata con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in via equitativa, non accompagnata da attività assertiva, ancor prima che probatoria.
Ne deriva l'integrale rigetto dell'opposizione.
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4. Spese di lite
pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore/opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 260.001,00 a 520.000,00 e parametri tabellari medi, non essendovi motivi per discostarsene, e liquidazione ai valori minimi della fase istruttoria, che ha avuto natura meramente documentale.
P. Q. M.
il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. rigetta l'opposizione;
2. per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 397/2020 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 18.5.2020;
3. condanna a pagare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che vengono liquidate Parte_2
in € 17.252,00 per compensi oltre IVA, CPA, come per legge.
Reggio Calabria, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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75377261 del 4.3.2016, nonché di tutti i mutui accesi ed