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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12613/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/11/2024 da
E Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. ZUCCATO SAMANTHA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/04/2016
in REANA DEL ROJALE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di REANA DEL ROJALE (UD), al n. 2, Parte
1, Ufficio 1, anno 2016;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto che dall'unione è nata in data [...] la figlia PE
, minorenne;
[...]
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data Parte_2
02/04/2016 in REANA DEL ROJALE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di REANA DEL ROJALE (UD), al N.
2, Parte 1, Ufficio 1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove lo riterranno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento paritetico e mantenimento della residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare.
3. Dà atto che il signor si impegna a trasferire altrove la propria Pt_2
residenza entro e non oltre un anno dal deposito del ricorso. Fintanto che continuerà a vivere presso la casa familiare, prende atto che il signor contribuirà al pagamento delle spese (quali utenze domestiche Pt_2
e mutuo) nella misura del 50%.
4. I genitori - autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - si occuperanno di comune accordo della salute, educazione, stile di vita e istruzione della figlia minore. Prende atto che i genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione della figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri e a collaborare per garantire ad di fruire nel Persona_1 miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori.
5. Dal momento in cui il padre avrà trasferito altrove la propria residenza, dispone che la minore trascorra con la madre e con il padre fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola;
nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, dispone che la sig.ra Pt_1 tenga con sé la figlia dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola, e il padre dal martedì al termine dell'orario scolastico al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, dispone che il padre tenga con sé la figlia dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola, la madre terrà con sé la figlia dal martedì al termine dell'orario scolastico al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. Nelle giornate in cui non c'è scuola, dispone che il genitore che ha con sé la minore provveda ad accompagnare la figlia a casa dell'altro genitore entro le ore 20:00 della sera prima.
Per quanto riguarda le vacanze, dispone che la minore trascorra con entrambi i genitori 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quel che concerne le vacanze natalizie, dispone che la minore trascorra ad anni alterni la vigilia di Natale con pernotto presso un genitore, il quale la riaccompagnerà nella mattina di Natale presso l'altro genitore che la terrà con sé per tutto il giorno 26 dicembre con pernotto;
il genitore che avrà la vigilia di Natale con la bambina la riprenderà dall'altro genitore la mattina del giorno 27 dicembre e la terrà sino al pomeriggio del primo gennaio;
dal primo gennaio dispone che la minore stia con il genitore con il quale ha trascorso il giorno di Natale sino al giorno 6 gennaio con pernotto;
dal 7 gennaio riprenderanno le visite ordinarie. Dispone che le vacanze pasquali siano divise a metà tra i genitori comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua.
6. Dispone che i pernottamenti di presso il padre inizino Persona_1
in maniera graduale, nel rispetto della serenità della minore.
7. Visti i tempi paritetici di permanenza, dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di e, pertanto, nulla Persona_1 verrà corrisposto all'altro genitore a titolo di mantenimento ordinario.
Dispone che le spese di natura ordinaria quali mensa e abbigliamento siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%.
8. Le spese straordinarie, medico-specialistiche e scolastiche, nonché sportive e ricreative sostenute in favore della minore sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
i genitori faranno riferimento ai criteri stabiliti dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole redatto nel 2015
d'intesa dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Udine e la Sezione
Territoriale di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, protocollo che, sottoscritto dai ricorrenti, è stato allegato al ricorso introduttivo.
9. Dà atto che l'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla signora Pt_1
10. Prende atto che il signor , che nei primi mesi del 2025 partirà Pt_2 all'estero per una missione, si impegna a versare alla moglie il 50% dell'importo netto che percepirà per detta missione.
11. Dispone, per quel che concerne le eventuali missioni successive, in caso di impieghi fuori regione o all'estero superiori a 30 giorni, che il signor versi alla signora a titolo di contributo nel Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario della minore, l'importo di € 700,00 mensili in caso di missione all'estero e l'importo di € 350,00 mensili in caso di missione in Italia.
12. Dà atto che i signori e prestano fin d'ora il consenso Pt_1 Pt_2
per il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore.
13. Dà atto che il signor , entro un anno dal deposito del ricorso Pt_2
per separazione consensuale, si è impegnato a cedere, con successivo atto notarile, a titolo gratuito anche in conto contributo al mantenimento della minore, la propria quota pari al 50% della ex casa familiare sita in
Reana del Rojale, via Battiferro n. 57, censita al catasto terreni e fabbricati del Comune di Reana del Rojale al:
- Foglio 13 particella 671 sub. 3 c.l. 1 cat. A/7 consistenza 9 vani, 185 mq superficie, rendita euro 697,22;
- Foglio 13 particella 671 sub. 2 c.l. 4 cat. C/6 consistenza 22 m² rendita euro 40,90. Dà atto che le spese notarili e gli eventuali costi accessori, per il trasferimento dell'immobile saranno a carico dei signori e Pt_1
nella misura del 50%. Pt_2
14. Dà atto che la cessione di cui al punto precedente avverrà a fronte dell'accollo liberatorio, da parte della signora del mutuo contratto Pt_1 dai coniugi per l'acquisto della casa familiare. Dà atto, inoltre, che in caso di impossibilità di accollo, la sig.ra provvederà alla sostituzione Pt_1
del mutuo con spese a suo carico, liberando il sig. . Pt_2
15. Dà atto che i trasferimenti attuati, tra i coniugi, in questa sede, essendo essenziali ai fini della gestione della crisi coniugale, sotto il profilo economico usufruiranno dei relativi benefici fiscali, in particolare l'agevolazione di cui all'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
16. Dà atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora Pt_2 il 50% dell'importo che verrà fiscalmente detratto annualmente Pt_1
per le spese di ristrutturazione della casa familiare già sostenute dai coniugi.
17. Dà atto che il veicolo mod. BMW520D Tg. EG994NW, di proprietà del signor , rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Pt_2
18. Dà atto che i signori e dichiarano di essere Pt_1 Pt_2
economicamente autosufficienti e di non avere altre istanze da avanzare;
pertanto, nulla per assegni tra i coniugi.
19. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REANA DEL ROJALE
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 1,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 14/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12613/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/11/2024 da
E Parte_1 Parte_2
Entrambi con il proc. e dom. avv. ZUCCATO SAMANTHA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/04/2016
in REANA DEL ROJALE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di REANA DEL ROJALE (UD), al n. 2, Parte
1, Ufficio 1, anno 2016;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto che dall'unione è nata in data [...] la figlia PE
, minorenne;
[...]
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data Parte_2
02/04/2016 in REANA DEL ROJALE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di REANA DEL ROJALE (UD), al N.
2, Parte 1, Ufficio 1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove lo riterranno, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento paritetico e mantenimento della residenza presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare.
3. Dà atto che il signor si impegna a trasferire altrove la propria Pt_2
residenza entro e non oltre un anno dal deposito del ricorso. Fintanto che continuerà a vivere presso la casa familiare, prende atto che il signor contribuirà al pagamento delle spese (quali utenze domestiche Pt_2
e mutuo) nella misura del 50%.
4. I genitori - autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione - si occuperanno di comune accordo della salute, educazione, stile di vita e istruzione della figlia minore. Prende atto che i genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione della figlia tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali, aspirazioni e desideri e a collaborare per garantire ad di fruire nel Persona_1 miglior modo possibile dell'apporto di entrambi i genitori.
5. Dal momento in cui il padre avrà trasferito altrove la propria residenza, dispone che la minore trascorra con la madre e con il padre fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'orario scolastico al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola;
nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della madre, dispone che la sig.ra Pt_1 tenga con sé la figlia dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola, e il padre dal martedì al termine dell'orario scolastico al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, dispone che il padre tenga con sé la figlia dal lunedì al termine dell'orario scolastico al martedì mattina con accompagnamento a scuola, la madre terrà con sé la figlia dal martedì al termine dell'orario scolastico al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. Nelle giornate in cui non c'è scuola, dispone che il genitore che ha con sé la minore provveda ad accompagnare la figlia a casa dell'altro genitore entro le ore 20:00 della sera prima.
Per quanto riguarda le vacanze, dispone che la minore trascorra con entrambi i genitori 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Per quel che concerne le vacanze natalizie, dispone che la minore trascorra ad anni alterni la vigilia di Natale con pernotto presso un genitore, il quale la riaccompagnerà nella mattina di Natale presso l'altro genitore che la terrà con sé per tutto il giorno 26 dicembre con pernotto;
il genitore che avrà la vigilia di Natale con la bambina la riprenderà dall'altro genitore la mattina del giorno 27 dicembre e la terrà sino al pomeriggio del primo gennaio;
dal primo gennaio dispone che la minore stia con il genitore con il quale ha trascorso il giorno di Natale sino al giorno 6 gennaio con pernotto;
dal 7 gennaio riprenderanno le visite ordinarie. Dispone che le vacanze pasquali siano divise a metà tra i genitori comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua.
6. Dispone che i pernottamenti di presso il padre inizino Persona_1
in maniera graduale, nel rispetto della serenità della minore.
7. Visti i tempi paritetici di permanenza, dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di e, pertanto, nulla Persona_1 verrà corrisposto all'altro genitore a titolo di mantenimento ordinario.
Dispone che le spese di natura ordinaria quali mensa e abbigliamento siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%.
8. Le spese straordinarie, medico-specialistiche e scolastiche, nonché sportive e ricreative sostenute in favore della minore sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
i genitori faranno riferimento ai criteri stabiliti dal Protocollo d'Intesa fra Magistrati ed Avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole redatto nel 2015
d'intesa dalla Sezione Famiglia del Tribunale di Udine e la Sezione
Territoriale di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, protocollo che, sottoscritto dai ricorrenti, è stato allegato al ricorso introduttivo.
9. Dà atto che l'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla signora Pt_1
10. Prende atto che il signor , che nei primi mesi del 2025 partirà Pt_2 all'estero per una missione, si impegna a versare alla moglie il 50% dell'importo netto che percepirà per detta missione.
11. Dispone, per quel che concerne le eventuali missioni successive, in caso di impieghi fuori regione o all'estero superiori a 30 giorni, che il signor versi alla signora a titolo di contributo nel Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario della minore, l'importo di € 700,00 mensili in caso di missione all'estero e l'importo di € 350,00 mensili in caso di missione in Italia.
12. Dà atto che i signori e prestano fin d'ora il consenso Pt_1 Pt_2
per il rilascio/rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore.
13. Dà atto che il signor , entro un anno dal deposito del ricorso Pt_2
per separazione consensuale, si è impegnato a cedere, con successivo atto notarile, a titolo gratuito anche in conto contributo al mantenimento della minore, la propria quota pari al 50% della ex casa familiare sita in
Reana del Rojale, via Battiferro n. 57, censita al catasto terreni e fabbricati del Comune di Reana del Rojale al:
- Foglio 13 particella 671 sub. 3 c.l. 1 cat. A/7 consistenza 9 vani, 185 mq superficie, rendita euro 697,22;
- Foglio 13 particella 671 sub. 2 c.l. 4 cat. C/6 consistenza 22 m² rendita euro 40,90. Dà atto che le spese notarili e gli eventuali costi accessori, per il trasferimento dell'immobile saranno a carico dei signori e Pt_1
nella misura del 50%. Pt_2
14. Dà atto che la cessione di cui al punto precedente avverrà a fronte dell'accollo liberatorio, da parte della signora del mutuo contratto Pt_1 dai coniugi per l'acquisto della casa familiare. Dà atto, inoltre, che in caso di impossibilità di accollo, la sig.ra provvederà alla sostituzione Pt_1
del mutuo con spese a suo carico, liberando il sig. . Pt_2
15. Dà atto che i trasferimenti attuati, tra i coniugi, in questa sede, essendo essenziali ai fini della gestione della crisi coniugale, sotto il profilo economico usufruiranno dei relativi benefici fiscali, in particolare l'agevolazione di cui all'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla Circolare 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
16. Dà atto che il signor si impegna a corrispondere alla signora Pt_2 il 50% dell'importo che verrà fiscalmente detratto annualmente Pt_1
per le spese di ristrutturazione della casa familiare già sostenute dai coniugi.
17. Dà atto che il veicolo mod. BMW520D Tg. EG994NW, di proprietà del signor , rimarrà nella sua esclusiva disponibilità. Pt_2
18. Dà atto che i signori e dichiarano di essere Pt_1 Pt_2
economicamente autosufficienti e di non avere altre istanze da avanzare;
pertanto, nulla per assegni tra i coniugi.
19. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REANA DEL ROJALE
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 1,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 14/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini