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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/08/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.1590 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del 22.5.2025 sostituita con trattazione scritta, vertente tra
) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
o in appello appellante e
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. CP_1 C.F._2
r parsa di costituzione appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 21.2.2024
Conclusioni
1 Appellante: “Piaccia all' Ecc. ma Corte d'Appello adita, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per il grave pregiudizio subito dall' odierna appellante;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 399/2024 emessa dal Tribunale di VELLETRI SEZ. 1 Presidente dott. G. GARRI nell'ambito del giudizio n. R.G. 3212/2021 V. G. del 15 febbraio 2024, notificata tramite pec il 22 febbraio 2024, accertare e dichiarare il sig. CP_1 tenuto a versare all' ex moglie il 40% del tfr percepito, quantificato dal ctp 11.510,27. Con condanna dell'appellato alle spese e compensi di lite, oltre spese generali iva e cpa e rimborso del contributo unificato, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio nonché al rimborso delle spese di ctu.”
Appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in via preliminare rituale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Velletri ai sensi e p i all'art. 342 e ss. c.p.c.; sempre in via preliminare dichiarare la irritualità, nullità ed inefficacia della domanda per genericità ed indeterminatezza e per l'effetto rigettare la stessa;
in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
nel esi di accoglimento dello stesso, in via subordinata, si chiede di limitare il diritto della ex coniuge richiedente alla quota pari al 40% di € 5.122,44, TFR maturato dal CP_1 esclusivamente dal 01.05.2006 al febbraio dell'anno 2010, in quanto solo sino a momento il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, applicando a tal fine i criteri di calcolo previsti dalla normativa in materia, per un importo complessivo di € 1.741,62 giusto calcolo e conteggio risultanti dalla Ctu in atti. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizi”
Premesso che adiva il Tribunale di Velletri per sentirsi riconoscere la quota di Parte_1
indennità di fine rapporto percepita dall'ex-coniuge, quale coniuge CP_1
divorziata titolare di assegno divorzile e non passata a nuove nozze;
CP_1
eccepiva preliminarmente la nullità, per indeterminatezza, della domanda, ne contestava comunque il fondamento nel merito e, in via subordinata, chiedeva limitarsi la quota spettante alla ex-coniuge computando unicamente l'indennità percepita nel 2019 in relazione agli anni di lavoro coincisi con il matrimonio;
all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica al fine di accertare l'ammontare percepito a titolo di TFR computabile, con la sentenza
2 pubblicata il 21.2.2024, il Tribunale rigettava la domanda e condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese di consulenza;
con ricorso depositato il 20.3.2024 l' ha proposto appello lamentando Pt_1
l'erroneità della valutazione del Tribunale in merito alla esclusione dalla disciplina dell'art. 12 bis legge 898/70 degli emolumenti percepiti dal a titolo di CP_1
trattamento di fine rapporto in quanto confluiti in un fondo pensione;
ribadendone la natura di retribuzione differita, e non previdenziale, in riforma della decisione, ha chiesto l'attribuzione della quota del 40% da calcolarsi sulla somma percepita a titolo di TFR dal come quantificata in sede di consulenza tecnica (11.510,27 euro); CP_1
con decreto presidenziale del 15.4.2024 sono stati fissati i termini di costituzione del contraddittorio e l'udienza di trattazione;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29.10.2024, il ha eccepito in CP_1
via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.; ne ha altresì contestato il fondamento nel merito chiedendone il rigetto e, in subordine, riproponendo la proposta formulata in via subordinata in primo grado;
le parti hanno depositato memorie nei termini concessi;
l'udienza del 27.2.2025 è stata differita per sopraggiunte esigenze riorganizzative delle cause in decisione in rispetto dei carichi esigibili;
il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'impugnazione;
l'udienza del 22.5.2025, alla quale la causa era differita, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato le note con le quali hanno reiterato le rispettive conclusioni;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Inserire 342
Nel merito, l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della Cassazione in ordine alle somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare non computabili nell'indennità di anzianità né nel trattamento di fine rapporto, ha rigettato la domanda formulata dalla ritenendo esclusi dalla normativa invocata (art. 12 bis legge Pt_1
898/70) gli emolumenti percepiti dal in quanto confluiti in un fondo CP_1
3 complementare, quindi dovendosi attribuire ad essi “natura retributiva e non previdenziale”
(rectius “natura previdenziale e non retributiva”, altrimenti risultando l'affermazione di esclusione del tutto inesatta secondo le premesse logiche e di interpretazione giuridica rappresentate).
La decisione è censurabile.
Come in parte riportato dal Tribunale, la Corte di legittimità ha affermato che “La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art.12 - bis della legge 1 dicembre 1970,
n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze ha riguardo a quella parte della retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita. Tale previsione, riferita alla retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, non può pertanto essere estesa ad istituti di diversa natura, preminentemente previdenziale ed assicurativa, aventi origine in regimi professionali di natura privata, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, accomunata agli altri trattamenti di fine rapporto solo dalla scadenza al momento della cessazione dell'attività. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 - bis della legge n. 898 del 1970 al riguardo sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto a situazioni di fatto diverse ben può il legislatore attribuire regimi diversi, ed in riferimento all'art. 38 Cost., il cui ambito attiene ai compiti dello Stato verso i più deboli e non impone oneri ai coniugi in quanto tali;
ne' è configurabile violazione dell'art. 29
Cost., non venendo in rilievo il principio di parità nel matrimonio”. (Sez. 1, Sentenza n.
5720/2003) ed ancora che “Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti - non si computano né nell'indennità di anzianità (maturata fino al
31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto, non avendo tali somme carattere e funzione retributiva ma previdenziale”. (Sez. L, Sentenza n. 8695/2012; SS.UU. n. 4864/2015).
Ne deriva che i trattamenti erogati in concomitanza con la cessazione del servizio aventi caratteristiche di previdenza complementare o integrativa, notoriamente costruita, in genere, su piani di accumulo individuali alimentati da contributi di ciascun lavoratore cosicchè la futura prestazione è commisurata alla contribuzione versata
(eventualmente integrata dai frutti maturati per effetto degli investimenti del capitale effettuati in quanto autorizzati), non invece alla prestazione di lavoro, alla sua durata o 4 alla retribuzione percepita, in virtù di un'autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, devono ritenersi effettivamente esclusi dalla normativa di cui all'art. 12 bis legge 898/70.
In detti casi, invero, è assente la relazione dell'indennità percepita all'atto di cessazione dal servizio con quella parte di retribuzione destinata al sostegno familiare accantonata dal datore di lavoro in costanza di attività e percepita dal lavoratore in forma differita, qual è l'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 12 bis legge 898/70.
Lo spartiacque tra inclusione ed esclusione ai fini della norma è dunque la natura retributiva differita o previdenziale attribuibile all'indennità percepita all'atto di cessazione dal servizio;
la distinzione si pone, cioè, andando a verificare se il trattamento -indennità sia o meno vincolato dalla durata del rapporto di lavoro e/o dall'entità della retribuzione ovvero collegato alla misura della contribuzione.
Nell'odierno caso la documentazione esaminata in sede di consulenza tecnica dimostra che la somma complessiva di 18.862,29 euro, così ricostruita sulla base degli accantonamenti annuali confluiti sul fondo pensione a decorrere dal 1.5.2006 sino al
19.12.2019, non è una quota accumulata dal datore di lavoro a fini previdenziali
(integrativi) ma è la quota di trattamento di fine rapporto accumulata dal datore di lavoro su base retributiva annua che il lavoratore ha scelto di non ricevere all'atto di cessazione del rapporto di lavoro come somma capitale ma di destinare a fondo pensione integrativa e di beneficiarne successivamente secondo la regolamentazione del fondo. Detta opzione non muta la natura retributiva differita degli emolumenti, giacchè maturati per ogni anno di lavoro sulla base dell'entità della retribuzione annua bensì il lavoratore opta di devolvere-investire quella somma che gli tornerà secondo la regolamentazione del fondo pensione.
Riconosciuta la natura di trattamento di fine rapporto agli emolumenti in questione, consegue la riconducibilità degli stessi alla normativa di cui all'art. 12 bis legge 898/70.
Correttamente il consulente e il Tribunale hanno escluso dalla somma computabile le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto percepite dal anteriormente al CP_1
1.5.2006, in quanto ricevute in parte in epoca (1998/99) anteriore alla separazione coniugale e in altra parte in epoca (2006) anteriore alla sentenza di divorzio e di attribuzione dell'assegno divorzile. 5 Accertati in capo alla i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa invocata Pt_1
(coniuge divorziata titolare di assegno divorzile, attribuitogli con sentenza del febbraio
2010, e che non ha contratto nuove nozze) nonché la sussistenza della coincidenza temporale dell'attività di lavoro con il matrimonio (sino al 2010 epoca dello scioglimento dell'unione) i parametri che vanno valutati ai fini del computo della quota del trattamento di fine rapporto spettante alla sono i seguenti: Pt_1
a) periodo lavorativo dell'ex-coniuge obbligato (1.5.2006-19.12.2019 pari a 4974 giorni);
b) periodo temporale lavorativo coincidente con il matrimonio, dove il dies ad quem
è dato dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (1.5.2006-30.4.2010 par a 1460 giorni);
c) somma percepita a titolo di trattamento di fine rapporto, 18.862,29 euro lordi, pari ad un importo giornaliero di 3,79 euro (18.862,29:4974=3,79 lordi).
Dai superiori dati è ricavabile la quota di trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo di coincidenza tra lavoro e matrimonio (3,79x1460=5533,4 euro) nonché la quota del 40% spettante alla ex-coniuge (5533,4:100x40=2213,36 euro lordi), pari ad un ammontare netto di 1881,35 euro, calcolato tenendo conto dell'imposta del 15% computata sulla somma corrisposta al (dato ricavato dalla relazione di CP_1
consulenza tecnica).
In detti termini, in riforma della decisione, la domanda avanzata da va Parte_1
accolta riconoscendo altresì sulla somma dovuta gli interessi legali a decorrere dalla domanda in primo grado.
Il tenore della decisione, stante il parziale accoglimento dell'appello e della domanda, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio di entrambi i gradi e la ripartizione al 50% tra le parti delle spese di consulenza tecnica espletata in primo grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando,
6 in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 399/2024, CP_1
così dispone:
-condanna al versamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
1881,35 euro a titolo di quota ex art. 12 bis legge 898/70, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda in primo grado;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico di entrambe le parti in pari quota le spese di consulenza tecnica in primo grado.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28.7.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.1590 dell'anno 2024 trattenuto in decisione all'udienza del 22.5.2025 sostituita con trattazione scritta, vertente tra
) rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1
o in appello appellante e
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. CP_1 C.F._2
r parsa di costituzione appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 21.2.2024
Conclusioni
1 Appellante: “Piaccia all' Ecc. ma Corte d'Appello adita, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per il grave pregiudizio subito dall' odierna appellante;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 399/2024 emessa dal Tribunale di VELLETRI SEZ. 1 Presidente dott. G. GARRI nell'ambito del giudizio n. R.G. 3212/2021 V. G. del 15 febbraio 2024, notificata tramite pec il 22 febbraio 2024, accertare e dichiarare il sig. CP_1 tenuto a versare all' ex moglie il 40% del tfr percepito, quantificato dal ctp 11.510,27. Con condanna dell'appellato alle spese e compensi di lite, oltre spese generali iva e cpa e rimborso del contributo unificato, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio nonché al rimborso delle spese di ctu.”
Appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, in via preliminare rituale, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n. 399/2024 del Tribunale di Velletri ai sensi e p i all'art. 342 e ss. c.p.c.; sempre in via preliminare dichiarare la irritualità, nullità ed inefficacia della domanda per genericità ed indeterminatezza e per l'effetto rigettare la stessa;
in via principale, nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
nel esi di accoglimento dello stesso, in via subordinata, si chiede di limitare il diritto della ex coniuge richiedente alla quota pari al 40% di € 5.122,44, TFR maturato dal CP_1 esclusivamente dal 01.05.2006 al febbraio dell'anno 2010, in quanto solo sino a momento il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, applicando a tal fine i criteri di calcolo previsti dalla normativa in materia, per un importo complessivo di € 1.741,62 giusto calcolo e conteggio risultanti dalla Ctu in atti. Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizi”
Premesso che adiva il Tribunale di Velletri per sentirsi riconoscere la quota di Parte_1
indennità di fine rapporto percepita dall'ex-coniuge, quale coniuge CP_1
divorziata titolare di assegno divorzile e non passata a nuove nozze;
CP_1
eccepiva preliminarmente la nullità, per indeterminatezza, della domanda, ne contestava comunque il fondamento nel merito e, in via subordinata, chiedeva limitarsi la quota spettante alla ex-coniuge computando unicamente l'indennità percepita nel 2019 in relazione agli anni di lavoro coincisi con il matrimonio;
all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata consulenza tecnica al fine di accertare l'ammontare percepito a titolo di TFR computabile, con la sentenza
2 pubblicata il 21.2.2024, il Tribunale rigettava la domanda e condannava la al Pt_1
pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese di consulenza;
con ricorso depositato il 20.3.2024 l' ha proposto appello lamentando Pt_1
l'erroneità della valutazione del Tribunale in merito alla esclusione dalla disciplina dell'art. 12 bis legge 898/70 degli emolumenti percepiti dal a titolo di CP_1
trattamento di fine rapporto in quanto confluiti in un fondo pensione;
ribadendone la natura di retribuzione differita, e non previdenziale, in riforma della decisione, ha chiesto l'attribuzione della quota del 40% da calcolarsi sulla somma percepita a titolo di TFR dal come quantificata in sede di consulenza tecnica (11.510,27 euro); CP_1
con decreto presidenziale del 15.4.2024 sono stati fissati i termini di costituzione del contraddittorio e l'udienza di trattazione;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29.10.2024, il ha eccepito in CP_1
via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.; ne ha altresì contestato il fondamento nel merito chiedendone il rigetto e, in subordine, riproponendo la proposta formulata in via subordinata in primo grado;
le parti hanno depositato memorie nei termini concessi;
l'udienza del 27.2.2025 è stata differita per sopraggiunte esigenze riorganizzative delle cause in decisione in rispetto dei carichi esigibili;
il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'impugnazione;
l'udienza del 22.5.2025, alla quale la causa era differita, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato le note con le quali hanno reiterato le rispettive conclusioni;
la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Inserire 342
Nel merito, l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della Cassazione in ordine alle somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare non computabili nell'indennità di anzianità né nel trattamento di fine rapporto, ha rigettato la domanda formulata dalla ritenendo esclusi dalla normativa invocata (art. 12 bis legge Pt_1
898/70) gli emolumenti percepiti dal in quanto confluiti in un fondo CP_1
3 complementare, quindi dovendosi attribuire ad essi “natura retributiva e non previdenziale”
(rectius “natura previdenziale e non retributiva”, altrimenti risultando l'affermazione di esclusione del tutto inesatta secondo le premesse logiche e di interpretazione giuridica rappresentate).
La decisione è censurabile.
Come in parte riportato dal Tribunale, la Corte di legittimità ha affermato che “La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art.12 - bis della legge 1 dicembre 1970,
n. 898 (introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze ha riguardo a quella parte della retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi, percepita in forma differita. Tale previsione, riferita alla retribuzione in senso tecnico, tipica del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia, non può pertanto essere estesa ad istituti di diversa natura, preminentemente previdenziale ed assicurativa, aventi origine in regimi professionali di natura privata, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, accomunata agli altri trattamenti di fine rapporto solo dalla scadenza al momento della cessazione dell'attività. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 - bis della legge n. 898 del 1970 al riguardo sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto a situazioni di fatto diverse ben può il legislatore attribuire regimi diversi, ed in riferimento all'art. 38 Cost., il cui ambito attiene ai compiti dello Stato verso i più deboli e non impone oneri ai coniugi in quanto tali;
ne' è configurabile violazione dell'art. 29
Cost., non venendo in rilievo il principio di parità nel matrimonio”. (Sez. 1, Sentenza n.
5720/2003) ed ancora che “Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare - quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti - non si computano né nell'indennità di anzianità (maturata fino al
31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto, non avendo tali somme carattere e funzione retributiva ma previdenziale”. (Sez. L, Sentenza n. 8695/2012; SS.UU. n. 4864/2015).
Ne deriva che i trattamenti erogati in concomitanza con la cessazione del servizio aventi caratteristiche di previdenza complementare o integrativa, notoriamente costruita, in genere, su piani di accumulo individuali alimentati da contributi di ciascun lavoratore cosicchè la futura prestazione è commisurata alla contribuzione versata
(eventualmente integrata dai frutti maturati per effetto degli investimenti del capitale effettuati in quanto autorizzati), non invece alla prestazione di lavoro, alla sua durata o 4 alla retribuzione percepita, in virtù di un'autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, devono ritenersi effettivamente esclusi dalla normativa di cui all'art. 12 bis legge 898/70.
In detti casi, invero, è assente la relazione dell'indennità percepita all'atto di cessazione dal servizio con quella parte di retribuzione destinata al sostegno familiare accantonata dal datore di lavoro in costanza di attività e percepita dal lavoratore in forma differita, qual è l'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 12 bis legge 898/70.
Lo spartiacque tra inclusione ed esclusione ai fini della norma è dunque la natura retributiva differita o previdenziale attribuibile all'indennità percepita all'atto di cessazione dal servizio;
la distinzione si pone, cioè, andando a verificare se il trattamento -indennità sia o meno vincolato dalla durata del rapporto di lavoro e/o dall'entità della retribuzione ovvero collegato alla misura della contribuzione.
Nell'odierno caso la documentazione esaminata in sede di consulenza tecnica dimostra che la somma complessiva di 18.862,29 euro, così ricostruita sulla base degli accantonamenti annuali confluiti sul fondo pensione a decorrere dal 1.5.2006 sino al
19.12.2019, non è una quota accumulata dal datore di lavoro a fini previdenziali
(integrativi) ma è la quota di trattamento di fine rapporto accumulata dal datore di lavoro su base retributiva annua che il lavoratore ha scelto di non ricevere all'atto di cessazione del rapporto di lavoro come somma capitale ma di destinare a fondo pensione integrativa e di beneficiarne successivamente secondo la regolamentazione del fondo. Detta opzione non muta la natura retributiva differita degli emolumenti, giacchè maturati per ogni anno di lavoro sulla base dell'entità della retribuzione annua bensì il lavoratore opta di devolvere-investire quella somma che gli tornerà secondo la regolamentazione del fondo pensione.
Riconosciuta la natura di trattamento di fine rapporto agli emolumenti in questione, consegue la riconducibilità degli stessi alla normativa di cui all'art. 12 bis legge 898/70.
Correttamente il consulente e il Tribunale hanno escluso dalla somma computabile le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto percepite dal anteriormente al CP_1
1.5.2006, in quanto ricevute in parte in epoca (1998/99) anteriore alla separazione coniugale e in altra parte in epoca (2006) anteriore alla sentenza di divorzio e di attribuzione dell'assegno divorzile. 5 Accertati in capo alla i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa invocata Pt_1
(coniuge divorziata titolare di assegno divorzile, attribuitogli con sentenza del febbraio
2010, e che non ha contratto nuove nozze) nonché la sussistenza della coincidenza temporale dell'attività di lavoro con il matrimonio (sino al 2010 epoca dello scioglimento dell'unione) i parametri che vanno valutati ai fini del computo della quota del trattamento di fine rapporto spettante alla sono i seguenti: Pt_1
a) periodo lavorativo dell'ex-coniuge obbligato (1.5.2006-19.12.2019 pari a 4974 giorni);
b) periodo temporale lavorativo coincidente con il matrimonio, dove il dies ad quem
è dato dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (1.5.2006-30.4.2010 par a 1460 giorni);
c) somma percepita a titolo di trattamento di fine rapporto, 18.862,29 euro lordi, pari ad un importo giornaliero di 3,79 euro (18.862,29:4974=3,79 lordi).
Dai superiori dati è ricavabile la quota di trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo di coincidenza tra lavoro e matrimonio (3,79x1460=5533,4 euro) nonché la quota del 40% spettante alla ex-coniuge (5533,4:100x40=2213,36 euro lordi), pari ad un ammontare netto di 1881,35 euro, calcolato tenendo conto dell'imposta del 15% computata sulla somma corrisposta al (dato ricavato dalla relazione di CP_1
consulenza tecnica).
In detti termini, in riforma della decisione, la domanda avanzata da va Parte_1
accolta riconoscendo altresì sulla somma dovuta gli interessi legali a decorrere dalla domanda in primo grado.
Il tenore della decisione, stante il parziale accoglimento dell'appello e della domanda, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio di entrambi i gradi e la ripartizione al 50% tra le parti delle spese di consulenza tecnica espletata in primo grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando,
6 in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri n. 399/2024, CP_1
così dispone:
-condanna al versamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
1881,35 euro a titolo di quota ex art. 12 bis legge 898/70, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda in primo grado;
compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico di entrambe le parti in pari quota le spese di consulenza tecnica in primo grado.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28.7.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
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