Art. 57.
Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non piu' di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, e' ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.
Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non puo' frequentarsi per piu' di due anni.
In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo', con deliberazione motivata, consentire l'inscrizione per un terzo anno.
Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non piu' di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, e' ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.
Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non puo' frequentarsi per piu' di due anni.
In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo', con deliberazione motivata, consentire l'inscrizione per un terzo anno.