Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 500.
(Registri degli uffici circondariali)
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
1) delle sentenze e dei decreti di condanna;
2) delle cause penali;
3) delle denuncie, rapporti e referti;
4) dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie;
5) delle contravvenzioni;
6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.
Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.
(Registri degli uffici circondariali)
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
1) delle sentenze e dei decreti di condanna;
2) delle cause penali;
3) delle denuncie, rapporti e referti;
4) dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie;
5) delle contravvenzioni;
6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.
Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.
Commentari • 9
- 1. Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 17 marzo 2026https://www.eius.it/articoli/ · 18 marzo 2026 · 75.80495
[…] ma in assenza di una condanna definitiva - Provvedimento di confisca emesso in una sentenza di assoluzione la quale constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quello che ha portato a tale sentenza e al quale hanno partecipato persone diverse dagli imputati assolti - Assenza di un atto di imputazione nei confronti di tali persone - Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) - Motivi di non riconoscimento e di non esecuzione dei provvedimenti di confisca - Situazioni eccezionali nelle quali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporterebbe, […]
Leggi di più…