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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 7 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(p.iva ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione;
- appellata in riassunzione -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Fiorillo ed Emma Tortora per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellante in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 21/2022, pubblicata il 12.1.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellata in riassunzione: “- respingere l'appello svolto dall Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2187/2017, confermando la condanna della al pagamento in favore dell'odierna attrice della CP_2 somma di cui al monitorio del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1014/2009; - con vittoria di spese, compenso professionale - da quantificarsi in relazione al valore
1 della presente controversia e sulla base delle vigenti tariffe professionali - di tutti i giudizi (monitorio, primo grado, secondo grado, Cassazione e presente giudizio di rinvio), Iva e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellante in riassunzione: “1) annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 2187/17, resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella parte Part in cui rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto dichiara esecutivo per la parte residua il decreto ingiuntivo n. 1014/09 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 9.7.09 ed in pari data depositato, statuendo, in accoglimento dell'appello la revoca del decreto ingiuntivo n. 1014/2009 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, rendendolo nullo e privo di effetti;
2) ordinare la restituzione delle somme incassate dalla struttura appellante a seguito della concessione della provvisoria esecuzione , ovvero € 389.418,41 per sorta capitale e € 11.726,29 per interessi All.7 (cfr. istruttoria UOC Bilancio Asl Salerno); 3) riformare altresì la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellata società al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, con attribuzione degli oneri riflessi in Part luogo di iva e cpa, essendo l patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr.
Cassazione SS.UU. n. 3592/2023 del 06.02.2023)”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2187/17, pubblicata il 23.12.2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore rigettò l'opposizione e, per l'effetto, dichiarò esecutivo “per la parte residua” il decreto ingiuntivo n. 1014/09, depositato il 28.5.2009 e corretto con decreto del 9.7.2009, il quale aveva ingiunto all il Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € Parte_1
601.705,34 (“oltre interessi maturati e maturandi nella misura del saggio legale” e spese del procedimento monitorio) a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare erogate in favore degli assistiti del nel mese di dicembre 2008 e per le quali la aveva emesso CP_3 Parte_1 fatture pari ad € 586.674,35 per prestazioni ex art. 26 della legge n. 833 del 1978 ed
€ 16.824,99 per prestazioni di FKT oltre bolli, per un totale di € 601.705,34.
Il giudice di primo grado esponeva, in premessa, che “la Parte_1
è una struttura privata accreditata all'erogazione di prestazioni sanitarie in
[...]
Part virtù di determinazioni n. 1526 e 1527 del 07.10.02, con cui l ha stipulato un
2 contratto in data 31.10.08 per la determinazione del tetto massimo delle prestazioni di fisiokinesiterapia erogabili all'utenza per l'anno 2008 e del corrispettivo pattuito, prevedendosi nell'art. 9 che il pagamento per le prestazioni rese avvenisse il ventesimo giorno successivo alla presentazione delle fatture, per quanto riguarda il 70% della somma entro il 21.04.09, mentre il residuo entro il novantesimo giorno”. Part Ciò premesso, esponeva che nell'opposizione al decreto ingiuntivo l aveva contestato l'ammontare del credito dedotto in giudizio con il ricorso monitorio (€
601.705,34), poiché sforava il tetto massimo delle prestazioni erogabili per l'anno
2008 come emerso dall'accertamento del tavolo tecnico del 4.12.2008, ritenendo remunerabili le prestazioni rese fino al limite massimo consentito (pari ad € Part 389.418,41); che dall'esame del contratto stipulato il 31.10.2008 si evince che l non ha indicato alla struttura convenzionata il tetto massimo delle prestazioni da erogarsi in regime di accreditamento;
che nel contratto si indica il fabbisogno Part dell di prestazioni di fisiokinesiterapia da parte di tutte le strutture accreditate
(pari a 154.878) ed il tetto massimo di spesa preventivato per sopperirvi (€
2.124.681,93); che, pertanto, il contratto non è individuale, ma appare un modello standardizzato e precompilato posto alla sottoscrizione di tutte le strutture convenzionate e, in esso, non si indica al contraente il Parte_1 numero massimo di prestazioni che essa può erogare in regime di accreditamento e che le saranno corrisposte a fine anno;
che, invece, si indica la somma complessiva destinata al pagamento delle prestazioni rese da tutte le strutture accreditate;
che
“basta solo questo aspetto a far emergere come la società opposta abbia agito in buona fede, non violando alcun limite negoziale all'erogazione di prestazioni per il semplice motivo che il suddetto limite non era stato previamente fissato e portato a sua conoscenza;
quindi non poteva sapere se nel mese di dicembre 2008 aveva o meno già sforato il tetto massimo annuo”; che “ad onor del vero, va precisato che
l'art. 5 del predetto contratto prevede una soglia minima di prestazioni che ciascuna struttura accreditata è autorizzata ad erogare, pari a 190.000 circa, con la precisazione che per le successive prestazioni occorre attendere l'accertamento ad opera del tavolo tecnico che verifichi il rispetto del limite del 10% in aumento delle prestazioni rese al nell'anno precedente fissato nell'art. 8 co. 2 del Pt_3 protocollo d'intesa”; che “sul punto l'opposta, non avendo peraltro altri parametri
a cui riferirsi, ha erogato in regime di accreditamento nell'anno 2008 prestazioni in misura pressoché identica rispetto all'anno precedente”, come si evince dai
3 prospetti depositati e dal confronto tra le fatture di dicembre del 2007 (€
590.403,51) e quelle di dicembre del 2008 (€ 601.705,34), da cui risulta il rispetto del limite del 10%; che risulta dal tavolo tecnico del 4.12.2008 recepito nell'altro Part documento allegato dall del 11.9.2009, “ove si asserisce che la Parte_1 avrebbe sforato il suddetto limite del 3,4% non trova assolutamente
[...]
Part riscontro”; che l non ha assolto all'onere della prova del fatto impeditivo del diritto.
La sentenza di appello cassata
La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 21/2022, pubblicata il 12.1.2022, Part accolse l'appello dell , per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo.
Osservava il giudice di secondo grado che la non Parte_1 aveva assolto all'onere di provare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto Part con l non avendo prodotto in giudizio, entro i termini previsti, alcun documento comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamento, oltre che di un accordo contrattuale stipulato nelle forme richieste dalla legge a pena di nullità rilevabile d'ufficio; che non è possibile tenere conto del contratto che sarebbe stato prodotto in primo grado solo in seguito all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, in patente contrasto con il sistema delle preclusioni processuali;
che, ad ogni modo, il contratto non è rinvenibile agli atti, non è presente all'interno del fascicolo cartaceo della Parte_1 depositato nel grado di appello;
che, in mancanza di tale contratto non è possibile reputare sussistente uno dei presupposti costitutivi dell'azione; che, inoltre, sarebbe stato necessario, sempre nell'ottica della dimostrazione della validità e dell'efficacia Part del rapporto intercorso con l comprovare la sussistenza dell'accreditamento, anche per individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili.
L'ordinanza di rinvio
La sentenza di secondo grado veniva impugnata dalla Parte_1
e, con ordinanza n. 26298, pubblicata in data 8.10.2024, la Corte di cassazione,
[...] accogliendo il secondo e terzo motivo, assorbiti il primo e il quarto, cassava la sentenza di secondo grado e disponeva il rinvio alla Corte di appello di Salerno.
Osservava la Suprema Corte che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte
d'appello, la ricorrente ha documentato di aver depositato telematicamente in primo grado il contratto del 21.10.2008; che il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, che opera anche per i documenti prodotti con modalità
4 telematiche o in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione;
che l'accreditamento della struttura “non è stata neppure posta in discussione dalle deduzioni della , odierna controricorrente, la quale con l'atto di Controparte_1 appello (pag. 9 dell'atto di appello allegato n. 4 al ricorso per cassazione) aveva dato conto, non solo della sua sussistenza (laddove essa chiariva che “la struttura in questione eroga, in regime di provvisorio accreditamento col S.S.R., prestazioni di riabilitazione, appartenenti alla macroarea della 'assistenza riabilitativa”) ma anche del fatto che il protocollo di intesa, relativo alla macroarea cui l'appellata appartiene, gli era pienamente opponibile, nella sua qualità di centro provvisoriamente accreditato (pag. 11 del medesimo atto di appello), e soprattutto, aveva dato atto dell'esistenza tra le parti di un contratto recante la disciplina del rapporto per l'anno 2008 (quello stipulato in data 31.10.2008, allegato 2.f agli atti ricorso per cassazione e come veduto depositato telematicamente in prime cure) che tra i presupposti (espressamente richiamati all'interno dello stesso atto) prevedeva proprio l'accreditamento della struttura contraente”.
La riassunzione al giudice di rinvio
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la Parte_1 chiede il rigetto dell'appello dell avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Nocera Inferiore n. 2187/2017. Part Deduce che, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, l non ha fornito alcuna prova del superamento del tetto di spesa e della sua entità, che costituisce un fatto impeditivo della pretesa creditoria, non essendo a tal fine idonee le mere comunicazioni di “controlli successivi” ed unilaterali;
che nessuna prova è stata fornita in relazione allo sforamento del tetto della macroarea della riabilitazione previsto nel contratto e, in particolare, non ha fornito i dati del fatturato di tutti i soggetti accreditati per la medesima macroarea (dell'assistenza riabilitativa) ricadenti nel proprio territorio;
che il provvedimento con il quale sarebbe stato fissato il tetto di spesa della struttura appellata per il 2008 è stato trasmesso alla soltanto in data 20.7.2009, rendendo impossibile la Parte_1 programmazione del proprio lavoro in rapporto al numero di prestazioni da erogare ai propri pazienti;
che il provvedimento non è stato preceduto dalla necessaria preventiva istruttoria in merito alle effettive esigenze delle varie macroaree,
5 risolvendosi in un mero provvedimento contabile ex post, ovvero in un illegittimo tentativo di ridurre le spese sanitarie in modo retroattivo a fronte di prestazioni precedentemente commissionate e regolarmente svolte dal centro accreditato;
che è illegittima la determinazione che dispone con efficacia retroattiva i limiti massimi dei tetti di spesa, quando è interamente trascorso l'esercizio annuale di riferimento;
che il protocollo di intesa prevede (all'art. 8, comma 2) che il centro accreditato non possa incrementare, “se non sulla base di motivazioni”, la propria produzione a carico del servizio sanitario regionale oltre il 10% rispetto a quella dell'anno precedente;
che la struttura, non avendo altri parametri a cui riferirsi, ha erogato nell'anno 2008 prestazioni in misura pressoché identica rispetto all'anno precedente, come si evince dai prospetti depositati sul fatturato, non sforando di oltre il 10% il fatturato del 2007.
L , costituitasi, chiede l'accoglimento Controparte_1 dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme incassate a seguito della concessione della provvisoria esecuzione (€ 389.418,41 per sorta capitale ed € 11.726,29 per interessi).
Premette che il giudice di rinvio dovrà decidere l'appello tenendo conto di due dati definitivamente acclarati per effetto dell'ordinanza di rinvio della Suprema
Corte, ossia che la è una struttura regolarmente accreditata Parte_1 per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/78 e che il documento sottoscritto in data 31.10.2008 va ritenuto ritualmente acquisito agli atti del processo.
Ciò premesso, rappresenta che la struttura accreditata non ha stipulato un valido contratto scritto ex art.
8-quinquies del D.L:vo n. 502/92, tale non potendo essere considerato il documento sottoscritto il 31.10.2008, poiché non indica il numero massimo delle prestazioni che la struttura può erogare, come invece prescritto dall'art.
8-quinquies in ossequio alla regola della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. e al principio per cui, nell'ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, spetta alle diverse aziende sanitarie locali fissare i tetti di spesa, nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto dei criteri stabiliti;
che il ritardo nell'individuazione del tetto di spesa non fa sorgere alcun diritto al pagamento per prestazioni effettuate oltre il limite finanziario;
che il criterio introdotto con delibera di Giunta Regionale n. 1272/03, secondo cui ai singoli centri accreditati sono assegnati tetti di branca/macroarea, è stato recepito nelle delibere
6 regionali di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei protocolli Part d'intesa sottoscritti tra l e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture;
che, con delibera n. 1268/08 la giunta regionale ha stabilito per l'anno 2008 i volumi di prestazioni sanitarie ed i correlati limiti di spesa, fissati per ogni singola macroarea di riferimento, e le associazioni di categoria hanno sottoscritto i protocolli d'intesa relativi alla rideterminazione dei volumi di prestazioni e i correlati limiti di spesa programmati con riferimento all'anno 2008; che, con nota n. 176/09 del 8.7.2009, è stata comunicata alla società opposta l'applicazione di una regressione tariffaria unica di € 195.461,94, su un fatturato per prestazioni ex art. 26 (riabilitazione) di €
586.674,35 erogate nel corso del mese di dicembre 2008 e, per quanto riguarda le prestazioni di FKT (fisiochinesiterapia), erogate nel corso del mese di dicembre
2008, è stato richiesto l'importo di € 16.824,99; che il Tavolo Tecnico convocato per il 4.12.2008, al quale ha partecipato anche un rappresentante della Parte_1
ha verificato che i dati del monitoraggio aggiornati al 31.10.2008
[...] esaurivano il volume delle prestazioni remunerabili a tariffa piena e ha disposto che l'ulteriore erogazione di prestazioni avrebbe comportato l'applicazione di regressioni tariffarie;
che non risulta che la struttura appellata abbia mai impugnato le delibere regionali, né l'osservanza dei limiti di spesa può dirsi condizionata al monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va osservato, in primo luogo, che l'ordinanza della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla cassando con rinvio, per aver Parte_1 ravvisato nella sentenza di appello un duplice vizio di legittimità, consistente nell'errata applicazione del principio di distribuzione dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio riguardanti l'accreditamento della struttura e la sussistenza del contratto. Con riguardo all'accreditamento, la sentenza cassata ha ritenuto che la struttura sanitaria privata non abbia assolto all'onere di fornire la prova della sussistenza del suo accreditamento provvisorio, trattandosi, invece, di Part fatto ammesso dalla stessa , dunque, non bisognevole di prova. Con riguardo al contratto, “contrariamente a quanto statuito dalla corte d'appello” la struttura
7 privata non aveva alcun onere di depositare nuovamente in appello il contratto già depositato telematicamente in primo grado.
Al giudice del rinvio spetta, perciò, il compito di riesaminare nel merito le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, dando per Parte_2 sussistenti i fatti costitutivi del diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie consistenti nell'accreditamento della struttura privata e nella stipula del contratto. In altri termini, la questione di merito da esaminare in sede di rinvio non riguarda la sussistenza di alcuno dei fatti costitutivi del diritto (né l'accreditamento, né il contratto, né l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie di dicembre 2008 di cui si chiede la remunerazione), bensì la sussistenza del fatto impeditivo del diritto alla remunerazione delle prestazioni di dicembre 20008, consistente nello sforamento del tetto di spesa.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la previsione, nel contratto del
31.10.2008, di un tetto di spesa complessivo per tutte le strutture accreditate nella branca, anziché del tetto di spesa della singola struttura contraente, impedisce a quest'ultima di conoscere preventivamente il limite delle prestazioni remunerabili, Part per altro mantenute in misura pressoché identica rispetto all'anno precedente. L appellante ritiene valido il criterio di assegnazione ai centri accreditati del tetto di spesa della branca/macroarea e rispettato il procedimento di determinazione delle prestazioni remunerabili ai singoli centri, culminato nella nota del 8.7.2009 di applicazione della regressione tariffaria unica.
Ciò premesso, osserva questa Corte che la questione dello sforamento del tetto di spesa riconduce al regolamento contrattuale previsto dall'art.
8-bis, commi 1 e 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, il dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da queste disposizioni si desume che, anche per le strutture accreditate dalla
Regione che erogano prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa, come nel caso di specie, la remunerazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale è regolata in conformità al contratto ex art.
8-quinquies, inteso a regolare
8 anche il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., ord. 11.3.2020 n. 7019). L'obbligazione di pagamento delle prestazioni può sorgere solo dal contratto scritto ex art.
8- quinquies stipulato dalla Regione o dalle unità sanitarie locali con le strutture private, che indica, tra l'altro: - il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni (comma 2).
Nel caso di specie, la domanda proposta nel ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 (per le quale ha fatturato nel dicembre 2008 un corrispettivo di € 586.674,35 da cui ha detratto € 1.814,91 per una nota di credito su una fattura) e prestazioni di fisiokinesiterapia (per le quali ha fatturato nel dicembre 2008 un corrispettivo di
€ 16.824,99), per un totale di € 601.684,43 a cui ha aggiunto € 20,91 per bolli, per un importo complessivo di € 601.705,34.
Ammesso che entrambe le tipologie di prestazioni sanitarie siano riconducibili alla medesima macroarea, il relativo rapporto giuridico era regolato dal contratto ex art.
8-quinquies sottoscritto dall e dal Centro di Controparte_4 riabilitazione in data 31.10.2008, che aveva ad oggetto le prestazioni di Parte_1 assistenza distrettuale per la branca di “assistenza riabilitativa”. Si trattava di un contratto conforme al protocollo di intesa stipulato in data 25.9.2008 con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, recependo i criteri e le modalità applicative del DGRC n. 1268/2008, definiva le modalità per la determinazione dei volumi massimi erogabili per branca e quelle per le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei correlati limiti di spesa.
Nel contratto il tetto di spesa non era già predefinito per la struttura, ma veniva previsto un limite complessivo per la macroarea di “assistenza riabilitativa”, da ripartire tra le varie strutture. Si determinava, all'art. 3, il volume massimo delle prestazioni di tale branca in n. 467.576 prestazioni (di cui n. 343.024 per le prestazioni ai residenti nel territorio dell'Asl Salerno 1 e n. 124.552 per quelle ai residenti di altre Asl della Regione Campania) e, all'art. 4, un totale di spesa massima di € 32.642.000,00 (di cui € 20.914.000,00 per le prestazioni ai residenti
9 nel territorio dell'Asl Salerno 1 ed € 11.728.000,00 ai residenti di altre Asl della
Campania).
Il protocollo di intesa, ed il relativo contratto, seguiva il principio introdotto dalla delibera di Giunta regionale n. 1272/2003, secondo cui ai singoli centri accreditati venivano assegnati tetti di branca e non di struttura, determinati dall'autorità
Part regionale in base alla programmazione delle singole Seguendo l'impostazione del tetto di branca e non per singola struttura, il contributo di ciascun centro privato
Part al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna veniva determinato in base al consuntivo di tutte le prestazioni effettuate da parte dei centri
Part che operano in quella Detto principio era stato poi recepito nelle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa degli anni successivi nonché nei protocolli
Part d'intesa sottoscritti tra le e le associazioni di categoria, prevedendosi in sostanza l'obbligo, per il centro interessato, di rispettare il limite finanziario di area in concorso con tutte le altre strutture operanti nel medesimo ambito assistenziale.
In particolare, per quanto concerne l'anno 2008, la delibera regionale n. 1268 del
2008, richiamata nel contratto, stabiliva all'allegato C che la regressione tariffaria unica era basata sulla determinazione del contributo di ciascun centro privato accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna Part Part Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si otteneva proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Part centro che aveva concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in Parte cui opera quel centro. Il centro, conseguentemente, era tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituiva la regressione tariffaria unica.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il sistema che prevedeva la fissazione di tetti di spesa di branca e non di struttura e la regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato era del tutto lecito ed era espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle Regioni. Dall'altro lato, tale sistema veniva espressamente accettato dalla struttura privata con la sottoscrizione del contratto.
L'art. 6 del contratto prevedeva l'istituzione di un tavolo tecnico che doveva monitorare i volumi e le prestazioni erogate dalle singole strutture private per il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art. 4 e, all'art. 7.2, stabiliva che l' Pt_4
[... avrebbe comunicato con cadenza almeno bimestrale alla struttura privata i volumi remunerabili, i volumi residui e la stima dell'eventuale parte di fatturato di ciascun centro che costituiva contributo al superamento dei limiti di spesa ai fini dell'applicazione della regressione tariffaria unica di cui all'allegato C delle DGRC
n. 1268 del 24.7.2007.
In esecuzione di quanto previsto dal contratto e dal richiamato dal DRGC n.
1268/2008, in data 20.7.2009 è stata recapitata al Centro di riabilitazione Parte_1 la comunicazione dell' relativa al monitoraggio delle volumetrie delle Parte_2 prestazioni erogate dalle strutture dell'Asl Salerno 1 per la macroarea “assistenza riabilitativa” per l'anno 2008, da cui risultava che il fatturato registrato delle strutture ammontava ad € 33.804.605,02 e aveva sforato il tetto di spesa di €
32.642.000,00 nella misura del 3.44%, che costituiva la percentuale di regressione tariffaria unica (R.T.U.). Applicando tale percentuale al fatturato del
[...]
(di € 5.683.369,28) risultava uno sforamento di detta struttura di € Parte_5
195.461,94.
Dunque, secondo i dati del consuntivo del monitoraggio il fatturato prodotto dalla nel 2008 sforava il limite di spesa della struttura Parte_1 per un importo di € 195.461,94 per l'applicazione della percentuale di regressione tariffaria unica.
A nulla rileva che il contratto che recepiva il protocollo di intesa prevedeva che Part l' dovesse eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio periodico delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate in modo da poter dare ad esse tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa prefissati per le singole branche. Come a nulla rileva che il monitoraggio della volumetria delle prestazioni sia stato comunicato solo a luglio del 2009, senza le comunicazioni bimestrali previste dall'art.
7.2. Il mancato o ritardato o impreciso adempimento di Part questa obbligazione non comporta che l' sia tenuta a remunerare anche le prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa, impiegando risorse superiori a quelle disponibili. La circostanza che la struttura non abbia avuto tempestive informazioni in ordine al superamento dei limiti di spesa prefissati per la branca non legittima il superamento dei limiti della finanza pubblica destinata alle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, oltre cui non può essere effettuato alcun pagamento. L'osservanza del limite di spesa non è subordinata, né condizionata all'esecuzione del monitoraggio periodico delle prestazioni erogate, in quanto nonostante l'omissione di informazioni preventive, rimane da soddisfare l'esigenza
11 fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale in funzione dell'obiettivo legislativo di contingentamento e di contenimento della spesa pubblica.
Di qui l'accoglimento parziale dell'appello proposto dall' Controparte_1
, la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del dovuto
[...] mediante la detrazione della regressione tariffaria (€ 195.461,94) al fatturato di dicembre 2008 rimasto insoddisfatto (€ 601.684,43), per un credito restante di €
406.222,49. Con ordinativo n. 12203 del 18.8.2010 l' ha già pagato la Parte_2 somma di € 389.418,41 per sorta capitale ed € 11.726,29 per interessi, stante la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa dal giudice istruttore con ordinanza del 31.3.2010. Pertanto, all'importo di € 406.222,49 va detratto l'importo pagato in conto capitale di € 389.418,41. Residua un credito in linea capitale di €
16.804,08. Su questo importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali deve comprendere, altresì, quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022,
n. 3798), del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, e del giudizio di rinvio. L'esito finale (l'accoglimento della domanda proposta dalla
[...] per un importo inferiore) giustifica la compensazione per un Parte_1
Part terzo delle spese processuali sostenute dalla e la condanna dell' al Parte_1 rimborso dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 903/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2187/17, pubblicata il 23.12.2017:
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1014/09;
b. ridetermina il credito della in € 406.222,49 Parte_1
e, detratto l'importo già pagato in conto capitale di € 389.418,41,
12 condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 della del residuo credito di € 16.804,08 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. compensa per un terzo le spese processuali sostenute dalla
[...] nel giudizio di primo grado, nel giudizio di appello, nel giudizio Parte_1 di legittimità e nel giudizio di rinvio, che liquida complessivamente in €
5.058,00 per spese vive (€ 3.372,00 per il ricorso per cassazione ed € 1.686,00 per il giudizio di rinvio) ed € 16.800 per onorari di difesa (€ 4.200,00 per il primo grado, € 4.200,00 per il giudizio di appello, € 4.200,00 per il giudizio di legittimità ed € 4.200,00 per il giudizio di rinvio) e condanna l
[...]
al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_1 dei restanti due terzi – pari ad € 3.372,00 per spese vive ed € 11.200 per
[...] onorari -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, cnap ed iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Romolo Frasso, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 7 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(p.iva ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione;
- appellata in riassunzione -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Fiorillo ed Emma Tortora per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellante in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 21/2022, pubblicata il 12.1.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellata in riassunzione: “- respingere l'appello svolto dall Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2187/2017, confermando la condanna della al pagamento in favore dell'odierna attrice della CP_2 somma di cui al monitorio del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1014/2009; - con vittoria di spese, compenso professionale - da quantificarsi in relazione al valore
1 della presente controversia e sulla base delle vigenti tariffe professionali - di tutti i giudizi (monitorio, primo grado, secondo grado, Cassazione e presente giudizio di rinvio), Iva e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellante in riassunzione: “1) annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 2187/17, resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore, nella parte Part in cui rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto dichiara esecutivo per la parte residua il decreto ingiuntivo n. 1014/09 emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 9.7.09 ed in pari data depositato, statuendo, in accoglimento dell'appello la revoca del decreto ingiuntivo n. 1014/2009 emesso dal Tribunale di
Nocera Inferiore, rendendolo nullo e privo di effetti;
2) ordinare la restituzione delle somme incassate dalla struttura appellante a seguito della concessione della provvisoria esecuzione , ovvero € 389.418,41 per sorta capitale e € 11.726,29 per interessi All.7 (cfr. istruttoria UOC Bilancio Asl Salerno); 3) riformare altresì la sentenza nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese di lite e per l'effetto condannare l'appellata società al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio, con attribuzione degli oneri riflessi in Part luogo di iva e cpa, essendo l patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr.
Cassazione SS.UU. n. 3592/2023 del 06.02.2023)”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 2187/17, pubblicata il 23.12.2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore rigettò l'opposizione e, per l'effetto, dichiarò esecutivo “per la parte residua” il decreto ingiuntivo n. 1014/09, depositato il 28.5.2009 e corretto con decreto del 9.7.2009, il quale aveva ingiunto all il Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € Parte_1
601.705,34 (“oltre interessi maturati e maturandi nella misura del saggio legale” e spese del procedimento monitorio) a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare erogate in favore degli assistiti del nel mese di dicembre 2008 e per le quali la aveva emesso CP_3 Parte_1 fatture pari ad € 586.674,35 per prestazioni ex art. 26 della legge n. 833 del 1978 ed
€ 16.824,99 per prestazioni di FKT oltre bolli, per un totale di € 601.705,34.
Il giudice di primo grado esponeva, in premessa, che “la Parte_1
è una struttura privata accreditata all'erogazione di prestazioni sanitarie in
[...]
Part virtù di determinazioni n. 1526 e 1527 del 07.10.02, con cui l ha stipulato un
2 contratto in data 31.10.08 per la determinazione del tetto massimo delle prestazioni di fisiokinesiterapia erogabili all'utenza per l'anno 2008 e del corrispettivo pattuito, prevedendosi nell'art. 9 che il pagamento per le prestazioni rese avvenisse il ventesimo giorno successivo alla presentazione delle fatture, per quanto riguarda il 70% della somma entro il 21.04.09, mentre il residuo entro il novantesimo giorno”. Part Ciò premesso, esponeva che nell'opposizione al decreto ingiuntivo l aveva contestato l'ammontare del credito dedotto in giudizio con il ricorso monitorio (€
601.705,34), poiché sforava il tetto massimo delle prestazioni erogabili per l'anno
2008 come emerso dall'accertamento del tavolo tecnico del 4.12.2008, ritenendo remunerabili le prestazioni rese fino al limite massimo consentito (pari ad € Part 389.418,41); che dall'esame del contratto stipulato il 31.10.2008 si evince che l non ha indicato alla struttura convenzionata il tetto massimo delle prestazioni da erogarsi in regime di accreditamento;
che nel contratto si indica il fabbisogno Part dell di prestazioni di fisiokinesiterapia da parte di tutte le strutture accreditate
(pari a 154.878) ed il tetto massimo di spesa preventivato per sopperirvi (€
2.124.681,93); che, pertanto, il contratto non è individuale, ma appare un modello standardizzato e precompilato posto alla sottoscrizione di tutte le strutture convenzionate e, in esso, non si indica al contraente il Parte_1 numero massimo di prestazioni che essa può erogare in regime di accreditamento e che le saranno corrisposte a fine anno;
che, invece, si indica la somma complessiva destinata al pagamento delle prestazioni rese da tutte le strutture accreditate;
che
“basta solo questo aspetto a far emergere come la società opposta abbia agito in buona fede, non violando alcun limite negoziale all'erogazione di prestazioni per il semplice motivo che il suddetto limite non era stato previamente fissato e portato a sua conoscenza;
quindi non poteva sapere se nel mese di dicembre 2008 aveva o meno già sforato il tetto massimo annuo”; che “ad onor del vero, va precisato che
l'art. 5 del predetto contratto prevede una soglia minima di prestazioni che ciascuna struttura accreditata è autorizzata ad erogare, pari a 190.000 circa, con la precisazione che per le successive prestazioni occorre attendere l'accertamento ad opera del tavolo tecnico che verifichi il rispetto del limite del 10% in aumento delle prestazioni rese al nell'anno precedente fissato nell'art. 8 co. 2 del Pt_3 protocollo d'intesa”; che “sul punto l'opposta, non avendo peraltro altri parametri
a cui riferirsi, ha erogato in regime di accreditamento nell'anno 2008 prestazioni in misura pressoché identica rispetto all'anno precedente”, come si evince dai
3 prospetti depositati e dal confronto tra le fatture di dicembre del 2007 (€
590.403,51) e quelle di dicembre del 2008 (€ 601.705,34), da cui risulta il rispetto del limite del 10%; che risulta dal tavolo tecnico del 4.12.2008 recepito nell'altro Part documento allegato dall del 11.9.2009, “ove si asserisce che la Parte_1 avrebbe sforato il suddetto limite del 3,4% non trova assolutamente
[...]
Part riscontro”; che l non ha assolto all'onere della prova del fatto impeditivo del diritto.
La sentenza di appello cassata
La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 21/2022, pubblicata il 12.1.2022, Part accolse l'appello dell , per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivo.
Osservava il giudice di secondo grado che la non Parte_1 aveva assolto all'onere di provare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto Part con l non avendo prodotto in giudizio, entro i termini previsti, alcun documento comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamento, oltre che di un accordo contrattuale stipulato nelle forme richieste dalla legge a pena di nullità rilevabile d'ufficio; che non è possibile tenere conto del contratto che sarebbe stato prodotto in primo grado solo in seguito all'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, in patente contrasto con il sistema delle preclusioni processuali;
che, ad ogni modo, il contratto non è rinvenibile agli atti, non è presente all'interno del fascicolo cartaceo della Parte_1 depositato nel grado di appello;
che, in mancanza di tale contratto non è possibile reputare sussistente uno dei presupposti costitutivi dell'azione; che, inoltre, sarebbe stato necessario, sempre nell'ottica della dimostrazione della validità e dell'efficacia Part del rapporto intercorso con l comprovare la sussistenza dell'accreditamento, anche per individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili.
L'ordinanza di rinvio
La sentenza di secondo grado veniva impugnata dalla Parte_1
e, con ordinanza n. 26298, pubblicata in data 8.10.2024, la Corte di cassazione,
[...] accogliendo il secondo e terzo motivo, assorbiti il primo e il quarto, cassava la sentenza di secondo grado e disponeva il rinvio alla Corte di appello di Salerno.
Osservava la Suprema Corte che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte
d'appello, la ricorrente ha documentato di aver depositato telematicamente in primo grado il contratto del 21.10.2008; che il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, che opera anche per i documenti prodotti con modalità
4 telematiche o in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione;
che l'accreditamento della struttura “non è stata neppure posta in discussione dalle deduzioni della , odierna controricorrente, la quale con l'atto di Controparte_1 appello (pag. 9 dell'atto di appello allegato n. 4 al ricorso per cassazione) aveva dato conto, non solo della sua sussistenza (laddove essa chiariva che “la struttura in questione eroga, in regime di provvisorio accreditamento col S.S.R., prestazioni di riabilitazione, appartenenti alla macroarea della 'assistenza riabilitativa”) ma anche del fatto che il protocollo di intesa, relativo alla macroarea cui l'appellata appartiene, gli era pienamente opponibile, nella sua qualità di centro provvisoriamente accreditato (pag. 11 del medesimo atto di appello), e soprattutto, aveva dato atto dell'esistenza tra le parti di un contratto recante la disciplina del rapporto per l'anno 2008 (quello stipulato in data 31.10.2008, allegato 2.f agli atti ricorso per cassazione e come veduto depositato telematicamente in prime cure) che tra i presupposti (espressamente richiamati all'interno dello stesso atto) prevedeva proprio l'accreditamento della struttura contraente”.
La riassunzione al giudice di rinvio
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la Parte_1 chiede il rigetto dell'appello dell avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Nocera Inferiore n. 2187/2017. Part Deduce che, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, l non ha fornito alcuna prova del superamento del tetto di spesa e della sua entità, che costituisce un fatto impeditivo della pretesa creditoria, non essendo a tal fine idonee le mere comunicazioni di “controlli successivi” ed unilaterali;
che nessuna prova è stata fornita in relazione allo sforamento del tetto della macroarea della riabilitazione previsto nel contratto e, in particolare, non ha fornito i dati del fatturato di tutti i soggetti accreditati per la medesima macroarea (dell'assistenza riabilitativa) ricadenti nel proprio territorio;
che il provvedimento con il quale sarebbe stato fissato il tetto di spesa della struttura appellata per il 2008 è stato trasmesso alla soltanto in data 20.7.2009, rendendo impossibile la Parte_1 programmazione del proprio lavoro in rapporto al numero di prestazioni da erogare ai propri pazienti;
che il provvedimento non è stato preceduto dalla necessaria preventiva istruttoria in merito alle effettive esigenze delle varie macroaree,
5 risolvendosi in un mero provvedimento contabile ex post, ovvero in un illegittimo tentativo di ridurre le spese sanitarie in modo retroattivo a fronte di prestazioni precedentemente commissionate e regolarmente svolte dal centro accreditato;
che è illegittima la determinazione che dispone con efficacia retroattiva i limiti massimi dei tetti di spesa, quando è interamente trascorso l'esercizio annuale di riferimento;
che il protocollo di intesa prevede (all'art. 8, comma 2) che il centro accreditato non possa incrementare, “se non sulla base di motivazioni”, la propria produzione a carico del servizio sanitario regionale oltre il 10% rispetto a quella dell'anno precedente;
che la struttura, non avendo altri parametri a cui riferirsi, ha erogato nell'anno 2008 prestazioni in misura pressoché identica rispetto all'anno precedente, come si evince dai prospetti depositati sul fatturato, non sforando di oltre il 10% il fatturato del 2007.
L , costituitasi, chiede l'accoglimento Controparte_1 dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme incassate a seguito della concessione della provvisoria esecuzione (€ 389.418,41 per sorta capitale ed € 11.726,29 per interessi).
Premette che il giudice di rinvio dovrà decidere l'appello tenendo conto di due dati definitivamente acclarati per effetto dell'ordinanza di rinvio della Suprema
Corte, ossia che la è una struttura regolarmente accreditata Parte_1 per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge n. 833/78 e che il documento sottoscritto in data 31.10.2008 va ritenuto ritualmente acquisito agli atti del processo.
Ciò premesso, rappresenta che la struttura accreditata non ha stipulato un valido contratto scritto ex art.
8-quinquies del D.L:vo n. 502/92, tale non potendo essere considerato il documento sottoscritto il 31.10.2008, poiché non indica il numero massimo delle prestazioni che la struttura può erogare, come invece prescritto dall'art.
8-quinquies in ossequio alla regola della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A. e al principio per cui, nell'ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, spetta alle diverse aziende sanitarie locali fissare i tetti di spesa, nei limiti delle risorse assegnate e nel rispetto dei criteri stabiliti;
che il ritardo nell'individuazione del tetto di spesa non fa sorgere alcun diritto al pagamento per prestazioni effettuate oltre il limite finanziario;
che il criterio introdotto con delibera di Giunta Regionale n. 1272/03, secondo cui ai singoli centri accreditati sono assegnati tetti di branca/macroarea, è stato recepito nelle delibere
6 regionali di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei protocolli Part d'intesa sottoscritti tra l e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture;
che, con delibera n. 1268/08 la giunta regionale ha stabilito per l'anno 2008 i volumi di prestazioni sanitarie ed i correlati limiti di spesa, fissati per ogni singola macroarea di riferimento, e le associazioni di categoria hanno sottoscritto i protocolli d'intesa relativi alla rideterminazione dei volumi di prestazioni e i correlati limiti di spesa programmati con riferimento all'anno 2008; che, con nota n. 176/09 del 8.7.2009, è stata comunicata alla società opposta l'applicazione di una regressione tariffaria unica di € 195.461,94, su un fatturato per prestazioni ex art. 26 (riabilitazione) di €
586.674,35 erogate nel corso del mese di dicembre 2008 e, per quanto riguarda le prestazioni di FKT (fisiochinesiterapia), erogate nel corso del mese di dicembre
2008, è stato richiesto l'importo di € 16.824,99; che il Tavolo Tecnico convocato per il 4.12.2008, al quale ha partecipato anche un rappresentante della Parte_1
ha verificato che i dati del monitoraggio aggiornati al 31.10.2008
[...] esaurivano il volume delle prestazioni remunerabili a tariffa piena e ha disposto che l'ulteriore erogazione di prestazioni avrebbe comportato l'applicazione di regressioni tariffarie;
che non risulta che la struttura appellata abbia mai impugnato le delibere regionali, né l'osservanza dei limiti di spesa può dirsi condizionata al monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va osservato, in primo luogo, che l'ordinanza della Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla cassando con rinvio, per aver Parte_1 ravvisato nella sentenza di appello un duplice vizio di legittimità, consistente nell'errata applicazione del principio di distribuzione dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio riguardanti l'accreditamento della struttura e la sussistenza del contratto. Con riguardo all'accreditamento, la sentenza cassata ha ritenuto che la struttura sanitaria privata non abbia assolto all'onere di fornire la prova della sussistenza del suo accreditamento provvisorio, trattandosi, invece, di Part fatto ammesso dalla stessa , dunque, non bisognevole di prova. Con riguardo al contratto, “contrariamente a quanto statuito dalla corte d'appello” la struttura
7 privata non aveva alcun onere di depositare nuovamente in appello il contratto già depositato telematicamente in primo grado.
Al giudice del rinvio spetta, perciò, il compito di riesaminare nel merito le censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado, dando per Parte_2 sussistenti i fatti costitutivi del diritto alla remunerazione delle prestazioni sanitarie consistenti nell'accreditamento della struttura privata e nella stipula del contratto. In altri termini, la questione di merito da esaminare in sede di rinvio non riguarda la sussistenza di alcuno dei fatti costitutivi del diritto (né l'accreditamento, né il contratto, né l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie di dicembre 2008 di cui si chiede la remunerazione), bensì la sussistenza del fatto impeditivo del diritto alla remunerazione delle prestazioni di dicembre 20008, consistente nello sforamento del tetto di spesa.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che la previsione, nel contratto del
31.10.2008, di un tetto di spesa complessivo per tutte le strutture accreditate nella branca, anziché del tetto di spesa della singola struttura contraente, impedisce a quest'ultima di conoscere preventivamente il limite delle prestazioni remunerabili, Part per altro mantenute in misura pressoché identica rispetto all'anno precedente. L appellante ritiene valido il criterio di assegnazione ai centri accreditati del tetto di spesa della branca/macroarea e rispettato il procedimento di determinazione delle prestazioni remunerabili ai singoli centri, culminato nella nota del 8.7.2009 di applicazione della regressione tariffaria unica.
Ciò premesso, osserva questa Corte che la questione dello sforamento del tetto di spesa riconduce al regolamento contrattuale previsto dall'art.
8-bis, commi 1 e 3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8, comma 4, del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, il dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale avvalendosi anche di soggetti accreditati ai sensi dell'art.
8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies; l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies.
Da queste disposizioni si desume che, anche per le strutture accreditate dalla
Regione che erogano prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa, come nel caso di specie, la remunerazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale è regolata in conformità al contratto ex art.
8-quinquies, inteso a regolare
8 anche il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi (Cass., ord. 11.3.2020 n. 7019). L'obbligazione di pagamento delle prestazioni può sorgere solo dal contratto scritto ex art.
8- quinquies stipulato dalla Regione o dalle unità sanitarie locali con le strutture private, che indica, tra l'altro: - il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni (comma 2).
Nel caso di specie, la domanda proposta nel ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 (per le quale ha fatturato nel dicembre 2008 un corrispettivo di € 586.674,35 da cui ha detratto € 1.814,91 per una nota di credito su una fattura) e prestazioni di fisiokinesiterapia (per le quali ha fatturato nel dicembre 2008 un corrispettivo di
€ 16.824,99), per un totale di € 601.684,43 a cui ha aggiunto € 20,91 per bolli, per un importo complessivo di € 601.705,34.
Ammesso che entrambe le tipologie di prestazioni sanitarie siano riconducibili alla medesima macroarea, il relativo rapporto giuridico era regolato dal contratto ex art.
8-quinquies sottoscritto dall e dal Centro di Controparte_4 riabilitazione in data 31.10.2008, che aveva ad oggetto le prestazioni di Parte_1 assistenza distrettuale per la branca di “assistenza riabilitativa”. Si trattava di un contratto conforme al protocollo di intesa stipulato in data 25.9.2008 con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, recependo i criteri e le modalità applicative del DGRC n. 1268/2008, definiva le modalità per la determinazione dei volumi massimi erogabili per branca e quelle per le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei correlati limiti di spesa.
Nel contratto il tetto di spesa non era già predefinito per la struttura, ma veniva previsto un limite complessivo per la macroarea di “assistenza riabilitativa”, da ripartire tra le varie strutture. Si determinava, all'art. 3, il volume massimo delle prestazioni di tale branca in n. 467.576 prestazioni (di cui n. 343.024 per le prestazioni ai residenti nel territorio dell'Asl Salerno 1 e n. 124.552 per quelle ai residenti di altre Asl della Regione Campania) e, all'art. 4, un totale di spesa massima di € 32.642.000,00 (di cui € 20.914.000,00 per le prestazioni ai residenti
9 nel territorio dell'Asl Salerno 1 ed € 11.728.000,00 ai residenti di altre Asl della
Campania).
Il protocollo di intesa, ed il relativo contratto, seguiva il principio introdotto dalla delibera di Giunta regionale n. 1272/2003, secondo cui ai singoli centri accreditati venivano assegnati tetti di branca e non di struttura, determinati dall'autorità
Part regionale in base alla programmazione delle singole Seguendo l'impostazione del tetto di branca e non per singola struttura, il contributo di ciascun centro privato
Part al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna veniva determinato in base al consuntivo di tutte le prestazioni effettuate da parte dei centri
Part che operano in quella Detto principio era stato poi recepito nelle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa degli anni successivi nonché nei protocolli
Part d'intesa sottoscritti tra le e le associazioni di categoria, prevedendosi in sostanza l'obbligo, per il centro interessato, di rispettare il limite finanziario di area in concorso con tutte le altre strutture operanti nel medesimo ambito assistenziale.
In particolare, per quanto concerne l'anno 2008, la delibera regionale n. 1268 del
2008, richiamata nel contratto, stabiliva all'allegato C che la regressione tariffaria unica era basata sulla determinazione del contributo di ciascun centro privato accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna Part Part Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si otteneva proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Part centro che aveva concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in Parte cui opera quel centro. Il centro, conseguentemente, era tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituiva la regressione tariffaria unica.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il sistema che prevedeva la fissazione di tetti di spesa di branca e non di struttura e la regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato era del tutto lecito ed era espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle Regioni. Dall'altro lato, tale sistema veniva espressamente accettato dalla struttura privata con la sottoscrizione del contratto.
L'art. 6 del contratto prevedeva l'istituzione di un tavolo tecnico che doveva monitorare i volumi e le prestazioni erogate dalle singole strutture private per il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'art. 4 e, all'art. 7.2, stabiliva che l' Pt_4
[... avrebbe comunicato con cadenza almeno bimestrale alla struttura privata i volumi remunerabili, i volumi residui e la stima dell'eventuale parte di fatturato di ciascun centro che costituiva contributo al superamento dei limiti di spesa ai fini dell'applicazione della regressione tariffaria unica di cui all'allegato C delle DGRC
n. 1268 del 24.7.2007.
In esecuzione di quanto previsto dal contratto e dal richiamato dal DRGC n.
1268/2008, in data 20.7.2009 è stata recapitata al Centro di riabilitazione Parte_1 la comunicazione dell' relativa al monitoraggio delle volumetrie delle Parte_2 prestazioni erogate dalle strutture dell'Asl Salerno 1 per la macroarea “assistenza riabilitativa” per l'anno 2008, da cui risultava che il fatturato registrato delle strutture ammontava ad € 33.804.605,02 e aveva sforato il tetto di spesa di €
32.642.000,00 nella misura del 3.44%, che costituiva la percentuale di regressione tariffaria unica (R.T.U.). Applicando tale percentuale al fatturato del
[...]
(di € 5.683.369,28) risultava uno sforamento di detta struttura di € Parte_5
195.461,94.
Dunque, secondo i dati del consuntivo del monitoraggio il fatturato prodotto dalla nel 2008 sforava il limite di spesa della struttura Parte_1 per un importo di € 195.461,94 per l'applicazione della percentuale di regressione tariffaria unica.
A nulla rileva che il contratto che recepiva il protocollo di intesa prevedeva che Part l' dovesse eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio periodico delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate in modo da poter dare ad esse tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa prefissati per le singole branche. Come a nulla rileva che il monitoraggio della volumetria delle prestazioni sia stato comunicato solo a luglio del 2009, senza le comunicazioni bimestrali previste dall'art.
7.2. Il mancato o ritardato o impreciso adempimento di Part questa obbligazione non comporta che l' sia tenuta a remunerare anche le prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa, impiegando risorse superiori a quelle disponibili. La circostanza che la struttura non abbia avuto tempestive informazioni in ordine al superamento dei limiti di spesa prefissati per la branca non legittima il superamento dei limiti della finanza pubblica destinata alle prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, oltre cui non può essere effettuato alcun pagamento. L'osservanza del limite di spesa non è subordinata, né condizionata all'esecuzione del monitoraggio periodico delle prestazioni erogate, in quanto nonostante l'omissione di informazioni preventive, rimane da soddisfare l'esigenza
11 fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale in funzione dell'obiettivo legislativo di contingentamento e di contenimento della spesa pubblica.
Di qui l'accoglimento parziale dell'appello proposto dall' Controparte_1
, la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione del dovuto
[...] mediante la detrazione della regressione tariffaria (€ 195.461,94) al fatturato di dicembre 2008 rimasto insoddisfatto (€ 601.684,43), per un credito restante di €
406.222,49. Con ordinativo n. 12203 del 18.8.2010 l' ha già pagato la Parte_2 somma di € 389.418,41 per sorta capitale ed € 11.726,29 per interessi, stante la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa dal giudice istruttore con ordinanza del 31.3.2010. Pertanto, all'importo di € 406.222,49 va detratto l'importo pagato in conto capitale di € 389.418,41. Residua un credito in linea capitale di €
16.804,08. Su questo importo sono dovuti gli interessi legali dalla domanda.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento delle spese processuali deve comprendere, altresì, quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022,
n. 3798), del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, e del giudizio di rinvio. L'esito finale (l'accoglimento della domanda proposta dalla
[...] per un importo inferiore) giustifica la compensazione per un Parte_1
Part terzo delle spese processuali sostenute dalla e la condanna dell' al Parte_1 rimborso dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 903/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2187/17, pubblicata il 23.12.2017:
a. revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1014/09;
b. ridetermina il credito della in € 406.222,49 Parte_1
e, detratto l'importo già pagato in conto capitale di € 389.418,41,
12 condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 della del residuo credito di € 16.804,08 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. compensa per un terzo le spese processuali sostenute dalla
[...] nel giudizio di primo grado, nel giudizio di appello, nel giudizio Parte_1 di legittimità e nel giudizio di rinvio, che liquida complessivamente in €
5.058,00 per spese vive (€ 3.372,00 per il ricorso per cassazione ed € 1.686,00 per il giudizio di rinvio) ed € 16.800 per onorari di difesa (€ 4.200,00 per il primo grado, € 4.200,00 per il giudizio di appello, € 4.200,00 per il giudizio di legittimità ed € 4.200,00 per il giudizio di rinvio) e condanna l
[...]
al rimborso in favore della Controparte_1 Parte_1 dei restanti due terzi – pari ad € 3.372,00 per spese vive ed € 11.200 per
[...] onorari -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, cnap ed iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Romolo Frasso, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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