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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10090/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 10090/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 10090/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SODDE, elettivamente Parte_1
domiciliato in corso Giacomo Matteotti n. 36, 10121 Torino presso il difensore
PARTE ATTRICE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPINA COSENTINO e CARMELO CP1
COSENTINO, elettivamente domiciliata in Via Baretti n. 35, 10125 Torino presso i difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
NEL MERITO
➢ accertare che tra le parti è intercorso contratto di mutuo per l'importo capitale di € 28.400,00 ad oggi non ancora restituito;
➢ condannare, per l'effetto, la signora alla restituzione dell'importo di € 28.400,00 CP1
mutuatole oltre interessi di legge a far data dal 28.2.2022, ovvero da diversa data ritenuta di giustizia sino a saldo effettivo;
➢ confermare l'accertamento della proprietà in capo al signor del computer Apple Mac di Pt_1
cui atti, dare atto dell'avvenuta restituzione banco iudicis.
IN VIA ISTRUTTORIA
(omissis) IN OGNI CASO
Con il favore di spese e onorari del presente procedimento, delle precedenti fasi di negoziazione assistita e mediazione, il tutto oltre rimborso forfetario 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014, c.p.a. 4% e
I.v.a. di legge e aumento del 30 % ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per le modalità telematiche con cui sono stati redatti gli atti, al fine di agevolarne la consultazione e la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dello stesso.”
Parte convenuta
“Nel merito:
- Accertare che tra il Sig. e la Sig.ra è intercorsa una donazione Parte_1 CP1 indiretta mediante la quale il , per spirito di liberalità, ha arricchito l'allora convivente more Pt_1
uxorio regalandole la vettura Ford Kuga tg. FC203ZC; CP1
- Per l'effetto rigettare la domanda attorea di restituzione dell'importo di € 28.400,00 esborsati per
l'acquisto del mezzo, oltre interessi;
- Dichiarare cessata la materia del contendere sulla richiesta restitutoria del bene computer restituito alla prima udienza;
- Rigettare la domanda di condanna della parte convenuta alle spese del presente giudizio, nonché CP delle fasi di negoziazione, non tenutasi, e della mediazione facoltativa di cui la ed il di lei legale non erano a conoscenza per cui si rimanda a quanto già argomentato negli atti di causa
In via istruttoria (omissis)
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP1
innanzi a questo Tribunale asserendo: che le due parti intrattenevano una relazione affettiva more
CP uxorio dall'anno 2013; che nell'anno 2016 sostituiva la propria autovettura Ford FI (targa
CP763LN) con una nuova;
che per l'acquisto di nuova auto (Ford Kuga), le veniva proposto dal concessionario un finanziamento con restituzione di € 33.000,00; che il 19.12.2015 il Pt_1
proponeva alla convenuta di prestarle direttamente il capitale necessario per l'acquisto, con l'impegno di restituirlo privo di interessi a seguito della vendita dell'immobile sito in Giaveno (TO) in via
Sant'Antero n. 24; che nel maggio 2016 il disponeva bonifico per € 28.400,00 in favore del Pt_1 CP concessionario;
che in data 28.02.2022 vendeva a terzi l'immobile di Giaveno;
che, nonostante l'avveramento della condizione, l'obbligo restitutorio non veniva assolto dalla convenuta;
che CP nell'ottobre 2021, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza, si appropriava di computer Apple MacBook precedentemente acquistato dal;
che con lettera del 31.01.2023 Pt_1
l'attore invitava la convenuta alla stipula di convenzione per negoziazione assistita, negata dalla stessa con lettera del 20.02.2023; che a fondamento di tale rifiuto, la convenuta allegava la vigenza di misura cautelare in capo all'attore, sottoposto a procedimento penale per il reato di maltrattamenti, la cui responsabilità è stata accertata con sentenza del 14.02.2023; che veniva avviata procedura di CP mediazione, autorizzata dal Tribunale, conclusasi per mancata adesione della .
L'attore agisce in giudizio per la condanna della somma prestata, in forza del contratto di mutuo intervenuto tra le parti, e per l'accertamento della proprietà, con relativa restituzione, del computer
Apple Mac dal medesimo acquistato.
In data 13.09.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che l'attore rinunciava alla CP1 restituzione della somma concessa alla convenuta per l'acquisto della nuova autovettura;
che il
, prima della sua incriminazione e della condanna in sede penale, non aveva mai richiesto la Pt_1
restituzione della stessa somma, manifestando la pretesa creditizia dopo la denuncia per maltrattamenti;
che la prima richiesta di restituzione era stata avanzata in data 21.01.2022, a seguito
CP della decisione della di allontanare i figli dal padre, di nascondersi in località protetta e radicare procedimento innanzi al Tribunale per ottenere l'affidamento esclusivo dei minori a sé; che al CP momento della suddetta richiesta, la non aveva le disponibilità economiche per soddisfare la pretesa creditizia, avendo proceduto alla vendita dell'immobile di Giaveno solo in data 28.02.2022; CP che la si rendeva già subito disponibile alla restituzione del computer;
che la convenuta non accettava la richiesta di negoziazione assistita in quanto non necessaria attesa la pendenza di altri procedimenti, civili e penali;
che per quanto concerne la procedura di mediazione, l'invito al primo incontro rivolta alla convenuta rimaneva in giacenza in quanto non portato nella sua diretta conoscenza.
La convenuta resiste in giudizio contestando la sussistenza del rapporto mutuatario e chiedendo l'accertamento di perfezionamento di donazione indiretta tra le parti e, per l'effetto, il rigetto integrale delle domande dell'attore.
In materia di rapporto mutuatario, la Suprema Corte ha statuito che “Il mutuo va annoverato tra
i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno
o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.” (Cass. n.
35959/2021; e nello stesso senso Cass. n. 16332/2024).
Dall'estratto delle chat del 19.12.2015 (doc. 1 attore), il cui contenuto non è stato contestato o CP disconosciuto dalla , si rileva che: da una parte, il si è assunto l'impegno di anticipare la Pt_1 somma necessaria per l'acquisto della nuova autovettura, chiedendone la restituzione senza interessi;
CP dall'altra, che la ha promesso di restituire la somma anticipata successivamente alla vendita dell'immobile sito in Giaveno.
Parte attrice ha altresì dato prova dell'effettivo anticipo versato allegando il bonifico del pagamento diretto per € 28.400,00 effettuato in favore del concessionario (doc. 2 attore). Anche tale circostanza non viene contestata dalla convenuta e trova anche conferma nelle dichiarazioni rese da
[...]
CP
, teste indicata dalla stessa , la quale ha affermato che “Sapevo che la macchina l'aveva Tes_1 comprata il sig. ” (pag. 1 verbale udienza 28.03.2025). Pt_1
In aggiunta, l'impegno restitutorio assunto da parte convenuta trova riscontro nelle dichiarazioni rese da , teste di parte attrice, la quale ha esposto che “Ricordo che durante una cena a Parte_2
cavallo del Covid, circa nel 2020, non ricordo però esattamente quando, forse a metà anno, alla quale eravamo presenti io, mio padre ( ), la signora , e Parte_1 CP1 Persona_1
CP
, la signora ha detto a mio padre, alla mia presenza, che avrebbe dovuto dargli – Parte_3
per cominciare a saldare il debito che aveva per la macchina- 5.000 euro che l'acquirente della sua
CP casa di Giaveno aveva dato alla sig.ra come acconto per l'acquisto della casa. I 5.000 euro so CP che non sono poi stati dati a mio padre e lui mi ha detto che gli accordi con la signora erano diventati che la somma sarebbe stata restituita tutta insieme” (pag. 2 verbale udienza 28.03.2025).
A nulla rilevano, per converso, le dichiarazioni rese sul punto dalle testimoni della convenuta, in quanto prive di cognizione sui fatti di causa.
Dagli elementi sino ad ora indicati, non solo si rileva come tra le parti è stato concluso un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., ma anche che parte attrice ha dato prova della legittimità della propria pretesa creditoria azionata in giudizio.
Si osserva, infatti, che la prestazione restitutoria gravante sulla convenuta è rimasta inadempiuta, ancorché sia avvenuta la vendita dell'immobile sito in Giaveno in data 28.02.2022 (doc. 4 attore). CP Dopo il verificarsi della menzionata condizione, la prestazione della è da considerarsi scaduta e, quindi, esigibile dall'attore. Per giustificare il proprio inadempimento, parte convenuta dichiara che “Effettuato il il Pt_1 bonifico per l'acquisto della vettura, (…), l'odierno attore disse alla compagna che non voleva più la restituzione dei soldi e che trattavasi di un regalo per lei” (pag. 6 comparsa di cost.). In altre parole, CP con l'intento di qualificare il prestito del come “donazione indiretta”, la eccepisce Pt_1
l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte ha espresso che la remissione del debito può essere effettuata mediante una comunicazione esplicita ed inequivoca del creditore verso il debitore ovvero tramite facta concludentia, con il solo vincolo che in tal caso la rinuncia deve essere manifestata tramite una condotta che risulti assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del credito (Cass. n.
CP 9464/2020). Poiché la non ha fornito prova concreta sull'asserita comunicazione esplicita sopra citata e atteso che l'attore non ha mai fatto intendere di voler liberare il debitore tramite comportamenti concludenti, a nulla rilevando che la pretesa creditoria sia stata fatta valere solamente nel gennaio 2022 in prossimità dell'avversarsi della condizione sospensiva di cui all'accordo stipulato tra le parti, la prestazione restitutoria risulta essere ancora sussistente e rimasta tutt'ora inadempiuta. CP Per tali ragioni, si deve procedere alla condanna della alla restituzione delle stesse somme prestate, pari ad € 28.400,00, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo.
Parte attrice ha agito ulteriormente per la restituzione del computer Apple Mac, oggetto di sua proprietà, sottratto dalla convenuta dalla dimora familiare a seguito dello scioglimento della convivenza avvenuta nell'ottobre 2021. Rilevato che la stessa proprietà non è mai stata oggetto di contestazione da parte della convenuta e poiché, come da verbale dell'udienza tenutasi in data
19.12.2024, lo stesso computer è stato restituito all'attore, si dichiara la cessazione della materia del contendere sul punto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Parte attrice ha domandato altresì la rifusione delle spese sostenute in sede di negoziazione assistita e di mediazione.
Atteso che, nel caso di specie, la procedura di negoziazione assistita è da considerarsi come condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.lgs. 132/2014, e che l'invito alla stessa procedura formulato da parte attrice non ha trovato adesione da parte della convenuta (doc. 7 attore), la medesima condizione è stata ottemperata ai sensi del comma 2 della citata disposizione normativa.
CP Tuttavia, poiché la procedura di negoziazione non è stata eseguita per espresso rifiuto della , nessuna spesa ad essa inerente può essere posta a carico di parte convenuta. Per quanto concerne le spese di mediazione, le stesse sono liquidabili in considerazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, atteso che la domanda azionata dal aveva ad oggetto, altresì, Pt_1
l'accertamento del diritto di proprietà del computer Apple Mac. Prive di rilievo sono le contestazioni di parte convenuta, la quale si è limitata ad affermare che l'invito non è stato comunicato né alla parte personalmente né al proprio legale. Tuttavia, dal verbale di mediazione (doc. 11 attore), risulta che la CP
sia stata convocata a mezzo Raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. E per tale mancato rinvenimento, la convenuta non ha allegato alcun giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna alla restituzione in favore di di € 28.400,00, oltre interessi CP1 Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento di proprietà e di restituzione del computer Apple Mac;
Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 CP1 Parte_1
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), in € 268,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali.
Torino, 16.06.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 10090/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 10090/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SODDE, elettivamente Parte_1
domiciliato in corso Giacomo Matteotti n. 36, 10121 Torino presso il difensore
PARTE ATTRICE
contro
, con il patrocinio degli avv.ti GIUSEPPINA COSENTINO e CARMELO CP1
COSENTINO, elettivamente domiciliata in Via Baretti n. 35, 10125 Torino presso i difensori
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge,
NEL MERITO
➢ accertare che tra le parti è intercorso contratto di mutuo per l'importo capitale di € 28.400,00 ad oggi non ancora restituito;
➢ condannare, per l'effetto, la signora alla restituzione dell'importo di € 28.400,00 CP1
mutuatole oltre interessi di legge a far data dal 28.2.2022, ovvero da diversa data ritenuta di giustizia sino a saldo effettivo;
➢ confermare l'accertamento della proprietà in capo al signor del computer Apple Mac di Pt_1
cui atti, dare atto dell'avvenuta restituzione banco iudicis.
IN VIA ISTRUTTORIA
(omissis) IN OGNI CASO
Con il favore di spese e onorari del presente procedimento, delle precedenti fasi di negoziazione assistita e mediazione, il tutto oltre rimborso forfetario 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014, c.p.a. 4% e
I.v.a. di legge e aumento del 30 % ex art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 per le modalità telematiche con cui sono stati redatti gli atti, al fine di agevolarne la consultazione e la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dello stesso.”
Parte convenuta
“Nel merito:
- Accertare che tra il Sig. e la Sig.ra è intercorsa una donazione Parte_1 CP1 indiretta mediante la quale il , per spirito di liberalità, ha arricchito l'allora convivente more Pt_1
uxorio regalandole la vettura Ford Kuga tg. FC203ZC; CP1
- Per l'effetto rigettare la domanda attorea di restituzione dell'importo di € 28.400,00 esborsati per
l'acquisto del mezzo, oltre interessi;
- Dichiarare cessata la materia del contendere sulla richiesta restitutoria del bene computer restituito alla prima udienza;
- Rigettare la domanda di condanna della parte convenuta alle spese del presente giudizio, nonché CP delle fasi di negoziazione, non tenutasi, e della mediazione facoltativa di cui la ed il di lei legale non erano a conoscenza per cui si rimanda a quanto già argomentato negli atti di causa
In via istruttoria (omissis)
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP1
innanzi a questo Tribunale asserendo: che le due parti intrattenevano una relazione affettiva more
CP uxorio dall'anno 2013; che nell'anno 2016 sostituiva la propria autovettura Ford FI (targa
CP763LN) con una nuova;
che per l'acquisto di nuova auto (Ford Kuga), le veniva proposto dal concessionario un finanziamento con restituzione di € 33.000,00; che il 19.12.2015 il Pt_1
proponeva alla convenuta di prestarle direttamente il capitale necessario per l'acquisto, con l'impegno di restituirlo privo di interessi a seguito della vendita dell'immobile sito in Giaveno (TO) in via
Sant'Antero n. 24; che nel maggio 2016 il disponeva bonifico per € 28.400,00 in favore del Pt_1 CP concessionario;
che in data 28.02.2022 vendeva a terzi l'immobile di Giaveno;
che, nonostante l'avveramento della condizione, l'obbligo restitutorio non veniva assolto dalla convenuta;
che CP nell'ottobre 2021, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza, si appropriava di computer Apple MacBook precedentemente acquistato dal;
che con lettera del 31.01.2023 Pt_1
l'attore invitava la convenuta alla stipula di convenzione per negoziazione assistita, negata dalla stessa con lettera del 20.02.2023; che a fondamento di tale rifiuto, la convenuta allegava la vigenza di misura cautelare in capo all'attore, sottoposto a procedimento penale per il reato di maltrattamenti, la cui responsabilità è stata accertata con sentenza del 14.02.2023; che veniva avviata procedura di CP mediazione, autorizzata dal Tribunale, conclusasi per mancata adesione della .
L'attore agisce in giudizio per la condanna della somma prestata, in forza del contratto di mutuo intervenuto tra le parti, e per l'accertamento della proprietà, con relativa restituzione, del computer
Apple Mac dal medesimo acquistato.
In data 13.09.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che l'attore rinunciava alla CP1 restituzione della somma concessa alla convenuta per l'acquisto della nuova autovettura;
che il
, prima della sua incriminazione e della condanna in sede penale, non aveva mai richiesto la Pt_1
restituzione della stessa somma, manifestando la pretesa creditizia dopo la denuncia per maltrattamenti;
che la prima richiesta di restituzione era stata avanzata in data 21.01.2022, a seguito
CP della decisione della di allontanare i figli dal padre, di nascondersi in località protetta e radicare procedimento innanzi al Tribunale per ottenere l'affidamento esclusivo dei minori a sé; che al CP momento della suddetta richiesta, la non aveva le disponibilità economiche per soddisfare la pretesa creditizia, avendo proceduto alla vendita dell'immobile di Giaveno solo in data 28.02.2022; CP che la si rendeva già subito disponibile alla restituzione del computer;
che la convenuta non accettava la richiesta di negoziazione assistita in quanto non necessaria attesa la pendenza di altri procedimenti, civili e penali;
che per quanto concerne la procedura di mediazione, l'invito al primo incontro rivolta alla convenuta rimaneva in giacenza in quanto non portato nella sua diretta conoscenza.
La convenuta resiste in giudizio contestando la sussistenza del rapporto mutuatario e chiedendo l'accertamento di perfezionamento di donazione indiretta tra le parti e, per l'effetto, il rigetto integrale delle domande dell'attore.
In materia di rapporto mutuatario, la Suprema Corte ha statuito che “Il mutuo va annoverato tra
i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno
o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.” (Cass. n.
35959/2021; e nello stesso senso Cass. n. 16332/2024).
Dall'estratto delle chat del 19.12.2015 (doc. 1 attore), il cui contenuto non è stato contestato o CP disconosciuto dalla , si rileva che: da una parte, il si è assunto l'impegno di anticipare la Pt_1 somma necessaria per l'acquisto della nuova autovettura, chiedendone la restituzione senza interessi;
CP dall'altra, che la ha promesso di restituire la somma anticipata successivamente alla vendita dell'immobile sito in Giaveno.
Parte attrice ha altresì dato prova dell'effettivo anticipo versato allegando il bonifico del pagamento diretto per € 28.400,00 effettuato in favore del concessionario (doc. 2 attore). Anche tale circostanza non viene contestata dalla convenuta e trova anche conferma nelle dichiarazioni rese da
[...]
CP
, teste indicata dalla stessa , la quale ha affermato che “Sapevo che la macchina l'aveva Tes_1 comprata il sig. ” (pag. 1 verbale udienza 28.03.2025). Pt_1
In aggiunta, l'impegno restitutorio assunto da parte convenuta trova riscontro nelle dichiarazioni rese da , teste di parte attrice, la quale ha esposto che “Ricordo che durante una cena a Parte_2
cavallo del Covid, circa nel 2020, non ricordo però esattamente quando, forse a metà anno, alla quale eravamo presenti io, mio padre ( ), la signora , e Parte_1 CP1 Persona_1
CP
, la signora ha detto a mio padre, alla mia presenza, che avrebbe dovuto dargli – Parte_3
per cominciare a saldare il debito che aveva per la macchina- 5.000 euro che l'acquirente della sua
CP casa di Giaveno aveva dato alla sig.ra come acconto per l'acquisto della casa. I 5.000 euro so CP che non sono poi stati dati a mio padre e lui mi ha detto che gli accordi con la signora erano diventati che la somma sarebbe stata restituita tutta insieme” (pag. 2 verbale udienza 28.03.2025).
A nulla rilevano, per converso, le dichiarazioni rese sul punto dalle testimoni della convenuta, in quanto prive di cognizione sui fatti di causa.
Dagli elementi sino ad ora indicati, non solo si rileva come tra le parti è stato concluso un contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1813 c.c., ma anche che parte attrice ha dato prova della legittimità della propria pretesa creditoria azionata in giudizio.
Si osserva, infatti, che la prestazione restitutoria gravante sulla convenuta è rimasta inadempiuta, ancorché sia avvenuta la vendita dell'immobile sito in Giaveno in data 28.02.2022 (doc. 4 attore). CP Dopo il verificarsi della menzionata condizione, la prestazione della è da considerarsi scaduta e, quindi, esigibile dall'attore. Per giustificare il proprio inadempimento, parte convenuta dichiara che “Effettuato il il Pt_1 bonifico per l'acquisto della vettura, (…), l'odierno attore disse alla compagna che non voleva più la restituzione dei soldi e che trattavasi di un regalo per lei” (pag. 6 comparsa di cost.). In altre parole, CP con l'intento di qualificare il prestito del come “donazione indiretta”, la eccepisce Pt_1
l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c.
Sul punto, la Suprema Corte ha espresso che la remissione del debito può essere effettuata mediante una comunicazione esplicita ed inequivoca del creditore verso il debitore ovvero tramite facta concludentia, con il solo vincolo che in tal caso la rinuncia deve essere manifestata tramite una condotta che risulti assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del credito (Cass. n.
CP 9464/2020). Poiché la non ha fornito prova concreta sull'asserita comunicazione esplicita sopra citata e atteso che l'attore non ha mai fatto intendere di voler liberare il debitore tramite comportamenti concludenti, a nulla rilevando che la pretesa creditoria sia stata fatta valere solamente nel gennaio 2022 in prossimità dell'avversarsi della condizione sospensiva di cui all'accordo stipulato tra le parti, la prestazione restitutoria risulta essere ancora sussistente e rimasta tutt'ora inadempiuta. CP Per tali ragioni, si deve procedere alla condanna della alla restituzione delle stesse somme prestate, pari ad € 28.400,00, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo.
Parte attrice ha agito ulteriormente per la restituzione del computer Apple Mac, oggetto di sua proprietà, sottratto dalla convenuta dalla dimora familiare a seguito dello scioglimento della convivenza avvenuta nell'ottobre 2021. Rilevato che la stessa proprietà non è mai stata oggetto di contestazione da parte della convenuta e poiché, come da verbale dell'udienza tenutasi in data
19.12.2024, lo stesso computer è stato restituito all'attore, si dichiara la cessazione della materia del contendere sul punto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Parte attrice ha domandato altresì la rifusione delle spese sostenute in sede di negoziazione assistita e di mediazione.
Atteso che, nel caso di specie, la procedura di negoziazione assistita è da considerarsi come condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.lgs. 132/2014, e che l'invito alla stessa procedura formulato da parte attrice non ha trovato adesione da parte della convenuta (doc. 7 attore), la medesima condizione è stata ottemperata ai sensi del comma 2 della citata disposizione normativa.
CP Tuttavia, poiché la procedura di negoziazione non è stata eseguita per espresso rifiuto della , nessuna spesa ad essa inerente può essere posta a carico di parte convenuta. Per quanto concerne le spese di mediazione, le stesse sono liquidabili in considerazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, atteso che la domanda azionata dal aveva ad oggetto, altresì, Pt_1
l'accertamento del diritto di proprietà del computer Apple Mac. Prive di rilievo sono le contestazioni di parte convenuta, la quale si è limitata ad affermare che l'invito non è stato comunicato né alla parte personalmente né al proprio legale. Tuttavia, dal verbale di mediazione (doc. 11 attore), risulta che la CP
sia stata convocata a mezzo Raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza. E per tale mancato rinvenimento, la convenuta non ha allegato alcun giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna alla restituzione in favore di di € 28.400,00, oltre interessi CP1 Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento di proprietà e di restituzione del computer Apple Mac;
Condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 CP1 Parte_1
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), in € 268,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali.
Torino, 16.06.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna