Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 08/05/2025 N. 1038/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CANNIZZARO PIERGIORGIO Parte_1
nonchè ( Indirizzo Telematico;
ed elett.te Parte_2 C.F._1
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CARLINI RICCARDO ed elett.te dom.to CP_1
presso lo studio in indirizzo telematico
RESISTENTE
OGGETTO: livello superiore
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26.1.24 la ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: CP_1
1/5 Dott. Riccardo Atanasio
Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa per conto della società (già in qualità di seconda governante, con una CP_1 CP_2 qualifica equiparabile al livello C2 del C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi Settore Industria dal 1 gennaio 2020 al 23 dicembre 2022.
Ritenere e dichiarare dovuta alla ricorrente, per le causali descritte nella parte narrativa del ricorso, la complessiva somma di € 2.205,13, per differenze retributive maturate e non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
Conseguentemente condannare la società in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 2.205,13 o di quella diversa somma che il
Giudice riterrà, anche in via equitativa di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da quando dovuti al saldo effettivo.
Con la condanna alle spese del giudizio e con distrazione a favore del difensore che se ne dichiara antistatario
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Dopo l'esame dei testi, all'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La ricorrente è stata dipendente della società di Milano, poi divenuta CP_2 CP_1
, dal 1° gennaio 2020, con inquadramento nel profilo di supervisor livello C3 CCNL
[...]
turismo pubblici esercizi, settore industria.
Deduce di avere prestato attività lavorativa presso due alberghi di Milano ed uno ad Alassio, durante la stagione estiva, svolgendo mansioni di seconda governante con diritto all'inquadramento nel livello C2.
La ricorrente svolgeva attività lavorativa occupandosi della programmazione del lavoro delle addette, assegnando i turni settimanali, inserendo nel portale le presenze giornaliere, ordinando i prodotti necessari per le pulizie, ordinando all'ufficio acquisti la merce necessaria per la ricostituzione delle scorte nonché formando il nuovo personale;
si occupava poi anche dell'organizzazione del lavoro dei facchini addetti ai piani.
Pertanto, lamenta di avere espletato mansioni superiori rispetto al livello C3 ed in particolare proprie del livello C2.
Preliminarmente occorre osservare che - come si ricava dalla lettura del contratto collettivo
Industria Turistica AICA prodotto dalla società convenuta - viene inquadrata nel livello C3 la
2/5 Dott. Riccardo Atanasio cameriera sala e piani;
nel livello C2 la seconda governante e nel livello C1 la governante unica.
Ebbene, tenuto conto delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente questa svolgeva attività inquadrabile nel livello C2 e non C3.
I testi hanno tutti confermato che la , a far tempo dal gennaio 2020, non aveva mai Parte_1
svolto mansione di cameriera ai piani, mansione che aveva svolto invece negli anni precedenti.
Tuttavia, appare evidente che nell'ambito del livello C3 sono inquadrati coloro che svolgono mansioni esclusivamente operaie e meramente esecutive, mentre la ricorrente svolgeva essenzialmente attività di concetto coordinando e dando disposizioni organizzative nonché esercitando un controllo sulle attività delle sottoposte.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
“Ho lavorato per da maggio 2011 fino ad aprile 2022, quando l'azienda è confluita in CP_2
KeepUp S.p.a.; io ero in FIS e ho scelto di non passare e rimanere con la vecchia società.
La ricorrente è stata assunta da me e assegnata alla mansione di cameriera ai piani;
con il passare del tempo la ricorrente è stata formata, ha fatto anche dei corsi, anche sotto la mia direzione, e il
1.6.2019, quando abbiamo preso l'appalto di Star Hotel, Hotel Ritz le ho assegnato la mansione di supervisor non operativa, livello 3. Non operativa significa che non è addetta ad attività operative quali
l'assegnazione alle camere e alle pulizie.
La ricorrente faceva apertura e chiusura della giornata, faceva i turni e assegnava le camere ad ognuna delle cameriere presenti;
la chiusura significa che lei riceveva le dichiarazioni delle cameriere
e dei facchini i quali la relazionavano su ciò che era stato fatto e su ciò che mancava. Era la ricorrente
a distribuire il lavoro tra gli addetti alle pulizie.
La ricorrente era anche presente alle riunioni con le governanti dell'albergo.
La governante ha un carico di lavoro più elevato ed interagisce direttamente con il direttore e i capi dell'albergo, mentre la supervisor riferisce alla governante.
La ricorrente si occupava anche di inserire gli orari del personale e tutte le attività svolte nel programma Zeus system.
La ricorrente faceva anche l'ordine del materiale, interagiva con i fornitori.
L'appalto non prevedeva una governante, ma solo una supervisor referente.
La ricorrente organizzava anche il lavoro dei facchini, seguendo le procedure standard predisposte.
La ricorrente faceva anche la consegna delle divise e gli ordini del materiale”.
La teste ha ricordato: Tes_2
Lavoro attualmente per KeepUp, ero già dipendente di dal 2008 e da settembre 2020 sono in CP_2
KeepUp.
3/5 Dott. Riccardo Atanasio Sono impiegata nelle risorse umane della società dal 2012.
La ricorrente era addetta ai servizi di coordinamento, in particolare gestiva le cameriere, assegnava i turni, comunicava le assenze e le presenze, controllava il lavoro svolto.
La ricorrente gestiva la mancanza di materiale e comunicava le necessità di materiale.
Negli hotel dove ha lavorato la ricorrente c'era una governante. In particolare, ha lavorato per lo Star
Hotel Ritz. Il nostro appalto non aveva ad oggetto l'attività di governante che era già gestita dallo Star
Hotel. Lo stesso vale per il . La ricorrente faceva la coordinatrice. CP_3
Anche ad Alassio espletava la stessa attività da coordinatrice, in quanto aveva nell'appalto CP_1 due governanti proprie perché quell'albergo non aveva sue governanti.
Non svolgeva l'attività di governante, ossia non aveva il rapporto diretto con la direzione”
La teste ha infine affermato: Testimone_3
“Sono stata dipendente di KeepUp dal settembre 2020 fino ad aprile 2023.
Mi occupavo di amministrazione;
conosco la ricorrente, ma non avevo rapporti diretti con la ricorrente.
La ricorrente, che io sappia, faceva la referente, la supervisor, quindi coordinava le cameriere. Ricordo che la ricorrente faceva i turni, ma non ricordo che altre mansioni svolgesse, in particolare se controllasse l'attività e facesse il resoconto delle attività svolte”.
Ebbene, l'errore in cui cade la società resistente è quella di negare l'inquadramento superiore per la ragione che la ricorrente non svolgesse attività di governante nel senso stretto della parola, ritenendo di assegnarle il livello C3 sulla base di una qualifica di supervisor che tuttavia il CCNL non prevede tra quei profili.
Il punto è che svolgeva mansioni organizzative sostanzialmente del tipo e della Parte_1
natura di quelle della governante anche se poi non erano strettamente qualificabili come di seconda governante (che secondo la società avrebbe dovuto rapportarsi con la direzione della società), come invece indica il CCNL tra i profili.
Tuttavia ciò che conta è la natura delle mansioni svolte – tenuto conto della autonomia, della iniziativa e del potere organizzativo - e non anche invece la corrispondenza al profilo indicato che rappresenta solo una esemplificazione delle mansioni stesse.
La domanda va pertanto accolta, non essendo stati contestati i conteggi.
In quanto soccombente la società va condannata a rimborsare all'Avv.to CP_1
Piergiorgio Cannizzaro e all'Avv.to – che si dichiarano distrattari - le Parte_2 spese di lite che liquida in € 2.620,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
4/5 Dott. Riccardo Atanasio Dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello C2 C.C.N.L. Industria Turistica
AICA dal 1° gennaio 2020 al 23 dicembre 2022;
Condanna al pagamento, in favore della , delle relative CP_1 Parte_1 differenze retributive nella misura di € 2.205,13 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la società a rimborsare all'Avv.to Piergiorgio Cannizzaro e all'Avv.to CP_1
– che si dichiarano distrattari - le spese di lite che liquida in € 2.620,00 Parte_2
oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Fissa il termine di giorni 2 per il deposito della motivazione
Milano, 08/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio