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Sentenza breve 26 settembre 2025
Sentenza breve 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 26/09/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/09/2025
N. 01628 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00100/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Franciosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 00100/2025 REG.RIC.
- del decreto n. CAT. 6F/2024/14/P.A.S./Armi del 16.09.2024 a firma del Questore di
Padova notificato in data 23.10.2024, a mezzo del quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia;
- di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Alberto Ramon
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Questore di Padova, emesso il 16 settembre 2024 e notificato il 23 ottobre 2024, di diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Il predetto decreto è stato assunto – ai sensi degli artt. 11 e 39 del r.d. 18 giugno 1931,
n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.) – sulla scorta della “segnalazione all'Autorità Giudiziaria [a carico dell'istante] per violazione dell'art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché per la fattispecie di cui all'art. 22 comma 12 D.Lvo
n. 288/98”, da cui “ha avuto avvio il procedimento penale nr. -OMISSIS- R.G.N.R. presso il Tribunale di Verona, nei confronti del richiedente (+ persone) nel quale è stato disposto il suo rinvio a giudizio”.
A fronte di ciò, l'Autorità questorile ha ritenuto “che esiste a carico del richiedente, in attesa di sentenza, in merito ai fatti occorsi negli anni 2018-2019, ovvero N. 00100/2025 REG.RIC.
l'imputazione per il già citato reato di cui all'art. 603 bis c.p., un incerto profilo di affidabilità”, posto che “tale fattispecie di reato è già, per il fatto che si fonda sullo sfruttamento dei più deboli e delle persone in stato di bisogno/necessità, inconciliabile con la disponibilità della richiesta di autorizzazione, [siccome] gli oneri di diligenza
e cautela dovuti per la detenzione e/o il porto di armi richiederebbero, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (da ultimo la sentenza n. 1270/2015 del 15 marzo 2015), un alto profilo di osservanza delle leggi”.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto un'unica censura, così rubricata: “Violazione di legge: violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18.06.1931 n.
773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; Eccesso di potere per insufficiente approfondimento nel merito delle circostanze contestate, per erroneità della valutazione, insufficienza, contraddittorietà, genericità, irragionevolezza ed illogicità della motivazione”.
Segnatamente, l'Amministrazione, da un lato, non avrebbe indicato da quali elementi istruttori, ulteriori rispetto al mero procedimento penale a carico dell'interessato, sarebbe emersa una prognosi negativa in ordine alla sua affidabilità al corretto utilizzo delle armi; dall'altro lato, non avrebbe valorizzato il fatto che il privato, nel lungo periodo in cui è stato titolare del porto d'armi, non sia mai incorso in alcun comportamento penalmente censurabile.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Padova si sono costituiti in giudizio, senza tuttavia articolare difese.
4. Con ordinanza n. 60 del 14 febbraio 2025, questa Sezione ha chiesto alla Questura resistente di produrre in giudizio entro 30 giorni una relazione sui fatti di causa, nonché tutti i documenti valutati in sede di istruttoria procedimentale.
4.1. Con successiva ordinanza n. 477 del 3 aprile 2025, questa Sezione ha reiterato il predetto incombente istruttorio, stante il mancato assolvimento dello stesso. N. 00100/2025 REG.RIC.
4.2. Con nota depositata in giudizio il 14 maggio 2025, la Questura di Padova si è limitata a chiarire che “ulteriori accertamenti hanno consentito di apprendere che il procedimento penale che vedeva, tra gli altri, imputato [l'odierno ricorrente], si è concluso in data 15.04.2025 con sentenza nr. -OMISSIS-, le cui motivazioni non sono ancora state depositate”.
4.3. Indi il ricorrente ha prodotto in giudizio, il 19 maggio 2025, il dispositivo della citata sentenza di proscioglimento, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.
4.4. Con ordinanza n. 216 del 23 maggio 2025, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, disponendo che la Questura di Padova rivalutasse entro 30 giorni la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.
Ordine, questo, rimasto inadempiuto dall'Amministrazione.
5. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.
6. L'unica censura proposta dal ricorrente è fondata, nei termini di seguito esposti.
Per il costante indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio non intende scalfire, in materia di detenzione e porto d'armi l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di un'amplissima discrezionalità nel valutare gli indici sintomatici dell'inaffidabilità del soggetto interessato, al fine di massimizzare la tutela, in via preventiva e cautelare, della sicurezza e della incolumità pubblica.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza è chiara nel ritenere che “tale discrezionalità, per non trasformarsi in arbitrio, deve esercitarsi sulla scorta di un'attività istruttoria adeguata, svolta nel rispetto delle garanzie partecipative spettanti all'interessato, e deve esplicarsi attraverso provvedimenti la cui motivazione dia conto in modo congruo del giudizio conclusivo formulato dall'Autorità in ordine all'affidabilità (o N. 00100/2025 REG.RIC.
alla mancanza di affidabilità) del soggetto interessato, ancorando tale giudizio in modo logico e ragionevole agli esiti dell'istruttoria procedimentale e riferendolo ad elementi istruttori attuali e concreti” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 798; T.A.R. Veneto, Sez. I, 16 settembre 2024, n. 2168).
6.1. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia inficiato da una carente istruttoria, che poi si è riflessa in una motivazione incongrua.
L'apprezzamento discrezionale espresso dalla Questura di Padova in merito all'inaffidabilità dell'esponente al porto delle armi si è basato, in via esclusiva, sulla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 602-bis cod. pen.) e di assunzione di lavoratori senza permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione).
Al riguardo, va considerato che l'imputazione per il reato ex art. 22, comma 12, T.U.
Immigrazione è stata archiviata, mentre il procedimento penale per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. si è concluso con la pronuncia n. -OMISSIS- resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona di dichiarazione di non luogo a procedere, assunta ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere […] quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
Tale sentenza, pur costituendo un fatto sopravvenuto rispetto al provvedimento impugnato, è comunque significativa al fine di apprezzare il difetto di istruttoria in cui
è incorsa l'Autorità questorile, poiché idonea a evidenziare un vulnus valutativo rispetto alle circostanze fattuali utilizzate per supporre il pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente.
Deve infatti rilevarsi che l'interessato non risultava attinto da altri precedenti penali e di polizia, salvo per l'appunto quell'unica segnalazione di polizia avente ad oggetto una condotta risalente nel tempo (compiuta negli anni 2018-2019), riferibile allo svolgimento della sua attività di imprenditore vitivinicolo. N. 00100/2025 REG.RIC.
In specie, i fatti oggetto della segnalazione si riferivano all'attività di reperimento e di impiego della manodopera necessaria per lo svolgimento di alcune peculiari fasi del ciclo produttivo del vino, che sovente avviene tramite cooperative costituite da lavoratori stranieri. Ebbene, a fronte di un'istruttoria più approfondita,
l'Amministrazione avrebbe potuto avvedersi del fatto che l'imprenditore agricolo, privo di alternative offerte dal mercato del lavoro rispetto al ricorso alle predette cooperative, è tenuto a richiedere a quest'ultime il DURC, le comunicazioni di assunzione (modello UniLav), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR aziendale), senza tuttavia poter verificare – e in ciò consisteva l'ipotesi accusatoria – la correttezza dei dati ivi indicati. Profili, questi, valutati invece dal G.I.P. presso il
Tribunale di Verona, che difatti ha ritenuto non ragionevole una previsione di condanna per la fattispecie di reato contestata.
Da ciò emerge la sussistenza del denunciato difetto di istruttoria alla base del provvedimento impugnato, con conseguente insufficienza della relativa motivazione.
7. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente onere della Questura di Padova di rivalutare il requisito di affidabilità del ricorrente al buon uso delle armi, sulla base dei principi e degli elementi fattuali sopra richiamati, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
8. Sussistono giusti motivi, stante la particolarità delle questioni oggetto di causa, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate. N. 00100/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Ramon Leonardo Pasanisi N. 00100/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 26/09/2025
N. 01628 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00100/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 100 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Franciosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Padova, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento N. 00100/2025 REG.RIC.
- del decreto n. CAT. 6F/2024/14/P.A.S./Armi del 16.09.2024 a firma del Questore di
Padova notificato in data 23.10.2024, a mezzo del quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia;
- di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Alberto Ramon
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Questore di Padova, emesso il 16 settembre 2024 e notificato il 23 ottobre 2024, di diniego del rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Il predetto decreto è stato assunto – ai sensi degli artt. 11 e 39 del r.d. 18 giugno 1931,
n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.) – sulla scorta della “segnalazione all'Autorità Giudiziaria [a carico dell'istante] per violazione dell'art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nonché per la fattispecie di cui all'art. 22 comma 12 D.Lvo
n. 288/98”, da cui “ha avuto avvio il procedimento penale nr. -OMISSIS- R.G.N.R. presso il Tribunale di Verona, nei confronti del richiedente (+ persone) nel quale è stato disposto il suo rinvio a giudizio”.
A fronte di ciò, l'Autorità questorile ha ritenuto “che esiste a carico del richiedente, in attesa di sentenza, in merito ai fatti occorsi negli anni 2018-2019, ovvero N. 00100/2025 REG.RIC.
l'imputazione per il già citato reato di cui all'art. 603 bis c.p., un incerto profilo di affidabilità”, posto che “tale fattispecie di reato è già, per il fatto che si fonda sullo sfruttamento dei più deboli e delle persone in stato di bisogno/necessità, inconciliabile con la disponibilità della richiesta di autorizzazione, [siccome] gli oneri di diligenza
e cautela dovuti per la detenzione e/o il porto di armi richiederebbero, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (da ultimo la sentenza n. 1270/2015 del 15 marzo 2015), un alto profilo di osservanza delle leggi”.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto un'unica censura, così rubricata: “Violazione di legge: violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. 18.06.1931 n.
773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; Eccesso di potere per insufficiente approfondimento nel merito delle circostanze contestate, per erroneità della valutazione, insufficienza, contraddittorietà, genericità, irragionevolezza ed illogicità della motivazione”.
Segnatamente, l'Amministrazione, da un lato, non avrebbe indicato da quali elementi istruttori, ulteriori rispetto al mero procedimento penale a carico dell'interessato, sarebbe emersa una prognosi negativa in ordine alla sua affidabilità al corretto utilizzo delle armi; dall'altro lato, non avrebbe valorizzato il fatto che il privato, nel lungo periodo in cui è stato titolare del porto d'armi, non sia mai incorso in alcun comportamento penalmente censurabile.
3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Padova si sono costituiti in giudizio, senza tuttavia articolare difese.
4. Con ordinanza n. 60 del 14 febbraio 2025, questa Sezione ha chiesto alla Questura resistente di produrre in giudizio entro 30 giorni una relazione sui fatti di causa, nonché tutti i documenti valutati in sede di istruttoria procedimentale.
4.1. Con successiva ordinanza n. 477 del 3 aprile 2025, questa Sezione ha reiterato il predetto incombente istruttorio, stante il mancato assolvimento dello stesso. N. 00100/2025 REG.RIC.
4.2. Con nota depositata in giudizio il 14 maggio 2025, la Questura di Padova si è limitata a chiarire che “ulteriori accertamenti hanno consentito di apprendere che il procedimento penale che vedeva, tra gli altri, imputato [l'odierno ricorrente], si è concluso in data 15.04.2025 con sentenza nr. -OMISSIS-, le cui motivazioni non sono ancora state depositate”.
4.3. Indi il ricorrente ha prodotto in giudizio, il 19 maggio 2025, il dispositivo della citata sentenza di proscioglimento, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.
4.4. Con ordinanza n. 216 del 23 maggio 2025, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, disponendo che la Questura di Padova rivalutasse entro 30 giorni la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del porto di fucile ad uso caccia.
Ordine, questo, rimasto inadempiuto dall'Amministrazione.
5. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da avviso dato alle parti in udienza e riportato nel relativo verbale.
6. L'unica censura proposta dal ricorrente è fondata, nei termini di seguito esposti.
Per il costante indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio non intende scalfire, in materia di detenzione e porto d'armi l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di un'amplissima discrezionalità nel valutare gli indici sintomatici dell'inaffidabilità del soggetto interessato, al fine di massimizzare la tutela, in via preventiva e cautelare, della sicurezza e della incolumità pubblica.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza è chiara nel ritenere che “tale discrezionalità, per non trasformarsi in arbitrio, deve esercitarsi sulla scorta di un'attività istruttoria adeguata, svolta nel rispetto delle garanzie partecipative spettanti all'interessato, e deve esplicarsi attraverso provvedimenti la cui motivazione dia conto in modo congruo del giudizio conclusivo formulato dall'Autorità in ordine all'affidabilità (o N. 00100/2025 REG.RIC.
alla mancanza di affidabilità) del soggetto interessato, ancorando tale giudizio in modo logico e ragionevole agli esiti dell'istruttoria procedimentale e riferendolo ad elementi istruttori attuali e concreti” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 798; T.A.R. Veneto, Sez. I, 16 settembre 2024, n. 2168).
6.1. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia inficiato da una carente istruttoria, che poi si è riflessa in una motivazione incongrua.
L'apprezzamento discrezionale espresso dalla Questura di Padova in merito all'inaffidabilità dell'esponente al porto delle armi si è basato, in via esclusiva, sulla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 602-bis cod. pen.) e di assunzione di lavoratori senza permesso di soggiorno (art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione).
Al riguardo, va considerato che l'imputazione per il reato ex art. 22, comma 12, T.U.
Immigrazione è stata archiviata, mentre il procedimento penale per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. si è concluso con la pronuncia n. -OMISSIS- resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona di dichiarazione di non luogo a procedere, assunta ex art. 425, comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere […] quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.
Tale sentenza, pur costituendo un fatto sopravvenuto rispetto al provvedimento impugnato, è comunque significativa al fine di apprezzare il difetto di istruttoria in cui
è incorsa l'Autorità questorile, poiché idonea a evidenziare un vulnus valutativo rispetto alle circostanze fattuali utilizzate per supporre il pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente.
Deve infatti rilevarsi che l'interessato non risultava attinto da altri precedenti penali e di polizia, salvo per l'appunto quell'unica segnalazione di polizia avente ad oggetto una condotta risalente nel tempo (compiuta negli anni 2018-2019), riferibile allo svolgimento della sua attività di imprenditore vitivinicolo. N. 00100/2025 REG.RIC.
In specie, i fatti oggetto della segnalazione si riferivano all'attività di reperimento e di impiego della manodopera necessaria per lo svolgimento di alcune peculiari fasi del ciclo produttivo del vino, che sovente avviene tramite cooperative costituite da lavoratori stranieri. Ebbene, a fronte di un'istruttoria più approfondita,
l'Amministrazione avrebbe potuto avvedersi del fatto che l'imprenditore agricolo, privo di alternative offerte dal mercato del lavoro rispetto al ricorso alle predette cooperative, è tenuto a richiedere a quest'ultime il DURC, le comunicazioni di assunzione (modello UniLav), il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR aziendale), senza tuttavia poter verificare – e in ciò consisteva l'ipotesi accusatoria – la correttezza dei dati ivi indicati. Profili, questi, valutati invece dal G.I.P. presso il
Tribunale di Verona, che difatti ha ritenuto non ragionevole una previsione di condanna per la fattispecie di reato contestata.
Da ciò emerge la sussistenza del denunciato difetto di istruttoria alla base del provvedimento impugnato, con conseguente insufficienza della relativa motivazione.
7. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente onere della Questura di Padova di rivalutare il requisito di affidabilità del ricorrente al buon uso delle armi, sulla base dei principi e degli elementi fattuali sopra richiamati, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
8. Sussistono giusti motivi, stante la particolarità delle questioni oggetto di causa, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate. N. 00100/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Ramon Leonardo Pasanisi N. 00100/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.