Articolo 974 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 950Articolo 975
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9 ottobre 2010
Art. 974. Sergenti e volontari in servizio permanente 1. All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i sergenti e i volontari in servizio permanente sono vincolati a una ferma della durata di cinque anni, decorrente dalla conseguita specializzazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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