(Registri degli uffici circondariali)
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
1) delle sentenze e dei decreti di condanna;
2) delle cause penali;
3) delle denuncie, rapporti e referti;
4) dei reati denunciati alle autorita' giudiziarie;
5) delle contravvenzioni;
6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.
Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.