Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI SA vedova MARCIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA B. GOZZOLI 82, presso l'avvocato GIAN LUIGI FALCHI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.A.S.I.C. CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE DI CAGLIARI, in persona del suo Presidente in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso l'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLOMEO SALONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 209/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 17/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 17 maggio 2000, ha respinto l'opposizione di IS TI contro la stima delle indennità dovutale dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari (CASIC) per l'occupazione temporanea (disposta con decreto 6 maggio 1992 del Presidente della Giunta regionale) e la successiva espropriazione (decreto 11 giugno 1997 della stessa autorità) di un terreno di sua proprietà esteso mq. 1505 (in catasto all'art. 1048, fg. 17, mapp. 31) onde realizzare la variante della s.s. Sulcitana,osservando: a) che l'immobile ricadeva in zona qualificata agricola e denominata E2 dallo strumento urbanistico del comune di Sarrach, ove era consentita soltanto l'esecuzione di costruzioni e di impianti di interesse agricolo;
b) dallo stato di consistenza era risultato che esistevano soltanto 18 piante di ulivo in ben 3080 mq., sicché doveva recepirsi la valutazione compiuta dall'UTE quale pascolo cespugliato, cui era stato aggiunto il valore del soprassuolo;
c) a maggior ragione dovevamo classificarsi pascolo cespugliato le aree residue per le quali non era neppure ipotizzatile una perdita di valore;
d) l'indennità di occupazione era stata determinata nel prospetto allegato al decreto di esproprio e contro di essa nessuna contestazione era stata elevata dalla TI,se non con riguardo alla natura dell'area.
Per la cassazione della sentenza quest'ultima ha posto ricorso per un motivo articolato in più profili;
cui resiste il Consorzio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre profili della complessa censura, IS TI, deducendo violazione degli art. 5 bis della legge 359/1992 e 16 della legge 865/1971 si duole che la Corte territoriale: 1)non abbia considerato la prova documentale in atti costituita sia dal decreto di determinazione dell'indennità provvisoria,sia dalla richiesta di riclassificazione dell'area in questione, comprovante che il terreno doveva esserE qualificato "oliveto"; 2) non abbia tenuto conto che il c.t.u. aveva accertato la presenza sul terreno di n. 18 ulivi ne' spiegato le ragioni per cui aveva disatteso la conclusione cui quest'ultimo era pervenuto;
3) abbia omesso del tutto di valutare la suscettibilità edificatoria dell'area, adiacente all'agglomerato industriale del comune, sulla quale sono peraltro consentiti Insediamenti di attività artigianali.
Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. Non è, anzitutto, esatto che la sentenza impugnata abbia omesso di valutare le possibilità edificatorie dell'immobile, avendole espressamente escluse per aver accertato, senza contestazione al riguardo della ricorrente, che l'area all'epoca della vicenda ablativa, era inclusa dallo strumento urbanistico del comune in zona agricola, denominata E2.
E tanto è sufficiente ad escluderne qualsiasi destinazione edificatoria,posto che secondo il disposto dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, la ricognizione e la qualificazione dell'area dovevano fondarsi sulla disamina delle possibilità legali di edificazione ricavate soltanto dagli strumenti urbanistici di quel comune, vigenti al tempo del decreto ablativo per la determinazione dell'indennità di esproprio (Cass. 7066/2003; 2474/2001; 3873/2000):
perciò negando rilevanza autonoma ed esaustiva alla mera edificabilità di fatto (che davo necessariamente armonizzarsi con quella legale), ed escludendo che aia consentito procedere ad un apprezzamento edificatorio de facto, parallelamente allo sfruttamento edilizio di aree prossime.
Questa Corte, infatti, anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che l'introduzione di una generale e incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, da parte della menzionata norma (che non ammette figure intermedie) è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione;
che nel caso è confermata anche nelle prescrizioni del regolamento edilizio del comune di Sarroch, le quali nella zona consentono soltanto la realizzazione di impianti di interesse agricolo e di fabbricati a servizio dell'azienda agricola, semprecché l'estensione del terreno non sia inferiore a ben 25.000 mq. (pag.
6-7 sent.).
D'altra parte, la Corte di appello ha ampiamente spiegato le ragioni per cui il terreno doveva essere valutato quale "pascolo cespugliato" piuttosto che come oliveto,tratte:a)dalla stessa qualifica catastale dell'immobile; b)dalla valutazione che ne aveva compiuto l'U.T.E. in base allo stato di consistenza redatto al momento dell'occupazione, tanto che le piante di ulivo erano state valutate a parte come soprassuolo: così smentendo l'apodittico assunto della ricorrente per cui l'indennità offertale (e da lei, infatti, non accettata) sarebbe stata determinata considerando il terreno quale uliveto;
c) dall'accertamento compiuto dalla consulenza che il c.d. uliveto presente all'epoca dell'immissione in possesso si riduceva a sole 18 piante in ben 3.080 mq.,corrispondenti ad una pianta per ogni 171 mq.: peraltro tutte recenti dato che 3 avevano un diametro di appena 5 cm. e le restanti quello di 12 cm..
Per cui, essendo il giudice del merito, nel sovrano apprezzamento delle prove, libero di attingere il proprio convincimento dagli elementi che ritiene più attendibili ed idonei per la risoluzione della questione, la sentenza non è censurabile per aver privilegiato dette risultanze rispetto alla richiesta di riclassificazione dell'immobile che la TI ha genericamente dedotto di aver presentato (senz'altra informazione utile); e che la Corte di appello non era tenuta a prendere espressamente in considerazione una volta che ha specificamente indicato tutti gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, implicitamente escludendone ogni rilevanza;
che nessun errore di diritto in ordine ad ossi ha lamentato la ricorrente e che in questa sede non ne è consentita una nuova valutazione diversa da quella espressa dal giudice di merito. Con i successivi due profili del ricorso,la TI lamenta ancora omessa pronuncia della sentenza sia in ordine alla richiesta di indennizzo per la diminuzione di valore dell'area residua, divisa in ulteriori unità con negative conseguenze sia per le colture sia alle possibilità edificatorie;
sia in merito alla determinazione dell'indennità di occupazione calcolata per una minor estensione di mq. 1505, invece che con riferimento all'intera area occupata di mq. 3080.
Il primo profilo è infondato perché la Corte di Cagliari ha preso specificamente in esame la domanda della ricorrente rivolta ad ottenere l'indennizzo per le aree residue (e, quindi, la determinazione dell'indennità con il criterio differenziale di cui all'art. 40 della legge 2359 del 1865); e l'ha respinta proprio per il fatto che anche detto terreno risultava impiantato a pascolo cespugliato, per cui attesa questa destinazione, non ne risultava neppure ipotizzatile una perdita di valore per il distacco subito dalla porzione espropriata di mq. 1505.
D'altra parte quest'ultima norma,essendo rivolta a condensare la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato, è invocabile non in base al solo presupposto che sia stata compiuta una espropriazione parziale e che l'originario immobile sia rimasto frazionato in due o più unità,come mostra di ritenere la TI, ma alla duplice condizione: a) che la parta residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale;
b) che il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioè rilevante solo per il proprietario o persone determinate (Cass. 14007/2002; 6722/1998;
9489/1993). Laddove detto pregiudizio è stato inequivocabilmente escluso dalla Corte territoriale e fondato dall'espropriata sul presupposto, rivelatosi, erroneo che il terreno fosse impiantato ad uliveto o avesse natura edificabile.
L'ultimo profilo è, invece, inammissibile perché la sentenza impugnata ha rilevato che la TI non aveva mai formulato alcuna censura in merito alla vicenda concernente l'occupazione temporanea dell'immobile nonché all'estensione del terreno effettivamente occupato dal Consorzio, essendosi al riguardo limitata a dolersi ancora una volta della destinazione attribuita al terreno;
per cui la ricorrente per impedire il passaggio in giudicato di detta statuizione aveva l'onere di denunciare l'errore in cui era incorsa nel ritenere non contestata l'estensione del terreno oggetto dell'occupazione d'urgenza, trascrivendo le parti delle proprie difese in cui la questione era stata, invece, posta. Il profilo del ricorso volto, invece, a contestare esclusivamente la determinazione dell'indennità di espropriazione per una minore superficie rispetto a quella asseritamene occupata, è pertanto, del tutto inconferente e non puntuale rispetto, all'effettiva "ratio decidendi" che è rimasta incensurata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Consorzio in complessivi Euro 2.200,00 oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004