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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11475/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata agraria
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Ghelardini Presidente dott. Fiorenzo Zazzeri Giudice dott.ssa Maria Filomena De Сесco Giudice est.
p.a. Michelangelo Fanetti Esperto
Geom. Bruno Lepore Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 11475/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante signor rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_1 dall'Avv.to Luciano Maranò, elettivamente domiciliata presso il suo studio e presso il suo indirizzo telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI per parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione specializzata agraria, accertare la nullità della clausola del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti che stabilisce la durata dei sei anni del rapporto, in violazione della norma inderogabile costituita dall'art. 1 della Legge n.203/1982 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il contratto di affitto agrario stipulato tra le parti in data 01/05/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Borgo San Lorenzo il 22/05/2020 al n.000587 – serie 3T codice identificativo
TZF20T000587000FF, andrà a scadere in data 30/04/2035, con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario spese, Iva e Cap come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società semplice agricola ha proposto ricorso ai sensi Parte_1
dell'art. 11 d.lgs. n. 150/2011 chiedendo che venisse accertata la nullità parziale del contratto di affitto di fondo rustico concluso in data 1.5.2020 con la e con il Controparte_1 quale quest'ultima concesse alla società ricorrente il godimento di vari appezzamenti di terreno siti nel Comune di Fiorenzuola (FI); in particolare, la nullità viene invocata in riferimento alla clausola contrattuale che, in deroga alla durata legale di quindici anni prevista dall'art. 1 della Legge sui contratti agrari n. 203/1982, fissa la durata del rapporto in sei anni. Secondo la ricorrente, infatti, non si sarebbe integrata la condizione di validità delle clausole pattuite in deroga alle norme di cui alla L. 203/1982, che l'art. 45 del medesimo testo normativo individua nell'assistenza, ai paciscenti, delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali. Tale assistenza non sarebbe stata prestata alle parti al momento della conclusione del contratto, di talché esse non avrebbero potuto validamente stabilire una durata inferiore a quella stabilita dal legislatore. Per tali motivi invoca, in base al combinato disposto degli artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c., la sostituzione automatica della clausola contrattuale con la previsione legale.
2. La non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità e Controparte_1
tempestività della notifica.
3. All'odierna udienza, dichiarata la contumacia della convenuta, parte ricorrente ha CP_1
discusso la causa rassegnando le conclusioni sopra riportate. Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio emettendo poi la presente sentenza.
**********
4. È documentalmente provato che la ricorrente ha assolto all'onere di cui all'art. 11, comma 3,
D.Lgs. 150/2011.
5. Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il contratto di affitto di fondo rustico prodotto dalla società ricorrente (doc. 2), stipulato in data
1.5.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Borgo San Lorenzo il
22.5.2020 al n. 587-serie 3T, reca in effetti le sottoscrizioni dei soli paciscenti, mentre non risulta in alcun modo constatabile la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Nel documento, infatti, non è riportata la sottoscrizione dei rappresentanti, mancando, dunque, l'elemento probante della effettiva prestazione di assistenza ai paciscenti (cfr. Cass. 14759/2008) e che, anzi, neanche sarebbe da solo sufficiente a validare la deroga, posto che in ogni caso l'assistenza prestata non deve tradursi nell'apposizione di un semplice visto o di un timbro, ma deve concretarsi in una effettiva attività di consulenza e indirizzo (Cass. 32016/2021), almeno nella fase di sottoscrizione per cui non varrebbe ad escludere l'illegittimità della deroga un controllo operato dai rappresentanti sul contratto ex post. Anche a voler tacere la mancanza delle sottoscrizioni dei rappresentanti delle associazioni, nemmeno risulterebbe espressa, comunque, una chiara volontà di deroga alla disciplina legale, elemento che la giurisprudenza di legittimità intende come essenziale ai fini dell'integrazione delle condizioni di derogabilità della disciplina legale in base a quanto stabilito dall'art. 45 della L. 203/82 (cfr. Cass.
2082/2014; Cass. 5983/2007). Tale non potrebbe considerarsi la mera barratura dell'inciso finale del modello contrattuale sottoscritto dalle parti.
6. Non essendosi verificata la condizione che consente alle norme della L. 203/82 di degradare da norme imperative a norme meramente dispositive, deve dichiararsi la nullità della clausola che stabilisce la durata di sei anni in luogo di quella quindicennale prevista normativamente;
ciò non incide sull'esistenza e sulla validità del contratto, determinando piuttosto l'automatica sostituzione, ex artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c., delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste (cfr. Cass. 6956/2001; Cass. 7822/1997).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori indicati nel paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022 per lo scaglione indicato dalla stessa ricorrente, tenuto conto della semplicità della lite che si è esaurita in un'unica udienza, in contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- DICHIARA la nullità parziale del contratto di affitto di fondo rustico concluso tra le parti in data
1.5.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Borgo San Lorenzo il
22.5.2020 al n. 587-serie 3T, nella parte in cui fissa la durata del rapporto in sei anni anziché quindici, clausola che viene sostituita dalla previsione legale di cui dall'art. 1, comma 2, della
Legge n. 203/82;
-CONDANNA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore della Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
2.500,00 per onorari e in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% degli onorari, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.6.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Il Presidente
Dott. Alessandro Ghelardini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Pietro Marzotti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata agraria
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Ghelardini Presidente dott. Fiorenzo Zazzeri Giudice dott.ssa Maria Filomena De Сесco Giudice est.
p.a. Michelangelo Fanetti Esperto
Geom. Bruno Lepore Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 11475/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) in persona del legale rappresentante signor rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_1 dall'Avv.to Luciano Maranò, elettivamente domiciliata presso il suo studio e presso il suo indirizzo telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI per parte ricorrente: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione specializzata agraria, accertare la nullità della clausola del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti che stabilisce la durata dei sei anni del rapporto, in violazione della norma inderogabile costituita dall'art. 1 della Legge n.203/1982 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il contratto di affitto agrario stipulato tra le parti in data 01/05/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Borgo San Lorenzo il 22/05/2020 al n.000587 – serie 3T codice identificativo
TZF20T000587000FF, andrà a scadere in data 30/04/2035, con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario spese, Iva e Cap come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società semplice agricola ha proposto ricorso ai sensi Parte_1
dell'art. 11 d.lgs. n. 150/2011 chiedendo che venisse accertata la nullità parziale del contratto di affitto di fondo rustico concluso in data 1.5.2020 con la e con il Controparte_1 quale quest'ultima concesse alla società ricorrente il godimento di vari appezzamenti di terreno siti nel Comune di Fiorenzuola (FI); in particolare, la nullità viene invocata in riferimento alla clausola contrattuale che, in deroga alla durata legale di quindici anni prevista dall'art. 1 della Legge sui contratti agrari n. 203/1982, fissa la durata del rapporto in sei anni. Secondo la ricorrente, infatti, non si sarebbe integrata la condizione di validità delle clausole pattuite in deroga alle norme di cui alla L. 203/1982, che l'art. 45 del medesimo testo normativo individua nell'assistenza, ai paciscenti, delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali. Tale assistenza non sarebbe stata prestata alle parti al momento della conclusione del contratto, di talché esse non avrebbero potuto validamente stabilire una durata inferiore a quella stabilita dal legislatore. Per tali motivi invoca, in base al combinato disposto degli artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c., la sostituzione automatica della clausola contrattuale con la previsione legale.
2. La non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità e Controparte_1
tempestività della notifica.
3. All'odierna udienza, dichiarata la contumacia della convenuta, parte ricorrente ha CP_1
discusso la causa rassegnando le conclusioni sopra riportate. Il Collegio si è ritirato in camera di consiglio emettendo poi la presente sentenza.
**********
4. È documentalmente provato che la ricorrente ha assolto all'onere di cui all'art. 11, comma 3,
D.Lgs. 150/2011.
5. Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il contratto di affitto di fondo rustico prodotto dalla società ricorrente (doc. 2), stipulato in data
1.5.2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Borgo San Lorenzo il
22.5.2020 al n. 587-serie 3T, reca in effetti le sottoscrizioni dei soli paciscenti, mentre non risulta in alcun modo constatabile la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. Nel documento, infatti, non è riportata la sottoscrizione dei rappresentanti, mancando, dunque, l'elemento probante della effettiva prestazione di assistenza ai paciscenti (cfr. Cass. 14759/2008) e che, anzi, neanche sarebbe da solo sufficiente a validare la deroga, posto che in ogni caso l'assistenza prestata non deve tradursi nell'apposizione di un semplice visto o di un timbro, ma deve concretarsi in una effettiva attività di consulenza e indirizzo (Cass. 32016/2021), almeno nella fase di sottoscrizione per cui non varrebbe ad escludere l'illegittimità della deroga un controllo operato dai rappresentanti sul contratto ex post. Anche a voler tacere la mancanza delle sottoscrizioni dei rappresentanti delle associazioni, nemmeno risulterebbe espressa, comunque, una chiara volontà di deroga alla disciplina legale, elemento che la giurisprudenza di legittimità intende come essenziale ai fini dell'integrazione delle condizioni di derogabilità della disciplina legale in base a quanto stabilito dall'art. 45 della L. 203/82 (cfr. Cass.
2082/2014; Cass. 5983/2007). Tale non potrebbe considerarsi la mera barratura dell'inciso finale del modello contrattuale sottoscritto dalle parti.
6. Non essendosi verificata la condizione che consente alle norme della L. 203/82 di degradare da norme imperative a norme meramente dispositive, deve dichiararsi la nullità della clausola che stabilisce la durata di sei anni in luogo di quella quindicennale prevista normativamente;
ciò non incide sull'esistenza e sulla validità del contratto, determinando piuttosto l'automatica sostituzione, ex artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c., delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste (cfr. Cass. 6956/2001; Cass. 7822/1997).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori indicati nel paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 147/2022 per lo scaglione indicato dalla stessa ricorrente, tenuto conto della semplicità della lite che si è esaurita in un'unica udienza, in contumacia della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- DICHIARA la nullità parziale del contratto di affitto di fondo rustico concluso tra le parti in data
1.5.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Borgo San Lorenzo il
22.5.2020 al n. 587-serie 3T, nella parte in cui fissa la durata del rapporto in sei anni anziché quindici, clausola che viene sostituita dalla previsione legale di cui dall'art. 1, comma 2, della
Legge n. 203/82;
-CONDANNA la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento, in favore della Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
2.500,00 per onorari e in € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% degli onorari, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.6.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Il Presidente
Dott. Alessandro Ghelardini
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Pietro Marzotti.