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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/11/2025, n. 8522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8522 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20223/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente Relatore dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Laura Ventriglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20223/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giampaolo Mardegan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, piazza Rinaldi n.7, giusta procura in atti
IC
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata dalla mandataria Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, via delle Industrie
n.19/c, giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: accertamento nullità fideiussione omnibus per violazione art.2 L.
287/1990
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per l'attrice : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattesa e respinta, in rito:
- rigettare tutte le domande “in rito” formulate dalla convenuta (dichiarazione di litispendenza;
dichiarazione di continenza;
dichiarazione di connessione;
sospensione ex art. 295 c.p.c.), in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
nel merito:
- in via principale, accertata la nullità dell' tra istituti bancari individuata in CP_1 atti per violazione dell'art. 2, comma 2 lettera a), Legge 10.10. 1990, n. 287, accertare e dichiarare che la fideiussione prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di e a favore di Parte_1 Controparte_3 [...]
(cui è subentrata , e relativi atti Controparte_4 Controparte_1 integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012, recepisce lo schema predisposto dall' delle “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia CP_5 delle obbligazioni bancarie” e recepisce, in particolare, l'art. 2 (c.d. “clausola di reviviscenza”), l'art. 6 (c.d. “clausola di rinuncia ai termini”) e l'art. 8 (c.d.
“clausola di sopravvenienza”) dello schema suddetto, costituenti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lettera a), Legge
10.10.1990 n. 287; per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, la nullità assoluta della predetta fideiussione prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di e a favore di Parte_1 Controparte_3
(cui è subentrata , e Controparte_4 Controparte_1 relativi atti integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012;
- in via subordinata, accertata la nullità dell' tra istituti bancari individuata CP_1 in atti per violazione dell'art. 2, comma 2 lettera a), Legge 10.10.1990, n. 287, accertare e dichiarare che la fideiussione prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di e a favore di Parte_1 Controparte_3 [...]
(cui è subentrata , e relativi atti Controparte_4 Controparte_1
pagina 2 di 19 integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012, recepisce lo schema predisposto dall' delle “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia CP_5 delle obbligazioni bancarie” e recepisce, in particolare, l'art. 2 c.d. (“clausola di reviviscenza”), l'art. 6 (c.d. “clausola di rinuncia ai termini”) e l'art. 8 (c.d.
“clausola di sopravvenienza”) dello schema suddetto, costituenti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lettera a), Legge
10.10.1990 n. 287; per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3, 7 e 10 della predetta fideiussione Con prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di Parte_1
e a favore di (cui è subentrata CP_3 CP_4 Controparte_4 [...]
, e relativi atti integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012; Controparte_1 in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite;
in via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte come formulate dalla signora nella propria “Memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, Parte_1
c.p.c.” del 10.5.2021, depositata in pari data.
*
Per la convenuta Controparte_6
Rigettare le domande tutte avanzate dall'IC (nessuna esclusa) in quanto inammissibili per difetto di interesse processuale rilevante e/o comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato in data 18/06/2020, ha citato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sezione Controparte_1
Specializzata in materia di impresa, chiedendo, previo accertamento e declaratoria della nullità dell'intesa fra istituti di credito individuata in atti, per violazione dell'art.2 della L. 287/1990, di accertare e dichiarare la nullità totale pagina 3 di 19 o, in subordine, la nullità parziale limitatamente agli articoli 3, 7 e 10, della fideiussione dalla stessa prestata in data 20/12/2010, nell'interesse di CP_3 ed a favore di (alla quale è subentrata
[...] Controparte_4 [...]
e dei relativi atti integrativi del 02/11/2011 e del 28/02/2012. Controparte_1
L'attrice a fondamento delle domande proposte, ha allegato che: Parte_1
- si è costituito fideiussore in data 20/12/2010, unitamente a (che CP_7 non è parte del presente giudizio) della società debitrice principale CP_3 in favore di (ora fino
[...] Controparte_4 Controparte_1 all'importo di €.10.000,00 (doc.1 attrice), poi aumentato sino a €.15.000,00 con atto integrativo del 02/11/2011 ed infine elevato sino ad €.35.000 con atto integrativo del 28/02/2012 (doc.2,3 attrice);
- la banca aveva predisposto unilateralmente la lettera di fideiussione sottoscritta il 20/01/2020 ed i successivi atti integrativi, con esclusione di qualsiasi possibilità per i garanti di modificarne il contenuto;
- gli articoli 3,7 e 10 della suddetta fideiussione riproducono gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero le clausole che l'Autorità Garante per la
Concorrenza, con parere n.14251 del 20/04/2005 (doc.6 attrice), e la Banca
d'Italia, con il provvedimento n.55/2005 (doc.7 attrice), hanno ritenuto costituire un'intesa restrittiva della concorrenza;
- in data 25/06/2017 è stata posta in liquidazione coatta CP_4 amministrativa e, con contratto di cessione di ramo d'azienda, in data 26/06/2017 ha ceduto a odierna convenuta, le attività e le passività Controparte_1 comprese nel ramo d'azienda bancaria ceduto, tra i quali i rapporti bancari con la società (doc.4 attrice), garantiti dalla fideiussione rilasciata il Controparte_3
20/12/2010 dall'attrice insieme al co-fideiussore CP_7
- tramite la mandataria (ora Controparte_1 CP_8 [...]
, allegando il medesimo titolo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo Controparte_2 esecutivo n.680/2020 emesso dal Tribunale di Treviso, il 28/02/2020 e depositato il 03/03/2020 (doc.8 attrice), che ha ingiunto alla società debitrice principale di pagare la somma di €.59.471,76, Controparte_9
pagina 4 di 19 oltre interessi e spese, e ai fideiussori e il Parte_1 CP_7 pagamento nei limiti dell'importo di €.35.000,00 (doc. 8 attrice).
Ciò allegato in fatto, l'attrice richiamata la tesi della nullità derivata Parte_1
(Cass. 12/12/2017 n.29810) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale
(Cass. 22/05/2019 n.13846), relativa all'applicazione uniforme delle clausole
ABI 2003, ha eccepito la nullità assoluta, per violazione dell'art.2 della L.
287/1990, della fideiussione rilasciata in data 20/12/2010 (doc.1) insieme al co- fideiussore nell'interesse di e a favore di CP_7 Controparte_3 [...]
(ora e, in subordine, la nullità Controparte_4 Controparte_1 parziale della fideiussione limitatamente agli articoli 3, 7 e 10 che riproducono le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di rinuncia al termine dell'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 (doc.7 attrice) nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme da parte del sistema bancario.
Secondo la prospettazione attorea, la fideiussione in oggetto configura un contratto “a valle” di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, consistente nel determinare condizioni contrattuali uniformi per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie sulla base dello schema ABI del 2003, dalla cui illiceità conseguirebbe la nullità dell'intero contratto di fideiussione del
20/12/2010, per contrasto con l'art.2 L. 287/1990 e, in subordine, la nullità parziale con riferimento agli articoli 3, 7 e 10, riproduttivi, rispettivamente, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI ed applicazione delle norme del codice civile derogate, in particolare dell'art.1957 c.c.
L'attrice, in particolare, ha affermato che le intese restrittive della concorrenza, di per sé pregiudizievoli, comprimono la facoltà di scelta tra prodotti in concorrenza e impongono al fideiussore condizioni contrattuali particolarmente gravose, consentendo al creditore di far valere i propri diritti in deroga all'art.1957 c.c. L'attrice ha eccepito che la convenuta , Controparte_1 azionando con il ricorso monitorio depositato il 5/02/2020 la fideiussione pagina 5 di 19 contenente la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art.7 fideiussione), ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Treviso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.680/2020 depositato il 03/03/2020 pur essendo trascorso quasi un anno dalla scadenza dell'obbligazione principale, coincidente con la revoca degli affidamenti concessi a comunicata da Controparte_3 [...]
con lettera raccomandata del 25/03/2019 (doc. 9 attrice). Pertanto, la CP_1 banca era decaduta dal proporre le proprie istanze nei confronti della società debitrice o dei suoi fideiussori, poiché avrebbero dovuto essere azionate entro il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
2. si è costituita in giudizio, tramite la mandataria Controparte_1 [...]
(già , con comparsa di costituzione depositata in Controparte_2 CP_8 data 20/01/2021, eccependo preliminarmente la litispendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n.4186/2020 R.G.) promosso dall' attrice avanti al Tribunale di Treviso con atto di citazione in Parte_1 opposizione notificato il 22/06/2020 e chiedendo il rigetto dell'opposizione (doc.
8, 9 convenuta). Nel detto giudizio di opposizione il Giudice, in data 07/10/2020, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria, riservando alla fase di trattazione la pronuncia sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dall'opponente per pregiudizialità della causa antitrust promossa avanti a questo Tribunale in data 18/06/2020.
La banca convenuta ha eccepito l'identità del presente giudizio antitrust con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che, secondo i principi indicati dalla Suprema Corte (Cass. S.U 01/10/2007 n.20596), la pendenza del giudizio di opposizione andasse fatta retroagire alla data del deposito del ricorso per ingiunzione e, in subordine, la continenza ex art. 39 c.p.c., chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Treviso.
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di nullità totale e/o parziale della fideiussione e ha escluso la possibilità di ravvisare una nullità derivata, richiamando l'orientamento della giurisprudenza che esclude che l'eventuale accertamento di una intesa “a monte” restrittiva della concorrenza pagina 6 di 19 possa automaticamente generare la nullità di qualunque contratto o clausola “a valle.
Richiamato il principio secondo cui l'unica tutela concessa al soggetto estraneo all'intesa anticoncorrenziale è quella risarcitoria (Cass. S.U. 04/02/2005 n.2207), la convenuta ha inoltre dedotto che nel presente giudizio, instaurato ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990, l'attrice non ha allegato di aver subito alcun specifico pregiudizio, come invece previsto dalla suddetta norma.
Inoltre, la banca convenuta ha affermato la carenza di prova da parte dell'attrice circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole dello schema ABI, non essendo applicabile nel caso di specie il provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2005, né avendo l'attrice allegato che dell'intesa fosse parte in CP_4
della quale è stata rilasciata la fideiussione. Pt_2
In subordine, la convenuta ha argomentato che l'eventuale nullità per contrasto con la disciplina antitrust non riguarda l'intero contratto di fideiussione, ma solo alcune clausole, tra le quali viene in rilievo la clausola di deroga all'art.1957 c.c.
(art.7 fideiussione), dovendosi peraltro escludere che la nullità parziale possa estendersi all'intero contratto, non essendovi ragione di ritenere che le parti non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza delle clausole contestate dall'attrice.
Secondo la convenuta, considerando l'articolo 8 della fideiussione, che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta” della banca, la garanzia prestata dall'attrice non sarebbe una fideiussione, ma semmai un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art.1957 c.c. (Cass. 28/03/2017
n.788). Inoltre, nel caso in cui la garanzia prestata non fosse ritenuta di natura autonoma e il Giudice aderisse alla tesi della nullità parziale della fideiussione, ciò sarebbe irrilevante nella fattispecie, in quanto la banca non sarebbe incorsa in alcuna decadenza, dal momento che “i rapporti bancari non sono stati estinti nel marzo 2019 (cfr. lettere di revoca degli affidamenti dimesse), ma solo in data
21.11.2019, data in cui sono passati a sofferenza” (doc. 16 e 17 convenuta) e che il ricorso monitorio è stato depositato in data 05/02/2020, quindi entro il termine semestrale previsto dall'art.1957 c.c. e, infine, che la clausola di pagamento a pagina 7 di 19 prima richiesta comporta che la semplice richiesta di pagamento in via stragiudiziale è sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 09/03/2021, svoltasi in modalità cartolare, l'attrice nelle proprie note scritte si opponeva alla declaratoria di litispendenza tra il presente giudizio antitrust e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Treviso, affermando che nel giudizio di opposizione la nullità della fideiussione è stata eccepita al fine di paralizzare la domanda creditoria azionata in sede monitoria dalla banca, senza chiedere alcun accertamento con effetto di giudicato della nullità della fideiussione. L'attrice contestava l'applicabilità dell'istituto della continenza ex art.39 c.p.c., per la diversità delle domande proposte nei due distinti giudizi e per la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Milano in materia di azione di nullità ex art. 33 L. 287/1990 e affermava che il giudizio da sospendersi ex art. 295 c.p.c. era quello di opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio dipendente) e non il presente giudizio, pregiudiziale.
4. All'udienza del 09/03/2021, il Giudice - rilevato che l'eccezione di litispendenza non era fondata, in considerazione della competenza funzionale del
Tribunale di Milano sulle domande proposte ex art 33, comma 2, L. 287/1990, stabilita dall'art.4, comma 1-ter del D.lgs.168/2003, e che non sussisteva rapporto di pregiudizialità a favore del giudizio pendente avanti al Tribunale di
Treviso essendo qui eccepita la nullità del contratto (di fideiussione) azionato in tale giudizio - assegnava alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e fissava per la discussione sulle istanze di prova l'udienza del 9/11/2021.
5.1. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice ribadiva l'opposizione alle eccezioni di litispendenza, continenza, connessione, opponendosi alla richiesta di sospensione ex art.295 c.c. formulate dalla convenuta.
Con la seconda memoria istruttoria ex art 183 c.p.c. l'attrice produceva 58 fideiussioni, allegando che fossero conformi allo schema ABI , rilasciate da vari istituti di credito nel periodo 2001-2015 e chiedeva di ordinare agli istituti bancari elencati l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art.3
D.lgs n.3/2029 delle fideiussioni dagli stessi ottenute nel periodo 2010-2012; di pagina 8 di 19 richiedere informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. alla Banca d'Italia e/o all'AGCM circa il ricevimento di eventuali esposti e la pendenza di istruttorie circa la sussistenza di intese bancarie;
di ammettere prova per testi sulle modalità di predisposizione da parte della banca della lettera di fideiussione del 20/12/2010.
5.2. Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la convenuta dichiarava di non riproporre le eccezioni di rito, alla luce dell'ordinanza del 09/03/2021 di rigetto dell'eccezione di litispendenza e insussistente un rapporto di pregiudizialità fra la presente causa e quella di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di
Treviso. Nel merito, nel caso in cui la garanzia non fosse ritenuta di natura autonoma, la convenuta ribadiva di non essere incorsa in alcuna decadenza, avendo agito entro 6 mesi dalla reale estinzione del rapporto, collocabile con il passaggio a sofferenza del conto in data 21/11/2019.
Nella terza memoria ex art 183 c.p.c. la convenuta contestava la corposa produzione documentale attorea, evidenziando che l'attrice aveva prodotto una sola fideiussione, peraltro specifica e, quindi, irrilevante nel caso di specie con specifico riguardo all'anno 2010 di stipula della fideiussione in oggetto. La convenuta inoltre eccepiva l'inammissibilità dell'ordine di esibizione e l'irrilevanza della prova per testi dedotta dall'attrice, nonché l'incapacità a testimoniare dell'altro fideiussore portatore di un interesse che CP_7 potrebbe legittimare la sua partecipazione al presente giudizio.
6. All'udienza del 9/11/2021 la difesa della convenuta produceva copia della sentenza del Tribunale di Treviso n.1801/2021 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'altro fideiussione mentre l'attrice CP_7 produceva copia dell'ordinanza del 29/10/2021 emessa dal Tribunale di Treviso con la quale era stata disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.4186/2020 R.G. (doc.12 attrice), in attesa della pronuncia di questo Tribunale sulla questione della nullità della fideiussione.
7. Il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulata dalla parte attrice, ordinava a n.10 banche l'esibizione in giudizio dei modelli di fideiussione omnibus utilizzati nei periodi di dicembre pagina 9 di 19 2010, novembre 2011 e febbraio 2012, fissando per la verifica dell'esecuzione di tale ordine l'udienza del 08/03/2022.
8. Con nota del 18/02/2023 l'attrice depositava in giudizio i moduli di fideiussione omnibus utilizzati a gennaio 2020 esibiti da 7 delle 10 banche
(eccetto Deutsche Bank, e quale successore di Controparte_1 Controparte_1
UBI Banca) destinatarie dell'ordine di esibizione.
All'udienza del 08/03/2022, su istanza di parte attrice, il Giudice reiterava l'ordine di esibizione alle banche che non vi avevano dato esecuzione e rinviava per trattazione all'udienza del 28/06/2022. All'udienza del 28/06/222 la banca convenuta produceva due schemi di fideiussione omnibus di (v. Controparte_1 note del 28/06/2022).
All'udienza del 15/11/2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/09/2023. A seguito di trasferimento del magistrato assegnatario, la precisazione delle conclusioni era differita all'udienza del 9/07/2025.
In tale udienza, previa precisazione delle parti, il Giudice assegnatario rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (08/10/2025) e delle memorie di replica (28/10/2025).
***
Valutazione del Tribunale
9. La pregiudizialità del presente giudizio e l'istanza di sospensione
Va anzitutto dato atto della mancata riproposizione da parte della convenuta delle eccezioni preliminari sollevate nel presente giudizio Controparte_1
(eccezione di litispendenza, in subordine eccezione di continenza ex art. 39 c.p.c. ed istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.) come espressamente dichiarato nel corso del giudizio e come precisato nelle conclusioni (v. scritte del 08/07/2025).
Va comunque confermata l'ordinanza emessa dal giudice istruttore di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. per mancanza del rapporto di pagina 10 di 19 pregiudizialità a favore del giudizio pendente avanti al Tribunale di Treviso, da qualificare piuttosto come giudizio dipendente.
Nel caso di specie, inoltre, non si è verificato alcun conflitto di giudicati, né tale conflitto può verificarsi, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Treviso è stato sospeso con ordinanza del
29/10/2021 (doc.12 attrice) sul condivisibile rilievo della pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del giudizio promosso avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, competente funzionalmente a conoscere della domanda di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione omnibus azionata in sede monitoria nei confronti della garante, odierna attrice.
10. La domanda di nullità totale
La domanda di nullità totale non è fondata. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n.41994 del 30/12/2021, che ha ritenuto ammissibile la tutela c.d. reale e, quindi, la possibilità di esperire l'azione di nullità per violazione della disciplina antitrust, in alternativa (o in concorso) con l'azione di risarcimento del danno, ha statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese [….] contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, giacché tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte di cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 comma 1 c.c., insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. La nullità di singole pagina 11 di 19 clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro”. “Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-
13).
11. La fideiussione in oggetto
Il presente giudizio ha per oggetto la fideiussione omnibus rilasciata in data
20/12/2010 dall'attrice (insieme all'altro fideiussore Parte_1 CP_7
a favore dell'allora (cui è subentrata
[...] Controparte_10 [...]
nell'interesse di “per l'adempimento delle Controparte_1 Controparte_3 obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura”, fino alla concorrenza dell'importo di €.10.000,00 (doc. 1 attrice), aumentato sino a €.15.000,00 con atto integrativo del 02/11/2011 ed elevato sino ad €.35.000 con atto integrativo del 28/02/2012 (doc.2,3 attrice).
Le condizioni contrattuali previste rispettivamente dagli articoli 3, 7 e 10 della fideiussione in esame riproducono, se pure con formulazione in parte diversa, gli pagina 12 di 19 articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza della garanzia) dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), oggetto del provvedimento n.55 del
2 maggio 2005, con la quale la Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante per la concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che aveva coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, aveva dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 contengono disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della legge 287/90” (v. doc. 7 attrice).
La fideiussione contiene la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”
(art.8 fideiussione), con la conseguenza -sulla quale si tornerà- che, in caso di nullità della clausola, l'istanza da avanzare entro il termine di cui all'art.1957 c.c. può consistere anche in una richiesta scritta (stragiudiziale) di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, senza necessità di proporre un'azione giudiziaria (Cass. 04/07/2003 n.10574; Cass. 29/10/2008 n.13078; Cass.
26/9/2017 n.22317; Corte App. Milano 09/11/2022 n.3510).
La garanzia per cui è causa è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, in quanto nelle condizioni contrattuali non vi è alcuna clausola che preveda l'obbligo del fideiussore di pagare “senza eccezioni” o “anche in caso di opposizione del debitore”, clausole incompatibili con la natura accessoria tipica della fideiussione ai sensi dell'art.1945 c.c.
12. Azione stand alone. Inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia
n.55/2005
La fideiussione prestata in data 20/12/2010 dall'attrice non Parte_1 rientra nel perimetro dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 (ottobre 2002 - maggio 2005), in quanto rilasciata a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento suddetto. Ne consegue che, nel caso in esame, l'attrice non può avvalersi del provvedimento n.55/2005 della
Banca d'Italia per affermare l'esistenza, all'epoca della fideiussione per cui è causa (2010), e dei relativi atti integrativi (2011 e 2012), di un'intesa pagina 13 di 19 anticoncorrenziale a monte fra istituti di credito per l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, censurate per contrasto con l'art.2 della L.
287/1990.
Per giurisprudenza consolidata, di merito e della Suprema Corte, “il principio enunciato dalle Sezioni Unite circa la nullità parziale dei contratti di fideiussione in violazione della disciplina della concorrenza (Cass., Sez. U., n.
41994/2021) vale, difatti, unicamente per le fideiussioni omnibus oggetto del
Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 - e in particolare per le sole fideiussioni omnibus dei periodi oggetto di analisi - per cui non può essere utilizzato per dedurre la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza avvalersi di prova privilegiata
(Cass., n. 26847/2024)” (così, Cass. civ., ordinanza 25/06/2025 n. 17163).
Stante l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, perché riferentesi ad indagini aventi per oggetto un diverso mercato di riferimento per il diverso periodo in cui si colloca la fideiussione omnibus, l'attrice non può dunque limitarsi ad affermare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust invocando l'efficacia di prova privilegiata del suddetto provvedimento amministrativo, ma è invece gravata dell'onere della prova relativo all'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, al fine di provare l'esistenza, all'epoca della fideiussione in questione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale, delle tre clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso
pagina 14 di 19 doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generali di cui all'art. 2967
c.c.” (Cass. 28/11/2018 n. 30818). Ne consegue che “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (inter alia, Cass. 22/05/2019 n.13846;
Corte App. Milano 20/11/2018 n.5039).
13. Le fideiussioni prodotte ed esibite in giudizio
Venendo al vaglio della corposa documentazione prodotta dall'attrice (doc. da
10.1- a 10.15), si rileva che le fideiussioni omnibus si riferiscono in prevalenza ad anni diversi (2001-2009 e 2013-2015) da quello della fideiussione in esame
(2010) e dei relativi atti integrativi (2011 e 2012), essendo solo quattro fideiussioni relative al periodo 2010-2012. Di queste (solo) due sono fideiussioni omnibus, solo tre riproducono le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, mentre una, peraltro specifica (Credito Trevigiano), riproduce solo la clausola 8 (ma non le clausole 2 e 6 dello schema ABI); sono state rilasciate da banche di rilevanza locale (Banca Popolare Friuladria, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio,
Credito Trevigiano) e in un caso solo da una banca di rilevanza nazionale (Banca
Monte dei Paschi di Siena, v. doc. 10.10, 10.11 e 10.12 attrice).
Le fideiussioni prodotte in giudizio da parte attrice non sono quindi idonee a dimostrare l'esistenza e/o persistenza, all'epoca della fideiussione omnibus in oggetto, di una intesa illecita tra banche in grado di impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, significativa e rilevante, ai sensi dell'art.2 della L.
n.287/1990, il gioco della concorrenza e “tale da privare del diritto ad una scelta effettiva e non apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza”
(Trib. Milano 06/04/2024 n.5809; Trib. Milano 14/10/2024 n.8929; Trib. Milano
16/03/2023 n.2179).
Passando all'esame della documentazione esibita in giudizio a seguito dell'ordine di esibizione del 09/11/2021, prodotta dall'attrice con nota di deposito del 18/02/2022, si rileva che i modelli di fideiussione omnibus utilizzati nei periodi di dicembre 2010, novembre 2011 e febbraio 2012 da Banca Carige
S.p.a. e da Unicredit S.p.a. sono palesemente difformi dallo schema ABI del
2003, in quanto non prevedono una deroga completa al disposto dell'art.1957
pagina 15 di 19 c.c., ma solo la previsione di un diverso termine di decadenza convenzionale, di 5 anni, nel caso di Banca Carige, e di 36 mesi, nel caso di IC (doc.14.2,
14.3, 20.2, 20.3, 20.4 attrice). Mentre i moduli di fideiussione omnibus di
[...]
, prodotti dalla convenuta con nota di deposito del 28/06/2022, CP_1 riproducono le clausole 6 (art.5 permanenza dell'obbligazione del fideiussore) e
8 (art.7 invalidità dell'obbligazione garantita) dello schema ABI del 2003.
Non è pertanto accertata la persistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione in oggetto, degli effetti dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, il cui effetto di prova privilegiata si affievolisce, sino ad esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto di tale accertamento (Trib. Milano 07/03/2023 n.1759).
Pertanto, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità integrale o, in subordine, di nullità parziale della fideiussione, con riguardo agli articoli 3),
7) e 10), per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990, non è fondata e non può pertanto essere accolta.
14. L'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.
Il rigetto della domanda di nullità integrale e/o parziale della fideiussione per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990 assorbe ogni ulteriore questione concernente la clausola di deroga all'applicazione dell'art.1957 c.c.
Giova tuttavia rilevare che dalle evidenze probatorie di causa risulta che, con lettera raccomandata del 25/03/2019, inviata da alla società Controparte_1 debitrice principale la banca ha revocato gli affidamenti Controparte_3 accordati alla società e, al contempo, ha sollecitato il pagamento della somma di
€.59.471,76 risultante a saldo del conto corrente alla stessa intestato (doc.9 attrice). Con distinte lettere raccomandate del 29/03/2019, ricevute rispettivamente dal fideiussore in data 26/04/2019 e dal Parte_1 fideiussore in data 08/04/2019 (doc.9 attrice), la banca CP_7 [...]
ha comunicato anche ai fideiussori la revoca degli affidamenti e ha CP_1 intimato loro il pagamento il pagamento del credito maturato nei confronti della società debitrice.
pagina 16 di 19 In presenza della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta” prevista dall'art.8 della fideiussione, la richiesta di pagamento del debito scaduto avanzata in via stragiudiziale da in data 29/03/2019 è di per sé Controparte_1 idonea e sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., senza necessità di proporre un'azione giudiziaria (Cass. 04/07/2003 n.10574; Cass. 29/10/2008
n.13078; Cass. 26/9/2017 n.22317; Corte App. Milano 09/11/2022 n.3510), come rilevato dalla parte convenuta (pag.15-17 comparsa costituzione) e come anche già ritenuto dal Tribunale di Treviso nell'ordinanza del 07/10/2020 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto (doc.
10 convenuta). Alla suddetta richiesta di pagamento in via stragiudiziale del
29/03/2019 ha fatto successivamente seguito il deposito in data 05/02/2020 (v. pag. 8 atto di citazione) del ricorso monitorio da parte di (ora CP_11 [...]
, quale mandataria di (doc. 8 attrice). Controparte_2 Controparte_1
E'pertanto documentato, oltre che pacifico, che la Banca convenuta ha risolto i rapporti con la debitrice principale in data 25/03/2019, dandone notizia alla garante il successivo 29/03/2019, e contestualmente intimando alla Parte_1 stessa il pagamento del credito maturato nei confronti della società debitrice principale (cfr. doc. 9 attrice). La Banca, dunque, ha regolarmente proposto le Con proprie istanze sia nei confronti della debitrice principale sia nei CP_3 confronti della garante e ciò entro il termine semestrale di cui all'art. Parte_1
1957 c.c. Ne consegue che la Banca risulta aver tempestivamente proposto le proprie istanze sia nei confronti della debitrice principale, sia nei confronti della garante, non incorrendo in alcuna decadenza.
E' ben vero, come affermato dall' attrice in memoria di replica (pag. 15), che il carattere autonomo di una garanzia non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. (cfr. Cass. 9 agosto 2016, n. 16825; Cass 23 giugno 2014,
n. 14205; Tribunale di Roma 5 agosto 2019, n. 16046; Tribunale di Monza 7 maggio 2019, n. 1029). Tuttavia, l'argomento non è pertinente perché nel caso di specie il giudizio ha per oggetto una fideiussione omnibus e l'eventuale (e qui non ravvisabile) nullità parziale dell'art. 7 della fideiussione omnibus, derogatorio della disciplina prevista dall'art. 1957 cod. civ., farebbe sì rivivere pagina 17 di 19 l'art. 1957 c.c. senza che la banca sarebbe incorsa nella decadenza. La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, una volta che riprendesse vigore l'art. 1957
c.c., a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria per conformità allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determinerebbe l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. 4/07/2003 n.10574; Cass.
29/10/2008 n.13078; Cass., 27/02/2025, n. 5179; Cass. 10/01/2025, n. 660; Cass.
3/11/2021, n. 31509; Cass. 26/09/2017, n. 22346).
Infatti, quando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. Peraltro, se il rinvio all'art. 1957 c.c. si intendesse anche alla previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più “a prima richiesta” e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale.
15. Spese giudiziali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e modifiche successive (147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa ed Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice Parte_3
pagina 18 di 19 2) condanna l'attrice all'integrale rifusione delle spese Parte_3 processuali in favore della convenuta Controparte_1 rappresentata dalla mandataria che liquida in Controparte_2
€.6000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Giani
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente Relatore dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Laura Ventriglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20223/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giampaolo Mardegan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, piazza Rinaldi n.7, giusta procura in atti
IC
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata dalla mandataria Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia, via delle Industrie
n.19/c, giusta procura in atti
Convenuta
OGGETTO: accertamento nullità fideiussione omnibus per violazione art.2 L.
287/1990
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per l'attrice : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattesa e respinta, in rito:
- rigettare tutte le domande “in rito” formulate dalla convenuta (dichiarazione di litispendenza;
dichiarazione di continenza;
dichiarazione di connessione;
sospensione ex art. 295 c.p.c.), in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
nel merito:
- in via principale, accertata la nullità dell' tra istituti bancari individuata in CP_1 atti per violazione dell'art. 2, comma 2 lettera a), Legge 10.10. 1990, n. 287, accertare e dichiarare che la fideiussione prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di e a favore di Parte_1 Controparte_3 [...]
(cui è subentrata , e relativi atti Controparte_4 Controparte_1 integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012, recepisce lo schema predisposto dall' delle “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia CP_5 delle obbligazioni bancarie” e recepisce, in particolare, l'art. 2 (c.d. “clausola di reviviscenza”), l'art. 6 (c.d. “clausola di rinuncia ai termini”) e l'art. 8 (c.d.
“clausola di sopravvenienza”) dello schema suddetto, costituenti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lettera a), Legge
10.10.1990 n. 287; per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, la nullità assoluta della predetta fideiussione prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di e a favore di Parte_1 Controparte_3
(cui è subentrata , e Controparte_4 Controparte_1 relativi atti integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012;
- in via subordinata, accertata la nullità dell' tra istituti bancari individuata CP_1 in atti per violazione dell'art. 2, comma 2 lettera a), Legge 10.10.1990, n. 287, accertare e dichiarare che la fideiussione prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di e a favore di Parte_1 Controparte_3 [...]
(cui è subentrata , e relativi atti Controparte_4 Controparte_1
pagina 2 di 19 integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012, recepisce lo schema predisposto dall' delle “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia CP_5 delle obbligazioni bancarie” e recepisce, in particolare, l'art. 2 c.d. (“clausola di reviviscenza”), l'art. 6 (c.d. “clausola di rinuncia ai termini”) e l'art. 8 (c.d.
“clausola di sopravvenienza”) dello schema suddetto, costituenti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lettera a), Legge
10.10.1990 n. 287; per l'effetto, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atti, la nullità delle clausole di cui agli artt. 3, 7 e 10 della predetta fideiussione Con prestata in data 20.12.2010 dalla signora nell'interesse di Parte_1
e a favore di (cui è subentrata CP_3 CP_4 Controparte_4 [...]
, e relativi atti integrativi di data 2.11.2011 e 28.2.2012; Controparte_1 in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite;
in via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte come formulate dalla signora nella propria “Memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, Parte_1
c.p.c.” del 10.5.2021, depositata in pari data.
*
Per la convenuta Controparte_6
Rigettare le domande tutte avanzate dall'IC (nessuna esclusa) in quanto inammissibili per difetto di interesse processuale rilevante e/o comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato in data 18/06/2020, ha citato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sezione Controparte_1
Specializzata in materia di impresa, chiedendo, previo accertamento e declaratoria della nullità dell'intesa fra istituti di credito individuata in atti, per violazione dell'art.2 della L. 287/1990, di accertare e dichiarare la nullità totale pagina 3 di 19 o, in subordine, la nullità parziale limitatamente agli articoli 3, 7 e 10, della fideiussione dalla stessa prestata in data 20/12/2010, nell'interesse di CP_3 ed a favore di (alla quale è subentrata
[...] Controparte_4 [...]
e dei relativi atti integrativi del 02/11/2011 e del 28/02/2012. Controparte_1
L'attrice a fondamento delle domande proposte, ha allegato che: Parte_1
- si è costituito fideiussore in data 20/12/2010, unitamente a (che CP_7 non è parte del presente giudizio) della società debitrice principale CP_3 in favore di (ora fino
[...] Controparte_4 Controparte_1 all'importo di €.10.000,00 (doc.1 attrice), poi aumentato sino a €.15.000,00 con atto integrativo del 02/11/2011 ed infine elevato sino ad €.35.000 con atto integrativo del 28/02/2012 (doc.2,3 attrice);
- la banca aveva predisposto unilateralmente la lettera di fideiussione sottoscritta il 20/01/2020 ed i successivi atti integrativi, con esclusione di qualsiasi possibilità per i garanti di modificarne il contenuto;
- gli articoli 3,7 e 10 della suddetta fideiussione riproducono gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero le clausole che l'Autorità Garante per la
Concorrenza, con parere n.14251 del 20/04/2005 (doc.6 attrice), e la Banca
d'Italia, con il provvedimento n.55/2005 (doc.7 attrice), hanno ritenuto costituire un'intesa restrittiva della concorrenza;
- in data 25/06/2017 è stata posta in liquidazione coatta CP_4 amministrativa e, con contratto di cessione di ramo d'azienda, in data 26/06/2017 ha ceduto a odierna convenuta, le attività e le passività Controparte_1 comprese nel ramo d'azienda bancaria ceduto, tra i quali i rapporti bancari con la società (doc.4 attrice), garantiti dalla fideiussione rilasciata il Controparte_3
20/12/2010 dall'attrice insieme al co-fideiussore CP_7
- tramite la mandataria (ora Controparte_1 CP_8 [...]
, allegando il medesimo titolo, ha ottenuto il decreto ingiuntivo Controparte_2 esecutivo n.680/2020 emesso dal Tribunale di Treviso, il 28/02/2020 e depositato il 03/03/2020 (doc.8 attrice), che ha ingiunto alla società debitrice principale di pagare la somma di €.59.471,76, Controparte_9
pagina 4 di 19 oltre interessi e spese, e ai fideiussori e il Parte_1 CP_7 pagamento nei limiti dell'importo di €.35.000,00 (doc. 8 attrice).
Ciò allegato in fatto, l'attrice richiamata la tesi della nullità derivata Parte_1
(Cass. 12/12/2017 n.29810) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale
(Cass. 22/05/2019 n.13846), relativa all'applicazione uniforme delle clausole
ABI 2003, ha eccepito la nullità assoluta, per violazione dell'art.2 della L.
287/1990, della fideiussione rilasciata in data 20/12/2010 (doc.1) insieme al co- fideiussore nell'interesse di e a favore di CP_7 Controparte_3 [...]
(ora e, in subordine, la nullità Controparte_4 Controparte_1 parziale della fideiussione limitatamente agli articoli 3, 7 e 10 che riproducono le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di reviviscenza, di rinuncia al termine dell'art.1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) dello schema ABI del 2003, censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 (doc.7 attrice) nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme da parte del sistema bancario.
Secondo la prospettazione attorea, la fideiussione in oggetto configura un contratto “a valle” di una intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, consistente nel determinare condizioni contrattuali uniformi per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie sulla base dello schema ABI del 2003, dalla cui illiceità conseguirebbe la nullità dell'intero contratto di fideiussione del
20/12/2010, per contrasto con l'art.2 L. 287/1990 e, in subordine, la nullità parziale con riferimento agli articoli 3, 7 e 10, riproduttivi, rispettivamente, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI ed applicazione delle norme del codice civile derogate, in particolare dell'art.1957 c.c.
L'attrice, in particolare, ha affermato che le intese restrittive della concorrenza, di per sé pregiudizievoli, comprimono la facoltà di scelta tra prodotti in concorrenza e impongono al fideiussore condizioni contrattuali particolarmente gravose, consentendo al creditore di far valere i propri diritti in deroga all'art.1957 c.c. L'attrice ha eccepito che la convenuta , Controparte_1 azionando con il ricorso monitorio depositato il 5/02/2020 la fideiussione pagina 5 di 19 contenente la clausola di deroga all'art.1957 c.c. (art.7 fideiussione), ha ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Treviso del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.680/2020 depositato il 03/03/2020 pur essendo trascorso quasi un anno dalla scadenza dell'obbligazione principale, coincidente con la revoca degli affidamenti concessi a comunicata da Controparte_3 [...]
con lettera raccomandata del 25/03/2019 (doc. 9 attrice). Pertanto, la CP_1 banca era decaduta dal proporre le proprie istanze nei confronti della società debitrice o dei suoi fideiussori, poiché avrebbero dovuto essere azionate entro il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
2. si è costituita in giudizio, tramite la mandataria Controparte_1 [...]
(già , con comparsa di costituzione depositata in Controparte_2 CP_8 data 20/01/2021, eccependo preliminarmente la litispendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n.4186/2020 R.G.) promosso dall' attrice avanti al Tribunale di Treviso con atto di citazione in Parte_1 opposizione notificato il 22/06/2020 e chiedendo il rigetto dell'opposizione (doc.
8, 9 convenuta). Nel detto giudizio di opposizione il Giudice, in data 07/10/2020, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria, riservando alla fase di trattazione la pronuncia sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dall'opponente per pregiudizialità della causa antitrust promossa avanti a questo Tribunale in data 18/06/2020.
La banca convenuta ha eccepito l'identità del presente giudizio antitrust con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che, secondo i principi indicati dalla Suprema Corte (Cass. S.U 01/10/2007 n.20596), la pendenza del giudizio di opposizione andasse fatta retroagire alla data del deposito del ricorso per ingiunzione e, in subordine, la continenza ex art. 39 c.p.c., chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Treviso.
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda di nullità totale e/o parziale della fideiussione e ha escluso la possibilità di ravvisare una nullità derivata, richiamando l'orientamento della giurisprudenza che esclude che l'eventuale accertamento di una intesa “a monte” restrittiva della concorrenza pagina 6 di 19 possa automaticamente generare la nullità di qualunque contratto o clausola “a valle.
Richiamato il principio secondo cui l'unica tutela concessa al soggetto estraneo all'intesa anticoncorrenziale è quella risarcitoria (Cass. S.U. 04/02/2005 n.2207), la convenuta ha inoltre dedotto che nel presente giudizio, instaurato ai sensi dell'art. 33 L. 287/1990, l'attrice non ha allegato di aver subito alcun specifico pregiudizio, come invece previsto dalla suddetta norma.
Inoltre, la banca convenuta ha affermato la carenza di prova da parte dell'attrice circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole dello schema ABI, non essendo applicabile nel caso di specie il provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2005, né avendo l'attrice allegato che dell'intesa fosse parte in CP_4
della quale è stata rilasciata la fideiussione. Pt_2
In subordine, la convenuta ha argomentato che l'eventuale nullità per contrasto con la disciplina antitrust non riguarda l'intero contratto di fideiussione, ma solo alcune clausole, tra le quali viene in rilievo la clausola di deroga all'art.1957 c.c.
(art.7 fideiussione), dovendosi peraltro escludere che la nullità parziale possa estendersi all'intero contratto, non essendovi ragione di ritenere che le parti non avrebbero stipulato la fideiussione in assenza delle clausole contestate dall'attrice.
Secondo la convenuta, considerando l'articolo 8 della fideiussione, che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta” della banca, la garanzia prestata dall'attrice non sarebbe una fideiussione, ma semmai un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità dell'art.1957 c.c. (Cass. 28/03/2017
n.788). Inoltre, nel caso in cui la garanzia prestata non fosse ritenuta di natura autonoma e il Giudice aderisse alla tesi della nullità parziale della fideiussione, ciò sarebbe irrilevante nella fattispecie, in quanto la banca non sarebbe incorsa in alcuna decadenza, dal momento che “i rapporti bancari non sono stati estinti nel marzo 2019 (cfr. lettere di revoca degli affidamenti dimesse), ma solo in data
21.11.2019, data in cui sono passati a sofferenza” (doc. 16 e 17 convenuta) e che il ricorso monitorio è stato depositato in data 05/02/2020, quindi entro il termine semestrale previsto dall'art.1957 c.c. e, infine, che la clausola di pagamento a pagina 7 di 19 prima richiesta comporta che la semplice richiesta di pagamento in via stragiudiziale è sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 09/03/2021, svoltasi in modalità cartolare, l'attrice nelle proprie note scritte si opponeva alla declaratoria di litispendenza tra il presente giudizio antitrust e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Treviso, affermando che nel giudizio di opposizione la nullità della fideiussione è stata eccepita al fine di paralizzare la domanda creditoria azionata in sede monitoria dalla banca, senza chiedere alcun accertamento con effetto di giudicato della nullità della fideiussione. L'attrice contestava l'applicabilità dell'istituto della continenza ex art.39 c.p.c., per la diversità delle domande proposte nei due distinti giudizi e per la competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Milano in materia di azione di nullità ex art. 33 L. 287/1990 e affermava che il giudizio da sospendersi ex art. 295 c.p.c. era quello di opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio dipendente) e non il presente giudizio, pregiudiziale.
4. All'udienza del 09/03/2021, il Giudice - rilevato che l'eccezione di litispendenza non era fondata, in considerazione della competenza funzionale del
Tribunale di Milano sulle domande proposte ex art 33, comma 2, L. 287/1990, stabilita dall'art.4, comma 1-ter del D.lgs.168/2003, e che non sussisteva rapporto di pregiudizialità a favore del giudizio pendente avanti al Tribunale di
Treviso essendo qui eccepita la nullità del contratto (di fideiussione) azionato in tale giudizio - assegnava alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c. e fissava per la discussione sulle istanze di prova l'udienza del 9/11/2021.
5.1. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice ribadiva l'opposizione alle eccezioni di litispendenza, continenza, connessione, opponendosi alla richiesta di sospensione ex art.295 c.c. formulate dalla convenuta.
Con la seconda memoria istruttoria ex art 183 c.p.c. l'attrice produceva 58 fideiussioni, allegando che fossero conformi allo schema ABI , rilasciate da vari istituti di credito nel periodo 2001-2015 e chiedeva di ordinare agli istituti bancari elencati l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dell'art.3
D.lgs n.3/2029 delle fideiussioni dagli stessi ottenute nel periodo 2010-2012; di pagina 8 di 19 richiedere informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. alla Banca d'Italia e/o all'AGCM circa il ricevimento di eventuali esposti e la pendenza di istruttorie circa la sussistenza di intese bancarie;
di ammettere prova per testi sulle modalità di predisposizione da parte della banca della lettera di fideiussione del 20/12/2010.
5.2. Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. la convenuta dichiarava di non riproporre le eccezioni di rito, alla luce dell'ordinanza del 09/03/2021 di rigetto dell'eccezione di litispendenza e insussistente un rapporto di pregiudizialità fra la presente causa e quella di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di
Treviso. Nel merito, nel caso in cui la garanzia non fosse ritenuta di natura autonoma, la convenuta ribadiva di non essere incorsa in alcuna decadenza, avendo agito entro 6 mesi dalla reale estinzione del rapporto, collocabile con il passaggio a sofferenza del conto in data 21/11/2019.
Nella terza memoria ex art 183 c.p.c. la convenuta contestava la corposa produzione documentale attorea, evidenziando che l'attrice aveva prodotto una sola fideiussione, peraltro specifica e, quindi, irrilevante nel caso di specie con specifico riguardo all'anno 2010 di stipula della fideiussione in oggetto. La convenuta inoltre eccepiva l'inammissibilità dell'ordine di esibizione e l'irrilevanza della prova per testi dedotta dall'attrice, nonché l'incapacità a testimoniare dell'altro fideiussore portatore di un interesse che CP_7 potrebbe legittimare la sua partecipazione al presente giudizio.
6. All'udienza del 9/11/2021 la difesa della convenuta produceva copia della sentenza del Tribunale di Treviso n.1801/2021 di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'altro fideiussione mentre l'attrice CP_7 produceva copia dell'ordinanza del 29/10/2021 emessa dal Tribunale di Treviso con la quale era stata disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.4186/2020 R.G. (doc.12 attrice), in attesa della pronuncia di questo Tribunale sulla questione della nullità della fideiussione.
7. Il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante l'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. formulata dalla parte attrice, ordinava a n.10 banche l'esibizione in giudizio dei modelli di fideiussione omnibus utilizzati nei periodi di dicembre pagina 9 di 19 2010, novembre 2011 e febbraio 2012, fissando per la verifica dell'esecuzione di tale ordine l'udienza del 08/03/2022.
8. Con nota del 18/02/2023 l'attrice depositava in giudizio i moduli di fideiussione omnibus utilizzati a gennaio 2020 esibiti da 7 delle 10 banche
(eccetto Deutsche Bank, e quale successore di Controparte_1 Controparte_1
UBI Banca) destinatarie dell'ordine di esibizione.
All'udienza del 08/03/2022, su istanza di parte attrice, il Giudice reiterava l'ordine di esibizione alle banche che non vi avevano dato esecuzione e rinviava per trattazione all'udienza del 28/06/2022. All'udienza del 28/06/222 la banca convenuta produceva due schemi di fideiussione omnibus di (v. Controparte_1 note del 28/06/2022).
All'udienza del 15/11/2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/09/2023. A seguito di trasferimento del magistrato assegnatario, la precisazione delle conclusioni era differita all'udienza del 9/07/2025.
In tale udienza, previa precisazione delle parti, il Giudice assegnatario rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (08/10/2025) e delle memorie di replica (28/10/2025).
***
Valutazione del Tribunale
9. La pregiudizialità del presente giudizio e l'istanza di sospensione
Va anzitutto dato atto della mancata riproposizione da parte della convenuta delle eccezioni preliminari sollevate nel presente giudizio Controparte_1
(eccezione di litispendenza, in subordine eccezione di continenza ex art. 39 c.p.c. ed istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.) come espressamente dichiarato nel corso del giudizio e come precisato nelle conclusioni (v. scritte del 08/07/2025).
Va comunque confermata l'ordinanza emessa dal giudice istruttore di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. per mancanza del rapporto di pagina 10 di 19 pregiudizialità a favore del giudizio pendente avanti al Tribunale di Treviso, da qualificare piuttosto come giudizio dipendente.
Nel caso di specie, inoltre, non si è verificato alcun conflitto di giudicati, né tale conflitto può verificarsi, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Tribunale di Treviso è stato sospeso con ordinanza del
29/10/2021 (doc.12 attrice) sul condivisibile rilievo della pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del giudizio promosso avanti al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, competente funzionalmente a conoscere della domanda di nullità per violazione della normativa antitrust della fideiussione omnibus azionata in sede monitoria nei confronti della garante, odierna attrice.
10. La domanda di nullità totale
La domanda di nullità totale non è fondata. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n.41994 del 30/12/2021, che ha ritenuto ammissibile la tutela c.d. reale e, quindi, la possibilità di esperire l'azione di nullità per violazione della disciplina antitrust, in alternativa (o in concorso) con l'azione di risarcimento del danno, ha statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese [….] contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, giacché tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte di cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 comma 1 c.c., insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. La nullità di singole pagina 11 di 19 clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro”. “Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-
13).
11. La fideiussione in oggetto
Il presente giudizio ha per oggetto la fideiussione omnibus rilasciata in data
20/12/2010 dall'attrice (insieme all'altro fideiussore Parte_1 CP_7
a favore dell'allora (cui è subentrata
[...] Controparte_10 [...]
nell'interesse di “per l'adempimento delle Controparte_1 Controparte_3 obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura”, fino alla concorrenza dell'importo di €.10.000,00 (doc. 1 attrice), aumentato sino a €.15.000,00 con atto integrativo del 02/11/2011 ed elevato sino ad €.35.000 con atto integrativo del 28/02/2012 (doc.2,3 attrice).
Le condizioni contrattuali previste rispettivamente dagli articoli 3, 7 e 10 della fideiussione in esame riproducono, se pure con formulazione in parte diversa, gli pagina 12 di 19 articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza della garanzia) dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), oggetto del provvedimento n.55 del
2 maggio 2005, con la quale la Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante per la concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che aveva coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, aveva dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 contengono disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della legge 287/90” (v. doc. 7 attrice).
La fideiussione contiene la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”
(art.8 fideiussione), con la conseguenza -sulla quale si tornerà- che, in caso di nullità della clausola, l'istanza da avanzare entro il termine di cui all'art.1957 c.c. può consistere anche in una richiesta scritta (stragiudiziale) di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, senza necessità di proporre un'azione giudiziaria (Cass. 04/07/2003 n.10574; Cass. 29/10/2008 n.13078; Cass.
26/9/2017 n.22317; Corte App. Milano 09/11/2022 n.3510).
La garanzia per cui è causa è una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, in quanto nelle condizioni contrattuali non vi è alcuna clausola che preveda l'obbligo del fideiussore di pagare “senza eccezioni” o “anche in caso di opposizione del debitore”, clausole incompatibili con la natura accessoria tipica della fideiussione ai sensi dell'art.1945 c.c.
12. Azione stand alone. Inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia
n.55/2005
La fideiussione prestata in data 20/12/2010 dall'attrice non Parte_1 rientra nel perimetro dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005 (ottobre 2002 - maggio 2005), in quanto rilasciata a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento suddetto. Ne consegue che, nel caso in esame, l'attrice non può avvalersi del provvedimento n.55/2005 della
Banca d'Italia per affermare l'esistenza, all'epoca della fideiussione per cui è causa (2010), e dei relativi atti integrativi (2011 e 2012), di un'intesa pagina 13 di 19 anticoncorrenziale a monte fra istituti di credito per l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, censurate per contrasto con l'art.2 della L.
287/1990.
Per giurisprudenza consolidata, di merito e della Suprema Corte, “il principio enunciato dalle Sezioni Unite circa la nullità parziale dei contratti di fideiussione in violazione della disciplina della concorrenza (Cass., Sez. U., n.
41994/2021) vale, difatti, unicamente per le fideiussioni omnibus oggetto del
Provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 - e in particolare per le sole fideiussioni omnibus dei periodi oggetto di analisi - per cui non può essere utilizzato per dedurre la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza avvalersi di prova privilegiata
(Cass., n. 26847/2024)” (così, Cass. civ., ordinanza 25/06/2025 n. 17163).
Stante l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, perché riferentesi ad indagini aventi per oggetto un diverso mercato di riferimento per il diverso periodo in cui si colloca la fideiussione omnibus, l'attrice non può dunque limitarsi ad affermare la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust invocando l'efficacia di prova privilegiata del suddetto provvedimento amministrativo, ma è invece gravata dell'onere della prova relativo all'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, al fine di provare l'esistenza, all'epoca della fideiussione in questione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale, delle tre clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso
pagina 14 di 19 doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generali di cui all'art. 2967
c.c.” (Cass. 28/11/2018 n. 30818). Ne consegue che “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (inter alia, Cass. 22/05/2019 n.13846;
Corte App. Milano 20/11/2018 n.5039).
13. Le fideiussioni prodotte ed esibite in giudizio
Venendo al vaglio della corposa documentazione prodotta dall'attrice (doc. da
10.1- a 10.15), si rileva che le fideiussioni omnibus si riferiscono in prevalenza ad anni diversi (2001-2009 e 2013-2015) da quello della fideiussione in esame
(2010) e dei relativi atti integrativi (2011 e 2012), essendo solo quattro fideiussioni relative al periodo 2010-2012. Di queste (solo) due sono fideiussioni omnibus, solo tre riproducono le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, mentre una, peraltro specifica (Credito Trevigiano), riproduce solo la clausola 8 (ma non le clausole 2 e 6 dello schema ABI); sono state rilasciate da banche di rilevanza locale (Banca Popolare Friuladria, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio,
Credito Trevigiano) e in un caso solo da una banca di rilevanza nazionale (Banca
Monte dei Paschi di Siena, v. doc. 10.10, 10.11 e 10.12 attrice).
Le fideiussioni prodotte in giudizio da parte attrice non sono quindi idonee a dimostrare l'esistenza e/o persistenza, all'epoca della fideiussione omnibus in oggetto, di una intesa illecita tra banche in grado di impedire, restringere o falsare, in maniera consistente, significativa e rilevante, ai sensi dell'art.2 della L.
n.287/1990, il gioco della concorrenza e “tale da privare del diritto ad una scelta effettiva e non apparente tra prodotti alternativi ed in reciproca concorrenza”
(Trib. Milano 06/04/2024 n.5809; Trib. Milano 14/10/2024 n.8929; Trib. Milano
16/03/2023 n.2179).
Passando all'esame della documentazione esibita in giudizio a seguito dell'ordine di esibizione del 09/11/2021, prodotta dall'attrice con nota di deposito del 18/02/2022, si rileva che i modelli di fideiussione omnibus utilizzati nei periodi di dicembre 2010, novembre 2011 e febbraio 2012 da Banca Carige
S.p.a. e da Unicredit S.p.a. sono palesemente difformi dallo schema ABI del
2003, in quanto non prevedono una deroga completa al disposto dell'art.1957
pagina 15 di 19 c.c., ma solo la previsione di un diverso termine di decadenza convenzionale, di 5 anni, nel caso di Banca Carige, e di 36 mesi, nel caso di IC (doc.14.2,
14.3, 20.2, 20.3, 20.4 attrice). Mentre i moduli di fideiussione omnibus di
[...]
, prodotti dalla convenuta con nota di deposito del 28/06/2022, CP_1 riproducono le clausole 6 (art.5 permanenza dell'obbligazione del fideiussore) e
8 (art.7 invalidità dell'obbligazione garantita) dello schema ABI del 2003.
Non è pertanto accertata la persistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione in oggetto, degli effetti dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, il cui effetto di prova privilegiata si affievolisce, sino ad esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto di tale accertamento (Trib. Milano 07/03/2023 n.1759).
Pertanto, la domanda attorea volta ad ottenere la declaratoria di nullità integrale o, in subordine, di nullità parziale della fideiussione, con riguardo agli articoli 3),
7) e 10), per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990, non è fondata e non può pertanto essere accolta.
14. L'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c.
Il rigetto della domanda di nullità integrale e/o parziale della fideiussione per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990 assorbe ogni ulteriore questione concernente la clausola di deroga all'applicazione dell'art.1957 c.c.
Giova tuttavia rilevare che dalle evidenze probatorie di causa risulta che, con lettera raccomandata del 25/03/2019, inviata da alla società Controparte_1 debitrice principale la banca ha revocato gli affidamenti Controparte_3 accordati alla società e, al contempo, ha sollecitato il pagamento della somma di
€.59.471,76 risultante a saldo del conto corrente alla stessa intestato (doc.9 attrice). Con distinte lettere raccomandate del 29/03/2019, ricevute rispettivamente dal fideiussore in data 26/04/2019 e dal Parte_1 fideiussore in data 08/04/2019 (doc.9 attrice), la banca CP_7 [...]
ha comunicato anche ai fideiussori la revoca degli affidamenti e ha CP_1 intimato loro il pagamento il pagamento del credito maturato nei confronti della società debitrice.
pagina 16 di 19 In presenza della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta” prevista dall'art.8 della fideiussione, la richiesta di pagamento del debito scaduto avanzata in via stragiudiziale da in data 29/03/2019 è di per sé Controparte_1 idonea e sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., senza necessità di proporre un'azione giudiziaria (Cass. 04/07/2003 n.10574; Cass. 29/10/2008
n.13078; Cass. 26/9/2017 n.22317; Corte App. Milano 09/11/2022 n.3510), come rilevato dalla parte convenuta (pag.15-17 comparsa costituzione) e come anche già ritenuto dal Tribunale di Treviso nell'ordinanza del 07/10/2020 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto (doc.
10 convenuta). Alla suddetta richiesta di pagamento in via stragiudiziale del
29/03/2019 ha fatto successivamente seguito il deposito in data 05/02/2020 (v. pag. 8 atto di citazione) del ricorso monitorio da parte di (ora CP_11 [...]
, quale mandataria di (doc. 8 attrice). Controparte_2 Controparte_1
E'pertanto documentato, oltre che pacifico, che la Banca convenuta ha risolto i rapporti con la debitrice principale in data 25/03/2019, dandone notizia alla garante il successivo 29/03/2019, e contestualmente intimando alla Parte_1 stessa il pagamento del credito maturato nei confronti della società debitrice principale (cfr. doc. 9 attrice). La Banca, dunque, ha regolarmente proposto le Con proprie istanze sia nei confronti della debitrice principale sia nei CP_3 confronti della garante e ciò entro il termine semestrale di cui all'art. Parte_1
1957 c.c. Ne consegue che la Banca risulta aver tempestivamente proposto le proprie istanze sia nei confronti della debitrice principale, sia nei confronti della garante, non incorrendo in alcuna decadenza.
E' ben vero, come affermato dall' attrice in memoria di replica (pag. 15), che il carattere autonomo di una garanzia non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. (cfr. Cass. 9 agosto 2016, n. 16825; Cass 23 giugno 2014,
n. 14205; Tribunale di Roma 5 agosto 2019, n. 16046; Tribunale di Monza 7 maggio 2019, n. 1029). Tuttavia, l'argomento non è pertinente perché nel caso di specie il giudizio ha per oggetto una fideiussione omnibus e l'eventuale (e qui non ravvisabile) nullità parziale dell'art. 7 della fideiussione omnibus, derogatorio della disciplina prevista dall'art. 1957 cod. civ., farebbe sì rivivere pagina 17 di 19 l'art. 1957 c.c. senza che la banca sarebbe incorsa nella decadenza. La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, una volta che riprendesse vigore l'art. 1957
c.c., a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria per conformità allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determinerebbe l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. 4/07/2003 n.10574; Cass.
29/10/2008 n.13078; Cass., 27/02/2025, n. 5179; Cass. 10/01/2025, n. 660; Cass.
3/11/2021, n. 31509; Cass. 26/09/2017, n. 22346).
Infatti, quando il garante sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore o al debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. Peraltro, se il rinvio all'art. 1957 c.c. si intendesse anche alla previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più “a prima richiesta” e si paleserebbe la contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale.
15. Spese giudiziali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e modifiche successive (147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata dell'Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa ed Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice Parte_3
pagina 18 di 19 2) condanna l'attrice all'integrale rifusione delle spese Parte_3 processuali in favore della convenuta Controparte_1 rappresentata dalla mandataria che liquida in Controparte_2
€.6000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA
e CPA, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Giani
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