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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7949/2021 R.G., chiamata all'udienza del 17/3/2025, promossa da:
, in qualità di erede di rappresentato e difeso, Parte_1 Per_1
con mandato in atti, dall'avv. N. Loprieno
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/7/2021, premesso di essere stata già Per_1
percettrice di indennità di accompagnamento dal 16/10/2018, esponeva che, in seguito alla visita medica di revisione del 17/12/2019, la Commissione Medica di prima istanza le negava il diritto alla predetta prestazione.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, proponeva ricorso ex art.445 bis c.p.c. che veniva disatteso;
adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo, pertanto, di accertare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della visita di revisione o da quella ritenuta di giustizia.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. Con atto di costituzione volontaria depositato in data 7/1/2025, si costituiva in giudizio
, in qualità di erede di rappresentando che la Parte_1 Per_1
ricorrente era deceduta in data 5/11/2024; si riportava al contenuto degli atti e scritti in precedenza depositati, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Chiamato a chiarimenti il CTU della prima fase e successivamente disposto il rinnovo della ctu, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di dissenso relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo, atteso che, con decreto del Tribunale datato 6/7/2021, veniva assegnato termine alle parti per contestare le conclusioni del CTU e parte ricorrente depositava in data 7/7/2021 atto di contestazione, riservandosi di presentare ricorso introduttivo del giudizio che veniva proposto in data 14/7/2021.
Nel merito il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M. – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Tanto premesso, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge n. 18 del 1980 richiede solo la sussistenza della totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche dell'interessato e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
restano quindi ininfluenti l'età e le condizioni socio-economiche.
Pag. 2 di 9 L'eventuale ricovero gratuito dell'inabile in Istituto rileva solo con riferimento alla liquidazione della prestazione, non essendo possibile riconoscere ad un medesimo soggetto, per la stessa causale e per lo stesso periodo, due forme cumulative di assistenza. E' ormai consolidato il principio in base al quale: “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato
a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore” (così Cass. n. 7915/1997).
Giova rammentare che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (Cass. n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica (Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2015, n. 12244).
Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di
Pag. 3 di 9 compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass.,
7273 del 2011, 12521 del 2009, n. 10281 del 2003).
Rinnovata la consulenza, l'ausiliario nominato dal giudice, nell'elaborato peritale depositato in data 23/3/2023, ha concluso nei termini che seguono: “La perizianda, sig.ra , è portatrice di una sintomatologia complessa interessante diversi Per_1
apparati e sistemi, più in dettaglio ella è affetta da: Discopatie multiple complicate da poliartrosi maggiormente in sede di anca e di ginocchia con notevole limitazione funzionale Cardiopatia ipertensiva in sindrome metabolica con edema degli AAII
Deficit cognitivo verosimilmente secondario con grave deflessione del tono dell'umore
Esiti di isterectomia allargata + radiochemioterapia adiuvante per K utero con invasione linfatica su stazioni sentinella…Analizzando il quadro polipatologico nella sua globalità, le gravi patologie summenzionate assumono carattere di irreversibilità.
Si tratta di un quadro di deficit scheletrico lungodatato ed ingravescente che, dal 2018 ha reso criticamente invalidante il quadro clinico a seguito di coinfermità neoplastica e necessitò di CHT e RTaiuvante. A seguito della remissione della condizione oncologica, sebbene con esiti di natura neurologica, è emersa una condizione di rallentamento ideomotorio, come da certificazione ASL BA a partire dal 03.2020 e fino al 07.2022 che hanno attestato una condizione di infermità scheletrica ingravescente con associata infermità neurologica (sindrome depressiva grave) e psichiatrica (demenza verosimilmente secondaria anch'essa ingravescente e di entità severa)
Per tale motivo la ricorrente è persona con riduzione della capacità di eseguire i compiti e svolgere le funzioni della vita propri per l'età nella misura del 100%
(centopercento) della totale, utile all'attribuzione della pensione di invalidità a far data dalla revisione amministrativa dell' 17.12.2019). CP_1
In considerazione della incidenza di tali patologie sulla integrità psico-fisica della periziata e della loro evoluzione peggiorativa, lo scrivente considera la condizione pluri – patologica, a carattere neoplastico, scheletrico neurologico e psichiatrico , di cui è portatrice la IG.ra , sia e sia stata di decadimento psico-organico Per_1
cirtico e meritevole di un aiuto continuativo a causa di difficoltà persistenti ed orami irreversibili che minano l'autonomia della periziata nel compimento dei gesti della vita
Pag. 4 di 9 quotidiana in autonomia a far data dalla revisione amministrativa dell' CP_1
(17.12.2019)”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e specularmente non può il consulente
Pag. 5 di 9 esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Tanto premesso, rilevata la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Appaiono, tuttavia, inammissibili le domande di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonchè di condanna, a carico dell' , al pagamento dei ratei CP_1
della relativa prestazione dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Ed invero, come noto, l'art. 445-bis c.p.c. prevede il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Il comma quinto del medesimo art. 445-bis dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”, da ciò comprendendosi che, a seconda del tipo di diritto vantato, l'interessato individuerà l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
Pag. 6 di 9 Il comma primo della norma in esame richiama l'art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, a norma del quale “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1 CP_1
Ne deriva che l' è l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445- CP_1
bis e che, conseguentemente, gli altri enti eventualmente competenti al riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali sono privi di legittimazione passiva.
Quanto sopra esposto trova conforto anche nel recente intervento della Corte di
Cassazione (sentenze n. 8533/2015 e n. 8878/2015); la Suprema Corte, nel delineare l'ambito della cognizione demandato al procedimento per ATP, ha evidenziato il parallelismo tra il procedimento di cui all'art. 445-bis c.p.c. e la riforma realizzata con il D.L. n. 78/2009 (conv. con modificazioni in legge 102/2009), che ha accentrato
CP_ nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha eliminato la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (modificando l'art. 10 del D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005). Il decreto legge n. 78/2009 ha inoltre disposto che, a decorrere dall'1.1.2010, le domande volte ad
CP_ ottenere i benefici nelle materie sopra indicate sono presentate all' che a sua volta le trasmette alle ASL per lo svolgimento della visita, avvenendo poi in un momento successivo – in caso di esito positivo dell'accertamento sanitario – la verifica degli ulteriori requisiti socio economici.
Osserva la Corte di Cassazione che parallelamente l'art. 445-bis ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per ATP omogenee rispetto a quelle per le quali il procedimento
CP_ di accertamento sanitario è attribuito ormai integralmente all' in seguito agli interventi legislativi sopra richiamati. Il richiamo all'art. 10 comma 6-bis, del D.L. CP_ 203/2005 da parte dell'art. 445-bis conferma che l' è parte necessaria del procedimento in esame.
Occorre, inoltre, rilevare che l'accertamento sanitario omologato ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis viene notificato agli enti competenti che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al pagamento della prestazione;
al riguardo, la Suprema Corte,
Pag. 7 di 9 con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, aveva già avuto modo di affermare che
“il procedimento per atp ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che a norma del comma 5 in caso di mancata contestazione diviene immodificabile ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto”.
L'accertamento sanitario compiuto all'esito del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., qualora divenuto definitivo per effetto del decreto di omologa, è dunque vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che dovrà limitarsi all'accertamento degli eventuali ulteriori requisiti socio-economici.
Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve, pertanto, seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Coerentemente, per tali ragioni, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione, avendo il legislatore ritenuto sufficienti, per tali tipologie di giudizio il cui oggetto è limitato all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario, due “gradi” di giudizio, ossia quello di accertamento tecnico preventivo e quello di opposizione allo stesso.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, seguono la soccombenza;
anche le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via
CP_ definitiva a carico dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data
14/7/2021 da , in qualità di erede di , nei confronti Parte_1 Per_1 dell' , così provvede: CP_1
Pag. 8 di 9 -accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Per_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della visita di revisione, secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta sino all'exitus;
-condanna l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7949/2021 R.G., chiamata all'udienza del 17/3/2025, promossa da:
, in qualità di erede di rappresentato e difeso, Parte_1 Per_1
con mandato in atti, dall'avv. N. Loprieno
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/7/2021, premesso di essere stata già Per_1
percettrice di indennità di accompagnamento dal 16/10/2018, esponeva che, in seguito alla visita medica di revisione del 17/12/2019, la Commissione Medica di prima istanza le negava il diritto alla predetta prestazione.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, proponeva ricorso ex art.445 bis c.p.c. che veniva disatteso;
adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo, pertanto, di accertare il proprio diritto all'indennità di accompagnamento sin dalla data della visita di revisione o da quella ritenuta di giustizia.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal ctu. Con atto di costituzione volontaria depositato in data 7/1/2025, si costituiva in giudizio
, in qualità di erede di rappresentando che la Parte_1 Per_1
ricorrente era deceduta in data 5/11/2024; si riportava al contenuto degli atti e scritti in precedenza depositati, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Chiamato a chiarimenti il CTU della prima fase e successivamente disposto il rinnovo della ctu, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che parte ricorrente ha tempestivamente depositato l'atto di dissenso relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo, atteso che, con decreto del Tribunale datato 6/7/2021, veniva assegnato termine alle parti per contestare le conclusioni del CTU e parte ricorrente depositava in data 7/7/2021 atto di contestazione, riservandosi di presentare ricorso introduttivo del giudizio che veniva proposto in data 14/7/2021.
Nel merito il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio, tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo D.P.C.M. – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007, la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite le competenze in materia di invalidità civile. CP_1
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Tanto premesso, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, la legge n. 18 del 1980 richiede solo la sussistenza della totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche dell'interessato e l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
restano quindi ininfluenti l'età e le condizioni socio-economiche.
Pag. 2 di 9 L'eventuale ricovero gratuito dell'inabile in Istituto rileva solo con riferimento alla liquidazione della prestazione, non essendo possibile riconoscere ad un medesimo soggetto, per la stessa causale e per lo stesso periodo, due forme cumulative di assistenza. E' ormai consolidato il principio in base al quale: “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato
a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore” (così Cass. n. 7915/1997).
Giova rammentare che l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (Cass. n. 636 del 1998, n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate). Tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica (Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2015, n. 12244).
Pertanto, ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di
Pag. 3 di 9 compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass.,
7273 del 2011, 12521 del 2009, n. 10281 del 2003).
Rinnovata la consulenza, l'ausiliario nominato dal giudice, nell'elaborato peritale depositato in data 23/3/2023, ha concluso nei termini che seguono: “La perizianda, sig.ra , è portatrice di una sintomatologia complessa interessante diversi Per_1
apparati e sistemi, più in dettaglio ella è affetta da: Discopatie multiple complicate da poliartrosi maggiormente in sede di anca e di ginocchia con notevole limitazione funzionale Cardiopatia ipertensiva in sindrome metabolica con edema degli AAII
Deficit cognitivo verosimilmente secondario con grave deflessione del tono dell'umore
Esiti di isterectomia allargata + radiochemioterapia adiuvante per K utero con invasione linfatica su stazioni sentinella…Analizzando il quadro polipatologico nella sua globalità, le gravi patologie summenzionate assumono carattere di irreversibilità.
Si tratta di un quadro di deficit scheletrico lungodatato ed ingravescente che, dal 2018 ha reso criticamente invalidante il quadro clinico a seguito di coinfermità neoplastica e necessitò di CHT e RTaiuvante. A seguito della remissione della condizione oncologica, sebbene con esiti di natura neurologica, è emersa una condizione di rallentamento ideomotorio, come da certificazione ASL BA a partire dal 03.2020 e fino al 07.2022 che hanno attestato una condizione di infermità scheletrica ingravescente con associata infermità neurologica (sindrome depressiva grave) e psichiatrica (demenza verosimilmente secondaria anch'essa ingravescente e di entità severa)
Per tale motivo la ricorrente è persona con riduzione della capacità di eseguire i compiti e svolgere le funzioni della vita propri per l'età nella misura del 100%
(centopercento) della totale, utile all'attribuzione della pensione di invalidità a far data dalla revisione amministrativa dell' 17.12.2019). CP_1
In considerazione della incidenza di tali patologie sulla integrità psico-fisica della periziata e della loro evoluzione peggiorativa, lo scrivente considera la condizione pluri – patologica, a carattere neoplastico, scheletrico neurologico e psichiatrico , di cui è portatrice la IG.ra , sia e sia stata di decadimento psico-organico Per_1
cirtico e meritevole di un aiuto continuativo a causa di difficoltà persistenti ed orami irreversibili che minano l'autonomia della periziata nel compimento dei gesti della vita
Pag. 4 di 9 quotidiana in autonomia a far data dalla revisione amministrativa dell' CP_1
(17.12.2019)”
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario e specularmente non può il consulente
Pag. 5 di 9 esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
L'elaborato appare, pertanto, ben motivato e non suscettibile di censure per le anzidette motivazioni e per queste non ritiene il giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto Cass. sez. I Sentenza n 5277 del 10.3.2006; Cass. sez. lav. Sentenza n 23413 del 10.11.2011).
Tanto premesso, rilevata la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, la domanda del ricorrente deve essere accolta.
Appaiono, tuttavia, inammissibili le domande di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, nonchè di condanna, a carico dell' , al pagamento dei ratei CP_1
della relativa prestazione dalla data del riconoscimento del requisito sanitario.
Ed invero, come noto, l'art. 445-bis c.p.c. prevede il necessario accertamento tecnico in riferimento alle “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità” e, dunque a tutte le controversie in cui si faccia questione di accertamento delle dette condizioni, mentre, per quanto riguarda le controversie previdenziali, ha richiamato esclusivamente le controversie in materia di pensione e di assegno disciplinate dalla legge n. 222 del 1984.
Il comma quinto del medesimo art. 445-bis dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”, da ciò comprendendosi che, a seconda del tipo di diritto vantato, l'interessato individuerà l'ente competente al pagamento di prestazioni ovvero, trattandosi di materia assistenziale che ha per fondamento una delle dette condizioni di disabilità, comunque l'ente competente per la prestazione richiesta.
Pag. 6 di 9 Il comma primo della norma in esame richiama l'art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, conv. in l. n. 248/2005, a norma del quale “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell . CP_1 CP_1
Ne deriva che l' è l'unico soggetto legittimato per tutti i procedimenti ex art. 445- CP_1
bis e che, conseguentemente, gli altri enti eventualmente competenti al riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali sono privi di legittimazione passiva.
Quanto sopra esposto trova conforto anche nel recente intervento della Corte di
Cassazione (sentenze n. 8533/2015 e n. 8878/2015); la Suprema Corte, nel delineare l'ambito della cognizione demandato al procedimento per ATP, ha evidenziato il parallelismo tra il procedimento di cui all'art. 445-bis c.p.c. e la riforma realizzata con il D.L. n. 78/2009 (conv. con modificazioni in legge 102/2009), che ha accentrato
CP_ nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, ed ha eliminato la qualifica di litisconsorte necessario del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (modificando l'art. 10 del D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005). Il decreto legge n. 78/2009 ha inoltre disposto che, a decorrere dall'1.1.2010, le domande volte ad
CP_ ottenere i benefici nelle materie sopra indicate sono presentate all' che a sua volta le trasmette alle ASL per lo svolgimento della visita, avvenendo poi in un momento successivo – in caso di esito positivo dell'accertamento sanitario – la verifica degli ulteriori requisiti socio economici.
Osserva la Corte di Cassazione che parallelamente l'art. 445-bis ha individuato ipotesi di ricorso alla procedura per ATP omogenee rispetto a quelle per le quali il procedimento
CP_ di accertamento sanitario è attribuito ormai integralmente all' in seguito agli interventi legislativi sopra richiamati. Il richiamo all'art. 10 comma 6-bis, del D.L. CP_ 203/2005 da parte dell'art. 445-bis conferma che l' è parte necessaria del procedimento in esame.
Occorre, inoltre, rilevare che l'accertamento sanitario omologato ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis viene notificato agli enti competenti che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al pagamento della prestazione;
al riguardo, la Suprema Corte,
Pag. 7 di 9 con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, aveva già avuto modo di affermare che
“il procedimento per atp ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che a norma del comma 5 in caso di mancata contestazione diviene immodificabile ed è opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto”.
L'accertamento sanitario compiuto all'esito del giudizio ex art. 445-bis c.p.c., qualora divenuto definitivo per effetto del decreto di omologa, è dunque vincolante anche nei confronti del soggetto competente per l'erogazione, che dovrà limitarsi all'accertamento degli eventuali ulteriori requisiti socio-economici.
Il giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c. deve, pertanto, seguire le medesime regole fissate per il giudizio di accertamento tecnico preventivo, dovendo, quindi, il giudice limitarsi all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario astrattamente idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta senza estendere la propria cognizione anche all'accertamento del diritto del ricorrente all'ottenimento della prestazione medesima, essendo tale diritto subordinato all'accertamento di ulteriori requisiti, la cui verifica deve essere effettuata dai competenti organi in sede amministrativa.
Coerentemente, per tali ragioni, la sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione, avendo il legislatore ritenuto sufficienti, per tali tipologie di giudizio il cui oggetto è limitato all'accertamento della sussistenza del solo requisito sanitario, due “gradi” di giudizio, ossia quello di accertamento tecnico preventivo e quello di opposizione allo stesso.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, seguono la soccombenza;
anche le spese di CTU, liquidate con decreto, vengono poste in via
CP_ definitiva a carico dell'
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, nella persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data
14/7/2021 da , in qualità di erede di , nei confronti Parte_1 Per_1 dell' , così provvede: CP_1
Pag. 8 di 9 -accerta in capo a la sussistenza del requisito sanitario necessario per il Per_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della visita di revisione, secondo le conclusioni del CTU ed in relazione all'oggetto della domanda proposta sino all'exitus;
-condanna l' resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2
pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.100,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed in complessivi € 2.250,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente;
-pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Bari, 17/3/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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