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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2107/2025R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Gaetano Giordano con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Mira (VE) in data 10.10.2004 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2004, parte II^, Serie A, n. 83;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia (divenuta nelle Persona_1 more del procedimento maggiorenne);
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 13.05.2014 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 25.07.2014 (CRON. 4274/2014 – RGN 515/2014); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. pagina 1 di 2 CONDIZIONI
“1)la minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e collocata Persona_2 prevalentemente presso l'abitazione della madre in Mira (VE), Via Monte Cesen, Parte_2
13;
2) vista la quasi maggiore età della figlia, i genitori concordano che vedrà il padre Persona_1 liberamente e accordandosi direttamente con lo stesso.
3) verserà a la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso nel mantenimento della figlia;
Persona_1
4) Le spese straordinarie saranno ripa itori al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Venezia;
5) L'assegno unico viene riconosciuto interamente a ”. Parte_2
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 05.06.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 08.10.2025 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 10.10.2004 a Mira (VE), trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 83, anno 2004 del Comune di Mira (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2107/2025R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Gaetano Giordano con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Mira (VE) in data 10.10.2004 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2004, parte II^, Serie A, n. 83;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia (divenuta nelle Persona_1 more del procedimento maggiorenne);
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 13.05.2014 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 25.07.2014 (CRON. 4274/2014 – RGN 515/2014); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare. pagina 1 di 2 CONDIZIONI
“1)la minore sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori e collocata Persona_2 prevalentemente presso l'abitazione della madre in Mira (VE), Via Monte Cesen, Parte_2
13;
2) vista la quasi maggiore età della figlia, i genitori concordano che vedrà il padre Persona_1 liberamente e accordandosi direttamente con lo stesso.
3) verserà a la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso nel mantenimento della figlia;
Persona_1
4) Le spese straordinarie saranno ripa itori al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Venezia;
5) L'assegno unico viene riconosciuto interamente a ”. Parte_2
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 05.06.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione il 08.10.2025 in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 10.10.2004 a Mira (VE), trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 83, anno 2004 del Comune di Mira (VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 2 di 2