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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5114/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. COTTONE GIUSEPPE per parte ricorrente nonché l'avv. MIGLIORINO SALVATORE per l' e CP_2
l'avv. CACIOPPO SALVATORE per l' CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:51, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
______________________________
N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5114 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale General Service di PE IN con l'avv. COTTONE
GIUSEPPE
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
CACIOPPO SALVATORE
- resistente –
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. MIGLIORINO SALVATORE
- resistente- oggetto: opposizione a ruolo esattoriale
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/01/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla la cartella esattoriale n. di cui dichiara la prescrizione dei crediti ingiunti;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.560,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe, premettendo: che in data 19.03.2024 l' comunicava General Service l'esistenza CP_1
dell'irregolarità contributiva per mancato pagamento della cartella n.
29620070167454466, di € 9.530,86, diffidandola ai sensi dell'art. 4
D.M.30/01/2015, a sanare detta irregolarità, pena il mancato rilascio del
DURC; che con PEC del 21.03.2024, la General Service contestava la richiesta dell' stante la sicura prescrizione del credito risalente ad oltre 17 anni CP_1
prima e la non riferibilità del debito alla General Service aperta soltanto nell'anno 2023, diffidando l' a cancellare il debito di cui alla cartella n. CP_1
29620070167454466 e a non comunicare ad alcuno il mancato pagamento della cartella, avvisandolo al contempo che in caso di mancato riscontro avrebbe adito le vie legali;
che l' , riscontrando la comunicazione, lo avvisava che l'eventuale CP_1
sgravio era di competenza dell'agente della riscossione, nonché la necessità dell'opposizione; che pertanto, effettuata una visura presso gli uffici dell' , appurava CP_2
l'esistenza di una cartella oggetto di sgravio, con esclusione dei crediti , CP_1
conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso la cartella sopra indicata, deducendone l'illegittimità per omessa notifica della stessa e intercorsa prescrizione del
3 credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
L'agente della riscossione contesta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c., richiamando l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 che ha inserito il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R.
602/1973, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non in presenza di specifiche condizioni normativamente previste: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Contestando poi nel merito il decorso della prescrizione.
La parte ricorrente deduce viceversa il proprio interesse, in ragione della natura della propria attività e sulla scorta dello svolgersi della vicenda per la quale è causa.
Bisogna sul punto osservare che la norma di legge sopracitata dispone l'inammissibilità delle opposizioni a ruolo esattoriale, quando abbiano fine esclusivamente recuperatorio e siano al contempo fine a se stesse, enunciando le cause tassative per le quali tali azioni siano possibili.
4 Esaminata la domanda giudiziale svolta dal ricorrente essa è diretta non verso la diffida inviata dall'ente creditore, ma verso la cartella esattoriale, potendo quindi in teoria ravvisarsi gli estremi dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente.
Di contro va però – nei fatti – osservato che l'incipit della vicenda non è dato da una estemporanea opposizione a cartella proposta dal ricorrente, ma dalla diffida al pagamento da parte dell'Ente creditore.
Tale diffida, a ben vedere, posto che dopo la trasmissione del ruolo dei crediti da riscuotere all'agente della riscossione l'ente creditore non ha più cura della riscossione del credito, non può che essere avvenuta a causa della richiesta d'informazioni della correntezza contributiva da parte di una stazione appaltante.
Dato desumibile anche dalla lettera della comunicazione, ove si avvisa che, in caso di mancato pagamento, la comunicazione dell'irregolarità sarà effettuata verso chi ne ha fatto richiesta.
Nel caso di specie quindi, posta la natura dell'attività del ricorrente (pulizie e disinfestazioni), posta la richiesta rivolta all' sulla correntezza CP_1
contributiva del ricorrente, appare dimostrata, non dal ricorrente ma dalle circostanze di fatto dedotte in giudizio, il ricorrere delle circostanze legittimanti l'opposizione.
Appare evidente quindi che la mancata partecipazione a gare d'appalto possa essere motivo d'impugnazione del ruolo, anche qualora non indicato precisamente l'appalto interdetto, allorquando possa desumersi che effettivamente vi sia stata la partecipazione ad una gara, la richiesta d'informazioni da parte dell'appaltante e la richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente creditore.
A corollario di tali osservazioni, sulla lettera della domanda giudiziale svolta dal ricorrente medesimo, va osservato che la mera diffida al pagamento da parte dell' non essendo atto esecutivo, immediatamente lesivo della CP_1
sfera patrimoniale del ricorrente, non sarebbe autonomamente impugnabile, dovendo quindi l'opposizione svolgersi verso il titolo esecutivo sotteso.
5 Diversamente opinando, a fronte del nocumento causato dalla circostanza emersa, non vi sarebbe alcuna possibilità di contrasto da parte di colui che lamenti la lesione di un proprio diritto;
tenendo peraltro in debita considerazione che i crediti di natura previdenziale/assicurativa non possono essere legittimamente riscossi qualora maturato il termine di prescrizione estintiva.
Tanto premesso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la cartella appare ritualmente notificata a mani della moglie dello stesso.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
La resistente Agenzia deduce l'interruzione della prescrizione a mezzo di una sentenza dichiarativa del fallimento del ricorrente n. 121/2012 del
26.10.2012.
Al di là del fatto che non si intravede come una sentenza dichiarativa del fallimento di un soggetto possa avere in sé valore di atto interruttivo della prescrizione, non essendo atto formalmente utile, né peraltro contenendo alcun riferimento a tale credito, non è dato conoscere se il credito portato dalla cartella venne insinuato al passivo e ammesso, né quando il fallimento si sia chiuso e come.
Seppur evidente, va osservato che, data l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata individuale in costanza di procedura concorsuale attiva, manca la prova sia della partecipazione a tale procedura, che alla eventuale azione successiva alla chiusura del fallimento.
In carenza di atti ulteriori interruttivi, va pertanto rilevata la prescrizione estintiva del credito portato dalla cartella sopra indicata, essendo decorsi ben
6 16 anni dalla notifica.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/01/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 5114/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. COTTONE GIUSEPPE per parte ricorrente nonché l'avv. MIGLIORINO SALVATORE per l' e CP_2
l'avv. CACIOPPO SALVATORE per l' CP_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:51, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
_______________________
Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5114 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Parte_1
individuale General Service di PE IN con l'avv. COTTONE
GIUSEPPE
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
CACIOPPO SALVATORE
- resistente –
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. MIGLIORINO SALVATORE
- resistente- oggetto: opposizione a ruolo esattoriale
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/01/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla la cartella esattoriale n. di cui dichiara la prescrizione dei crediti ingiunti;
- condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.560,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/04/2024 la parte ricorrente in epigrafe, premettendo: che in data 19.03.2024 l' comunicava General Service l'esistenza CP_1
dell'irregolarità contributiva per mancato pagamento della cartella n.
29620070167454466, di € 9.530,86, diffidandola ai sensi dell'art. 4
D.M.30/01/2015, a sanare detta irregolarità, pena il mancato rilascio del
DURC; che con PEC del 21.03.2024, la General Service contestava la richiesta dell' stante la sicura prescrizione del credito risalente ad oltre 17 anni CP_1
prima e la non riferibilità del debito alla General Service aperta soltanto nell'anno 2023, diffidando l' a cancellare il debito di cui alla cartella n. CP_1
29620070167454466 e a non comunicare ad alcuno il mancato pagamento della cartella, avvisandolo al contempo che in caso di mancato riscontro avrebbe adito le vie legali;
che l' , riscontrando la comunicazione, lo avvisava che l'eventuale CP_1
sgravio era di competenza dell'agente della riscossione, nonché la necessità dell'opposizione; che pertanto, effettuata una visura presso gli uffici dell' , appurava CP_2
l'esistenza di una cartella oggetto di sgravio, con esclusione dei crediti , CP_1
conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso la cartella sopra indicata, deducendone l'illegittimità per omessa notifica della stessa e intercorsa prescrizione del
3 credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
L'agente della riscossione contesta preliminarmente l'ammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 C.p.c., richiamando l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 che ha inserito il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R.
602/1973, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non in presenza di specifiche condizioni normativamente previste: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Contestando poi nel merito il decorso della prescrizione.
La parte ricorrente deduce viceversa il proprio interesse, in ragione della natura della propria attività e sulla scorta dello svolgersi della vicenda per la quale è causa.
Bisogna sul punto osservare che la norma di legge sopracitata dispone l'inammissibilità delle opposizioni a ruolo esattoriale, quando abbiano fine esclusivamente recuperatorio e siano al contempo fine a se stesse, enunciando le cause tassative per le quali tali azioni siano possibili.
4 Esaminata la domanda giudiziale svolta dal ricorrente essa è diretta non verso la diffida inviata dall'ente creditore, ma verso la cartella esattoriale, potendo quindi in teoria ravvisarsi gli estremi dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente.
Di contro va però – nei fatti – osservato che l'incipit della vicenda non è dato da una estemporanea opposizione a cartella proposta dal ricorrente, ma dalla diffida al pagamento da parte dell'Ente creditore.
Tale diffida, a ben vedere, posto che dopo la trasmissione del ruolo dei crediti da riscuotere all'agente della riscossione l'ente creditore non ha più cura della riscossione del credito, non può che essere avvenuta a causa della richiesta d'informazioni della correntezza contributiva da parte di una stazione appaltante.
Dato desumibile anche dalla lettera della comunicazione, ove si avvisa che, in caso di mancato pagamento, la comunicazione dell'irregolarità sarà effettuata verso chi ne ha fatto richiesta.
Nel caso di specie quindi, posta la natura dell'attività del ricorrente (pulizie e disinfestazioni), posta la richiesta rivolta all' sulla correntezza CP_1
contributiva del ricorrente, appare dimostrata, non dal ricorrente ma dalle circostanze di fatto dedotte in giudizio, il ricorrere delle circostanze legittimanti l'opposizione.
Appare evidente quindi che la mancata partecipazione a gare d'appalto possa essere motivo d'impugnazione del ruolo, anche qualora non indicato precisamente l'appalto interdetto, allorquando possa desumersi che effettivamente vi sia stata la partecipazione ad una gara, la richiesta d'informazioni da parte dell'appaltante e la richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente creditore.
A corollario di tali osservazioni, sulla lettera della domanda giudiziale svolta dal ricorrente medesimo, va osservato che la mera diffida al pagamento da parte dell' non essendo atto esecutivo, immediatamente lesivo della CP_1
sfera patrimoniale del ricorrente, non sarebbe autonomamente impugnabile, dovendo quindi l'opposizione svolgersi verso il titolo esecutivo sotteso.
5 Diversamente opinando, a fronte del nocumento causato dalla circostanza emersa, non vi sarebbe alcuna possibilità di contrasto da parte di colui che lamenti la lesione di un proprio diritto;
tenendo peraltro in debita considerazione che i crediti di natura previdenziale/assicurativa non possono essere legittimamente riscossi qualora maturato il termine di prescrizione estintiva.
Tanto premesso, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la cartella appare ritualmente notificata a mani della moglie dello stesso.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
La resistente Agenzia deduce l'interruzione della prescrizione a mezzo di una sentenza dichiarativa del fallimento del ricorrente n. 121/2012 del
26.10.2012.
Al di là del fatto che non si intravede come una sentenza dichiarativa del fallimento di un soggetto possa avere in sé valore di atto interruttivo della prescrizione, non essendo atto formalmente utile, né peraltro contenendo alcun riferimento a tale credito, non è dato conoscere se il credito portato dalla cartella venne insinuato al passivo e ammesso, né quando il fallimento si sia chiuso e come.
Seppur evidente, va osservato che, data l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata individuale in costanza di procedura concorsuale attiva, manca la prova sia della partecipazione a tale procedura, che alla eventuale azione successiva alla chiusura del fallimento.
In carenza di atti ulteriori interruttivi, va pertanto rilevata la prescrizione estintiva del credito portato dalla cartella sopra indicata, essendo decorsi ben
6 16 anni dalla notifica.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/01/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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