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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/08/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Elisabetta Tarquini presidente rel. dott. Stefania Carlucci consigliera dott. Nicoletta Taiti consigliera
All'udienza del 13.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 528/2024
pendente
tra - ricorrente in riassunzione - Parte_1
Avv. Giovanni Lepri
e
- convenuto in riassunzione - CP_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Rossella Quarta
Avente ad oggetto: giudizio di rinvio in esito all'ordinanza della Corte di Cassazione del 27.6.2024 n.17804/2024, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 897/2017 di questo ufficio, pubblicata il 6.11.20217
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti alla base della controversia che oppone il dott. Parte_1 all' e che è sottoposta alla cognizione di questa
[...] CP_1
Corte, quale giudice di rinvio, in esito all'ordinanza 27.6.2024 della Corte di Cassazione, che ha cassato con rinvio la sentenza 6.11.2017 di questo ufficio, sono pacifici e possono riassumersi come segue.
2. Il dott. è stato dipendente della come Pt_1 Parte_2 dirigente medico fino al pensionamento, avvenuto nell'ottobre
2012. Negli ultimi anni del rapporto di lavoro - dal giugno
2007 fino al pensionamento - egli era stato collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore del
Centro Nazionale Sangue ex art. 12 della L. n. 219/2005, un incarico attribuitogli dal Ministero della Salute con contratto quinquennale, rinnovato alla scadenza e poi cessato ante tempus per il pensionamento dell'odierno ricorrente.
3. Il dott. aveva convenuto davanti al Tribunale di Pt_1
Lucca l' , lamentando l'inesatta liquidazione del suo CP_1 trattamento di fine servizio, in quanto calcolato, a suo dire illegittimamente, sulla base della retribuzione “virtuale”, che egli avrebbe percepito quale dirigente medico se non fosse andato in aspettativa, e non invece avendo quale parametro il trattamento economico che gli era stato effettivamente corrisposto per l'incarico direzionale e sulla base del quale era stata quantificata la sua pensione.
4. L' aveva resistito e il Tribunale di Lucca aveva respinto il CP_1 ricorso. La decisione di primo grado era stata confermata da questa Corte, che, in motivazione, aveva rilevato come l'indennità premio di servizio dovesse essere calcolata, secondo gli artt. 4 e 11 della L. 152/1968, sulla base della retribuzione contributiva, le cui voci erano indicate tassativamente dall'art. 11 della L. 152/1968, così che non sarebbe stato possibile includervi il compenso, derivante dal contratto privatistico di dirigente del Centro Nazionale
Sangue, percepito dall'attore. Una tale inclusione non sarebbe stata possibile nemmeno in forza dell'art. 3, comma 8, poi art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992, che sarebbe stato applicabile unicamente alle figure del direttore generale, del
2 direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie. Proprio la specialità di tale previsione, secondo la
Corte territoriale, non avrebbe consentito di estenderla anche all'incarico affidato all'attore per effetto del richiamo, operato dalla legge n. 219/2005, alla disciplina di cui al d.lgs. n.
502/1992, un richiamo che non avrebbe potuto valere come estensione generalizzata di ogni aspetto della disciplina, comprese appunto previsioni del tutto speciali come quella dell'art. 3 bis citato. Infine, neppure sarebbe stato applicabile l'art. 19, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, non essendo il dott. dipendente di un'amministrazione statale. Pt_1
5. La parte privata ha impugnato la decisione in sede di legittimità, affidando le proprie ragioni a quattro motivi. La
Corte di nomofilachia ha accolto il primo, con cui era contestato il capo della sentenza di appello che aveva escluso l'applicabilità anche all'incarico di direttore del Centro nazionale sangue della previsione dell'art. 3-bis, comma 11, del D.lgs. n. 502/1992, e ritenuto assorbiti gli altri.
6. A fondamento del decisum la Corte ha richiamato innanzi tutto la previsione dell'art. 12 della legge n. 219/2005, che ha istituito il Centro nazionale sangue e secondo cui “1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, all'istituzione, presso l' CO
, di una apposita struttura, denominata Centro nazionale
[...] sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.
2. Per
l'attività del Centro di cui al comma 1 viene istituito un Comitato
3 direttivo composto: dal presidente dell' CO
, da un direttore nominato dal Ministro della salute;
[
[...]
…].
3. Il direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell' ovvero tra i medici, non CO dipendenti dall'Istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.
7. Ha poi rilevato come, nel testo originario, l'art. 3 del D.lgs. n. Parte 502/1992 disciplinasse anche gli incarichi apicali delle e in particolare prevedesse, al comma 8, che “Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni;
il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonchè dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto”.
8. L'ordinanza rescindente ricorda poi come la disposizione sia stata trasfusa nell'art. 3-bis comma 11 del D.Lgs. n.502/1992
(inserito dal D.lgs. 229/1999), che, al momento dell'entrata in
4 vigore della legge del 2005, così disponeva, quanto alla questione di interesse: “La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato”.
9. La Corte richiama poi il proprio precedente Cass. n.
36055/2023, che, proprio in relazione alla norma dell'art. 3 bis comma 11, ha affermato il principio di diritto secondo cui
“in tema di indennità premio di fine servizio in favore dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie pubbliche, il calcolo del trattamento va svolto sulla base della retribuzione in concreto corrisposta, nei limiti del massimale stabilito di cui al combinato disposto dell'art.
3-bis, comma 11, d.lgs. 502/1992 e dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 181, da intendersi come importo massimo da considerare nella base di calcolo di cui all'art. 4, co. 1, L.
152/1968 e non come limite assoluto in numerario”.
10. Così ricostruita la disciplina di interesse, l'ordinanza afferma poi che “il rinvio contenuto nella legge del 2005 è all'intera disciplina concernente i dirigenti apicali delle (la Parte
5 previsione di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 219/2005 «Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni» è da intendersi quale “rinvio mobile”). Ed allora, anche se nel 2005 il richiamato art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 non conteneva più disposizioni sul rapporto contrattuale, ciò dipendeva dall'introduzione dell'art.
3-bis ad opera del d.lgs. n.
229/1999 che, pertanto doveva ritenersi egualmente ricompreso nel rinvio”. Né, secondo la Corte, vi è alcuna incompatibilità tra la disciplina dettata per le figure apicali del
SSN e l'incarico attribuito al ricorrente, quanto al trattamento previdenziale connesso all'incarico stesso, che è quello che qui interessa.
11. Infine la Corte richiama Cass. n. 29408/2018, relativa a una disposizione diversa, che tuttavia operava il medesimo rinvio, secondo cui la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n.
152/1968, fruito dal dipendente in relazione all'incarico, nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs.
181/1997 e che nessuna rilevanza è possibile attribuire alla natura del rapporto di lavoro che si instaura con l'
[...]
, a seguito del conferimento della nomina a direttore Parte_4 generale (ovvero amministrativo o sanitario), qualificato esplicitamente dal legislatore come autonomo e di diritto privato, atteso che la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo dell'istituto dell'aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi, da calcolare sul trattamento economico che il dipendente riceve in
6 conseguenza dell'incarico di direttore. Così che – prosegue la
Corte - i contributi sono pagati in relazione al rapporto di lavoro subordinato e si considera retribuzione figurativa quella parametrata al compenso collegato alla carica, mentre il debitore è identificato nel datore di lavoro, ancorché gli venga attribuito il diritto al rimborso nei confronti nel soggetto che utilizza la prestazione del lavoratore durante il periodo di aspettativa.
12. Infine la Corte ha richiamato le decisioni costituzionali n. 119/2012 e 351/2010, che avevano escluso l'illegittimità costituzionale della dell'art. 3-bis, comma 8, del D.lgs. n. 502 del 1992 e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo a questa Corte un nuovo esame della questione alla luce dei principi sopra esposti.
13. La parte privata ha riassunto il giudizio, chiedendo l'accoglimento delle sue domande originarie e concludendo quindi come segue: “dichiarare il diritto del Dott. Parte_1
a ricevere dall' la
[...] Controparte_3 liquidazione della IPS (o TFS) parametrata al trattamento economico allo stesso corrisposto per l'incarico di Direttore del
Centro Nazionale Sangue e conseguentemente condannare
l' Dipendenti a riliquidare allo stesso CP_4 CP_3
Dott. l'IPS (o TFS) parametrato al detto trattamento Pt_1 economico, con rivalutazione e gli interessi dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e di onorari per i tre gradi di giudizio oltre il presente. Col rimborso altresì al dott. Pt_1 dell'importo di € 3.220,00 da lui pagato all' per spese di CP_1 soccombenza liquidate dal G.L. del Tribunale di Lucca nella sent. n. 354/2016”.
14. Si è costituito l' , assumendo anche in questa fase CP_1 di giudizio l'inapplicabilità alla fattispecie di causa dell'art. 3
7 bis comma 11 del D.L.gs. 502/1992, senza per vero confrontarsi con il principio di diritto affermato dall'ordinanza rescindente e chiedendo il rigetto delle domande della controparte.
15. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito non può che rilevarsi come questa Corte, quale giudice di rinvio, sia tenuta a fare applicazione del decisum dell'ordinanza rescindente. E' pertanto indiscutibile, alla luce del principio di diritto contenuto in quell'ordinanza, che l'indennità premio di servizio, dovuta alla parte privata, debba essere calcolata sul trattamento economico allo stesso corrisposto per l'incarico di direttore del Centro Nazionale
Sangue, secondo la previsione, contenuta oggi nell'art. 3 bis comma 11 del D.L.gs. 502/1992. Tale disposizione, riferita alle posizioni apicali delle aziende sanitarie, come sopra ricordato, impone alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti pubblici, cui siano conferiti tali incarichi, di
“effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181”. E la giurisprudenza di legittimità, come pure sopra esposto, ha ritenuto che, per tali lavoratori, la retribuzione contributiva, cui deve essere parametrata per legge l'indennità premio di fine servizio, sia rappresentata appunto dalla retribuzione in concreto corrisposta quale corrispettivo dell'incarico direzionale, nei limiti del massimale, pure richiamato dall'art.
3-bis, comma
11, d.lgs. 502/1992.
16. Infine l'ordinanza rescindente ha affermato in modo inequivoco l'applicabilità dell'art. 3 bis comma 11 anche
8 all'incarico attribuito all'odierno ricorrente, di direttore del
Centro nazionale sangue, per effetto del richiamo, operato dall'art. 12 della legge istitutiva del Centro, alle “disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni”, che la Corte ha inteso come rinvio mobile, operato quindi anche all'art. 3 bis comma 11, che conteneva, nel 2005, la previsione relativa alla base di calcolo dei contributi (e quindi dell'IPS) già contenuta nell'art. 3.
17. Quindi, in applicazione di tale principio di diritto, deve Par dichiararsi il diritto del dott. alla liquidazione dell' , Pt_1 calcolata sul trattamento economico allo stesso corrisposto per l'incarico di direttore del Centro Nazionale Sangue, entro i limiti del massimale previsto dall'art. 3 bis comma 11 del
D.L.gs. 502/1992 (ove in concreto rilevanti, questione per vero che l' non ha posto in questo grado). Per l'effetto l'istituto CP_1 deve essere condannato al pagamento delle relative differenze rispetto al quantum già corrisposto, maggiorato il dovuto dei soli interessi di legge.
18. Le spese dell'intero giudizio, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza, quantificate sulla base dei minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto delle attività effettivamente svolte (esclusa quindi la fase istruttoria). Alla riforma dell'originaria statuizione e al nuovo regolamento delle spese segue ex lege l'obbligo dell'istituto di restituire quanto percepito a titolo di spese in esecuzione delle sentenze rese nei precedenti gradi.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di Par
alla liquidazione dell' , calcolata sul trattamento Parte_1 economico allo stesso corrisposto per l'incarico di direttore del Centro Nazionale Sangue, entro i limiti del massimale previsto dall'art. 3 bis comma 11 del D.L.gs. 502/1992; condanna l'istituto al pagamento delle relative differenze rispetto al quantum già corrisposto, maggiorato il dovuto degli accessori di legge. Condanna l' alla rifusione delle spese dell'intero giudizio, CP_1 che liquida in € 3.291,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado, in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il grado d'appello, in € 2.757,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il giudizio di Cassazione e in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 13.3.2025
La Presidente est.
Dott. Elisabetta Tarquini
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