Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1551/2021 R.G. promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Lamberto Galletti e Federico Galletti del Foro di Prato, elettivamente domiciliato presso il loro studio per procura allegata all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 III comma, c.p.c. ATTORE CONTRO
(c.f.: ed (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e C.F._3 disgiuntamente dagli Avv.ti Gaetano Mari e Margherita Mari del Foro di Prato, elettivamente domiciliato presso il loro studio per procura allegata all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 c.p.c. CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale PRIMA UDIENZA: 16/11/2021 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 31/10/2024 Conclusioni delle parti: Per l'attore: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 30/10/20241.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/05/2021,
[...] conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, Pt_1 Controparte_1 ed , al fine di sentire accertata la sussistenza di comportamenti Controparte_2 illegittimi dannosi commessi dai predetti convenuti a suo danno e, conseguentemente, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti (patrimoniali, extrapatrimoniali, biologici, morali, esistenziali), quantificati in Euro €.54.453,00 per danno non patrimoniale,
€.18.190,00 per spese di interventi odontoiatrici ed ortodontici ed €.3.606,00 per spese mediche e farmaceutiche documentate.
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attore esponeva: -che in data
13/01/2009 in Montemurlo presso il campo Sportivo “Il Carbonizzo” stava partecipando, in qualità di giocatore della squadra Trinity, ad una partita di calcetto;
-che, intorno alle 22:55, quando mancavano solo 5 minuti al termine della gara, l'azione era interrotta dal fischio dell'arbitro per un fallo di gioco;
- che, mentre il gioco era ancora fermo, e si trovava rivolto verso la fascia laterale del campo, veniva colpito con una ginocchiata portata da dietro all'altezza del braccio sinistro e congiuntamente con una gomitata alla mandibola sinistra sferrati dal giocatore della squadra avversaria CP_1
, che lo facevano cadere a terra;
che mentre si trovava sempre a terra,
[...] altro giocatore della squadra avversaria, tale , gli montava sopra Controparte_2 la schiena, lo prendeva per i capelli e gli faceva sbattere la testa per terra per almeno 3-4 volte;
che l'Arbitro provvedeva ad espellere i due Controparte_3
, come da verbale di accertamento, mentre lui veniva trasportato al CP_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato, e trasferito al reparto di
Pag. 2 di 13 otorinolaringoiatra dove i sanitari, all'esito della Tac, inizialmente diagnosticavano la frattura completa e scomposta della branca orizzontale della mandibola e della branca montante.
In conseguenza del fatto, l'attore narrava di aver subito rilevanti lesioni personali, meglio descritte nella narrativa dell'atto di citazione e nella documentazione medica allegata;
in particolare di aver riportato postumi invalidanti nella misura del 12% ed invalidità temporanea proseguita fino al
14/5/2009, data della guarigione clinica con postumi permanenti invalidanti;
in conseguenza delle gravissime lesioni riportate, l'attore assumeva di avere subito anche un danno morale alla vita di relazione ed esistenziale, oltre a spese mediche per Euro 3.605,00.
All'esito del procedimento penale avviato a seguito di denuncia querela presentata dal danneggiato, era stata emessa sentenza in data 22/4/2014 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Prato, dott.ssa Silvia Isidori, visti gli artt. 444
e seguenti c.p.p. applicava a e la pena finale Controparte_2 Controparte_1 corrispondente a anni 1 e mesi 2 di reclusione, condannandoli, ai sensi dell'art.444 co n.2 al pagamento in solido tra loro delle spese processuali.
Poiché le richieste risarcitorie avanzate in via stragiudiziale, non avevano sortito alcun effetto, si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/10/2021, si costituivano in giudizio ed , i quali contestavano la CP_1 Controparte_2 domanda spiegata, in quanto infondata sia in punto di an che di quantum; osservavano ed eccepivano che la domanda si basava infatti su una ricostruzione dei fatti non avvalorata da una descrizione accurata della effettiva dinamica dell'incidente, tanto che l'atto di citazione doveva ritenersi affetto da nullità in quanto carente della completa esposizione dei fatti.
In particolare, pur non negando che il contatto fra i giocatori fosse effettivamente avvenuto, lo scontro non era da attribuire ad una condotta deliberatamente violenta tenuta dal a gioco fermo, bensì ad un fallo CP_1 di gioco che aveva portato alla temporanea interruzione della gara.
Sottolineavano che nel corso della gara il si era reso autore di varie Pt_1 scorrettezze ai danni di vari componenti della squadra avversaria, ed infatti, al momento della temporanea interruzione della gara a seguito degli avvenimenti
Pag. 3 di 13 in oggetto, il direttore di gara procedeva a espellere non soltanto e CP_1 [...]
, ma anche lo stesso come da referto arbitrale. CP_2 Pt_1
Conclusivamente negavano che l'attore fosse stato afferrato per i capelli e che gli fosse stata sbattuta la testa a terra, e precisavano altresì che l'accesso al
Pronto Soccorso non era avvenuto nell'immediatezza del fatto, ma successivamente alla conclusione della partita.
Contestavano, poi la domanda anche sotto il profilo del quantum, poiché trattandosi di danno conseguente a scontro di gioco, risultava applicabile la scriminante del 'rischio consentito' che rappresenta una componente inscindibile dalla pratica degli sport di contatto quali il calcio/calcetto.
Insistevano, pertanto, preliminarmente, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., nel merito in via principale per il rigetto della domanda attorea ed in subordine per la condanna a somma minore come da giustizia.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti si scambiavano, mediante deposito, comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'accezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per mancanza e/o incompletezza dell'esposizione dei fatti di cui all'art. 163 comma 3 n. 4) c.p.c..
Infatti, “la dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio,
Pag. 4 di 13 l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma, essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nella condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto
l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza” 3
Nel caso di specie, la lettura dell'atto di citazione e l'esame complessivo di esso, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, consente di identificare sia petitum che causa petendi, in linea con il sopra citato orientamento giurisprudenziale. Infatti, risultano chiaramente individuati e descritti gli eventi posti a fondamento della domanda risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, nonché le conseguenze dannose derivate, dettagliate anche nel quantum e suffragate anche dalla documentazione medica allegata.
L'eccezione è quindi palesemente infondata.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi anche delle risultanze derivanti dalla sentenza di patteggiamento oppure gli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.
Pag. 5 di 13 La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile, nulla impedisce al Giudice, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti4. Più in particolare, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex articoli 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex articoli 444 c.p.p. e ss.)5. Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato.
Nel caso di specie, dalla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Prato n. 145/2014 del 22/04/2014, emerge la descrizione della condotta posta in essere dai convenuti, i quali, nel corso dell'evento sportivo, cagionavano lesioni gravi all'attore, compromettendone la facoltà di masticazione.
Le circostanze poste a fondamento della domanda hanno poi trovato piena conferma anche dalle prove documentali e testimoniali acquisite direttamente nel corso del presente giudizio.
In particolare, nel verbale di accertamento redatto dal direttore di gara, al quale parimenti va attribuito valore di prova valutabile ai sensi dell'art. 116
c.p.c., (sebbene nell'ordinamento calcistico i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi facciano piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare), si legge che dopo un fallo di gioco posto in essere dal n. 3 della F.C. Trinity (Palmieri Davide), ai danni del n. 7 della Persona_1
( ), veniva “fischiato il fallo” e quindi fermato il gioco, e Persona_2
Pag. 6 di 13 mentre il direttore stava per estrarre il cartellino giallo ai danni del Pt_1 per espellerlo, all'improvviso sopraggiungeva il n. 5 del Persona_1
( ) il quale colpiva il con una gomitata in pieno Controparte_1 Pt_1 volto, e successivamente sopraggiungeva il n. 11 del ( Persona_1 CP_2
) il quale prendeva per i capelli il che si trovava riverso a terra sul
[...] Pt_1 capo di gioco, e gli sbatteva violentemente la testa per tre volte sul terreno.
Nel corso dell'udienza del 28/11/2023 il testimone , direttore Controparte_3 di gara, confermava interamente il contenuto del verbale di accertamento da lui redatto che gli veniva mostrato.
Anche gli altri testimoni sentiti all'udienza del 12/10/2023, a diretta conoscenza dei fatti per essere stati presenti all'incontro calcistico, ( Tes_1
e ), chiamati a rispondere sui capitoli di cui alla
[...] Testimone_2 memoria istruttoria attorea, confermavano con precisione e dovizia di particolari, la circostanza decisiva per la quale i fatti lesivi ai danni del Pt_1 avvenivano non durante un'azione di gioco, ma quando l'arbitro aveva già fermato la partita, smentendo quindi la linea difensiva dei convenuti e confermando, dunque, che si era trattato di veri e propri atti di aggressione, consistenti in un colpo alla mandibola sferrato da e nello Controparte_1 sbattimento a terra della testa da parte di . Controparte_2
Per contro il testimone , addotto ad istanza dei convenuti, Persona_2 nel rispondere sul capitolo di prova n. 2 di cui alla comparsa di costituzione e risposta espressamente riferiva “Non ricordo esattamente come avvenne l'urto, ovvero con quali parti del corpo i due si urtarono. L'arbitro aveva fischiato il fallo poco prima, anzi, forse poco dopo;
non lo ricordo”, con ciò, quindi, non apportando alcun elemento utile a smentire la precisa ricostruzione del fatto attorea, confermata anche dagli altri testimoni che il giudicante reputa attendibili.
Ne consegue, quindi, che va ritenuto più che adeguatamente provato il fatto costitutivo, premessa dell'azione risarcitoria, da ricondurre nell'alveo della previsione di cui all'art. 2043 c.c.
Così provata la responsabilità, va esaminata la sussistenza del nesso causale fra i fatti ed i danni lamentati.
Pag. 7 di 13 Infatti, dal combinato disposto degli articoli 2056 e 1223 c.c., emerge che il risarcimento del danno deve comprendere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno quando ne siano conseguenza immediata e diretta, il che equivale ad affermare che il nesso di causalità costituisce requisito indispensabile della fattispecie legale.
In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili.
Nella specie, dalla copiosa documentazione medica prodotta dall'attore, risulta accertato che le gravi lesioni riportate siano derivate dai fatti lesivi cagionati dall'azione dei convenuti, lesioni che venivano accertate in sede in Pronto
Soccorso a breve distanza dall'accadimento (orario accesso ore 23:47 del
13/1/2009).
Anche dalla consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa, emergeva la conferma del nesso di derivazione causale, avendo “le documentate lesioni, costituite da un valido traumatismo facciale all'emivolto sinistro con conseguente duplice frattura mandibolare di tipo francamente scomposto a livello mediano di parasinfisi sinistra e lievemente scomposta a carico della branca montante sinistra, e con verosimile trauma contusivo bulbare sinistro, sono di evidente natura traumatica, e correlabili da un valido nesso di causalità con gli eventi per cui è causa”
Passando alla liquidazione del danno, la consulenza tecnica svolta in causa da parte del CTU incaricato Dott. , accertava che le lesioni subite Persona_3 giustificano il riconoscimento di una Inabilità Temporanea Totale di 15
(quindici) giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 15 (quindici) giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 30 (trenta) giorni ed una
Inabilità Temporanea Parziale al 25% di 30 (trenta) giorni. I postumi
Pag. 8 di 13 permanenti reliquati determinino un Danno Biologico Permanente valutabile nella misura dell' 8% (otto per cento).
Quanto alle spese mediche, le stesse venivano quantificate in complessivi Euro
2.063,10 (di cui relative a ticket ospedalieri per € 77,40, ad accertamenti e cure di natura odontoiatrica con acquisito di ortotico per €1.500,00, ad accertamenti radiologici per € 21,70, ad una visita specialistica oculistica per €
100,00, a due certificati medici per € 120,00, ed alla perizia medico legale attorea per € 244,00), con esclusione delle spese future con particolare riferimento al preventivo odontoiatrico redatto il 23-12-15 dalla dr.sa NI
Selena, sostanzialmente rapportabile a preesistenze e del progetto di notula del dr. del 15/11/09 pari ad € 1.500,00+IVA per Persona_4 consulenza medico legale, non essendo prodotta in atti alcuna corrispondente perizia. Riguardo a tale esclusione il CTU, nell'integrazione di perizia disposta dal Giudice, precisava di avere preso in considerazione solo ed unicamente le spese odontoiatriche effettivamente sostenute nei due anni successivi al fatto
(arco temporale clinicamente accettabile), e di poter escludere quelle relative al preventivo della Dott.ssa NI da correlare in toto a certificato affollamento all'arcata superiore ed inferiore, cioè una malposizione dentale dovuta a mancanza di spazio che rende i denti non allineati, dunque una situazione preesistente e non di natura post-traumatica.
Ritiene il Giudice di condividere l'operato del consulente e le conclusioni da questi raggiunte in quanto esenti da vizi logici e frutto di un corretto lavoro di indagine, svolto nel contraddittorio delle parti.
Applicando alla fattispecie de quo i parametri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano, riferite all'anno 2024 (ritenuto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadito con l'Ordinanza 25922 del
5/5/2023, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma), si ottengono i seguenti valori monetari:
-Euro 13.766,00 per danno biologico da invalidità permanente
-Euro 5.606,50 per invalidità temporanea
Pag. 9 di 13 -Euro 2.063,10 per spese mediche.
e così in totale Euro 21.435,60
In particolare, poiché la liquidazione del danno deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito6, questo Giudice deve applicare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Si ritiene, inoltre, che in favore dell'attore possa essere riconosciuto un adeguato aumento del risarcimento fissato forfettariamente attraverso i meccanismi tabellari;
tenuto conto che il risarcimento quantificato tabellarmente può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale (benchè solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari) e che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano, invece, alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale7. Parte attrice attraverso le testimonianze sfogate, ha dato prova di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale;
in particolare i testimoni e , rispettivamente Testimone_3 Testimone_2 convivente e fratello dell'attore, rispondendo sul capitolo n. 9) della memoria istruttoria attorea, confermavano che dopo l'intervento operatorio subito all'apparato mandibolare, il “veniva alimentato solo con cibi liquidi Pt_1 attraverso una cannuccia essendo impedito nel movimento della mascella e della bocca dalla struttura fissa inserita a seguito della operazione e che tale stato di cose si protraeva per oltre 40 giorni”; i testi precisavano che “E' vero, confermo, ero io stessa ad alimentarlo con tale metodo, perché non poteva aprire la bocca;
ricordo che lamentava forti dolori” (teste e “E' vero, Tes_3 doveva mangiare cibo liquido;
ricordo che gli portavo gli omogenizzati di mio figlio” (teste . Pt_1
Risulta quindi adeguatamente dimostrata la particolare afflittività delle lesioni, le dinamiche emotive e relative all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili
Pag. 10 di 13 ragioni di apprezzamento, meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.
Il Giudicante ritiene che detto aumento possa essere determinato nella misura del 20% in aumento sul danno biologico permanente.
In conclusione, il danno non patrimoniale si determina in complessivi €
24.188,80 di cui € 16.519,20, per invalidità permanente con personalizzazione,
€ 5.606,50 per invalidità temporanea ed Euro 2.063,10 per spese mediche. Tale somma deve essere maggiorata dei soli interessi, avendo il Giudice fatto applicazione delle più recenti tabelle valutative del danno. Infatti, la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che “in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, […] sulla somma riconosciuta al danneggiato
a titolo di risarcimento deve essere considerata, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento
(somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass., 3, n. 2654 del 9/2/2005, Cass., 3, n.
5054 del 3/3/2009; Cass., 1, n. 8766 del 10/4/2018)” “gli effetti della mora, in relazione alle obbligazioni da illecito aquiliano, si producano al momento della commissione del fatto generatore del danno”.
Pertanto dalla data del fatto generatore del danno (13/1/2009) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale saranno dovuti gli interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c, mentre da tale momento fino al saldo
Pag. 11 di 13 effettivo saranno dovuti gli interessi di cui al quarto comma dell'articolo 1284
c.c. 8.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018 e 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversa, dell'importanza e difficoltà delle questioni di diritto sottese e dell'attività espletata.
In ordine alla richiesta di parte attrice del pagamento delle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (che per la prevalente giurisprudenza di merito devono essere liquidate all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e segg. c.p.c. e che secondo la Suprema Corte sono da ritenersi assimilate alle spese del processo) si reputa che possano essere refuse solo ove risulti provato il relativo esborso e quando le stesse debbano considerarsi necessarie, ovvero siano riferite al procedimento di mediazione obbligatorio (v. art. 5 D. Lgs. 28/2010, che indica le materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità).
Nel caso di specie risultano documentati gli esborsi effettuati dall'attore per l'espletamento della procedura di mediazione, ma risulta, altresì, trattarsi di mediazione di tipo 'volontario', instaurata, pendente il processo, ad iniziativa dei convenuti ed alla quale l'attore ha deciso di aderire, pur potendo non farlo.
La volontaria adesione all'invito in mediazione e l'avvenuto svolgimento di essa costituiscono, quindi, un'attività meramente facoltativa che non può farsi rientrare nelle spese processuali (e/o assimilate) di cui all'art. 91 c.p.c..
Pertanto, le spese di mediazione non vengono liquidate in favore dell'attore.
Devono invece essere rimborsate le spese sostenute per il CTP, nella misura documentata (€ 183,00).
Le spese della CTU medico legale vengono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Pag. 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti e Controparte_1 nella causazione dei fatti per cui è causa, e per l'effetto Controparte_2 dichiara tenuti e condanna i medesimi e , in Controparte_1 Controparte_2 solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attore , della somma Parte_2 di Euro 24.188,80, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, oltre ad interessi ai tassi e con le decorrenze di cui in motivazione;
-condanna i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul 'decisum', in complessivi € 5.077,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, € 1069,00 per spese vive (C.u.f € 759,00, marca iscrizione €
27,00 e CTP € 183,00) nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad oneri di legge;
-pone le spese della CTU medico legale (liquidate in complessivi Euro 600,00 oltre accessori di legge), definitivamente a carico del convenuti, in solido fra loro.
Così deciso.
Prato, 3/3/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,: Nel merito: dichiarare la sussistenza della responsabilità dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2
per i comportamenti illegittimi ed illeciti commessi in danno del sig. di cui è
[...] Parte_1 causa, e conseguentemente condannare i predetti e in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro al risarcimento in favore del sig. dei danni tutti, patrimoniali, Parte_2 extrapatrimoniali, biologici, morali, esistenziali, spese mediche di assistenza ed odontoiatriche da quest' ultimo riportati in conseguenza dell'evento de quo, mediante pagamento di quelle somme che risultano documentate e provate all'esito della espletataistruttoria o che risultanodi giustizia e che dovranno trovare adeguata monetizzazion econ riferimento ai criteri indicati dalle tabelle adottate dalla giurisprudenza (Tribunale di Milano)con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali ex art.15 L.P., e rimborso delle spese e compensi del procedimento di mediazione e rimborso delle spese di c.t.u .e di ctp. In sede istruttoria, si insiste per il rinnovo della CTU in particolare con la nomina di uno specialista in odontoiatria per la soluzione inerente il danno odontoiatrico per i motivi già esposti alla udienza del 9.5.24 e reiterati nelle note di trattazione scritta per la udienza del 25.9.2024, nonché per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi”
2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - Nel merito, in via principale rigettare integralmente la pretesa del sig. infondata per i Parte_1 motivi di cui in narrativa;
- In denegata ipotesi di accoglimento della richiesta attorea, condannare i sig.ri e alla somma minore di giustizia risultante Controparte_1 Controparte_2 dalla CTU medico-legale e della successiva integrazione alla quale i convenuti si dichiarano remissivi,
- Con vittoria di spese, compreso CTU e CTP e compensi professionali del presente procedimento”. 3 Sic, Cass. Civ. SS.UU. 22/05/2012 n. 8077 4 Tra le tante, v. Cass. 17316/2018; Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass. 24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011. 5 cfr. Cass. 2168/2013; Cass. 132/2008 6 V. Cass. Ordinanza n. 19229/2022 7 V.Cass. 10/01/2024 n. 1037 8 V. Cass. Ord. 03/01/2023 n. 61, la quale riconosce alla disposizione una portata generale, riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle).