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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2497/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia al Corso Alcide De Gasperi n. 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gargiulo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Santa Maria dell'Orto n. 19, presso lo studio dell'Avv. Irene Cascone, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.03.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente e la resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto. In particolare, le parti concordemente modificano ed integrano i patti depositati in data 27.11.2024 nei termini seguenti: viene espunta la clausola n. 6 inerente l'affido condiviso dei figli in quanto entrambi maggiorenni, e per quanto riguarda le spese straordinarie per gli stessi le parti concordano di individuarle con riferimento al vigente Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata;
inoltre, le parti concordano che il pagamento della
1 rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sarà ad esclusivo carico del , quale unica parte titolare del contratto di mutuo. Pt_1
Il P.M., in data 23.06.2025 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dalla moglie, nulla disponendo a suo carico in favore della per il mantenimento suo CP_1
e dei figli della coppia (entrambi, a suo dire, maggiorenni ed economicamente autosufficienti) o, in via subordinata, disporre un importo minimo, secondo le sue possibilità in base alla documentazione in atti.
Il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
20.06.1998 in Castellammare di Stabia e che dall'unione erano nati due figli: AE, in data
16.12.2004, e , in data 08.05.1999. Per_1
, nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla richiesta di separazione Controparte_1 personale dei coniugi, ma chiedeva che le fosse assegnata la casa coniugale, in quanto convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e di disporre l'obbligo a carico del
[...]
di corrisponderle la somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 due figli (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre la CP_1 chiedeva di disporre l'obbligo a carico del di corrisponderle la ulteriore somma mensile di Pt_1 euro 600,00 per il suo mantenimento personale, in quanto coniuge economicamente più debole.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 16.12.2024, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione (depositato in data 27.11.2024), modificato in udienza nei termini seguenti: veniva espunta la clausola n. 6 inerente l'affido condiviso dei figli in quanto entrambi maggiorenni, e per quanto riguarda le spese straordinarie per gli stessi le parti concordavano di individuarle con riferimento al vigente Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torre Annunziata;
inoltre, le parti concordavano che il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi fosse ad esclusivo carico del , quale unica parte Pt_1 titolare del contratto di mutuo. Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e riportato nel verbale. Infine, rilevato che mancava in atti estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione dello stesso, fissava, ex art. 437-bis 22 c.p.c. comma 3, per la trattazione e discussione della causa l'udienza del 17.03.2025, onerando parte ricorrente di depositare l'estratto del matrimonio del comune di celebrazione delle nozze
2 All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., con parere del 23.06.2025, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal giudice delegato in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in udienza e dalla documentazione allegata, è emerso che il lavora come operaio a Genova alle dipendenze della società “Marina Work Pt_1
Sistem”, percependo uno stipendio netto di euro 1.900,00/2.000,00 mensili (cfr. C.U. degli ultimi tre anni in atti, in particolare CU 2024 pari ad euro 18.366,00 annui). Lo stesso ha dichiarato di essere comproprietario con la della casa sita in Castellammare di Stabia alla via Nuova n. 7, per la CP_1 quale paga un mutuo con una rata mensile di circa euro 800,00. Di contro, la ha dichiarato CP_1 di vivere nella casa in comproprietà con il marito a Castellammare di Stabia, unitamente ai figli ed al nipote (figlio di ) e di non avere alcuna fonte di reddito. Per_1
Per quanto riguarda i provvedimenti per la prole, le parti hanno confermato che i figli maggiorenni conviventi con la madre non sono economicamente autosufficienti. Difatti, lo stesso
[...]
ha dichiarato all'udienza del 16.12.2024 che i “figli hanno smesso di studiare ma non sono Pt_1 ancora stabilmente inseriti nel mondo del lavoro;
sono anche nonno perché mia figlia ha avuto un bambino che adesso ha nove anni e vive a casa con mia moglie”. Anche la ha confermato che CP_1
“AE ha lavorato per un po' con il padre ma poi è tornato a Castellammare di Stabia;
è in cerca di lavoro”.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e della non raggiunta autosufficienza economica dei figli maggiorenni, così come sopra illustrati, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
10.07.1975) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 178, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1998);
3. autorizza i coniugi a vivere separatamente ed a fissare il proprio domicilio dove meglio loro aggraderà, con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge;
4. dispone che la casa coniugale, ubicata in Castellammare di Stabia alla via Nuova n. 7, resterà assegnata a , con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti, ove vivrà Controparte_1 unitamente ai due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, mentre Parte_1
porterà altrove la propria residenza;
[...]
5. dà atto che le parti concordano che il pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi sarà ad esclusivo carico del , quale Pt_1 unica parte titolare del contratto di mutuo;
6. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli AE e , la somma mensile di euro 200,00 Per_1
(euro 100,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre la metà delle spese straordinarie;
7. dà atto che, per quanto riguarda le spese straordinarie per gli i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le parti concordano di individuarle con riferimento al vigente
Protocollo di Intesa siglato dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre
Annunziata e che il pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire entro dieci giorni dalla comunicazione del documento di spesa da parte del genitore all'altro genitore;
8. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , per il suo Parte_1 Controparte_1 mantenimento, l'assegno mensile di euro 400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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