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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04716/2025REG.PROV.COLL.
N. 00784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2025, proposto da
SF ME, SP NT, SP AN, SP IA, in qualità di eredi del Sig. NO SP, rappresentati e difesi dall'avvocato Diego De Carolis, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Quaranta in Crognaleto, via C. Battisti, Fraz. Nerito;
contro
Comune di Crognaleto, Sindaco del Comune di Crognaleto, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5210/23.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Si dà atto che l'avv. Diego De Carolis ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor NO SP ha proposto appello avverso la sentenza del TAR L’Aquila n. 539 del 23 dicembre 2020, che ha respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Crognaleto n. 81 del 5 settembre 2018, non notificata, con cui si disponeva la realizzazione in somma urgenza delle opere di demolizione e/o messa in sicurezza del fabbricato sito lungo la S.S. 80, censito in catasto al fg. 81, part. 63, nonché di ogni altro atto collegato, connesso o consequenziale (tra cui la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 20 maggio 2019, la determinazione n. 164 del 20 luglio 2019 a firma del Responsabile del servizio tecnico del Comune, il verbale di consegna dei lavori in somma urgenza del 10 settembre 2019 e il verbale di constatazione del 23 ottobre 2019), con le connesse domande risarcitorie, in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.
La sentenza appellata ha respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti (con cui si è impugnato l’ordine di servizio del 23 giugno 2020 che ha disposto, ad intervento ultimato, la recinzione dell’area), assorbendo le eccezioni preliminari.
In Consiglio di Stato, con sentenza n. 5210/23, “ pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei sensi e termini indicati in motivazione. Accoglie, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., la domanda di condanna del Comune di Crognaleto al risarcimento del danno subito dall’appellante, da determinarsi con i criteri e nei tempi indicati in motivazione ”.
Per effetto di tale pronuncia, il Comune di Crognaleto ha fatto pervenire l’offerta di € 11.556,68, quale risarcimento del danno per equivalente.
Tale offerta è stata ritenuta non congrua dagli odierni appellanti, che hanno chiesto a titolo di danni patrimoniali la somma di € 70.000, mentre a titolo di danni non patrimoniali hanno proposto la stipula di una convenzione urbanistica tra gli eredi del sig. SP ed il Comune inerente al ripristino dell’area oggetto della illegittima demolizione.
Nel silenzio del civico ente in ordine a tale controproposta da parte degli appellanti, costoro hanno adito questo Consiglio di Stato, per l’ottemperanza alla predetta pronuncia giudiziale n. 5210/23.
Hanno chiesto pertanto la condanna del Comune di Cragnoleto al pagamento della somma suindicata, con gli accessori di legge, con nomina di commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, e condanna dell’Amministrazione al pagamento di penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 22.5.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
3. I criteri stabiliti da questo Consiglio di Stato con la pronuncia ottemperanda sono i seguenti:
“ a) il risarcimento dovuto non potrà coincidere con l’intero valore dell’immobile né con le spese della messa in sicurezza dell’area a causa della demolizione del doppio muro di contenimento, bensì dovrà essere soltanto parametrato a tali valori, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 1227 cod. civ. e 30 cod. proc. amm., avendo la condotta dell’appellante (che ha omesso nel tempo la necessaria manutenzione del bene e aggravato le conseguenze determinate dalla sua vetustà) concorso a cagionare il fatto dannoso;
b) si stima equo commisurare ad un importo comunque non inferiore al valore delle pietre e degli stipiti che componevano l’immobile, nonché degli oggetti in esso contenuti, in base alla stima operata dalla perizia di parte depositata in atti, importo che andrà diminuito della metà ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.;
c) potrà essere determinato tenendo conto della quantificazione di cui alla perizia di stima dei danni depositati in atti da parte appellante ”.
4. Sulla base di tali criteri, il Comune di Crognaleto ha fatto pervenire l’offerta di € 11.556,68, pari al valore delle pietre di cui alla perizia in atti.
Orbene, tale proposta soddisfa senz’altro, seppure nella “forbice” del minimo, i criteri stabiliti dal Consiglio di Stato, secondo cui, come detto poc’anzi: “ si stima equo commisurare ad un importo comunque non inferiore al valore delle pietre e degli stipiti che componevano l’immobile, nonché degli oggetti in esso contenuti, in base alla stima operata dalla perizia di parte depositata in atti, importo che andrà diminuito della metà ai sensi dell’art. 1226 cod. civ ”.
5. Inoltre, in virtù della pronuncia ottemperanda, a rigori andava operata una riduzione sul quantum del risarcimento, tenendo conto sia del concorso di colpa degli appellanti, sia della diminuzione della metà “ ai sensi dell’art. 1226 cod. civ ”.
Tale riduzione non è stata operata dal Comune, per cui si presenta migliorativa per le appellanti, e comunque – per quel che rileva in questa sede – è rispettosa del dictum di cui alla pronuncia ottemperanda.
6. Gli appellanti reclamano poi il danno non patrimoniale, ma di ciò non vi è traccia nei criteri stabiliti dal Consiglio di Stato ex art. 34 co. 4 c.p.a.
Per tali ragioni, la richiesta è inammissibile in questa sede, rimanendo al di fuori dal perimetro della suddetta pronuncia giudiziale.
7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO