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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8575 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott. RM Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18850 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, trattenuta in decisione all'udienza del 21.02.2025; tra
Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano Testa e
UC GR ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, via Brolo n°
14, giusta mandato in calce all'atto di citazione;
-attore opponente-
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena
Frascino, del Foro di Benevento, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
MO AN Di ET, in Roma via Antonio Bosio n. 28, giusta procura alle liti in calce alla comparsa;
-convenuta opposto-
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 22180/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data
27.12.2021 nel giudizio R.G. n. 69605/2021
Conclusioni: come da verbale del 21.2.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma su ricorso di ha ingiunto a il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 7.089,97, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge, quale somma residua dovuta e non pagata del contratto di finanziamento stipulato tra l'ingiunto e la Parte_2
ha agito in sede monitoria in qualità di cessionaria dei crediti cedutigli Controparte_1 dalla che a sua volta era cessionaria della , anch'essa cessionaria dei CP_2 CP_3
medesimi crediti originati in capo alla Parte_2
ha quindi proposto opposizione, chiedendo in via principale di accertare Parte_1
l'assoluta carenza di legittimazione attiva ad agire della con conseguente Controparte_1 revoca dell'opposto Decreto n. 22180/2021 del Tribunale di Roma;
nonché, in via subordinata, l'accertamento dell'avvenuto pagamento della maggiore somma pari ad €
1.586,20 rispetto a quella dichiarata dalla opposta nel ricorso per ingiunzione, e per l'effetto la revoca l'opposto Decreto n° 22180/2021; con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto, in via preliminare la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale nel merito ha chiesto dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione, eccependo la propria legittimazione attiva e la debenza delle somme richieste, e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo, e in ogni caso la condanna di parte opponente al pagamento della somma di €
7.089,97 o di quella diversa, maggiore o minore, eventualmente accertata in corso di causa, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
il giudice, considerato che la conclusione del contratto di finanziamento de quo è pacifica, anche in forza degli avvenuti pagamenti di parte opponente, considerato altresì che l'opposizione non è fondata su prova scritta, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; all'esito dei termini concessi ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
******
L'opposizione è infondata e va respinta.
Per pacifica giurisprudenza nella cessione in blocco di crediti, la notifica si dà per ritualmente avvenuta con la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza necessità, per il cessionario, di effettuare notifica personale a ciascuna delle parti cedute, come previsto dall'art. 58 TUB per la cessione dei crediti di massa.
L'opposta società, fin dalla fase monitoria, ha documentato le cessioni in massa che hanno interessato il credito azionato in monitorio a seguito del finanziamento stipulato con la
[...] [...]
[...]
poi ceduto a e da questa a (cfr. all. 4 fasc. mon.) e da Pt_2 CP_4 CP_2 quest'ultima in favore dell'attuale opposta che ha documentato nel presente Controparte_1
giudizio la cessione del 13.12.2016 (cfr. all. 6 fasc. monitorio) e la sua pubblicazione nella
G.U. del 22.12.2016 (cfr. all. 7 fasc. monitorio), provando per tale via, la propria legittimazione attiva;
con la conseguenza che non può ritenersi interrotta la continuità delle cessioni.
Sebbene il perfezionamento della cessione nel caso in esame - cessione in blocco - si perfeziona con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Cass civ sez. I n. 5617/20; Cass civ sez n. 15884/19), ha versato in atti copia della lettera inoltrata agli opponenti per CP_1
comunicare tanto la cessione quanto la decadenza del beneficio del termine.
Tanto basta per il rigetto dell'eccezione di omessa notifica della cessione del credito.
Nel merito occorre precisare che l'esistenza della posizione debitoria in esame non è in dubbio alla luce delle ulteriori produzioni documentali della opposta.
Trattandosi di un'obbligazione pecuniaria sorta da un contratto, infatti, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto di finanziamento, prodotto, unitamente al piano di ammortamento con annotazione dei pagamenti e all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, fin dalla fase monitoria.
Si aggiunga peraltro che l'esposizione debitoria risulta un fatto pacifico anche alla luce degli avvenuti parziali pagamenti allegati e documentati in corso di causa da entrambe le parti (e già detratti dalla somma totale).
La conclusione del contratto de quo, gli obblighi assunti in tale sede dall'opponente e l'esecuzione solo parziale dei pagamenti delle rate da parte opponente configurano tutti elementi che depongono in favore del riconoscimento sostanziale delle posizioni di credito- debito.
In merito alla quantificazione della pretesa occorre osservare quanto segue. Appare sfornita di prova l'eccezione di parziale adempimento del contratto di finanziamento per la maggior somma pari ad € 1.586,20, mancando ogni specifico riferimento di suddetti asseriti pagamenti e la loro riferibilità al credito per cui è causa. Diversamente, parte opposta ha dettagliatamente provato e quantificato la somma di credito richiesta, come da documenti prodotti anche in sede monitoria.
Quanto, infine, alla domanda di lite temeraria avanzata dall'opposta, ritiene questo giudice che manchino elementi certi per ravvisare detta temerarietà nell'azione promossa dall'opponente che non può essere accusata né di malafede né di colpa grave. Il carattere temerario della lite non sorge, infatti, dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata, anche in modo manifesto, non risultando in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (Cass. Civ. 30 novembre 2010 n.
21570; Tribunale Viterbo,18 settembre 2018, n.1273; Cass. civ. sez. un. 27/11/2019,
n.31030).
In ossequio al principio “onus probandi incubitei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c. ed in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è, poi, sempre onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n .14223; Trib.
Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798; Cass. Civ 15 aprile
2013 n. 9080; Cass. Civ, 8 giugno 2007, n. 13395), prova qui non raggiunta.
In conclusione, l'opposizione promossa deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato in ogni sua parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022 per le sole fasi svolte e tenuto conto del rito della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 22180/2021;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 9.6.2025
Il Giudice
RM Colazingari