Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 marzo 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 24832/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCATI NERINO e Parte_1
DE RO LU
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLETTI MARIATERESA
Resistente Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che era dipendente dell'amminis ontratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrata nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere” (CPSI), Categoria D, confluita, a far data dall'1 gennaio 2023, nella
“Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, come previsto dagli artt. 15, 17 e 99 e dalla tabella F del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, prestando servizio presso le strutture sanitarie dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”; che, come risultava dai “Cartellini delle presenze”, aveva sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo;
che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, aveva sempre percepito la “indennità giornaliera di turno” disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019- 2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 05071 e la de art.44 c.3”, successivamente con il codice 320C e la descrizione: “ art. 86 c3”, e da ultimo con il codice 1100C e la Parte_2 descrizione: “ 106 c.2 CCNL19-21)”, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1° gennaio 2023 in poi;
che per il periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale, considerando l'atto interruttivo versato nella produzione di parte, aveva normalmente goduto del periodo di ferie contrattuale previsto;
che, tuttavia, la retribuzione corrisposta dall'amministrazione convenuta per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era pari alla somma dello stipendio base (quello tabellare) e della indennità professionale specifica (IPS); che, pertanto, come si notava dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno;
che tale indennità doveva ritenersi computabile nella base di calcolo delle ferie in virtù della giurisprudenza di legittimità che ha recepito la Direttiva della Comunità Europea 2003/88/CE nonché l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di: “A) Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente l'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in persona del Direttore Generale pro tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
“indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dall'1 ottobre 2020 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali”. Si costituiva l'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” che evidenziava: che, in base all'art. 92 del CCNL Comparto Sanità 2019- 2021, la struttura della retribuzione delle aree del personale si compone del trattamento fondamentale (stipendio tabellare, indennità di qualificazione professionale, retribuzione individuale di anzianità, differenziale economico di professionalità, assegno personale, indennità professionale specifica, indennità di specificità infermieristica, indennità tutela del malato e promozione della salute, indennità di funzione di parte fissa, indennità di coordinamento) e del trattamento accessorio (indennità correlate alle condizioni di lavoro, premi correlati alla performance, pronta disponibilità, compensi per lavoro straordinario, indennità di funzione di parte variabile); che l'art. 49 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 stabilisce che durante le ferie al dipendente spetta la retribuzione individuale mensile, come definita dall'art. 94, comma 2, lettera c, ossia la retribuzione individuale mensile costituita dal valore economico dello stipendio tabellare, dai differenziali economici di professionalità, dalla retribuzione 3
individuale di anzianità, dall'indennità di posizione o indennità di funzione, dall'indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo;
che, in base alla sentenza Williams della Corte di Giustizia e alla sentenza della Cassazione n. 13425/2019, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni” ma vanno mantenuti gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale”; che le indennità di specificità infermieristica, di tutela del malato e promozione della salute, l'indennità professionale specifica, l'indennità di rischio radiologico e l'indennità di polizia giudiziaria sono erogate per dodici mensilità, anche durante i periodi di ferie;
che, al co ennità di turno, di servizio notturno e festivo, e per l'operatività in particolari sono indennità giornaliere o ad ore da corrispondersi in ragione della Parte_3 effettiva p ervizio, come precisato dallo stesso CCNL che stabilisce che “non sono corrisposte per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuate”; che recenti ordinanze della Suprema Corte (nn. 19088/2024 e 23164/2024) hanno precisato che l'indennità di turno “non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata” essendo “un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni e agganciato all'effettiva prestazione del servizio”. L'Azienda concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese. All'udienza del 13 marzo 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova il suo fondamento nella legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n. 90/1954), che ha previsto il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Tale diritto è stato specificamente ribadito per i dipendenti delle istituzioni sanitarie dalla legge n. 520/1952, che, nel contemperare le peculiari esigenze del servizio con la tutela dei lavoratori, ha previsto il diritto a un riposo compensativo da godere entro trenta giorni o, in alternativa, al pagamento doppio della giornata festiva. In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva del comparto sanità che, all'art. 44 del CCNL 1.9.1995, ha previsto una specifica indennità per il personale turnista, maggiorata in caso di servizio prestato in giorno festivo. L'art. 9 del CCNL integrativo 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL 2016-2018) ha poi stabilito che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. La questione controversa attiene alla cumulabilità di tale ultimo trattamento con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995 per il personale turnista. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due indennità sono tra loro cumulabili in quanto volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo (Cass. ord. n. 1505/2021, n. 2006/2022, n. 6716/2021, n. 33126/2021, n. 19747/2023). 4
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 9 CCNL 20.9.2001, nel riconoscere il diritto al riposo compensativo o al trattamento per lavoro straordinario festivo, attiene al regime dell'orario di lavoro che si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti siano normalmente tenuti a lavorare anche nei giorni festivi non fa venir meno il loro diritto a prestare l'attività negli stessi limiti orari degli altri lavoratori. L'indennità di turno ex art. 44, invece, ha natura e finalità diverse, essendo volta a compensare in misura fissa il particolare disagio connesso all'articolazione del lavoro su turni. Il suo preteso carattere onnicomprensivo non trova riscontro nel dato testuale della norma, che anzi prevede espressamente i casi di non cumulabilità con altri emolumenti. A diverse conclusioni non può condurre il parere ARAN, che non costituisce interpretazione autentica della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 165/2001. In ordine alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l'Azienda non ha dimostrato che si trattasse di riposi specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale. Nel caso di specie, è documentalmente provato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa articolata su turni, come risulta dai cartellini presenza prodotti, e ha percepito la relativa indennità di turno. È altresì dimostrato che durante i periodi di ferie tale indennità non è stata computata nella retribuzione corrisposta. Alla luce delle considerazioni svolte, le norme contrattuali che escludono dal computo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie l'indennità giornaliera di turno devono ritenersi in contrasto con la normativa europea e, pertanto, devono essere disapplicate. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL del 2 novembre 2022, a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Accerta dichiara il diritto della ricorrente a vedersi computare nell'importo della retribuzione delle ferie l'indennità giornaliera di turno di cui all'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, anche l'indennità giornaliera di turno, nella misura di € 4,49 per il periodo dall'1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi;
Condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente gli importi maturati a tale titolo per il periodo dall'1 ottobre 2020 fino alla data di deposito del ricorso, 5
Condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” al pagamento della somma di €.900,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.135,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1.035,00, oltre IVA e CPA con distrazione. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 13 marzo 2025 Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio