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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSENTINO CRISTINA ( ) E C.F._2 Controparte_1
( ) VIA GALENO, 8 CASTROVILLARI;
C.F._3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4 CP_1
e dell'avv. COSENTINO CRISTINA ( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2
, elettivamente domiciliato in Via Galeno n. 8 87012 Castrovillari, presso il difensore avv.
Controparte_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5 CP_1
e dell'avv. COSENTINO CRISTINA ( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Galeno n. 8 87012 Castrovillari, presso il difensore avv.
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._6 CP_1
e dell'avv. COSENTINO CRISTINA ( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA GALENO, 8 CASTROVILLARI, presso il difensore avv.
Controparte_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRISOLIA Controparte_4 C.F._7
EL, elettivamente domiciliato in VIA NICOLA BARATTA, 38 87012 CASTROVILLARI, presso il difensore avv. GRISOLIA EL
CONVENUTO
OGGETTO: INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO A CONTRARRE
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 12.02.20 Parte_1 Parte_2 CP_2
premesso che: a) con contratto preliminare del 06.04.17, CP_3 Parte_1
, anche quale procuratrice dei figli ed ed ,
[...] CP_2 Parte_2 CP_3
prometteva di vendere a che si impegnava ad acquistare, un fondo rustico Controparte_4
sito in agro di Castrovillari, alla C.da Prainette-Camellone, confinato con da Controparte_5 due lati e canale di bonifica, in catasto al fg.92 part.223 , proz. AB, dell'estensione di ha
1.46.00 con ogni accessione, pertinenza e servitù compreso il passaggio da una strada esistente per consentire l'accesso alla strada provinciale che collega la SS19 (bivio centrale sociale) al centro abitato Garda-Doria e comunque per garantire sempre l'accesso alternativo;
b) che il possesso del fondo era trasferito unitamente alla stipula del contratto, che il prezzo della vendita in compromesso era stabilito in € 36.250.000 che l si impegnava a CP_4 corrispondere , anche a titolo di caparra per € 7.250,00, alla data del 30.08.17 e con successivi versamenti di € 7.250,00 al 30 agosto di ogni anno;
c) che era prevista la risoluzione del contratto per il mancato pagamento da parte dell' anche di una sola CP_4
Co somma di quelle pattuite, con obbligo di immediata restituzione del fondo;
d) che non CP_4 aveva effettuato il pagamento della somma di € 7.250,00, alla data del 30.08.17 e non aveva riconsegnato il fondo il 21.09.17, con invito comunicatogli con racc. a.r. 11.09.17; tanto premesso adiva l'autorità giudiziaria , rassegnando le seguenti conclusioni: si dichiari
l'avvenuto trasferimento a favore di , nato il [...] a [...], residente a [...]
Castrovillari località Cammarata s.n.c. del fondo rustico sito in agro di Castrovillari, alla C.da
Prainette Camellone, confinato con da due lati e canale di bonifica, in catasto Controparte_5 al fg. 92 part.lla 223 porz AB, dell'estensione di ha 1.46.00 con ogni accessione, pertinenza e servitù , compreso il passaggio da una strada esistente per consentire l'accesso alla strada provinciale che collega la SS19 (bivio Centro sociale) al Centro abitato di Garda-Doria, previo pagamento dei ratei scaduti e a scadere del prezzo di € 36.250,00, oltre interessi come per legge ordinandone la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate-conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo Controparte_4 il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, proponendo, in particolare eccezione di giudicato.
Con ordinanza del 09.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sul merito del giudizio.
1.1.Va ritenuta fondata l'eccezione di giudicato, atteso che la medesima vertenza, veniva decisa, con sentenza emessa in data 06.11.19 dal Giudice Maria Francesca Di Majo.
Sul punto parte attrice si è limitata ad eccepire, nella memoria del 20.10.20 che la sentenza richiamata ha un valore meramente processuale e non vale a precludere la proposta azione di adempimento.
Sul punto si osserva che Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. cass. Civ. 3488/16).
Ed ancora: l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (cfr. cass. Civ
48/21).
1.2 Si osserva ancora che la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata domanda la risoluzione. Nel caso di specie con raccomandata dell'11.09.17, allegata agli atti, parte attrice aveva evidenziato che il contratto doveva ritenersi risolto, in conseguenza del mancato pagamento della somma di € 7.250,00 alla data del 31.08.17, con conseguente obbligo a rilasciare il terreno oggetto del contratto.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda
2.Sulle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14,
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- Sezione Civile - definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
− Rigetta la domanda
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
-
Castrovillari 03.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COSENTINO CRISTINA ( ) E C.F._2 Controparte_1
( ) VIA GALENO, 8 CASTROVILLARI;
C.F._3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4 CP_1
e dell'avv. COSENTINO CRISTINA ( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2
, elettivamente domiciliato in Via Galeno n. 8 87012 Castrovillari, presso il difensore avv.
Controparte_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._5 CP_1
e dell'avv. COSENTINO CRISTINA ( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Galeno n. 8 87012 Castrovillari, presso il difensore avv.
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._6 CP_1
e dell'avv. COSENTINO CRISTINA ( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA GALENO, 8 CASTROVILLARI, presso il difensore avv.
Controparte_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRISOLIA Controparte_4 C.F._7
EL, elettivamente domiciliato in VIA NICOLA BARATTA, 38 87012 CASTROVILLARI, presso il difensore avv. GRISOLIA EL
CONVENUTO
OGGETTO: INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO A CONTRARRE
CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 12.02.20 Parte_1 Parte_2 CP_2
premesso che: a) con contratto preliminare del 06.04.17, CP_3 Parte_1
, anche quale procuratrice dei figli ed ed ,
[...] CP_2 Parte_2 CP_3
prometteva di vendere a che si impegnava ad acquistare, un fondo rustico Controparte_4
sito in agro di Castrovillari, alla C.da Prainette-Camellone, confinato con da Controparte_5 due lati e canale di bonifica, in catasto al fg.92 part.223 , proz. AB, dell'estensione di ha
1.46.00 con ogni accessione, pertinenza e servitù compreso il passaggio da una strada esistente per consentire l'accesso alla strada provinciale che collega la SS19 (bivio centrale sociale) al centro abitato Garda-Doria e comunque per garantire sempre l'accesso alternativo;
b) che il possesso del fondo era trasferito unitamente alla stipula del contratto, che il prezzo della vendita in compromesso era stabilito in € 36.250.000 che l si impegnava a CP_4 corrispondere , anche a titolo di caparra per € 7.250,00, alla data del 30.08.17 e con successivi versamenti di € 7.250,00 al 30 agosto di ogni anno;
c) che era prevista la risoluzione del contratto per il mancato pagamento da parte dell' anche di una sola CP_4
Co somma di quelle pattuite, con obbligo di immediata restituzione del fondo;
d) che non CP_4 aveva effettuato il pagamento della somma di € 7.250,00, alla data del 30.08.17 e non aveva riconsegnato il fondo il 21.09.17, con invito comunicatogli con racc. a.r. 11.09.17; tanto premesso adiva l'autorità giudiziaria , rassegnando le seguenti conclusioni: si dichiari
l'avvenuto trasferimento a favore di , nato il [...] a [...], residente a [...]
Castrovillari località Cammarata s.n.c. del fondo rustico sito in agro di Castrovillari, alla C.da
Prainette Camellone, confinato con da due lati e canale di bonifica, in catasto Controparte_5 al fg. 92 part.lla 223 porz AB, dell'estensione di ha 1.46.00 con ogni accessione, pertinenza e servitù , compreso il passaggio da una strada esistente per consentire l'accesso alla strada provinciale che collega la SS19 (bivio Centro sociale) al Centro abitato di Garda-Doria, previo pagamento dei ratei scaduti e a scadere del prezzo di € 36.250,00, oltre interessi come per legge ordinandone la trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate-conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza
pagina 2 di 4 Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo Controparte_4 il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, proponendo, in particolare eccezione di giudicato.
Con ordinanza del 09.01.25 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Sul merito del giudizio.
1.1.Va ritenuta fondata l'eccezione di giudicato, atteso che la medesima vertenza, veniva decisa, con sentenza emessa in data 06.11.19 dal Giudice Maria Francesca Di Majo.
Sul punto parte attrice si è limitata ad eccepire, nella memoria del 20.10.20 che la sentenza richiamata ha un valore meramente processuale e non vale a precludere la proposta azione di adempimento.
Sul punto si osserva che Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. cass. Civ. 3488/16).
Ed ancora: l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (cfr. cass. Civ
48/21).
1.2 Si osserva ancora che la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata domanda la risoluzione. Nel caso di specie con raccomandata dell'11.09.17, allegata agli atti, parte attrice aveva evidenziato che il contratto doveva ritenersi risolto, in conseguenza del mancato pagamento della somma di € 7.250,00 alla data del 31.08.17, con conseguente obbligo a rilasciare il terreno oggetto del contratto.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda
2.Sulle spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14,
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- Sezione Civile - definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
− Rigetta la domanda
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
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Castrovillari 03.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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