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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 385 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Gabrielli per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione
- APPELLANTE–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianluca Totò e dall'avv. Davide Iacovozzi per procura in calce alla comparsa di costituzione nella presente fase
- APPELLATO -
pagina 1 di 10 NONCHE' CONTRO
(P. IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ciucaloni per AN AS per procura in calce alla comparsa di costituzione nella presente fase
- APPELLATA –
OGGETTO: giudizio riassunto a seguito della sentenza n. 2851 della Corte di
Cassazione, Sezione Quarta Penale, in data 16.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, in adempimento dei principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n.2851/2023, I)- In via principale e nel merito: accogliere le domande risarcitorie proposte dal sig. nel procedimento penale a carico del sig. Parte_1 Controparte_1 con il deposito della costituzione di parte civile ammessa a suo tempo dal Giudice di Pace di Fermo e per l'effetto accogliere le conclusioni già depositate in detto procedimento penale per la parte civile e piaccia quindi accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, ai soli fini civili, la esclusiva o comunque prevalente responsabilità del sig. , quale conducente della vettura Volvo V60 Controparte_1
Targata EF351CC, nella causazione del sinistro verificatosi in Fermo il 15.2.2011 nel quale è rimasto incolpevolmente coinvolto il sig. , e ciò anche Parte_1 sulla base della sentenza di condanna definitiva dell'imputato per il reato lui ascritto che deve ritenersi provato nella dinamica descritta nel capo di imputazione. Conseguentemente, ritenuta la esistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo per RCA con la , piaccia condannare il sig. Controparte_2
e la o fra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_2 di tutti i danni subiti dal sig. a seguito del sinistro de quo e non Parte_1 ancora risarciti che si qua a la somma ricevuta a titolo di provvisionale, in residui € 44.866,74, o in quella maggiore o minor somma che sarà accertata in giudizio e/o ritenuta equa dall'adita Corte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro sino al saldo. In ogni caso Voglia l'adita Corte di Appello condannare i convenuti, sempre in solido fra loro al pagamento delle spese e compensi di difesa della parte civile costituita, oltre che per il presente grado di giudizio, anche pagina 2 di 10 per tutti e tre i gradi del giudizio penale precedenti ivi compreso quello svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha pronunciato la sentenza in forza della quale si è proceduto alla presente riassunzione, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito antistatario. II)- In via istruttoria (…)”
Per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accertata la dinamica dell'incidente stradale verificatosi in data 15/02/2011 nel quale rimase coinvolto il sig. , dichiarare che lo stesso si è verificato per Parte_1 esclusiva responsabilità dell'attore, in subordine manlevando il convenuto sig.
, in caso di riscontrata concorsualità dalla Controparte_1 Controparte_3
pari ad euro 13.644,00.
[...]
Con vittoria di spese ed onorario di causa”. IN VIA ISTRUTTORIA (…)“
Per l'appellata CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- NEL MERITO, accertata la dinamica dell'incidente stradale verificatasi in data 15/02/2011, nel quale rimase coinvolto il sig. , dichiarare che Parte_1 lo stesso si è verificato per prevalente respon di conseguenza liquidare al predetto, sulla base della espletata C.T.U. medico-legale, la somma eventualmente dovuta, al netto e quindi tenuto conto e detratto quanto incassato dall'appellante dalla pari ad euro 13.644,00. Controparte_3
- IN VIA ISTRUTTOR Con vittoria di spese ed onorario di causa”
FATTI DI CAUSA
si è costituito parte civile nel procedimento penale avviato a Parte_1 carico di imputato per il reato previsto dall'art. 590 c.p. in Controparte_1 conseguenza dello scontro avvenuto a Fermo in data 15.02.2011 tra il veicolo
Volvo targato EF351CC condotto dal ed il veicolo Fiat ND targato CP_1
DL808HF condotto dal . Parte_1
pagina 3 di 10 Con sentenza pronunciata in data 27.09.2016 il Giudice di Pace di Fermo ha ritenuto l'imputato responsabile per il reato ascrittogli, condannandolo alla pena della multa ed al risarcimento dei danni in via solidale con la compagnia evocata quale responsabile civile;
ha altresì riconosciuto alla parte civile una provvisionale d'importo pari ad euro 5.000,00, riservando al giudice civile l'effettiva liquidazione del danno.
A seguito dell'appello proposto dal con sentenza in data 04.02.2021 il CP_1
Tribunale di Fermo ha invece assolto l'imputato, ritenendo che la responsabilità del sinistro debba ascriversi in via esclusiva al . Parte_1
A seguito del ricorso proposto dalla parte civile, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 16.11.2022 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando al giudice civile di secondo grado;
i giudici di legittimità hanno ritenuto infatti che la decisione non possa essere fondata sulla perizia cinematica, non confermata dalla testimonianza resa in dibattimento dal perito (stante l'intervenuto decesso), non essendovi stato a riguardo l'assenso della parte civile.
Il ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello, Parte_1 chiedendo che la responsabilità per il sinistro oggetto del procedimento venga addebitata in via esclusiva o quantomeno prevalente al e che pertanto la CP_1 controparte venga condannata a risarcirgli tutti i danni subiti, in via solidale con la compagnia assicuratrice per la propria responsabilità civile.
Costituendosi nella presente fase, ha ribadito la responsabilità Controparte_1 esclusiva o quantomeno prevalente del per il sinistro oggetto di causa, Parte_1 contestando in ogni caso l'entità dei danni lamentati e chiedendo di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa.
Si è costituita anche la associandosi alle difese già svolte dal Controparte_2 proprio assicurato e chiedendo in subordine che si tenga conto delle somme già percepite a vario titolo dal in conseguenza del medesimo sinistro. Parte_1
All'esito dell'acquisizione dei fascicoli dei precedenti procedimenti penali e della
C.T.U. medico-legale disposta da questa Corte con ordinanza in data 04.10.2023,
pagina 4 di 10 la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 12.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente fase di giudizio è volta a riesaminare la domanda di risarcimento proposta da sin dalla propria costituzione di parte civile nel Parte_1 procedimento penale avviato nei confronti di Controparte_1
Tale valutazione dovrà essere compiuta tenendo presente che “il giudice civile
- chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria a seguito di cassazione, su ricorso della parte civile, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato - è tenuto a verificare se è integrata la fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale, mediante un accertamento condotto, nell'ambito di una piena translatio iudicii, attraverso i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.15290 del
31.05.2024).
“Il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce” del resto una “fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.16169 del
19.05.2022): spetterà quindi al giudice civile rivalutare tutti gli elementi già emersi dal procedimento penale, valutando quali prove atipiche anche gli atti che non siano stati vagliati nel dibattimento, ma che potranno essere pagina 5 di 10 comunque contestati nel contraddittorio tipico del giudizio civile (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, sentenza n. 5317 del 02.03.2017).
La domanda proposta dall'odierno appellante dev'essere rigettata nei termini che seguono.
A) La dinamica del sinistro oggetto di causa dev'essere ricostruita tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi ascoltati nel corso del dibattimento, del rapporto degli agenti della polizia municipale intervenuti subito dopo lo scontro ed anche delle risultanze della perizia cinematica disposta dal primo giudice: secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata, infatti, tutti gli elementi emersi dal procedimento penale possono essere utilizzati quali prove atipiche, restando irrilevanti nella presente sede i limiti discendenti dall'ordinamento processualpenalistico.
Deve quindi ritenersi comprovato che il si è immesso nella strada Parte_1 provinciale n.87 Val d'Ete dalla via Moie senza rispettare il segnale di stop presente all'intersezione e soprattutto senza dare la precedenza ai veicoli che stavano già sopraggiungendo lungo la strada principale: come emerso dalla citata perizia, del resto, sin dall'uscita della Volvo dalla curva destrorsa e lungo tutto il rettilineo sino alla citata intersezione sussisteva una “reciproca e piena avvistabilità tra i due veicoli” (cfr. pag. 9 della relazione peritale).
Il contesta qualsiasi responsabilità a proprio carico ed eccepisce di CP_4 essersi immesso nella strada provinciale in un momento in cui nessun veicolo stava sopraggiungendo: solo in seguito il conducente della Volvo sarebbe arrivato a forte velocità ed avrebbe tentato di sorpassarlo, non avvedendosi che il conducente della ND aveva già iniziato la propria manovra di svolta a sinistra per immettersi nella vicina via Molino Paci.
Tale prospettazione non è stata tuttavia fondata su concreti elementi di prova e risulta anzi smentita dalle dichiarazioni rese dal teste il quale ha Tes_1 visto personalmente la immettersi improvvisamente nella via Pt_2 provinciale: né tale testimonianza può essere disattesa soltanto perché il dichiarante è stato poco preciso nell'indicare la distanza tra i vari veicoli.
pagina 6 di 10 Elementi di segno contrario non possono trarsi neppure dall'intervenuto annullamento della sanzione inizialmente comminata al per non aver Parte_1 dato la precedenza agli altri veicoli, tenuto conto che tale decisione è stata fondata soltanto sulla “mancanza di prova certa” in merito alla condotta ascritta al conducente.
La deduzione secondo cui il conducente della ND avrebbe già iniziato la propria manovra di svolta a sinistra al momento dell'urto risulta da ultimo incompatibile con i danni riportati dal veicolo, individuabili in corrispondenza della parte posteriore sinistra e non della corrispondente fiancata.
Il sinistro oggetto del presente giudizio deve pertanto ascriversi in via quantomeno prevalente al comportamento tenuto dal , il quale non si Parte_1
è fermato in corrispondenza dello stop e si è immesso lungo la strada provinciale senza dare la precedenza ai veicoli che la stavano già percorrendo e che avrebbe potuto avvistare ove avesse prestato la dovuta attenzione.
Neppure il comportamento tenuto dal risulta tuttavia immune da CP_1 censure, essendo emerso dalla citata perizia che la Volvo da lui condotta stava procedendo ad una velocità ragionevolmente compresa tra i 72 ed i 75 km/h, analoga a quella ipotizzata dal consulente della parte civile nella sua prima ipotesi ed in ogni caso superiore al limite di 50 km/h vigente in tale tratto della strada provinciale: l'eccessiva velocità ha reso indubbiamente più difficile il tentativo di evitare la ND spostandosi sulla sinistra, tanto che le due auto hanno finito per scontrarsi.
Poco rileva invece che egli non abbia frenato nel momento in cui ha avvistato il veicolo immessosi improvvisamente nella carreggiata, essendo emerso dalla citata perizia che la Volvo non si sarebbe comunque fermata prima d'impattare con la ND, neppure ove avesse mantenuto una velocità compatibile con il citato limite.
In tale complessivo contesto, in conclusione, la responsabilità per il sinistro oggetto di causa deve imputarsi per il 65% al e per il 35% al Parte_1 CP_1
B) Dalla C.T.U. medico-legale disposta nella presente fase, poi, è stato accertato che il ha subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa un Parte_1
pagina 7 di 10 “lieve trauma cranio-facciale con ferita al sopracciglio sinistro e lacuna mnesica per l'evento; trauma contusivo della spalla sinistra (con edema intraspongioso acromiale da impatto e lesione parcellare inserzionale omerale del tendine del muscolo sovraspinoso); trauma contusivo della coscia sinistra (con ipoestesia in territorio del nervo femoro-cutaneo); trauma distrattivo del rachide cervico- lombare”, per cui residuano ancor oggi postumi individuabili in “minimo esito cicatriziale in regione sopracciliare di sinistra (non visibile a normale distanza di interlocuzione); contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale, sterno-cleidomastoidea e dei trapezi, bilateralmente;
limitazione dei movimenti del rachide cervicale e della spalla sinistra (in destrimane), in particolare dell'elevazione e della rotazione interna estrema”, tali da pregiudicare la validità psico-fisica dell'interessato nella misura del 6%.
Egli ha altresì dovuto sottoporsi ad un periodo di terapie e cure determinato dalla C.T.U. in due giorni d'inabilità temporanea assoluta, trenta giorni con inabilità al 75%, trenta giorni al 50% ed ulteriori trenta giorni al 25%.
In considerazioni di tali conclusioni, non contestate in alcun modo dai consulenti di parte, ed alla luce dell'età dell'interessato al momento del fatto e delle tabelle aggiornate dal D.M. 16.07.2024, il pregiudizio complessivamente subito dal dev'essere liquidato nell'importo pari ad euro 6.812,03 Parte_1 per l'invalidità permanente ed in euro 2.596,28 per l'inabilità temporanea;
non
è del resto emerso alcun elemento idoneo a giustificare il riconoscimento di ulteriori profili di danno alla persona.
Dev'essere invece liquidata la somma complessivamente pari ad euro 2.471,24
a titolo di danno patrimoniale, quale rimborso delle spese mediche anticipate e ritenute congrue dal C.T.U..
Tali importi debbono tuttavia essere decurtati in considerazione del concorso di colpa ravvisato a carico del : si perviene così ai minori importi Parte_1 rispettivamente pari ad euro 3.292,91 per il danno alla persona complessivamente considerato e ad euro 864,93 per il danno patrimoniale.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla compagnia appellata (e rilevabile anche d'ufficio), tenuto conto che pagina 8 di 10 l'odierno appellante, in forza di distinte polizze assicurative stipulate per l'ipotesi di eventuali infortuni, ha già percepito la somma complessivamente pari ad euro 8.644,00 quale indennizzo per il danno permanente alla persona e per l'inabilità temporanea conseguenti al medesimo sinistro.
Il ha eccepito l'inammissibilità di tale eccezione nella presente fase Parte_1 di giudizio: è stato tuttavia chiarito che, a seguito della translatio iudicii dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., le parti possono formulare nuove conclusioni al fine di prospettare gli elementi costitutivi dell'illecito civile o di contestarne la ricorrenza (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.517 del 15.01.2020).
Tenuto conto di quanto da ultimo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'aliunde perceptum andrà valutato secondo il criterio delle c.d. “poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.30293 del 31.10.2023): gli indennizzi già ricevuti dal andranno quindi a decurtare le Parte_1 corrispondenti voci del risarcimento astrattamente liquidabile in suo favore, ovvero le minori somme riconosciute per l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea (già decurtate in considerazione del concorso di colpa), così precludendo la liquidazione di qualsiasi importo a tali titoli.
Da ultimo, nulla potrà essere riconosciuto neppure a titolo di danno patrimoniale quale rimborso delle spese mediche anticipate, tenuto conto che il ha già ricevuto all'esito del primo grado del procedimento penale Parte_1 una provvisionale d'importo ancora maggiore, che la compagnia appellata ha eccepito in compensazione ma di cui il giudice deve comunque tener conto anche d'ufficio (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.6739 del 24.03.2011).
2. Tenuto conto del peculiare esito del presente giudizio, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese della presente fase e del precedente grado di legittimità
Le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati nel corso del presente grado di giudizio, restano poste a carico di tutte le parti in via solidale pagina 9 di 10 tra loro, in pari misura nei rapporti interni e salva la manleva della in CP_2 favore del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della Controparte_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio e della precedente fase di legittimità.
PONE a carico di tutte le parti in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, salva la manleva della in favore del le spese Controparte_2 CP_1 conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati nel corso del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 385 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Gabrielli per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione
- APPELLANTE–
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gianluca Totò e dall'avv. Davide Iacovozzi per procura in calce alla comparsa di costituzione nella presente fase
- APPELLATO -
pagina 1 di 10 NONCHE' CONTRO
(P. IVA in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ciucaloni per AN AS per procura in calce alla comparsa di costituzione nella presente fase
- APPELLATA –
OGGETTO: giudizio riassunto a seguito della sentenza n. 2851 della Corte di
Cassazione, Sezione Quarta Penale, in data 16.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, in adempimento dei principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n.2851/2023, I)- In via principale e nel merito: accogliere le domande risarcitorie proposte dal sig. nel procedimento penale a carico del sig. Parte_1 Controparte_1 con il deposito della costituzione di parte civile ammessa a suo tempo dal Giudice di Pace di Fermo e per l'effetto accogliere le conclusioni già depositate in detto procedimento penale per la parte civile e piaccia quindi accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, ai soli fini civili, la esclusiva o comunque prevalente responsabilità del sig. , quale conducente della vettura Volvo V60 Controparte_1
Targata EF351CC, nella causazione del sinistro verificatosi in Fermo il 15.2.2011 nel quale è rimasto incolpevolmente coinvolto il sig. , e ciò anche Parte_1 sulla base della sentenza di condanna definitiva dell'imputato per il reato lui ascritto che deve ritenersi provato nella dinamica descritta nel capo di imputazione. Conseguentemente, ritenuta la esistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo per RCA con la , piaccia condannare il sig. Controparte_2
e la o fra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_2 di tutti i danni subiti dal sig. a seguito del sinistro de quo e non Parte_1 ancora risarciti che si qua a la somma ricevuta a titolo di provvisionale, in residui € 44.866,74, o in quella maggiore o minor somma che sarà accertata in giudizio e/o ritenuta equa dall'adita Corte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro sino al saldo. In ogni caso Voglia l'adita Corte di Appello condannare i convenuti, sempre in solido fra loro al pagamento delle spese e compensi di difesa della parte civile costituita, oltre che per il presente grado di giudizio, anche pagina 2 di 10 per tutti e tre i gradi del giudizio penale precedenti ivi compreso quello svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha pronunciato la sentenza in forza della quale si è proceduto alla presente riassunzione, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito antistatario. II)- In via istruttoria (…)”
Per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accertata la dinamica dell'incidente stradale verificatosi in data 15/02/2011 nel quale rimase coinvolto il sig. , dichiarare che lo stesso si è verificato per Parte_1 esclusiva responsabilità dell'attore, in subordine manlevando il convenuto sig.
, in caso di riscontrata concorsualità dalla Controparte_1 Controparte_3
pari ad euro 13.644,00.
[...]
Con vittoria di spese ed onorario di causa”. IN VIA ISTRUTTORIA (…)“
Per l'appellata CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
- NEL MERITO, accertata la dinamica dell'incidente stradale verificatasi in data 15/02/2011, nel quale rimase coinvolto il sig. , dichiarare che Parte_1 lo stesso si è verificato per prevalente respon di conseguenza liquidare al predetto, sulla base della espletata C.T.U. medico-legale, la somma eventualmente dovuta, al netto e quindi tenuto conto e detratto quanto incassato dall'appellante dalla pari ad euro 13.644,00. Controparte_3
- IN VIA ISTRUTTOR Con vittoria di spese ed onorario di causa”
FATTI DI CAUSA
si è costituito parte civile nel procedimento penale avviato a Parte_1 carico di imputato per il reato previsto dall'art. 590 c.p. in Controparte_1 conseguenza dello scontro avvenuto a Fermo in data 15.02.2011 tra il veicolo
Volvo targato EF351CC condotto dal ed il veicolo Fiat ND targato CP_1
DL808HF condotto dal . Parte_1
pagina 3 di 10 Con sentenza pronunciata in data 27.09.2016 il Giudice di Pace di Fermo ha ritenuto l'imputato responsabile per il reato ascrittogli, condannandolo alla pena della multa ed al risarcimento dei danni in via solidale con la compagnia evocata quale responsabile civile;
ha altresì riconosciuto alla parte civile una provvisionale d'importo pari ad euro 5.000,00, riservando al giudice civile l'effettiva liquidazione del danno.
A seguito dell'appello proposto dal con sentenza in data 04.02.2021 il CP_1
Tribunale di Fermo ha invece assolto l'imputato, ritenendo che la responsabilità del sinistro debba ascriversi in via esclusiva al . Parte_1
A seguito del ricorso proposto dalla parte civile, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 16.11.2022 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando al giudice civile di secondo grado;
i giudici di legittimità hanno ritenuto infatti che la decisione non possa essere fondata sulla perizia cinematica, non confermata dalla testimonianza resa in dibattimento dal perito (stante l'intervenuto decesso), non essendovi stato a riguardo l'assenso della parte civile.
Il ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello, Parte_1 chiedendo che la responsabilità per il sinistro oggetto del procedimento venga addebitata in via esclusiva o quantomeno prevalente al e che pertanto la CP_1 controparte venga condannata a risarcirgli tutti i danni subiti, in via solidale con la compagnia assicuratrice per la propria responsabilità civile.
Costituendosi nella presente fase, ha ribadito la responsabilità Controparte_1 esclusiva o quantomeno prevalente del per il sinistro oggetto di causa, Parte_1 contestando in ogni caso l'entità dei danni lamentati e chiedendo di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa.
Si è costituita anche la associandosi alle difese già svolte dal Controparte_2 proprio assicurato e chiedendo in subordine che si tenga conto delle somme già percepite a vario titolo dal in conseguenza del medesimo sinistro. Parte_1
All'esito dell'acquisizione dei fascicoli dei precedenti procedimenti penali e della
C.T.U. medico-legale disposta da questa Corte con ordinanza in data 04.10.2023,
pagina 4 di 10 la presente causa è stata trattenuta in decisione in data 12.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente fase di giudizio è volta a riesaminare la domanda di risarcimento proposta da sin dalla propria costituzione di parte civile nel Parte_1 procedimento penale avviato nei confronti di Controparte_1
Tale valutazione dovrà essere compiuta tenendo presente che “il giudice civile
- chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria a seguito di cassazione, su ricorso della parte civile, della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato - è tenuto a verificare se è integrata la fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter incidentalmente accertare la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice e senza essere vincolato dal principio di diritto enunciato in sede penale, mediante un accertamento condotto, nell'ambito di una piena translatio iudicii, attraverso i criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile e nel rispetto delle regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, con riguardo sia ai mezzi di prova in senso stretto, sia alla valutazione delle risultanze probatorie” (leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.15290 del
31.05.2024).
“Il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce” del resto una “fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ordinanza n.16169 del
19.05.2022): spetterà quindi al giudice civile rivalutare tutti gli elementi già emersi dal procedimento penale, valutando quali prove atipiche anche gli atti che non siano stati vagliati nel dibattimento, ma che potranno essere pagina 5 di 10 comunque contestati nel contraddittorio tipico del giudizio civile (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, sentenza n. 5317 del 02.03.2017).
La domanda proposta dall'odierno appellante dev'essere rigettata nei termini che seguono.
A) La dinamica del sinistro oggetto di causa dev'essere ricostruita tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi ascoltati nel corso del dibattimento, del rapporto degli agenti della polizia municipale intervenuti subito dopo lo scontro ed anche delle risultanze della perizia cinematica disposta dal primo giudice: secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza sopra citata, infatti, tutti gli elementi emersi dal procedimento penale possono essere utilizzati quali prove atipiche, restando irrilevanti nella presente sede i limiti discendenti dall'ordinamento processualpenalistico.
Deve quindi ritenersi comprovato che il si è immesso nella strada Parte_1 provinciale n.87 Val d'Ete dalla via Moie senza rispettare il segnale di stop presente all'intersezione e soprattutto senza dare la precedenza ai veicoli che stavano già sopraggiungendo lungo la strada principale: come emerso dalla citata perizia, del resto, sin dall'uscita della Volvo dalla curva destrorsa e lungo tutto il rettilineo sino alla citata intersezione sussisteva una “reciproca e piena avvistabilità tra i due veicoli” (cfr. pag. 9 della relazione peritale).
Il contesta qualsiasi responsabilità a proprio carico ed eccepisce di CP_4 essersi immesso nella strada provinciale in un momento in cui nessun veicolo stava sopraggiungendo: solo in seguito il conducente della Volvo sarebbe arrivato a forte velocità ed avrebbe tentato di sorpassarlo, non avvedendosi che il conducente della ND aveva già iniziato la propria manovra di svolta a sinistra per immettersi nella vicina via Molino Paci.
Tale prospettazione non è stata tuttavia fondata su concreti elementi di prova e risulta anzi smentita dalle dichiarazioni rese dal teste il quale ha Tes_1 visto personalmente la immettersi improvvisamente nella via Pt_2 provinciale: né tale testimonianza può essere disattesa soltanto perché il dichiarante è stato poco preciso nell'indicare la distanza tra i vari veicoli.
pagina 6 di 10 Elementi di segno contrario non possono trarsi neppure dall'intervenuto annullamento della sanzione inizialmente comminata al per non aver Parte_1 dato la precedenza agli altri veicoli, tenuto conto che tale decisione è stata fondata soltanto sulla “mancanza di prova certa” in merito alla condotta ascritta al conducente.
La deduzione secondo cui il conducente della ND avrebbe già iniziato la propria manovra di svolta a sinistra al momento dell'urto risulta da ultimo incompatibile con i danni riportati dal veicolo, individuabili in corrispondenza della parte posteriore sinistra e non della corrispondente fiancata.
Il sinistro oggetto del presente giudizio deve pertanto ascriversi in via quantomeno prevalente al comportamento tenuto dal , il quale non si Parte_1
è fermato in corrispondenza dello stop e si è immesso lungo la strada provinciale senza dare la precedenza ai veicoli che la stavano già percorrendo e che avrebbe potuto avvistare ove avesse prestato la dovuta attenzione.
Neppure il comportamento tenuto dal risulta tuttavia immune da CP_1 censure, essendo emerso dalla citata perizia che la Volvo da lui condotta stava procedendo ad una velocità ragionevolmente compresa tra i 72 ed i 75 km/h, analoga a quella ipotizzata dal consulente della parte civile nella sua prima ipotesi ed in ogni caso superiore al limite di 50 km/h vigente in tale tratto della strada provinciale: l'eccessiva velocità ha reso indubbiamente più difficile il tentativo di evitare la ND spostandosi sulla sinistra, tanto che le due auto hanno finito per scontrarsi.
Poco rileva invece che egli non abbia frenato nel momento in cui ha avvistato il veicolo immessosi improvvisamente nella carreggiata, essendo emerso dalla citata perizia che la Volvo non si sarebbe comunque fermata prima d'impattare con la ND, neppure ove avesse mantenuto una velocità compatibile con il citato limite.
In tale complessivo contesto, in conclusione, la responsabilità per il sinistro oggetto di causa deve imputarsi per il 65% al e per il 35% al Parte_1 CP_1
B) Dalla C.T.U. medico-legale disposta nella presente fase, poi, è stato accertato che il ha subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa un Parte_1
pagina 7 di 10 “lieve trauma cranio-facciale con ferita al sopracciglio sinistro e lacuna mnesica per l'evento; trauma contusivo della spalla sinistra (con edema intraspongioso acromiale da impatto e lesione parcellare inserzionale omerale del tendine del muscolo sovraspinoso); trauma contusivo della coscia sinistra (con ipoestesia in territorio del nervo femoro-cutaneo); trauma distrattivo del rachide cervico- lombare”, per cui residuano ancor oggi postumi individuabili in “minimo esito cicatriziale in regione sopracciliare di sinistra (non visibile a normale distanza di interlocuzione); contrattura della muscolatura paravertebrale cervicale, sterno-cleidomastoidea e dei trapezi, bilateralmente;
limitazione dei movimenti del rachide cervicale e della spalla sinistra (in destrimane), in particolare dell'elevazione e della rotazione interna estrema”, tali da pregiudicare la validità psico-fisica dell'interessato nella misura del 6%.
Egli ha altresì dovuto sottoporsi ad un periodo di terapie e cure determinato dalla C.T.U. in due giorni d'inabilità temporanea assoluta, trenta giorni con inabilità al 75%, trenta giorni al 50% ed ulteriori trenta giorni al 25%.
In considerazioni di tali conclusioni, non contestate in alcun modo dai consulenti di parte, ed alla luce dell'età dell'interessato al momento del fatto e delle tabelle aggiornate dal D.M. 16.07.2024, il pregiudizio complessivamente subito dal dev'essere liquidato nell'importo pari ad euro 6.812,03 Parte_1 per l'invalidità permanente ed in euro 2.596,28 per l'inabilità temporanea;
non
è del resto emerso alcun elemento idoneo a giustificare il riconoscimento di ulteriori profili di danno alla persona.
Dev'essere invece liquidata la somma complessivamente pari ad euro 2.471,24
a titolo di danno patrimoniale, quale rimborso delle spese mediche anticipate e ritenute congrue dal C.T.U..
Tali importi debbono tuttavia essere decurtati in considerazione del concorso di colpa ravvisato a carico del : si perviene così ai minori importi Parte_1 rispettivamente pari ad euro 3.292,91 per il danno alla persona complessivamente considerato e ad euro 864,93 per il danno patrimoniale.
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla compagnia appellata (e rilevabile anche d'ufficio), tenuto conto che pagina 8 di 10 l'odierno appellante, in forza di distinte polizze assicurative stipulate per l'ipotesi di eventuali infortuni, ha già percepito la somma complessivamente pari ad euro 8.644,00 quale indennizzo per il danno permanente alla persona e per l'inabilità temporanea conseguenti al medesimo sinistro.
Il ha eccepito l'inammissibilità di tale eccezione nella presente fase Parte_1 di giudizio: è stato tuttavia chiarito che, a seguito della translatio iudicii dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., le parti possono formulare nuove conclusioni al fine di prospettare gli elementi costitutivi dell'illecito civile o di contestarne la ricorrenza (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n.517 del 15.01.2020).
Tenuto conto di quanto da ultimo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'aliunde perceptum andrà valutato secondo il criterio delle c.d. “poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.30293 del 31.10.2023): gli indennizzi già ricevuti dal andranno quindi a decurtare le Parte_1 corrispondenti voci del risarcimento astrattamente liquidabile in suo favore, ovvero le minori somme riconosciute per l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea (già decurtate in considerazione del concorso di colpa), così precludendo la liquidazione di qualsiasi importo a tali titoli.
Da ultimo, nulla potrà essere riconosciuto neppure a titolo di danno patrimoniale quale rimborso delle spese mediche anticipate, tenuto conto che il ha già ricevuto all'esito del primo grado del procedimento penale Parte_1 una provvisionale d'importo ancora maggiore, che la compagnia appellata ha eccepito in compensazione ma di cui il giudice deve comunque tener conto anche d'ufficio (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n.6739 del 24.03.2011).
2. Tenuto conto del peculiare esito del presente giudizio, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese della presente fase e del precedente grado di legittimità
Le spese conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati nel corso del presente grado di giudizio, restano poste a carico di tutte le parti in via solidale pagina 9 di 10 tra loro, in pari misura nei rapporti interni e salva la manleva della in CP_2 favore del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della Controparte_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio e della precedente fase di legittimità.
PONE a carico di tutte le parti in via solidale tra loro ed in pari misura nei rapporti interni, salva la manleva della in favore del le spese Controparte_2 CP_1 conseguenti alla C.T.U., secondo gli importi già liquidati nel corso del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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