Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott. Antonio
Giovanni Provazza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 589 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Turco;
opponente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, Controparte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandra Villecco;
Controparte_2
opposta
Oggetto: Contratti bancari. Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
Ragi oni di fatto e di diritt o dell a deci sione
L'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa dall'intestato Tribunale in favore di per la somma complessiva di € Controparte_1
50.000,00, oltre accessori, quale fideiussore della sig.ra per le obbligazioni dalla Parte_2
stessa assunte con Filiale di Rende- Via Verdi, chiedendone la revoca. Controparte_3
Nello specifico, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per crediti non esigibili, la decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c., la prescrizione del credito, la mancata comunicazione della cessione del credito in violazione dell'art. 1264 c.c., la nullità del contratto di conto corrente, in quanto sarebbero stati applicati interessi ultralegali, la presenza di clausole vessatorie comportanti la nullità delle stesse e di conseguenza la non debenza delle somme richieste.
pagina 1 di 5
l'integrale rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 08.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive repliche
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Vanno disattese le contestazioni relative al difetto dei presupposti dell'ingiunzione di pagamento con riguardo al credito relativo al mutuo ipotecario, basate sull'assunto che per tale rapporto è stato già sottoposto ad esecuzione il bene immobile oggetto di ipoteca volontaria, in ragione della sussistenza del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il 27.06.2002, garanzia successivamente ampliata il 22.10.2003.
Tale garanzia, infatti, è stata concessa per l'adempimento di ogni obbligazione nei confronti della banca di qualunque natura, “già consentite o che venissero in seguito consentite” al debitore principale.
Considerato che il credito oggetto della procedura esecutiva (n. 137/07 r.g.) non è stato soddisfatto, per come emerge dal piano finale di riparto (all. 5 monitorio) approvato dal giudice dell'esecuzione, il fideiussore è tenuto alla soddisfacimento delle ragioni di credito nascenti dal contratto di mutuo del 27.06.2002, essendo l'opponente, in ragione del rapporto di garanzia personale, tenuto al pagamento di ogni obbligazione assunta dal debitore principale.
Quanto all'eccezione di decadenza ex art 1957 c.c., si osserva quanto segue.
Non è contestato che la banca ha comunicato il recesso dal detto rapporto, per come si ricava anche dall'atto di intimazione a precetto, in cui è richiamata la comunicazione del 14.09.2005, inviata sia al debitore principale che all'odierno fideiussore.
L'opponente riconduce l'effetto estintivo ex art 1957 c.c. della obbligazione fideiussoria per non avere la banca intrapreso successivamente una azione giudiziaria.
Sul punto, va osservato che quando è prevista la clausola a “prima richiesta", come nel caso in esame, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante pagina 2 di 5 la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio (Cass. n. 31509/21;Cass. n.22346/07).
Pertanto, la detta eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. deve ritenersi infondata, in quanto con la comunicazione dell'intervenuto recesso dai rapporti (circostanza che emerge anche dall'intimazione a precetto e nell'atto di intervento nella procedura esecutiva) è stata avanzata la richiesta di pagamento tanto al debitore principale e che all'odierno opponente in qualità di fideiussore.
In ordine all'eccezione di nullità delle fideiussioni (da ritenersi tale, siccome formulata in prima udienza e ribadita negli scritti difensivi a partire dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. senza mutamento delle conclusioni), in quanto in contrasto con la normativa antitrust, in particolare con l'art. 2 della legge 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, con particolare riguardo alla standardizzazione delle condizioni contrattuali predisposte su schemi contrattuali, si precisa quanto di seguito.
Come di recente chiarito dalla S.C. i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
c.2, lett. A) della legge n. 287 del 1990 e art 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, c. 3 della succitata legge e dall'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto sia altrimenti comprovata, una diversa volontà della parti (cfr. cass, sez. Un. 41994/21). Esclusa la portata espansiva del dedotto vizio e considerato che le clausole censurate, avuto riguardo al thema decidendum delineato delle parti nell'atto di opposizione, non assumono alcuna incidenza in relazione alla determinazione dell'obbligazione di cui al decreto ingiuntivo sarebbe nel caso irrilevante, in quanto la nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. non si tradurrebbe, ove accolta, in un vantaggio per il fideiussore, stante il rilevo che assume il rigetto dell'eccezione di decadenza per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, per le ragioni sopra esplicitate.
Peraltro, la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione pagina 3 di 5 delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cass.
3989/2025).
Generiche appaiono, invece, le ulteriori contestazione in punto di vessatorietà delle ulteriori clausole contenute nel contratto di fideiussione, in difetto di specifica indicazione.
Deve altresì rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Il contratto di mutuo ipotecario, avente una durata naturale fino al 12.06.2012, è stato risolto in
14.09.2005 e il termine di prescrizione è stato interrotto con l'instaurazione della procedura esecutiva che si è conclusa con il provvedimento di riparto e approvazione del progetto definitivo adottato dal giudice della esecuzione in data 5.11.2019 (che, per come sopra indicato, non ha soddisfatto le ragioni di credito).
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 14.01.2022 (cfr. atto di opposizione), entro il termine decennale decorrente dalla conclusione della procedura 137/07.
Tra gli atti interruttivi della prescrizione, infatti, viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943 c.c., comma 1) e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, il che si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, "quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili" (cfr. in motivazione Cass. n.12239/19;
Cass.., n. 4203/2002).
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c. c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 20144/05, tra le altre). In particolare, non
è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. La notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo - con pagina 4 di 5 la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. n. 1770/2014; Cass. n. 20143/05, n. 14610/04, n. 8387/97, n. 4077/90).
In ragione di quanto sopra, considerato che il credito derivante dall'omesso adempimento del contratto di mutuo, rispetto al quale non sono stati contestati profili afferenti al merito, supera l'importo massimo della garanzia fideiussoria, deve confermarsi il decreto ingiuntivo (da dichiararsi esecutivo), con assorbimento delle questioni relative all'ulteriore credito derivante dal rapporto di conto corrente, poiché se anche accolte, ovvero disattese non andrebbero ad incidere sul quantum dovuto dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta che si liquidano in €
3.809,00 per onorari, oltre spese forfetarie, cpa e iva.
Cosenza, il 25.05.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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